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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/09/2024, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia - Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Rosamaria Pisano, all'esito dell'odierna udienza di discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale Affari Contenziosi
1201 dell'anno 2024 e nel procedimento incidentale sub 1, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv.to Giuseppe Barbuto (C.F. , presso il cui C.F._2 studio, sito in Vibo Valentia, in via Lacquari s.n.c. (complesso “Ibiscus”), è elettivamente domiciliata
- parte opponente –
CONTRO
(C.F./P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Consigliere Delegato Roberto Tavani, quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
- parte opposta –
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ha convenuto presso questo Tribunale Parte_1
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, affinché fosse dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificatole in data 23 luglio 2024.
Con atto di citazione, parte opponente ha avanzato, contestualmente, istanza di sospensione del titolo opposto, cui è seguito l'iscrizione a Ruolo
Generale sub 1 degli Affari Contenziosi del relativo sub-procedimento.
Nelle more del giudizio, l'opponente ha depositato nota datata 3 settembre 2024, attestante la definizione della presente controversia mediante accordo transattivo stragiudiziale.
In particolare, con la suddetta nota, il difensore dell'opponente ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione di entrambi i procedimenti per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., come comprovata dal contenuto dell'atto di transazione prodotto in allegato alla citata nota, attestante la volontà delle odierne parti processuali di porre fine alla controversia mediante reciproche concessioni.
Considerato che l'accordo transattivo reca in calce la sottoscrizione di entrambe le parti e che parte opposta non risulta, allo stato costituita, il sottoscritto magistrato ha fissato udienza ex art. 281-sexies c.p.c. di discussione orale di entrambe le cause per cui è pervenuta dichiarazione di rinuncia.
All'odierna udienza, il difensore della parte costituita ha precisato le proprie conclusioni, reiterando la domanda di estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Udita la discussione orale dell'unica parte costituita e tenuto conto della volontà, da questa manifestata, di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ritiene questo Giudice che debba essere dichiarata l'estinzione di entrambi i procedimenti già indicati, atteso che ricorrono tutti i presupposti previsti, a tal fine, dalla citata disposizione.
Sul punto, si osserva, in primo luogo, che l'opponente ha conferito potere al difensore di fiducia di rinunciare agli atti del giudizio e di definire la relativa controversia in via transattiva, finanche disponendo dei diritti della parte (cfr. allegati all'atto di citazione).
In secondo luogo, risulta con evidenza la corrispondenza tra il contenuto della dichiarazione di rinuncia e l'oggetto della transazione.
Ne consegue che ricorrano le condizioni per potersi addivenire all'estinzione del giudizio – principale e incidentale – a nulla rilevando la circostanza che parte opposta non si sia costituita in giudizio e, pertanto, non abbia accettato la dichiarazione di rinuncia formalizzata dall'opponente.
Ed invero, il tenore letterale dell'art. 306 c.p.c. consente di ritenere che l'efficacia della rinuncia sia subordinata all'accettazione di controparte solo nei casi in cui questa si sia costituita in giudizio, non anche, dunque, nelle ipotesi in cui questa non risulti ancora costituita.
La fattispecie da ultimo descritta coincide, evidentemente, con quella oggetto di causa, rispetto alla quale il provvedimento giudiziale di estinzione del processo ha valore dichiarativo della situazione di sopravvenuto disinteresse alla prosecuzione del processo.
Siffatte conclusioni si inseriscono nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, che, nell'ipotesi di dichiarazione di rinuncia pervenuta in una fase antecedente alla costituzione della parte convenuta, ha chiarito quanto di seguito riportato: “in tal caso l'effetto preclusivo di ulteriori attività processuali e della decisione del merito si verifica nel momento stesso del deposito dell'atto, momento nel quale, non sussistendo l'onere della notificazione al contumace, si esaurisce il procedimento di manifestazione e comunicazione della volontà abdicativa della parte istante, senza che a tal fine rilevi la data dell'accertamento dichiarativo ad opera del giudice, che interviene, successivamente, in uno dei modi previsti dall'art. 308 cod. proc. civ., e senza che l'effetto estintivo della rinuncia trovi impedimento nella costituzione del convenuto o nell'intervento volontario di un terzo, successivi al deposito dell'atto di rinuncia.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 3905/1995). La formulazione letterale della disposizione enucleata all'art. 306 c.p.c.
e l'orientamento interpretativo sopra ricordato conducono, dunque, a ritenere che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio sia necessaria solo se nel rapporto processuale già instaurato vi sia una parte costituita, la quale potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, senza che sussista alcun obbligo normativo di notificare detta rinuncia alla parte non costituita (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6850/2011).
In tal senso, peraltro, deve prendersi atto della circostanza che la disposizione contenuta all'art. 292 c.p.c. non contempla la dichiarazione di rinuncia tra gli atti che debbono essere notificati alla parte contumace, non essendo ammissibili interpretazioni estensive della norma, non consentite dal tenore letterale della stessa.
Sulla scorta delle motivazioni indicate, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio – principale e incidentale – in ragione dell'intervenuta rinuncia agli atti dello stesso, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Rosamaria Pisano, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di Ruolo Generale 1201 e nel procedimento incidentale sub 1 dell'anno 2024, così provvede:
➢ dichiara l'estinzione di entrambi i procedimenti (R.G.N.R. 1201/2024 e
R.G.N.R. 1201-1/2024) per intervenuta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
➢ nulla per le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 12 settembre 2024
Il Giudice
Rosamaria Pisano