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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2388/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti;
P.Q.M.
pronuncia la sentenza riportata in calce.
Si comunichi.
Mantova, 19.12.2025
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2388/2024 promossa da:
(C.F. - P.I. ), assistito e difeso dall'avv. Sara Magotti;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(C.F. - , assistito e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Raffanini;
APPELLTO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Opposizione avverso verbale di accertamento di violazione Codice della Strada ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011
pagina 2 di 13
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via principale:
- dichiarata la nullità della sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di per Pt_1 violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., in integrale riforma della medesima, respingere il ricorso promosso in primo grado da avverso il verbale di violazione n. 2495/V del 3.09.2023 Polizia Controparte_1
Locale di del verbale NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e Pt_1 affidamento in custodia Polizia Locale di e del verbale n. 24795/V del 3.09.2023 Pt_1 di fermo amministrativo e affidamento in custodia Polizia Locale di e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare la legittimità dei medesimi verbali e condannare a Controparte_1 pagare a favore del la sanzione amministrativa di € 1.086,00, Parte_1 comminata dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 186, comma 2 bis, C.d.S..
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi che non sia dichiarata la nullità della sentenza n.
49/2024 del Giudice di Pace di per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., Pt_1 dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ogni modo, in integrale riforma della medesima, respingere il ricorso promosso in primo grado da Controparte_1 avverso il verbale di violazione n. 2495/V del 3.09.2023 Polizia Locale di del Pt_1 verbale NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia Polizia
Locale di e del verbale n. 24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e Pt_1 affidamento in custodia Polizia Locale di e, per l'effetto, dichiarare la legittimità Pt_1 dei medesimi verbali e condannare a pagare a favore del Controparte_1 Parte_1 la sanzione amministrativa di € 1.086,00, comminata dalla Polizia Locale ai sensi
[...] del combinato disposto dell'art. 186, comma 2 bis, e comma 2 lett. a) C.d.S..
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi che il presente appello non sia accolto integralmente, in riforma della sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di Mantova, respingere la domanda promossa in primo grado da di annullamento Controparte_1 del verbale di violazione n. 2495/V del 3.09.2023 Polizia Locale di e condannare il Pt_1 medesimo a pagare a favore del la sanzione Controparte_1 Parte_1 amministrativa di € 1.086,00, comminata dalla Polizia Locale ai sensi del combinato disposto dell'art. 186, comma 2 bis, e comma 2 lett. a) C.d.S..
In tutte le ipotesi, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del giudizio in primo grado…”. pagina 3 di 13 Per parte appellata: “In via principale:
non accettato il contraddittorio su ogni e qualsivoglia domanda o eccezione nuova, anche in via istruttoria, perché inammissibile nel presente giudizio, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Mantova rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
49/2024 pubblicata il 16.07.2024 del Giudice di Pace di Giudice dott. Marco Pt_1
Morselli, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio e del giudizio di primo grado”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha appellato la sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
depositata il 16.07.2024 e non notificata, avente ad oggetto opposizione a Pt_1 verbali di contestazione violazione del codice della strada della Polizia Locale del
[...]
ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011. Parte_1
2. Il appellante, in particolare, ha allegato che: Pt_1
a. la Polizia Locale del in data 3.09.2023 alle ore 21.50 circa, è Parte_1 intervenuta in via Brennero, intersezione con strada Cipata, per i rilievi Pt_1 conseguenti a un incidente, constatando un tamponamento occorso tra due veicoli;
nello specifico, veniva accertato che l'autovettura Mercedes, condotta e di proprietà dell'appellato , aveva tamponato l'autovettura Cupra, condotta e di Controparte_1 proprietà di che, procedendo nello stesso senso di marcia, si era arrestata Persona_1 all'intersezione semaforizzata tra via Brennero e le laterali strada Cipata e Via Taliercio, in ottemperanza al rosso semaforico;
b. nel corso dei rilievi, la Polizia Locale ha contestato che manifestava Controparte_1 alitosi alcolica, agitazione incontrollabile, linguaggio scurrile, voce alta, occhi lucidi, atteggiamento aggressivo e, pertanto, informato della facoltà di farsi assistere da un legale, egli veniva invitato a sottoporsi, in un primo momento, agli accertamenti qualitativi preliminari e, poi, all'effettuazione della prova etilometrica;
sennonché, egli si rifiutava di sottoporsi ad entrambi i citati accertamenti, persistendo a comportarsi in modo aggressivo, non collaborativo, ostile, minaccioso e offensivo nei confronti degli agenti della Polizia Locale;
c. la Polizia Locale, quindi, ha redatto a carico dell'odierno appellato i seguenti verbali, impugnati con il ricorso in primo grado:
pagina 4 di 13 ∼ verbale n. 24795/V del 3.09.2023 di contestazione violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) per guida in stato di ebrezza, integrato con atto del 4.09.2023, notificato al CP_1 il 16.09.2023, in cui si precisava che la contestazione della citata violazione è avvenuta alle
23.30 del 3.09.2023, nonché che è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni e che l'importo della sanzione è di € 1.086,00;
∼ verbale NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia dell'autovettura, ex art. 213 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza;
∼ verbale n. 24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, ex art. 214 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza.
d. la Polizia Locale, inoltre, ha elevato a carico di il verbale n. 24796/V Controparte_1 del 3.09.2023 di contestazione violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S., non impugnato con il ricorso di primo grado, per non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo nei limiti del suo campo di visibilità e in presenza di un ostacolo prevedibile, provocando un sinistro stradale con tamponamento del veicolo che lo precedeva;
e. sono stati, poi, redatti gli ulteriori verbali che seguono, tutti prodotti dalla Polizia locale nel giudizio di primo grado:
− verbale n. 183/2023 RIS del 3.09.2023 di accertamenti urgenti sulle persone;
− verbale prot. n. 183/2023 RIS del 3.09.2023 di identificazione della persona nei cui confronti sono svolte le indagini, con dichiarazione di domicilio, informativa sul diritto di difesa e nomina difensore ed effettiva conoscenza del procedimento;
− verbale prot. n. 183/2023 RIS del 3.09.2023 di ricevuta della patente e di consegna del veicolo;
f. proponeva opposizione contro il verbale di violazione n. 2495/V del Controparte_1
3.09.2023, il verbale NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia e il verbale n. 24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, chiedendone l'annullamento per asserita mancanza dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge, per contraddittorietà e perché essi non avrebbero consentito alla persona che ha commesso l'infrazione di capire con certezza gli articoli del Codice della Strada violati, le relative sanzioni, e dunque compressione del diritto di difesa;
g. la Polizia Locale del si è costituita nel giudizio di primo grado, Parte_1 dimostrando la correttezza dei verbali impugnati;
pagina 5 di 13 h. ciononostante, il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno appellato.
3. Il ha dunque impugnato la sentenza del Giudice di pace, per i seguenti motivi. Pt_1
4. In via preliminare, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., invocandone la nullità ai sensi dell'art. 161 c. 1 c.p.c., per motivazione meramente apparente.
5. Nel merito, per violazione dell'art. 186 comma 2, lett. a), comma 2 bis, comma 7 e comma 2 lett. c), C.d.S. degli artt. 213 e 214 C.d.S., nonché dell'art. 141, comma 2 e comma 11, C.d.S., contestando come la Polizia Locale del abbia Parte_1 compiutamente dimostrato la correttezza e legittimità dei verbali, posto che:
a. con il verbale n. 24795/V del 3.09.2023 (doc. 1 fascicolo di primo grado Polizia Locale di
è stata contestata a la guida in stato di ebrezza, con Pt_1 Controparte_1 sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2 lett. a) C.d.S., in quanto, gli
Agenti della Polizia Locale di intervenuti in occasione di un sinistro occorso il Pt_1 medesimo giorno, hanno accertato “alito vinoso, agitazione incontrollabile, occhi lucidi, linguaggio scurrile, rifiuta la collaborazione e voce alta”, precisando che il verbale, con atto adottato il giorno immediatamente successivo, ossia il 4.09.2023, e notificato a il 16.09.2023 (non impugnato dal medesimo), è stato integrato con Controparte_1
l'orario della contestazione, le 23.30, e con la correzione che, ai sensi dell'art. 186, comma
2 bis, C.d.S., era stato disposto il fermo amministrativo per 180 giorni del veicolo targato
CL932PF e che la sanzione amministrativa pecuniaria è di € 1.086 (anziché € 543 come erroneamente indicato nel citato verbale n. 24795/V del 3 settembre 2023). Dunque, al contrario di quanto asserito dal ricorrente il verbale n. 24795/V del 3 settembre 2023, come integrato il giorno dopo, non è affetto da alcun vizio o mancanza, indicando esattamente ciascuna delle norme contestate, le sanzioni, il giorno, l'ora e l'occasione per cui è stato sanzionato, essendo inconferenti le ulteriori eccezioni Controparte_1 dell'odierno appellante in merito alla mancata compilazione di altre parti del verbale.
D'altro canto, la correttezza di tale atto sarebbe ancora più evidente in relazione all'ulteriore verbale n. 24796/V sempre del 3.09.2023, alle ore 23.35, non impugnato, con cui al medesimo conducente è stata contestata la violazione dell'art. 141, comma 2 e comma 11, per non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo visivo e difronte a un ostacolo prevedibile, tamponando l'autoveicolo che lo precedeva. Secondo la tesi dell'appellante, il verbale, ancora, è senz'altro corretto nella parte in cui è contestata la guida in stato di ebrezza sulla base degli elementi indiziari rappresentati dal contegno del conducente e dal suo rifiuto a sottoporsi agli esami di accertamento necessari, con conseguente contestazione della violazione del comma 2 lett. a) dell'art. 186 C.d.S., ipotesi meno grave della guida in stato di ebbrezza, e raddoppio pagina 6 di 13 della sanzione e fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, ai sensi del comma 2 bis della medesima norma, avendo il conducente provocato un incidente stradale;
b. anche gli ulteriori verbali impugnati, NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e n. 24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo, sono altrettanto corretti e legittimi, posto che il sequestro amministrativo, di cui al verbale ex art. 213 C.d.S., è stato disposto ai sensi dell'art. 186, comma 7, C.d.S., secondo cui, in caso di rifiuto dell'accertamento alcolemico, il conducente è punito con le pene ex comma 2 lettera c) dello stesso art. 186
e la condanna per tale reato comporta anche la confisca del veicolo, mentre il fermo amministrativo, di cui al verbale ex art. 214 C.d.S., è stato disposto ai sensi dell'art. 186 comma 2 bis C.d.S., il quale stabilisce che “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, …, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni”, essendo pacifico e non contestato che, nel caso concreto ha Controparte_1 rifiutato di sottoporsi sia al pre-test sia alla prova dell'etilometro;
c. l'asserzione del ricorrente secondo cui sarebbe stato violato il suo diritto di difesa è smentita anche dal fatto che il medesimo, su invito della Polizia Locale, ha prontamente esercitato la facoltà di nominare il difensore di fiducia.
6. Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e allegando la correttezza della sentenza di primo grado, precisando che:
• nessun agente di Polizia chiese all'appellante di fare il test dell'etilometro, né tantomeno egli si è rifiutato, essendone prova il verbale della Polizia Locale n. 24795/V, tempestivamente impugnato;
• l'asserita “integrazione” del 04.09.2023, notificata all'appellante il 16.09.2023, non è stata oggetto del procedimento di primo grado, né può essere oggetto del procedimento in appello, essendo sorprendente che la Polizia Locale abbia redatto non una integrazione, ma un nuovo verbale il giorno dopo (4.09.2023), precisando l'ora della contestazione
(23.30 del 03.09.2023), nonché il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni con sanzione di € 1.086,00;
• il verbale n. 24795/V della Polizia Locale di come scritto in primo grado, non Pt_1 indica l'ora della contestazione, elemento fondamentale per l'individuazione della presunta violazione;
• i verbali citati da parte ricorrente, diversi da quelli impugnati, non hanno alcuna rilevanza nel presente processo di appello, né l'hanno avuta nel procedimento di primo grado;
• nel verbale di sequestro amministrativo e di affidamento in custodia del 03.09.2023 ore pagina 7 di 13 23.00 non viene data indicazione del numero di verbale con cui è stata contestata la violazione di cui all'art. 187 c. 7 C.d.S., mai per vero contestata;
• anche nel verbale di fermo amministrativo e affidamento in custodia, si fa riferimento all'accertata violazione dell'art. 186 c. 7 C.d.S., mentre all'appellante era stato contestato l'art. 186 c. 2 a).
7. L'appellante ha dunque ribadito l'eccezione per cui i verbali impugnati presenterebbero gravi difetti di forma e di sostanza, ponendosi in aperta contraddizione tra loro, così da essere nulli ed illegittimi, non consentendo alla persona che avrebbe commesso l'infrazione di capire con certezza quali articoli del Codice della Strada avrebbe violato e quindi a quali sanzioni andrebbe incontro.
8. Da ultimo, l'appellato ha allegato che la sentenza impugnata è chiara e motivata, contestando il motivo di appello relativo alla pretesa nullità della stessa.
9. Dopo la prima udienza, la causa è stata rimessa in decisione a seguito di discussione, con sostituzione dell'udienza di discussione orale con il deposito di note scritte.
***
10. Sulla fondatezza del motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado
11. Appare fondato il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado, per omessa motivazione ovvero motivazione apparente.
12. La motivazione del Giudice di Pace, infatti, è estremamente sintetica e costituita da una sequenza di semplici affermazioni che non rende possibile né comprendere l'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione, né comprendere se e in che termini il giudice di prime cure abbia preso posizione in merito alle domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Il Giudice di prime cure non ha, infatti, né in fatto, né in diritto, esposto le ragioni del proprio convincimento.
13. Ciò posto, appare condivisibile l'orientamento per cui vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, “ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità” (Cass.
22928/2014).
pagina 8 di 13 Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E' evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell'appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire - ai fini del giudizio di legittimità - un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato” (così Cass.
9257/2019, ma anche ex multis Cass. n. 9745/2017; Cass. n. 15884/2017; Cass. n.
22022/2017; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 24452/2018, che richiamano tutte i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., SS.UU. n. 8053/14 e n. 22232/16).
14.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, o comunque per motivazione solo apparente.
15. Da ultimo, va osservato come la pronuncia della nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione non comporti comunque - in applicazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione - la rimessione della causa in primo grado, dovendo invece la causa essere decisa nel merito dal Giudice di appello.
Deve perciò procedersi all'esame delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate nel merito in primo grado, limitatamente a quelle in questa sede riproposte.
16. Sull'infondatezza dell'opposizione formulata da parte appellata avverso i verbali impugnati
17. Venendo dunque al merito, l'opposizione proposta da avverso i Controparte_1 verbali n. 24795/V del 3.09.2023 di contestazione violazione dell'art. 186, comma 2, lett.
a) per guida in stato di ebrezza;
NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia dell'autovettura, ex art. 213 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza e n.
24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, ex art. 214
C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza, risulta infondata e va respinta.
18. Quanto al primo verbale, il n. 24795/V del 3.09.2023 di contestazione violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) per guida in stato di ebrezza, infatti, nel ricorso introduttivo pagina 9 di 13 del giudizio di primo grado, l'odierno appellato ha eccepito esclusivamente che, in esso, non fosse stata barrata alcuna casella tra quelle disponibili relative al veicolo e non fosse indicata l'ora dell'infrazione.
19. Circa la prima contestazione, relativa all'indicazione dei dati del veicolo di proprietà e condotto da , la stessa è sconfessata dal verbale medesimo (prodotto Controparte_1 al doc. 1 fascicolo di primo grado dell'odierno appellato), da cui risulta come fossero indicati compiutamente i dati del veicolo condotto da al momento del Controparte_1 sinistro.
20. Quanto poi alla mancata indicazione dell'orario dell'accertamento, è documentalmente provato che, con atto adottato il giorno immediatamente successivo, ossia in data 4.09.2023, pacificamente notificato a il 16.09.2023 e Controparte_1 pacificamente non impugnato dal medesimo (doc. 2 fascicolo primo grado della Polizia
Locale di , è stato integrato con l'orario della contestazione, con ulteriore Pt_1 correzione e precisazione circa le sanzioni comminate a fronte della violazione accertata.
L'integrazione deve ritenersi utile a sanare la mancata indicazione oraria, escludendo qualsivoglia limitazione del diritto di difesa e di avere piena cognizione delle contestazioni mosse da parte del conducente.
21. Venendo al secondo verbale NDR redatto il 3.09.2023 alle ore 23.00, con cui è stato disposto il sequestro amministrativo e l'affidamento in custodia dell'autovettura, ex art. 213 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per avere il conducente rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza, l'odierno appellato ha contestato, nel ricorso introduttivo, la mancata indicazione del numero di verbale col quale la violazione predetta fu contestata.
22. Se è vero che tale indicazione manchi nel verbale impugnato, tale omissione appare frutto di un evidente mero errore materiale e non comporta, in concreto, alcun concreto vulnus al diritto di difesa dell'odierno appellato, né tantomeno comporta la nullità o l'illegittimità del verbale impugnato.
23. E' infatti documentalmente provato come il verbale sia stato emesso a seguito della redazione, lo stesso 3.09.2023, da parte della Polizia Locale di del verbale di Pt_1 accertamenti urgenti sulle persone n. 183/23-RIS, redatto alle ore 22.25 (prodotto sub doc. 7 fascicolo di primo grado della Polizia Locale), pacificamente mai impugnato dall'odierno appellato, che rifiutò all'epoca di sottoscriverlo, da cui emerge la contestazione ad dell'art. 186 c. 7 C.d.S. Controparte_1
A tale verbale, ha peraltro fatto seguito ulteriore verbale di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini n. 183/23-RIS, redatto dalla Polizia Locale di pagina 10 di 13 il 3.09.2023 alle ore 23.30 (anch'esso prodotto sub doc. 7 fascicolo di primo Pt_1 grado della Polizia Locale).
Dai citati verbali, in particolare, emerge che: invitato a sottoporsi a pre-test e a prova etilometrica, rifiutava;
successivamente, egli veniva informato della Controparte_1 facoltà di farsi assistere da un difensore, ma prima (nel verbale di accertamenti urgenti) non rispondeva, poi (nel verbale di identificazione) nominava quale proprio difensore l'avv. Luca Raffanini;
egli presentava, come già accertato nel verbale n. 24795/V del
3.09.2023, alito vinoso e occhi lucidi e continuava a inveire verso gli agenti della Polizia
Locale con linguaggio scurrile e offese, agitandosi in modo incontrollato e rifiutandosi di collaborare.
24. Sebbene – peraltro per la prima volta - in sede di costituzione in appello parte appellata abbia negato di aver mai ricevuto la richiesta di fare l'alcool test e di essersi rifiutato, deve evidenziarsi come ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali richiamati fanno fede fino a querela di falso dei fatti che vengono attestati come avvenuti in presenza del
Pubblico Ufficiale, senza che risulti che abbia mai proposto, contro di Controparte_1 essi, alcuna querela di falso.
25. Quanto, infine, al terzo verbale n. 24795/V redatto il 3.09.2023 alle ore 23.49 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, ex art. 214 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per avere il conducente rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza, valgono infine le medesime osservazioni già svolte in merito al verbale
NDR del 3.09.2023.
26. Da ultimo, deve osservarsi come appaia del tutto infondata e strumentale la pretesa dell'odierno appellato di considerare tamquam non esset sia l'integrazione del verbale n.
24795/V del 3.09.2023 del 04.09.2023, notificata il 16.09.2023, sia gli ulteriori verbali elevati dalla Polizia Locale in relazione al medesimo sinistro, che peraltro non risultano essere stati mai impugnati e devono ritenersi dunque definitivi e intangibili in merito agli accertamenti ivi svolti.
27. Può dunque ben dirsi che dall'esame complessivo della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dalla Polizia Locale del tutti i verbali Parte_1 impugnati risultano corretti, legittimi e coerenti, non dando luogo ad alcuna compressione del diritto di difesa dell'odierno appellato, rispettando i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge e consentendo alla persona sanzionata di capire, con certezza, nel loro complesso, gli articoli del codice della strada violati e le relative sanzioni.
28. Dunque, i verbali impugnati devono essere integralmente confermati, rigettando le opposizioni svolte da . Controparte_1
pagina 11 di 13 29. Sulle spese
30. Considerata la pronuncia di merito adottata a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, si impone un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 11423/2016).
31. Ciò posto, , totalmente soccombente, deve essere condannato alla Controparte_1 rifusione al delle spese di lite, tanto del giudizio di primo grado Parte_1 quanto del giudizio di appello.
32. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta, né in primo grado né in appello, attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale ed essendosi esaurita la trattazione, in entrambi i gradi di giudizio, nella partecipazione a una sola udienza) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione, in entrambi i gradi, a seguito di discussione orale e senza il deposito di memorie conclusionali o repliche).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 49/2024 del Giudice di Pace di depositata il 16.07.2024 nel procedimento rubricato al n. 2550/2023 R.G.; Pt_1
2) conferma i verbali elevati dalla Polizia Locale del Comune di n. 24795/V del Pt_1
3.09.2023, di contestazione violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) per guida in stato di ebrezza;
NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia dell'autovettura, ex art. 213 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S. e n.
24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, ex art. 214
C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S.;
3) condanna parte appellata , alla rifusione all'appellante Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al giudizio di primo grado, liquidate in Euro 241,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) condanna parte appellata , alla rifusione all'appellante Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al giudizio d'appello, liquidate in Euro 91,50 per spese e Euro
[...]
462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
pagina 12 di 13 Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Mantova, 19 dicembre 2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti;
P.Q.M.
pronuncia la sentenza riportata in calce.
Si comunichi.
Mantova, 19.12.2025
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2388/2024 promossa da:
(C.F. - P.I. ), assistito e difeso dall'avv. Sara Magotti;
Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(C.F. - , assistito e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Raffanini;
APPELLTO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Opposizione avverso verbale di accertamento di violazione Codice della Strada ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011
pagina 2 di 13
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via principale:
- dichiarata la nullità della sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di per Pt_1 violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., in integrale riforma della medesima, respingere il ricorso promosso in primo grado da avverso il verbale di violazione n. 2495/V del 3.09.2023 Polizia Controparte_1
Locale di del verbale NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e Pt_1 affidamento in custodia Polizia Locale di e del verbale n. 24795/V del 3.09.2023 Pt_1 di fermo amministrativo e affidamento in custodia Polizia Locale di e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare la legittimità dei medesimi verbali e condannare a Controparte_1 pagare a favore del la sanzione amministrativa di € 1.086,00, Parte_1 comminata dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 186, comma 2 bis, C.d.S..
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi che non sia dichiarata la nullità della sentenza n.
49/2024 del Giudice di Pace di per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., Pt_1 dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ogni modo, in integrale riforma della medesima, respingere il ricorso promosso in primo grado da Controparte_1 avverso il verbale di violazione n. 2495/V del 3.09.2023 Polizia Locale di del Pt_1 verbale NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia Polizia
Locale di e del verbale n. 24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e Pt_1 affidamento in custodia Polizia Locale di e, per l'effetto, dichiarare la legittimità Pt_1 dei medesimi verbali e condannare a pagare a favore del Controparte_1 Parte_1 la sanzione amministrativa di € 1.086,00, comminata dalla Polizia Locale ai sensi
[...] del combinato disposto dell'art. 186, comma 2 bis, e comma 2 lett. a) C.d.S..
In via ulteriormente subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi che il presente appello non sia accolto integralmente, in riforma della sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di Mantova, respingere la domanda promossa in primo grado da di annullamento Controparte_1 del verbale di violazione n. 2495/V del 3.09.2023 Polizia Locale di e condannare il Pt_1 medesimo a pagare a favore del la sanzione Controparte_1 Parte_1 amministrativa di € 1.086,00, comminata dalla Polizia Locale ai sensi del combinato disposto dell'art. 186, comma 2 bis, e comma 2 lett. a) C.d.S..
In tutte le ipotesi, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del giudizio in primo grado…”. pagina 3 di 13 Per parte appellata: “In via principale:
non accettato il contraddittorio su ogni e qualsivoglia domanda o eccezione nuova, anche in via istruttoria, perché inammissibile nel presente giudizio, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Mantova rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_1
49/2024 pubblicata il 16.07.2024 del Giudice di Pace di Giudice dott. Marco Pt_1
Morselli, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio e del giudizio di primo grado”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha appellato la sentenza n. 49/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
depositata il 16.07.2024 e non notificata, avente ad oggetto opposizione a Pt_1 verbali di contestazione violazione del codice della strada della Polizia Locale del
[...]
ex art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011. Parte_1
2. Il appellante, in particolare, ha allegato che: Pt_1
a. la Polizia Locale del in data 3.09.2023 alle ore 21.50 circa, è Parte_1 intervenuta in via Brennero, intersezione con strada Cipata, per i rilievi Pt_1 conseguenti a un incidente, constatando un tamponamento occorso tra due veicoli;
nello specifico, veniva accertato che l'autovettura Mercedes, condotta e di proprietà dell'appellato , aveva tamponato l'autovettura Cupra, condotta e di Controparte_1 proprietà di che, procedendo nello stesso senso di marcia, si era arrestata Persona_1 all'intersezione semaforizzata tra via Brennero e le laterali strada Cipata e Via Taliercio, in ottemperanza al rosso semaforico;
b. nel corso dei rilievi, la Polizia Locale ha contestato che manifestava Controparte_1 alitosi alcolica, agitazione incontrollabile, linguaggio scurrile, voce alta, occhi lucidi, atteggiamento aggressivo e, pertanto, informato della facoltà di farsi assistere da un legale, egli veniva invitato a sottoporsi, in un primo momento, agli accertamenti qualitativi preliminari e, poi, all'effettuazione della prova etilometrica;
sennonché, egli si rifiutava di sottoporsi ad entrambi i citati accertamenti, persistendo a comportarsi in modo aggressivo, non collaborativo, ostile, minaccioso e offensivo nei confronti degli agenti della Polizia Locale;
c. la Polizia Locale, quindi, ha redatto a carico dell'odierno appellato i seguenti verbali, impugnati con il ricorso in primo grado:
pagina 4 di 13 ∼ verbale n. 24795/V del 3.09.2023 di contestazione violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) per guida in stato di ebrezza, integrato con atto del 4.09.2023, notificato al CP_1 il 16.09.2023, in cui si precisava che la contestazione della citata violazione è avvenuta alle
23.30 del 3.09.2023, nonché che è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni e che l'importo della sanzione è di € 1.086,00;
∼ verbale NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia dell'autovettura, ex art. 213 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza;
∼ verbale n. 24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, ex art. 214 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza.
d. la Polizia Locale, inoltre, ha elevato a carico di il verbale n. 24796/V Controparte_1 del 3.09.2023 di contestazione violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S., non impugnato con il ricorso di primo grado, per non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo nei limiti del suo campo di visibilità e in presenza di un ostacolo prevedibile, provocando un sinistro stradale con tamponamento del veicolo che lo precedeva;
e. sono stati, poi, redatti gli ulteriori verbali che seguono, tutti prodotti dalla Polizia locale nel giudizio di primo grado:
− verbale n. 183/2023 RIS del 3.09.2023 di accertamenti urgenti sulle persone;
− verbale prot. n. 183/2023 RIS del 3.09.2023 di identificazione della persona nei cui confronti sono svolte le indagini, con dichiarazione di domicilio, informativa sul diritto di difesa e nomina difensore ed effettiva conoscenza del procedimento;
− verbale prot. n. 183/2023 RIS del 3.09.2023 di ricevuta della patente e di consegna del veicolo;
f. proponeva opposizione contro il verbale di violazione n. 2495/V del Controparte_1
3.09.2023, il verbale NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia e il verbale n. 24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, chiedendone l'annullamento per asserita mancanza dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge, per contraddittorietà e perché essi non avrebbero consentito alla persona che ha commesso l'infrazione di capire con certezza gli articoli del Codice della Strada violati, le relative sanzioni, e dunque compressione del diritto di difesa;
g. la Polizia Locale del si è costituita nel giudizio di primo grado, Parte_1 dimostrando la correttezza dei verbali impugnati;
pagina 5 di 13 h. ciononostante, il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno appellato.
3. Il ha dunque impugnato la sentenza del Giudice di pace, per i seguenti motivi. Pt_1
4. In via preliminare, per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., invocandone la nullità ai sensi dell'art. 161 c. 1 c.p.c., per motivazione meramente apparente.
5. Nel merito, per violazione dell'art. 186 comma 2, lett. a), comma 2 bis, comma 7 e comma 2 lett. c), C.d.S. degli artt. 213 e 214 C.d.S., nonché dell'art. 141, comma 2 e comma 11, C.d.S., contestando come la Polizia Locale del abbia Parte_1 compiutamente dimostrato la correttezza e legittimità dei verbali, posto che:
a. con il verbale n. 24795/V del 3.09.2023 (doc. 1 fascicolo di primo grado Polizia Locale di
è stata contestata a la guida in stato di ebrezza, con Pt_1 Controparte_1 sospensione della patente di guida, ex art. 186, comma 2 lett. a) C.d.S., in quanto, gli
Agenti della Polizia Locale di intervenuti in occasione di un sinistro occorso il Pt_1 medesimo giorno, hanno accertato “alito vinoso, agitazione incontrollabile, occhi lucidi, linguaggio scurrile, rifiuta la collaborazione e voce alta”, precisando che il verbale, con atto adottato il giorno immediatamente successivo, ossia il 4.09.2023, e notificato a il 16.09.2023 (non impugnato dal medesimo), è stato integrato con Controparte_1
l'orario della contestazione, le 23.30, e con la correzione che, ai sensi dell'art. 186, comma
2 bis, C.d.S., era stato disposto il fermo amministrativo per 180 giorni del veicolo targato
CL932PF e che la sanzione amministrativa pecuniaria è di € 1.086 (anziché € 543 come erroneamente indicato nel citato verbale n. 24795/V del 3 settembre 2023). Dunque, al contrario di quanto asserito dal ricorrente il verbale n. 24795/V del 3 settembre 2023, come integrato il giorno dopo, non è affetto da alcun vizio o mancanza, indicando esattamente ciascuna delle norme contestate, le sanzioni, il giorno, l'ora e l'occasione per cui è stato sanzionato, essendo inconferenti le ulteriori eccezioni Controparte_1 dell'odierno appellante in merito alla mancata compilazione di altre parti del verbale.
D'altro canto, la correttezza di tale atto sarebbe ancora più evidente in relazione all'ulteriore verbale n. 24796/V sempre del 3.09.2023, alle ore 23.35, non impugnato, con cui al medesimo conducente è stata contestata la violazione dell'art. 141, comma 2 e comma 11, per non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo visivo e difronte a un ostacolo prevedibile, tamponando l'autoveicolo che lo precedeva. Secondo la tesi dell'appellante, il verbale, ancora, è senz'altro corretto nella parte in cui è contestata la guida in stato di ebrezza sulla base degli elementi indiziari rappresentati dal contegno del conducente e dal suo rifiuto a sottoporsi agli esami di accertamento necessari, con conseguente contestazione della violazione del comma 2 lett. a) dell'art. 186 C.d.S., ipotesi meno grave della guida in stato di ebbrezza, e raddoppio pagina 6 di 13 della sanzione e fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, ai sensi del comma 2 bis della medesima norma, avendo il conducente provocato un incidente stradale;
b. anche gli ulteriori verbali impugnati, NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e n. 24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo, sono altrettanto corretti e legittimi, posto che il sequestro amministrativo, di cui al verbale ex art. 213 C.d.S., è stato disposto ai sensi dell'art. 186, comma 7, C.d.S., secondo cui, in caso di rifiuto dell'accertamento alcolemico, il conducente è punito con le pene ex comma 2 lettera c) dello stesso art. 186
e la condanna per tale reato comporta anche la confisca del veicolo, mentre il fermo amministrativo, di cui al verbale ex art. 214 C.d.S., è stato disposto ai sensi dell'art. 186 comma 2 bis C.d.S., il quale stabilisce che “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, …, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni”, essendo pacifico e non contestato che, nel caso concreto ha Controparte_1 rifiutato di sottoporsi sia al pre-test sia alla prova dell'etilometro;
c. l'asserzione del ricorrente secondo cui sarebbe stato violato il suo diritto di difesa è smentita anche dal fatto che il medesimo, su invito della Polizia Locale, ha prontamente esercitato la facoltà di nominare il difensore di fiducia.
6. Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e allegando la correttezza della sentenza di primo grado, precisando che:
• nessun agente di Polizia chiese all'appellante di fare il test dell'etilometro, né tantomeno egli si è rifiutato, essendone prova il verbale della Polizia Locale n. 24795/V, tempestivamente impugnato;
• l'asserita “integrazione” del 04.09.2023, notificata all'appellante il 16.09.2023, non è stata oggetto del procedimento di primo grado, né può essere oggetto del procedimento in appello, essendo sorprendente che la Polizia Locale abbia redatto non una integrazione, ma un nuovo verbale il giorno dopo (4.09.2023), precisando l'ora della contestazione
(23.30 del 03.09.2023), nonché il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni con sanzione di € 1.086,00;
• il verbale n. 24795/V della Polizia Locale di come scritto in primo grado, non Pt_1 indica l'ora della contestazione, elemento fondamentale per l'individuazione della presunta violazione;
• i verbali citati da parte ricorrente, diversi da quelli impugnati, non hanno alcuna rilevanza nel presente processo di appello, né l'hanno avuta nel procedimento di primo grado;
• nel verbale di sequestro amministrativo e di affidamento in custodia del 03.09.2023 ore pagina 7 di 13 23.00 non viene data indicazione del numero di verbale con cui è stata contestata la violazione di cui all'art. 187 c. 7 C.d.S., mai per vero contestata;
• anche nel verbale di fermo amministrativo e affidamento in custodia, si fa riferimento all'accertata violazione dell'art. 186 c. 7 C.d.S., mentre all'appellante era stato contestato l'art. 186 c. 2 a).
7. L'appellante ha dunque ribadito l'eccezione per cui i verbali impugnati presenterebbero gravi difetti di forma e di sostanza, ponendosi in aperta contraddizione tra loro, così da essere nulli ed illegittimi, non consentendo alla persona che avrebbe commesso l'infrazione di capire con certezza quali articoli del Codice della Strada avrebbe violato e quindi a quali sanzioni andrebbe incontro.
8. Da ultimo, l'appellato ha allegato che la sentenza impugnata è chiara e motivata, contestando il motivo di appello relativo alla pretesa nullità della stessa.
9. Dopo la prima udienza, la causa è stata rimessa in decisione a seguito di discussione, con sostituzione dell'udienza di discussione orale con il deposito di note scritte.
***
10. Sulla fondatezza del motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado
11. Appare fondato il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado, per omessa motivazione ovvero motivazione apparente.
12. La motivazione del Giudice di Pace, infatti, è estremamente sintetica e costituita da una sequenza di semplici affermazioni che non rende possibile né comprendere l'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione, né comprendere se e in che termini il giudice di prime cure abbia preso posizione in merito alle domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Il Giudice di prime cure non ha, infatti, né in fatto, né in diritto, esposto le ragioni del proprio convincimento.
13. Ciò posto, appare condivisibile l'orientamento per cui vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, “ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità” (Cass.
22928/2014).
pagina 8 di 13 Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E' evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell'appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire - ai fini del giudizio di legittimità - un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato” (così Cass.
9257/2019, ma anche ex multis Cass. n. 9745/2017; Cass. n. 15884/2017; Cass. n.
22022/2017; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 24452/2018, che richiamano tutte i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., SS.UU. n. 8053/14 e n. 22232/16).
14.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, o comunque per motivazione solo apparente.
15. Da ultimo, va osservato come la pronuncia della nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione non comporti comunque - in applicazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione - la rimessione della causa in primo grado, dovendo invece la causa essere decisa nel merito dal Giudice di appello.
Deve perciò procedersi all'esame delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate nel merito in primo grado, limitatamente a quelle in questa sede riproposte.
16. Sull'infondatezza dell'opposizione formulata da parte appellata avverso i verbali impugnati
17. Venendo dunque al merito, l'opposizione proposta da avverso i Controparte_1 verbali n. 24795/V del 3.09.2023 di contestazione violazione dell'art. 186, comma 2, lett.
a) per guida in stato di ebrezza;
NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia dell'autovettura, ex art. 213 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza e n.
24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, ex art. 214
C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per aver rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza, risulta infondata e va respinta.
18. Quanto al primo verbale, il n. 24795/V del 3.09.2023 di contestazione violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) per guida in stato di ebrezza, infatti, nel ricorso introduttivo pagina 9 di 13 del giudizio di primo grado, l'odierno appellato ha eccepito esclusivamente che, in esso, non fosse stata barrata alcuna casella tra quelle disponibili relative al veicolo e non fosse indicata l'ora dell'infrazione.
19. Circa la prima contestazione, relativa all'indicazione dei dati del veicolo di proprietà e condotto da , la stessa è sconfessata dal verbale medesimo (prodotto Controparte_1 al doc. 1 fascicolo di primo grado dell'odierno appellato), da cui risulta come fossero indicati compiutamente i dati del veicolo condotto da al momento del Controparte_1 sinistro.
20. Quanto poi alla mancata indicazione dell'orario dell'accertamento, è documentalmente provato che, con atto adottato il giorno immediatamente successivo, ossia in data 4.09.2023, pacificamente notificato a il 16.09.2023 e Controparte_1 pacificamente non impugnato dal medesimo (doc. 2 fascicolo primo grado della Polizia
Locale di , è stato integrato con l'orario della contestazione, con ulteriore Pt_1 correzione e precisazione circa le sanzioni comminate a fronte della violazione accertata.
L'integrazione deve ritenersi utile a sanare la mancata indicazione oraria, escludendo qualsivoglia limitazione del diritto di difesa e di avere piena cognizione delle contestazioni mosse da parte del conducente.
21. Venendo al secondo verbale NDR redatto il 3.09.2023 alle ore 23.00, con cui è stato disposto il sequestro amministrativo e l'affidamento in custodia dell'autovettura, ex art. 213 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per avere il conducente rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza, l'odierno appellato ha contestato, nel ricorso introduttivo, la mancata indicazione del numero di verbale col quale la violazione predetta fu contestata.
22. Se è vero che tale indicazione manchi nel verbale impugnato, tale omissione appare frutto di un evidente mero errore materiale e non comporta, in concreto, alcun concreto vulnus al diritto di difesa dell'odierno appellato, né tantomeno comporta la nullità o l'illegittimità del verbale impugnato.
23. E' infatti documentalmente provato come il verbale sia stato emesso a seguito della redazione, lo stesso 3.09.2023, da parte della Polizia Locale di del verbale di Pt_1 accertamenti urgenti sulle persone n. 183/23-RIS, redatto alle ore 22.25 (prodotto sub doc. 7 fascicolo di primo grado della Polizia Locale), pacificamente mai impugnato dall'odierno appellato, che rifiutò all'epoca di sottoscriverlo, da cui emerge la contestazione ad dell'art. 186 c. 7 C.d.S. Controparte_1
A tale verbale, ha peraltro fatto seguito ulteriore verbale di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini n. 183/23-RIS, redatto dalla Polizia Locale di pagina 10 di 13 il 3.09.2023 alle ore 23.30 (anch'esso prodotto sub doc. 7 fascicolo di primo Pt_1 grado della Polizia Locale).
Dai citati verbali, in particolare, emerge che: invitato a sottoporsi a pre-test e a prova etilometrica, rifiutava;
successivamente, egli veniva informato della Controparte_1 facoltà di farsi assistere da un difensore, ma prima (nel verbale di accertamenti urgenti) non rispondeva, poi (nel verbale di identificazione) nominava quale proprio difensore l'avv. Luca Raffanini;
egli presentava, come già accertato nel verbale n. 24795/V del
3.09.2023, alito vinoso e occhi lucidi e continuava a inveire verso gli agenti della Polizia
Locale con linguaggio scurrile e offese, agitandosi in modo incontrollato e rifiutandosi di collaborare.
24. Sebbene – peraltro per la prima volta - in sede di costituzione in appello parte appellata abbia negato di aver mai ricevuto la richiesta di fare l'alcool test e di essersi rifiutato, deve evidenziarsi come ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali richiamati fanno fede fino a querela di falso dei fatti che vengono attestati come avvenuti in presenza del
Pubblico Ufficiale, senza che risulti che abbia mai proposto, contro di Controparte_1 essi, alcuna querela di falso.
25. Quanto, infine, al terzo verbale n. 24795/V redatto il 3.09.2023 alle ore 23.49 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, ex art. 214 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S., per avere il conducente rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato d'ebrezza, valgono infine le medesime osservazioni già svolte in merito al verbale
NDR del 3.09.2023.
26. Da ultimo, deve osservarsi come appaia del tutto infondata e strumentale la pretesa dell'odierno appellato di considerare tamquam non esset sia l'integrazione del verbale n.
24795/V del 3.09.2023 del 04.09.2023, notificata il 16.09.2023, sia gli ulteriori verbali elevati dalla Polizia Locale in relazione al medesimo sinistro, che peraltro non risultano essere stati mai impugnati e devono ritenersi dunque definitivi e intangibili in merito agli accertamenti ivi svolti.
27. Può dunque ben dirsi che dall'esame complessivo della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dalla Polizia Locale del tutti i verbali Parte_1 impugnati risultano corretti, legittimi e coerenti, non dando luogo ad alcuna compressione del diritto di difesa dell'odierno appellato, rispettando i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge e consentendo alla persona sanzionata di capire, con certezza, nel loro complesso, gli articoli del codice della strada violati e le relative sanzioni.
28. Dunque, i verbali impugnati devono essere integralmente confermati, rigettando le opposizioni svolte da . Controparte_1
pagina 11 di 13 29. Sulle spese
30. Considerata la pronuncia di merito adottata a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, si impone un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 11423/2016).
31. Ciò posto, , totalmente soccombente, deve essere condannato alla Controparte_1 rifusione al delle spese di lite, tanto del giudizio di primo grado Parte_1 quanto del giudizio di appello.
32. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta, né in primo grado né in appello, attività istruttoria diversa dalla mera acquisizione documentale ed essendosi esaurita la trattazione, in entrambi i gradi di giudizio, nella partecipazione a una sola udienza) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione, in entrambi i gradi, a seguito di discussione orale e senza il deposito di memorie conclusionali o repliche).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 49/2024 del Giudice di Pace di depositata il 16.07.2024 nel procedimento rubricato al n. 2550/2023 R.G.; Pt_1
2) conferma i verbali elevati dalla Polizia Locale del Comune di n. 24795/V del Pt_1
3.09.2023, di contestazione violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) per guida in stato di ebrezza;
NDR del 3.09.2023 di sequestro amministrativo e affidamento in custodia dell'autovettura, ex art. 213 C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S. e n.
24795/V del 3.09.2023 di fermo amministrativo e affidamento in custodia, ex art. 214
C.d.S., per violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S.;
3) condanna parte appellata , alla rifusione all'appellante Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al giudizio di primo grado, liquidate in Euro 241,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) condanna parte appellata , alla rifusione all'appellante Controparte_1 Parte_1 delle spese relative al giudizio d'appello, liquidate in Euro 91,50 per spese e Euro
[...]
462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
pagina 12 di 13 Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Mantova, 19 dicembre 2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
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