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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6519/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rapisarda Nancy ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Pedara (CT) via San Giuseppe n.32, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Raimund Bauer, P.IVA_1
d'intesa con l'avv. Pier Luigi Tomaselli elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 5.07.2024, ha contestato le conclusioni Parte_1 rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 11544/2023 r.g., in estrema sintesi, assumendo che il percorso valutativo compiuto dal CTU è viziato avendo omesso quest'ultimo di considerare la spondiloartrosi e la scoliosi, certificata dell'Asp di Catania il
12.05.2023, ed inoltre non ha adeguatamente valutato le altre patologie di cui è affetta, specie il diabete con conseguente deficit visivo e l'ipoacusia bilaterale, avendo attribuito a tali patologie valori invalidanti che non tengono conto della reale gravità di esse.
Conseguentemente, ha chiesto di “1- Accertare che lo stato patologico … è tale Parte_1
da giustificare il riconoscimento di un'invalidità nella misura pari o superiore al 74% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (5/04/2023), ovvero da quell'altra data che sarà determinata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione CP_ della domanda;
2- Condannare l' al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione alla … procuratore anticipante”. CP_ In data 15.10.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato e l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del
9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata
____________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ritualmente: infatti, l'atto introduttivo della fase de qua è stato depositato il 5.07.2024 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il
10.06.2024, a sua volta, è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 15.05.2024.
Ciò posto, va subito chiarito che il procedimento de quo arresta il proprio ambito cognitivo
Pagina 2 alla verifica preventiva della sussistenza dei requisiti medico legali relativi alla pretesa fatta valere dalla ricorrente, laddove ogni determinazione funzionale alla concessione della prestazione in parola è subordinata alla verifica da parte dell' di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di legge.
Al fine di accertare la fondatezza dell'assunta sussistenza di una invalidità in misura non inferiore al 74%, in sede sommaria è stato dato specifico mandato ad un CTU, il quale, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria prodotta in atti e ricostruito l'anamnesi della ricorrente, ha sottoposto quest'ultima ad esame obiettivo e così ha constatato, tra l'altro, che la stessa “… si presenta … in discrete condizioni generali, lucida, collaborante, sovrappeso, effettua i passaggi posturali e la deambulazione in piena autonomia, … Lamenta di avere subito la comparsa una emiparesi facciale sinistra alla quale è esitata una discreta asimmetria del viso con esoftalmo sinistro, anacusia sinistra e deficit uditivo a destra;
inoltre è affetta da glaucoma a sx con deficit visivo, da diabete che tratta con ipoglicemizzanti orali, da ipertensione e da noduli tiroidei. Inoltre è stata sottoposta ad intervento di timpanoplastica sinistra (2020)”.
A fronte di una valutazione complessiva del quadro patologico emergente in atti, il predetto
CTU ha concluso che la periziata “è affetta da esiti di paresi del nervo faciale sx con residuato deficit del VII nervo cranico (non influente ai fini del calcolo dell'invalidità civile), da ipoacusia bilaterale in soggetto già sottoposto ad intervento di timpano plastica sx (codice tabellare 4005), da deficit visivo e da diabete mellito di tipo 2 (codice tabellare 9309)” e, per l'effetto, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto che il complesso patologico de quo rende la ricorrente invalida in misura non superiore al 67%.
Coerente e conforme con tale giudizio è quello a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase. Segnatamente quest'ultimo, acquisita l'anamnesi familiare, lavorativa, fisiologica e patologica di e sottoposto a vaglio critico la documentazione Pt_1
medica offerta in comunicazione dalla stessa, ha espletato una nuova ed accurata visita medica, sì accertando personalmente che trattasi di “Soggetto mancino, brachitipo, normosplancnico, in discrete condizioni generali, curato nell'aspetto e nell'abbigliamento. Cute e mucose visibili roseo-pallide. Passaggi posturali autonomi. Non edemi declivi. Pannicolo adiposo sottocutaneo normalmente rappresentato. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche per sesso ed età. Altezza cm. 152, peso Kg. 58 – IMC = 26 (lievissimo sovrappeso corporeo).
Capo: Normocefalo. Pupille isocoriche e isocromiche. Viso asimmetrico per paresi faciale sinistra, con riduzione dei movimenti dei muscoli della fronte, perdita della piega naso-geniena e lieve caduta del margine labiale;
manifesta epifora in occhio sinistro, riesce comunque a
Pagina 3 chiudere la palpebra e le labbra in modo completo ed efficace”.
Altresì, il tecnico d'ufficio ha riscontrato che la periziata non indossa lenti correttive ed è in grado di ascoltare, sia pure con qualche difficoltà, la normale voce di conversazione e, inoltre:
- con riguardo all'apparato respiratorio, che il “Torace (è) tronco-conico, normoespansibile con gli atti del respiro. Non dispnea a riposo”;
- con riguardo all'apparato cardiovascolare, che sussistono “Toni cardiaci parafonici su tutti i focolai di ascoltazione. PA 130/80 mmHg. FC ritmica a 80 b/min”;
- con riguardo all'apparato digerente: “addome lievemente globoso, cicatrice ombelicale normointroflessa. Trattabile alla palpazione superficiale e profonda”;
- con riguardo all'apparato osteoarticolare: “rachide in asse, non ostacolo ai movimenti di rotazione del capo e di flessione/torsione del busto. Nella norma per l'età l'escursione dei distretti di piccole e grandi articolazioni”.
Dal punto di vista neuro –psichico, l'ausiliario di questo giudice ha appurato che la ricorrente è persona “vigile, orientata, parzialmente collaborante. Facies sofferente (vedi sopra). Eloquio normale per l'età e il grado di istruzione. Nella norma il tono dell'umore. Non evidenti lacune mnesiche né alterazioni della capacità di critica e di giudizio. Mantiene in autonomia la stazione eretta, Romberg negativo. Deambulazione autonoma corretta e completa”.
Tenendo conto delle superiori risultanze unitamente a quanto emergente dalla documentazione medica versata in atti, il consulente d'ufficio ha diagnosticato che è Pt_1 affetta da “Deficit VII nervo cranico di sinistra, di tipo periferico, in esito a paresi faciale a frigore. Diabete mellito tipo 2 NID, in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Artrosi diffusa
(spondiloartrosi, coxartrosi) con iniziale osteoporosi, a minima incidenza funzionale.
Ipoacusia bilaterale sn>dx in soggetto già sottoposto a intervento di timpanoplastica sinistra.
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con buon compenso emodinamico. Deficit visivo bilaterale (OD 9/10, OS 3/10)”.
A fronte di quanto precede, a buon diritto, il CTU ha osservato che le “menomazioni multiple possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza per cui, valutata separatamente la singola menomazione, si procede poi alla valutazione complessiva in valore percentuale proporzionale a quello tabellato. Nella valutazione complessiva dell'invalidità non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 e il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori nonché le alterazioni di vista e udito, da valutare separatamente in rapporto alla correzione con adeguate protesi. Sarà necessario, infine, tenere presente i trattamenti terapeutici medici,
Pagina 4 chirurgici o riabilitativi già instaurati o che possono eventualmente essere messi in atto per il trattamento delle rispettive patologie. …
(Fermi i superiori rilievi,) per quanto attiene al caso in esame, …
- la patologia dismetabolica - cioè il diabete mellito ben controllato dal trattamento con ipoglicemizzanti orali e in assenza di documentate complicanze di natura vascolare, retinica o neuropatica - può essere valutata in analogia al codice 9309 del citato DM del '92, corrispondente a “diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)” con fascia percentuale 41-50%, operando una debita riduzione proporzionale per quanto sopra esposto;
- l'ipoacusia sinistra, di entità apprezzabile, può essere ascritta alla voce tabellare 4005, corrispondente a “perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 dB”, con percentuale adeguata al danno uditivo comprovato.
L'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, con completo compenso cardiologico ed emodinamico (cfr. visita specialistica del 04/11/2022), in analogia al codice
6441 (“miocardiopatie con insufficienza cardiaca lieve”) non può essere valutata con percentuale superiore al 10% e non verrà, quindi, ricompresa nel calcolo percentualistico finale.
Lo stesso dicasi per la condizione cronico-degenerativa osteo-articolare riscontrata, del tutto compatibile con l'età e le caratteristiche costituzionali della ricorrente e ancora in assenza di rilevanti e apprezzabili ripercussioni clinico-funzionali sull'autonomia motoria o sulla deambulazione della stessa, nonché per il deficit visivo, da adeguare con appropriata correzione visiva.
Altresì, per quanto riguarda, nello specifico, gli esiti della paralisi del VII nervo cranico di sinistra (nota anche come “paralisi di Bell”), come rappresentato nella precedente fase di accertamento tecnico medico-legale tale infermità non è incardinata nelle tabelle del DM
5/2/92 e in genere non viene considerata passibile di valutazione in sede civilistica, tenuto conto anche che nel caso de quo non sono state riferite né sono obiettivamente emerse o si sono manifestate difficoltà della favella o nell'assumere e trattenere liquidi o cibi solidi da parte della periziata. Tuttavia, anche volendo considerare, sempre in modo estesamente analogico, una 'possibile' corrispondente voce tabellare a tale modesto deficit neurologico si dovrebbe assegnare il codice 5111, corrispondente a “plegia dei muscoli oculomotori estrinseci (IV e VI n. cranico)” con fascia percentuale compresa tra 1% e 10% e, quindi, sostanzialmente scarsamente influente - o del tutto ininfluente - ai fini della percentuale globale e complessiva.
Pagina 5 Applicando, in definitiva, il modello di “calcolo riduzionistico” - previsto dallo stesso DM
5/2/92 e che trova indicazione nei casi di infermità plurime coesistenti – viene raggiunto nel caso in esame un risultato percentuale non superiore al 67%. … (con) decorrenza di tale stato invalidante … già alla data dell'istanza del 05/04/2023”.
Nel riscontrare le osservazioni critiche mosse dalla difesa di parte ricorrente sia per le assunte “notevoli difficoltà (provocate da tali menomazioni) nella vita quotidiana, sia nelle normali attività (mangiare, parlare etc.) che nella vita di relazione determinando un notevole disagio fisico e psicologico di cui bisognerebbe tener conto a prescindere dalle Tabelle” sia per la dedotta omessa considerazione della spondiloartrosi e scoliosi aggravate da sofferenze discali e da obesità della perizianda, il tecnico d'ufficio ha osservato che “gli esiti estetici e para-funzionali della paralisi paralisi di Bell non risultano inseriti nelle tabelle del noto DM
5/2/92 e, in genere, non vengono considerate di per sé in occasione della valutazione dell'invalidità civile, a meno di significative alterazioni conseguenti quali: difficoltà della parola e dell'assunzione di cibo, acqua o altri liquidi alimentari. Nel paragrafo 5 della relazione, inoltre, è stata anche ventilata l'unica possibile valutazione, in analogia, dell'infermità in questione ascrivendo la voce tabellare 5111 (plegia dei muscoli oculomotori estrinseci: IV e VI n. cranico), cui corrisponde una percentuale inferiore o, al massimo, pari al
10% e, dunque, praticamente ininfluente ai fini del valore percentualistico finale complessivo da assegnare.
Tali conclusioni sono estensibili anche alla eventuale valutazione del danno estetico e del disagio psicologico che ne deriva, non sempre del tutto pertinenti e certo difficilmente valutabili nel presente ambito, che in ogni caso non potrebbero ricondurre a percentuali superiori al 10-11%.
Per quanto riguarda, ulteriormente, la condizione di artrosi della periziata richiamata dal
CTP, si rappresenta che la stessa è stata debitamente citata nelle conclusioni diagnostiche e giudicata essere a minima incidenza funzionale e di conseguenza non valutabile con percentuale apprezzabile (superiore al 10%), per quanto risulta sia dalla documentazione acquisita sia dall'obiettività verificata alla visita medica delle operazioni peritali. Si fa presente infine, sempre a tale proposito, che a carico della ricorrente non può sicuramente essere rappresentata una condizione di “obesità” in quanto il suo indice di massa corporea
(IMC)1, come risulta al paragrafo 4.2 della relazione, è pari a 26, indicante cioè solamente lo stato di un lieve sovrappeso corporeo”.
In atti, non sussistono dati clinici oggettivi di divergenza rispetto alle conformi risultanze probatorie sopra rassegnate, per cui le reiterate doglianze espresse dalla ricorrente nelle note
Pagina 6 cartolari del 24.03.2025 si risolvono in un personale apprezzamento delle infermità privo di pregio probatorio in quanto integrante una forma di mero dissenso diagnostico insufficiente di per sé a disattendere le precise e concordi conclusioni delle consulenze peritali d'ufficio.
Pertanto, facendo proprio il giudizio medico legale espresso dai CTU, va affermato che la ricorrente è affetta da un grado di invalidità in misura pari al 67% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, restando, per il resto, rigettato il ricorso.
Le spese processuali della fase sommaria e quelle della fase dell'opposizione seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno dichiarate irripetibili in ragione delle dichiarazioni relative alle condizioni reddituali rese dalla ricorrente a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c.; per la medesima ragione, i costi di CTU restano posti a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario nella misura pari al Parte_1
67%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
RIGETTA per il resto l'opposizione
PONE definitivamente gli esborsi delle CTU di entrambe le fasi di giudizio a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese di lite della fase sommaria e della fase di opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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