Sentenza 29 aprile 1982
Massime • 1
La norma dell'art. 19 del regolamento edilizio del comune di Roma, imponendo per la realizzazione di fabbricati nella zona a villini, una distanza minima (m. 4) dal confine, non soltanto nell'interesse pubblico di un armonico assetto urbanistico, ma anche per disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato, è integrativa delle Disposizioni del codice civile sulle distanze nelle costruzioni, e, pertanto, se, inosservata, implica l'Obbligo della riduzione in pristino, mentre resta preclusa, in relazione al predetto criterio adottato per la Determinazione dei distacchi, ogni possibilità di applicazione del principio della prevenzione di cui all'art. 875 del cod. civ.. ( V 2204/76, mass n 381001; ( V 2492/75, mass n 376402; ( V 1615/73, mass n 364463; ( V 3020/72, mass n 360777; ( Conf 1434/79, mass n 397755; ( Conf 1515/74, mass n 369644; ( Conf 3118/63, mass n 264794; ( Conf 3118/63, mass n 264794).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1982, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1982 |
Testo completo
La norma dell'art. 19 del regolamento edilizio del comune di Roma, imponendo per la realizzazione di fabbricati nella zona a villini, una distanza minima (m. 4) dal confine, non soltanto nell'interesse pubblico di un armonico assetto urbanistico, ma anche per disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato, è integrativa delle Disposizioni del codice civile sulle distanze nelle costruzioni, e, pertanto, se, inosservata, implica l'Obbligo della riduzione in pristino, mentre resta preclusa, in relazione al predetto criterio adottato per la Determinazione dei distacchi, ogni possibilità di applicazione del principio della prevenzione di cui all'art. 875 del cod. civ.. ( V 2204/76, mass n 381001; ( V 2492/75, mass n 376402; ( V 1615/73, mass n 364463; ( V 3020/72, mass n 360777; ( Conf 1434/79, mass n 397755; ( Conf 1515/74, mass n 369644; ( Conf 3118/63, mass n 264794; ( Conf 3118/63, mass n 264794).*