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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5336
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE - VG
Nel procedimento di conferma delle misure protettive iscritto al n. RG. 5336/2024 promosso da:
(C.F.: ; P.Iva: Parte_1 C.F._1
), con sede in Russi (RA), via Chiesuola n. 58, con il patrocinio degli avv.ti Daniela P.IVA_1
CAMPUS e Vincenzo CANCRINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Bruno Buozzi 72, presso lo studio dei predetti difensori;
RICORRENTE
Il Giudice dott. Paolo Gilotta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato il seguente
ORDINANZA
Letta l'istanza con cui ha chiesto, con ricorso in Parte_1 data 17.12.2024, depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione in R.I. dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto (17.12.2024), la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCI, allegando la documentazione richiesta ex art. 19 c. 2 CCI;
Con decreto del 17.12.2025 veniva fissata l'udienza del 7.01.2024, successivamente differita d'ufficio al 15.01.2025; nessuno si costituiva per i creditori.
All'udienza del 15.01.2025, verificata la regolarità delle notificazioni effettuate, veniva assunto il parere favorevole dell'Esperto, già depositato in atti, espresso alla luce del piano di risanamento. All'esito, il giudice si riservava.
Si osserva quanto segue.
1.
Preliminarmente, occorre rilevare la correttezza formale del ricorso, la completezza del corredo documentale ai sensi dell'art. 19 c. 2 e l'insussistenza di cause di cessazione ex lege delle misure protettive ex art. 19 c. 3 CCI.
Deve altresì osservarsi che la ricorrente ha inteso operare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza al solo creditore in luogo di quelli indicati nel doc. 7 (come Parte_2 prescritto nel decreto in data). Ciò – si ritiene – deve interpretarsi alla stregua di una rinunzia alla domanda formulata principaliter (inibizione erga omnes delle iniziative esecutive e cautelari), rispetto alla quale difetta l'instaurazione del necessario contraddittorio;
e di una concentrazione del petitum verso la richiesta formulata in via gradata (protezione selettiva nei soli confronti dell'ipotecario ), la quale dunque, non richiedendo l'integrazione del contraddittorio, Parte_2 formerà oggetto esclusivo della presente delibazione.
Del resto, è pacifico che al debitore spetti la facoltà di selezionare i destinatari della protezione e/o le iniziative da questi intraprese (cfr. art. 18 c. 1 CCI), sicché deve ritenersi ammissibile la suddetta concentrazione del petitum verso la domanda subordinata.
Pagina 1 1.2.
Quanto al fumus, esso appare sussistente.
La prospettiva di risanamento illustrata dal ricorrente con i propri advisors in seno all'udienza del
15.01.2025, appare fondarsi, sinteticamente, su un piano di rientro integrale dell'esposizione debitoria scaduta, in un arco di 30 mesi, grazie alle risorse finanziarie ricavate a) dalla cessione di un cespite immobiliare;
b) dai flussi di continuità generati dalla prosecuzione dell'attività agricola c) dai canoni di locazione incamerati nell'arco piano e già in parte accantonati nella procedura immobiliare pendente.
Il sinergico operare di tali fattori finanziari appare invero sufficiente a consentire, in un tempo relativamente contenuto, l'integrale soddisfazione della debitoria attualmente esistente, in larga parte rappresentata dall'esposizione finanziaria ipotecaria facente verso unico CP_1 contraddittore evocato nel presente procedimento, restato contumace.
In sintesi, il progetto di piano, nella sua essenzialità, è riassunto nel seguente specchietto:
Le assunzioni su cui si fonda il risanamento prospettato, come pure rilevato dall'esperto, appaiono credibili, e ciò in quanto: a) il valore del cespite immobiliare è determinato sulla base della stima operata in seno alla concorrente procedura esecutiva che lo vede coinvolto;
del pari, i canoni di locazione sono calcolati sulla base dei relativi contratti e vengono allo stato regolarmente versati, non presentando quindi i relativi crediti ragioni attuali di inesigibilità; b) i flussi di cassa prospettici sono elaborati secondo un criterio storico confermato dalle dichiarazioni fiscali presentate nel triennio anteriore alla presentazione della odierna domanda.
Inoltre, come sopra accennato, sussiste pure la possibilità di un ulteriore scenario upside correlato alla rideterminazione in riduzione delle effettive spettanze del creditore ipotecario, ciò che consentirebbe di assorbire gli scostamenti negativi legati all'esito della programmata cessione immobiliare, sfornita per il momento di formali impegni di acquisto.
Si tratta, quindi, volendo semplificare al massimo il proprium dell'odierno ricorso, di favorire, Parte nell'ambito procedurale della e per il tramite dell'ombrello protettivo richiesto, la raccolta della provvista finanziaria necessaria all'integrale pagamento, fra tutti, del debito finanziario
Pagina 2 ipotecario, contestualmente evitando il sacrificio dell'unico o principale asset produttivo dell'azienda individuale (il terreno agricolo), attualmente soggetto ad espropriazione immobiliare.
Può allora richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui, dalla disciplina normativa delineata dal codice, “può desumersi che la conferma delle misure sia quindi subordinata all'accertamento di una razionale, credibile e non manifestamente irrealizzabile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile
l'obbiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa — al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali —, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori. Tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficacie risanamento dell'impresa stessa.” (così, Tribunale Piacenza, 22 Dicembre 2022. Est. Tiberti, ne Il caso.it).
E, alla luce di quanto contenuto nel progetto di piano e di quanto evidenziato dall'esperto nel parere favorevole espresso in udienza, si ritiene quindi in definitiva che sussista sufficiente fumus cautelare, data la razionalità intrinseca e la non implausibilità delle assunzioni poste a base del risanamento prospettato.
2.
Quanto al periculum, nella declinazione particolare che esso assume nella presente materia (ossia idoneità e proporzionalità delle misure a garantire o favorire le trattative e l'obiettivo di risanamento, con il limite dell'eccessivo sacrificio imposto ai creditori), esso sussiste.
In particolare, ai fini della positiva definizione delle trattative, appare evidente come queste debbano svolgersi in un contesto di sospensione dell'esecuzione individuale pendente, dato che proprio e solo da essa può derivare la definitiva dispersione dei valori aziendali e delle connesse prospettive di approvvigionamento finanziario.
Più in generale, deve ritenersi congruo, rispetto all'obiettivo di risanamento, l'inibizione dell'unica iniziativa esecutiva attualmente pendente, instaurata da , posto che è quest'ultima CP_1 l'unica che attualmente appare idonea a compromettere la realizzabilità del piano.
Sul piano, poi, del sacrificio imposto al creditore, basterà rilevare come, allo stato, attesa l'assenza di opposizioni o contestazioni rispetto al petitum quivi richiesto, la moratoria connessa alla concessione delle protettive tipiche non appare idonea a determinare ex se effetti sproporzionati o irrevocabili sulle potenzialità di tutela e recupero individuale dei crediti, comunque assistiti da garanzia ipotecaria.
2.1.
Quanto alla durata, al fine di garantire alla ricorrente il tempo necessario alla voluta liquidazione degli assets immobiliari e precisato che il termine di 240 gg è quello complessivo concedibile a seguito di proroga, appare opportuno concedere il termine di 120 gg..
3.
Nulla sulle spese, attesa l'assenza di posizioni contenziose.
P.Q.M.
- Conferma le misure protettive di cui all'art. 18 c. 1, c. 4 e c. 5 CCI a favore della ricorrente
, limitandone l'estensione al solo creditore ipotecario Parte_4 [...]
Parte_2
Pagina 3 - Stabilisce che le stesse abbiano durata di 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione in R.I. della relativa istanza (17.12.2024); le stesse dunque verranno a scadenza, salvo proroghe, in data 16.04.2025.
- Nulla sulle spese.
Si comunichi alla parte ricorrente e all'Esperto.
Ravenna, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Gilotta
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE - VG
Nel procedimento di conferma delle misure protettive iscritto al n. RG. 5336/2024 promosso da:
(C.F.: ; P.Iva: Parte_1 C.F._1
), con sede in Russi (RA), via Chiesuola n. 58, con il patrocinio degli avv.ti Daniela P.IVA_1
CAMPUS e Vincenzo CANCRINI, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Bruno Buozzi 72, presso lo studio dei predetti difensori;
RICORRENTE
Il Giudice dott. Paolo Gilotta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.01.2025 ha pronunciato il seguente
ORDINANZA
Letta l'istanza con cui ha chiesto, con ricorso in Parte_1 data 17.12.2024, depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione in R.I. dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto (17.12.2024), la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCI, allegando la documentazione richiesta ex art. 19 c. 2 CCI;
Con decreto del 17.12.2025 veniva fissata l'udienza del 7.01.2024, successivamente differita d'ufficio al 15.01.2025; nessuno si costituiva per i creditori.
All'udienza del 15.01.2025, verificata la regolarità delle notificazioni effettuate, veniva assunto il parere favorevole dell'Esperto, già depositato in atti, espresso alla luce del piano di risanamento. All'esito, il giudice si riservava.
Si osserva quanto segue.
1.
Preliminarmente, occorre rilevare la correttezza formale del ricorso, la completezza del corredo documentale ai sensi dell'art. 19 c. 2 e l'insussistenza di cause di cessazione ex lege delle misure protettive ex art. 19 c. 3 CCI.
Deve altresì osservarsi che la ricorrente ha inteso operare la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza al solo creditore in luogo di quelli indicati nel doc. 7 (come Parte_2 prescritto nel decreto in data). Ciò – si ritiene – deve interpretarsi alla stregua di una rinunzia alla domanda formulata principaliter (inibizione erga omnes delle iniziative esecutive e cautelari), rispetto alla quale difetta l'instaurazione del necessario contraddittorio;
e di una concentrazione del petitum verso la richiesta formulata in via gradata (protezione selettiva nei soli confronti dell'ipotecario ), la quale dunque, non richiedendo l'integrazione del contraddittorio, Parte_2 formerà oggetto esclusivo della presente delibazione.
Del resto, è pacifico che al debitore spetti la facoltà di selezionare i destinatari della protezione e/o le iniziative da questi intraprese (cfr. art. 18 c. 1 CCI), sicché deve ritenersi ammissibile la suddetta concentrazione del petitum verso la domanda subordinata.
Pagina 1 1.2.
Quanto al fumus, esso appare sussistente.
La prospettiva di risanamento illustrata dal ricorrente con i propri advisors in seno all'udienza del
15.01.2025, appare fondarsi, sinteticamente, su un piano di rientro integrale dell'esposizione debitoria scaduta, in un arco di 30 mesi, grazie alle risorse finanziarie ricavate a) dalla cessione di un cespite immobiliare;
b) dai flussi di continuità generati dalla prosecuzione dell'attività agricola c) dai canoni di locazione incamerati nell'arco piano e già in parte accantonati nella procedura immobiliare pendente.
Il sinergico operare di tali fattori finanziari appare invero sufficiente a consentire, in un tempo relativamente contenuto, l'integrale soddisfazione della debitoria attualmente esistente, in larga parte rappresentata dall'esposizione finanziaria ipotecaria facente verso unico CP_1 contraddittore evocato nel presente procedimento, restato contumace.
In sintesi, il progetto di piano, nella sua essenzialità, è riassunto nel seguente specchietto:
Le assunzioni su cui si fonda il risanamento prospettato, come pure rilevato dall'esperto, appaiono credibili, e ciò in quanto: a) il valore del cespite immobiliare è determinato sulla base della stima operata in seno alla concorrente procedura esecutiva che lo vede coinvolto;
del pari, i canoni di locazione sono calcolati sulla base dei relativi contratti e vengono allo stato regolarmente versati, non presentando quindi i relativi crediti ragioni attuali di inesigibilità; b) i flussi di cassa prospettici sono elaborati secondo un criterio storico confermato dalle dichiarazioni fiscali presentate nel triennio anteriore alla presentazione della odierna domanda.
Inoltre, come sopra accennato, sussiste pure la possibilità di un ulteriore scenario upside correlato alla rideterminazione in riduzione delle effettive spettanze del creditore ipotecario, ciò che consentirebbe di assorbire gli scostamenti negativi legati all'esito della programmata cessione immobiliare, sfornita per il momento di formali impegni di acquisto.
Si tratta, quindi, volendo semplificare al massimo il proprium dell'odierno ricorso, di favorire, Parte nell'ambito procedurale della e per il tramite dell'ombrello protettivo richiesto, la raccolta della provvista finanziaria necessaria all'integrale pagamento, fra tutti, del debito finanziario
Pagina 2 ipotecario, contestualmente evitando il sacrificio dell'unico o principale asset produttivo dell'azienda individuale (il terreno agricolo), attualmente soggetto ad espropriazione immobiliare.
Può allora richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui, dalla disciplina normativa delineata dal codice, “può desumersi che la conferma delle misure sia quindi subordinata all'accertamento di una razionale, credibile e non manifestamente irrealizzabile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile
l'obbiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa — al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali —, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori. Tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficacie risanamento dell'impresa stessa.” (così, Tribunale Piacenza, 22 Dicembre 2022. Est. Tiberti, ne Il caso.it).
E, alla luce di quanto contenuto nel progetto di piano e di quanto evidenziato dall'esperto nel parere favorevole espresso in udienza, si ritiene quindi in definitiva che sussista sufficiente fumus cautelare, data la razionalità intrinseca e la non implausibilità delle assunzioni poste a base del risanamento prospettato.
2.
Quanto al periculum, nella declinazione particolare che esso assume nella presente materia (ossia idoneità e proporzionalità delle misure a garantire o favorire le trattative e l'obiettivo di risanamento, con il limite dell'eccessivo sacrificio imposto ai creditori), esso sussiste.
In particolare, ai fini della positiva definizione delle trattative, appare evidente come queste debbano svolgersi in un contesto di sospensione dell'esecuzione individuale pendente, dato che proprio e solo da essa può derivare la definitiva dispersione dei valori aziendali e delle connesse prospettive di approvvigionamento finanziario.
Più in generale, deve ritenersi congruo, rispetto all'obiettivo di risanamento, l'inibizione dell'unica iniziativa esecutiva attualmente pendente, instaurata da , posto che è quest'ultima CP_1 l'unica che attualmente appare idonea a compromettere la realizzabilità del piano.
Sul piano, poi, del sacrificio imposto al creditore, basterà rilevare come, allo stato, attesa l'assenza di opposizioni o contestazioni rispetto al petitum quivi richiesto, la moratoria connessa alla concessione delle protettive tipiche non appare idonea a determinare ex se effetti sproporzionati o irrevocabili sulle potenzialità di tutela e recupero individuale dei crediti, comunque assistiti da garanzia ipotecaria.
2.1.
Quanto alla durata, al fine di garantire alla ricorrente il tempo necessario alla voluta liquidazione degli assets immobiliari e precisato che il termine di 240 gg è quello complessivo concedibile a seguito di proroga, appare opportuno concedere il termine di 120 gg..
3.
Nulla sulle spese, attesa l'assenza di posizioni contenziose.
P.Q.M.
- Conferma le misure protettive di cui all'art. 18 c. 1, c. 4 e c. 5 CCI a favore della ricorrente
, limitandone l'estensione al solo creditore ipotecario Parte_4 [...]
Parte_2
Pagina 3 - Stabilisce che le stesse abbiano durata di 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione in R.I. della relativa istanza (17.12.2024); le stesse dunque verranno a scadenza, salvo proroghe, in data 16.04.2025.
- Nulla sulle spese.
Si comunichi alla parte ricorrente e all'Esperto.
Ravenna, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Paolo Gilotta
Pagina 4