TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 291/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 291/2023 tra
Parte_1 P.IVA_1
Parte_2 ricorrenti
E
CP_1 P.IVA_2
resistente
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 13:15 innanzi al Giudice dott. Valentina Del Rio, sono comparsi:
l'Avv.. MINIO GIUSEPPE per nonché per;
Parte_1 Parte_2
l'Avv. Luca Di Benedetto in sostituzione dell'avv. ILARDO GIANTONY per CP_1 l'Avv. Minio insiste nelle note autorizzate depositate, in particolar modo insiste nella richiesta di estinzione per violazione dell'art. 14 L. 689 del 1981 non essendo stato rispettato il termine per la contestazione della violazione;
segnala in proposito Cass. 1614 del 2021 e chiede che la causa venga posta in decisione;
l'Avv. Di Benedetto fa presente che il pagamento dimostrato attraverso i documenti depositati da controparte non ha alcun effetto in quanto avvenuto oltre il termine di legge;
si riporta alla memoria difensiva e chiede che la causa venga posta in decisione;
Il Giudice alle ore 13:19 si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio alle ore 18:54, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
R.G. 291/2023
Il Giudice dr.ssa Valentina Del Rio
nella causa proposta da in proprio e quale l.r. p.t. della società rappresentata e Parte_2 Parte_1 difesa dall'Avv.to Giuseppe Minio
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ilardo Controparte_2
Giantony
- resistente -
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza
*****
A seguito dell'udienza del 4.3.2025, ha pronunciato la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate;
condanna alla rifusione delle spese di lite pari a € Controparte_2
2.109,00, per compenso professionale dell'avvocato oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute.
pagina 2 di 6 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.3.2023, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2
proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. OI-001263814 prot. n. 0101. Parte_1
23/12/2022 0094848 - OI-001262551 prot. n. 0101. 23/12/2022 0094847 - OI-000933333 prot. n.
0101. 10/11/2022 0080332 -OI-000934895 prot. n. 0101. 10/11/2022 0080333 emesse da CP_1 chiedendo: “preliminarmente sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
nel merito, ritenere
e dichiarare che il diritto a riscuotere le somme dovute in conseguenza dell'irrogata sanzione amministrativa si è prescritto, di conseguenza ritenere e dichiarare illegittime e/o nulle e/o disapplicare o annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate, nonché gli atti prodromici di
CP_ accertamento e notificazione, e, per l'effetto, che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' In subordine ritenere e dichiarare che la pena pecuniaria si è estinta per violazione ai sensi dell'art. 14
l.n. 689/1981, per mancata contestazione della violazione entro il termine di giorni 90 dalla data della conoscenza delle violazioni sanzionate”; eccepiva parte ricorrente la mancata notifica degli atti di accertamento relativi alle ordinanze ingiunzione sopra indicate con conseguente prescrizione delle somme oggetto delle stesse, essendo decorso il termine di cinque anni dall'accertamento della violazione e la violazione dell'art. 14 L.689/81 con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma.
Si costituiva in giudizio , che così concludeva: “Solo limitatamente alle ordinanze-ingiunzione CP_1 relative alle violazioni dell'anno 2016, e solo nel caso in cui controparte adempia integralmente e tempestivamente a quanto indicato nei provvedimenti di rettifica delle sanzioni, ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere;
In caso contrario, nonché per le ordinanze-ingiunzione relative alle violazioni dell'anno 2017, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto”. Nella memoria difensiva l'Ente dichiarava di aver provveduto alla notifica degli atti di accertamento alla controparte;
quanto all'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 L. 689 del 1981, ne contestava la fondatezza, rappresentando come il termine di 90 giorni dovesse essere calcolato dalla data dell'accertamento a quello della sua notifica e non dalla data di accertamento a quello della notifica dell'ordinanza ingiunzione. Procedeva inoltre al ricalcolo in autotutela delle somme dovute in forza dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023 n. 48 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 il quale, in luogo della precedente sanzione in misura fissa, ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso;
ha inoltre contestato che sia intervenuta la prescrizione dei crediti in relazione ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui al decreto legislativo n. 8 del 2016, che quindi risultano depenalizzati con effetto retroattivo, con la conseguenza che la prescrizione della sanzione amministrativa, prevista soltanto nel 2016 per fatti avvenuti pagina 3 di 6 anteriormente, non può cominciare a decorrere se non dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016.
All'udienza di comparizione delle parti dell'8.10.2024 il legale di parte opponente esibiva documenti relativi all'avvenuto pagamento evidenziando che era relativo alle ordinanze ingiunzione
.0101.10/11/2022.0080333 e OI – 000934895. CP_1
Il legale di parte resistente insisteva nei propri atti, entrambi i procuratori chiedevano un rinvio per discussone con termine per note.
Con note autorizzate parte opponente ha così concluso: “Ritenere e dichiarare che la pena pecuniaria si è estinta per violazione ai sensi dell'art. 14 l.n. 689/1981, per mancata contestazione della violazione entro il termine di giorni 90 dalla data della conoscenza delle violazioni sanzionate. In subordine ritenere e dichiarare che l'importo da versare sarebbe comunque pari ad € 13.124,96”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione merita accoglimento, essendo fondato il motivo di opposizione relativo all'eccezione formulata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 a mente del quale: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art. 14 L. cit. è applicabile al fatto oggetto del presente giudizio;
in particolare l'art. 6 d.lgs 8/2016 stabilisce che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Anche molte pronunce di merito sono nel senso di ritenere applicabile la disposizione richiamata (cfr. Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n.
3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino
581/2023).
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L.
689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi
pagina 4 di 6 della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
La disposizione citata introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Passando al caso di specie, quanto alle ordinanze ingiunzione nn. OI-000933333 prot. n. 0101.
10/11/2022 0080332 e OI-000934895 prot. n. 0101. 10/11/2022 0080333, le stesse fanno riferimento agli accertamenti prot. n. .0101.23/03/2018.0019547 del 09/04/2018 e prot. n. CP_1
.0101.23/03/2018.0019548 del 09/04/2018, relativi a omissioni contributive avvenute da dicembre CP_1
2015 a novembre 2016.
Per quanto concerne le omesse contribuzioni relative ai mesi di dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio 2016, in mancanza di prova da parte dell' di aver ricevuto gli atti dalla sede penale in CP_1
una differente data, deve guardarsi ai fini del calcolo dei 90 giorni per effettuare la notifica della contestazione, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016 (vale a dire al
6.2.2016), essendo stato l' , da tale data, posto nella condizione di avviare la procedura nei CP_1
confronti del trasgressore.
Infatti, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 dovrebbe
CP_ decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all' dall'Autorità penale, per l'applicazione della sanzione amministrativa, posto che la contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie depenalizzata era punibile con sanzione amministrativa,
CP_ l' non ha né allegato né provato di avere notificato in modo tempestivo l'avviso di accertamento entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale, data che pure non è stata oggetto né di allegazione né di prova.
Per i rimanenti fatti (mesi da marzo 2016 a novembre 2016), manca la prova che la notifica dell'accertamento sia stato effettuato nel termine di 90 giorni da ciascuna omissione contributiva, posto che il protocollo dell'accertamento è relativo al mese di marzo 2018 e le copie delle notifiche prodotte da fanno riferimento al periodo da marzo 2018 a dicembre 2022 quindi oltre il predetto termine CP_1
di 90 giorni.
Quanto alle ordinanze nn. OI-001263814 prot. n. 0101. 23/12/2022 0094848 e OI-001262551 prot. n.
0101. 23/12/2022 0094847, le stesse fanno riferimento all'accertamento n. 17.8.2018 0041932 e CP_1
n. 17.8.2018 0041933, entrambi dell'8.9.2018.
pagina 5 di 6 Detti accertamenti, come desumibile dalla tabella inserita negli stessi, riguardano omissioni contributive per il periodo da dicembre 2016 a novembre 2017. La data di protocollo degli stessi è del
17.8.2018.
Tutte le copie delle notifiche degli accertamenti depositate da , sono relative ad un periodo da CP_1
marzo 2018 a dicembre 2022.
Gli atti sopra richiamati relativi al protocollo ed alle notifiche recano date successive allo spirare dei novanta giorni da ciascuna omissione contributiva riscontrata nel periodo da dicembre 2016 a novembre 2017 e decorrente da ciascun mese indicato nella tabella.
Tanto evidenziato, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di CP_1
accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da
CP_ quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, o da quella relativa all'accertamento delle omissioni contributive relative al periodo successivo al mese di febbraio 2016,
l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ai sensi dell'art. 14 ult. co, L.689/81 secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla luce di quanto sopra l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente merita accoglimento con conseguente condanna dell'Ente convenuto alle spese del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento avuto riguardo all'importo delle sanzioni per come rideterminate nel corso del giudizio (sino a € 26.000,00), applicando i valori minimi tenuto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Sciacca, 4.3.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 291/2023 tra
Parte_1 P.IVA_1
Parte_2 ricorrenti
E
CP_1 P.IVA_2
resistente
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 13:15 innanzi al Giudice dott. Valentina Del Rio, sono comparsi:
l'Avv.. MINIO GIUSEPPE per nonché per;
Parte_1 Parte_2
l'Avv. Luca Di Benedetto in sostituzione dell'avv. ILARDO GIANTONY per CP_1 l'Avv. Minio insiste nelle note autorizzate depositate, in particolar modo insiste nella richiesta di estinzione per violazione dell'art. 14 L. 689 del 1981 non essendo stato rispettato il termine per la contestazione della violazione;
segnala in proposito Cass. 1614 del 2021 e chiede che la causa venga posta in decisione;
l'Avv. Di Benedetto fa presente che il pagamento dimostrato attraverso i documenti depositati da controparte non ha alcun effetto in quanto avvenuto oltre il termine di legge;
si riporta alla memoria difensiva e chiede che la causa venga posta in decisione;
Il Giudice alle ore 13:19 si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio alle ore 18:54, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
R.G. 291/2023
Il Giudice dr.ssa Valentina Del Rio
nella causa proposta da in proprio e quale l.r. p.t. della società rappresentata e Parte_2 Parte_1 difesa dall'Avv.to Giuseppe Minio
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ilardo Controparte_2
Giantony
- resistente -
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza
*****
A seguito dell'udienza del 4.3.2025, ha pronunciato la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate;
condanna alla rifusione delle spese di lite pari a € Controparte_2
2.109,00, per compenso professionale dell'avvocato oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute.
pagina 2 di 6 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.3.2023, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2
proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione nn. OI-001263814 prot. n. 0101. Parte_1
23/12/2022 0094848 - OI-001262551 prot. n. 0101. 23/12/2022 0094847 - OI-000933333 prot. n.
0101. 10/11/2022 0080332 -OI-000934895 prot. n. 0101. 10/11/2022 0080333 emesse da CP_1 chiedendo: “preliminarmente sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
nel merito, ritenere
e dichiarare che il diritto a riscuotere le somme dovute in conseguenza dell'irrogata sanzione amministrativa si è prescritto, di conseguenza ritenere e dichiarare illegittime e/o nulle e/o disapplicare o annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate, nonché gli atti prodromici di
CP_ accertamento e notificazione, e, per l'effetto, che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' In subordine ritenere e dichiarare che la pena pecuniaria si è estinta per violazione ai sensi dell'art. 14
l.n. 689/1981, per mancata contestazione della violazione entro il termine di giorni 90 dalla data della conoscenza delle violazioni sanzionate”; eccepiva parte ricorrente la mancata notifica degli atti di accertamento relativi alle ordinanze ingiunzione sopra indicate con conseguente prescrizione delle somme oggetto delle stesse, essendo decorso il termine di cinque anni dall'accertamento della violazione e la violazione dell'art. 14 L.689/81 con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma.
Si costituiva in giudizio , che così concludeva: “Solo limitatamente alle ordinanze-ingiunzione CP_1 relative alle violazioni dell'anno 2016, e solo nel caso in cui controparte adempia integralmente e tempestivamente a quanto indicato nei provvedimenti di rettifica delle sanzioni, ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere;
In caso contrario, nonché per le ordinanze-ingiunzione relative alle violazioni dell'anno 2017, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto”. Nella memoria difensiva l'Ente dichiarava di aver provveduto alla notifica degli atti di accertamento alla controparte;
quanto all'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 L. 689 del 1981, ne contestava la fondatezza, rappresentando come il termine di 90 giorni dovesse essere calcolato dalla data dell'accertamento a quello della sua notifica e non dalla data di accertamento a quello della notifica dell'ordinanza ingiunzione. Procedeva inoltre al ricalcolo in autotutela delle somme dovute in forza dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023 n. 48 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 il quale, in luogo della precedente sanzione in misura fissa, ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso;
ha inoltre contestato che sia intervenuta la prescrizione dei crediti in relazione ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui al decreto legislativo n. 8 del 2016, che quindi risultano depenalizzati con effetto retroattivo, con la conseguenza che la prescrizione della sanzione amministrativa, prevista soltanto nel 2016 per fatti avvenuti pagina 3 di 6 anteriormente, non può cominciare a decorrere se non dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016.
All'udienza di comparizione delle parti dell'8.10.2024 il legale di parte opponente esibiva documenti relativi all'avvenuto pagamento evidenziando che era relativo alle ordinanze ingiunzione
.0101.10/11/2022.0080333 e OI – 000934895. CP_1
Il legale di parte resistente insisteva nei propri atti, entrambi i procuratori chiedevano un rinvio per discussone con termine per note.
Con note autorizzate parte opponente ha così concluso: “Ritenere e dichiarare che la pena pecuniaria si è estinta per violazione ai sensi dell'art. 14 l.n. 689/1981, per mancata contestazione della violazione entro il termine di giorni 90 dalla data della conoscenza delle violazioni sanzionate. In subordine ritenere e dichiarare che l'importo da versare sarebbe comunque pari ad € 13.124,96”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione merita accoglimento, essendo fondato il motivo di opposizione relativo all'eccezione formulata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 a mente del quale: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art. 14 L. cit. è applicabile al fatto oggetto del presente giudizio;
in particolare l'art. 6 d.lgs 8/2016 stabilisce che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Anche molte pronunce di merito sono nel senso di ritenere applicabile la disposizione richiamata (cfr. Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale Napoli n.
3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino
581/2023).
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L.
689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi
pagina 4 di 6 della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
La disposizione citata introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Passando al caso di specie, quanto alle ordinanze ingiunzione nn. OI-000933333 prot. n. 0101.
10/11/2022 0080332 e OI-000934895 prot. n. 0101. 10/11/2022 0080333, le stesse fanno riferimento agli accertamenti prot. n. .0101.23/03/2018.0019547 del 09/04/2018 e prot. n. CP_1
.0101.23/03/2018.0019548 del 09/04/2018, relativi a omissioni contributive avvenute da dicembre CP_1
2015 a novembre 2016.
Per quanto concerne le omesse contribuzioni relative ai mesi di dicembre 2015, gennaio 2016 e febbraio 2016, in mancanza di prova da parte dell' di aver ricevuto gli atti dalla sede penale in CP_1
una differente data, deve guardarsi ai fini del calcolo dei 90 giorni per effettuare la notifica della contestazione, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016 (vale a dire al
6.2.2016), essendo stato l' , da tale data, posto nella condizione di avviare la procedura nei CP_1
confronti del trasgressore.
Infatti, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 dovrebbe
CP_ decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all' dall'Autorità penale, per l'applicazione della sanzione amministrativa, posto che la contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie depenalizzata era punibile con sanzione amministrativa,
CP_ l' non ha né allegato né provato di avere notificato in modo tempestivo l'avviso di accertamento entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale, data che pure non è stata oggetto né di allegazione né di prova.
Per i rimanenti fatti (mesi da marzo 2016 a novembre 2016), manca la prova che la notifica dell'accertamento sia stato effettuato nel termine di 90 giorni da ciascuna omissione contributiva, posto che il protocollo dell'accertamento è relativo al mese di marzo 2018 e le copie delle notifiche prodotte da fanno riferimento al periodo da marzo 2018 a dicembre 2022 quindi oltre il predetto termine CP_1
di 90 giorni.
Quanto alle ordinanze nn. OI-001263814 prot. n. 0101. 23/12/2022 0094848 e OI-001262551 prot. n.
0101. 23/12/2022 0094847, le stesse fanno riferimento all'accertamento n. 17.8.2018 0041932 e CP_1
n. 17.8.2018 0041933, entrambi dell'8.9.2018.
pagina 5 di 6 Detti accertamenti, come desumibile dalla tabella inserita negli stessi, riguardano omissioni contributive per il periodo da dicembre 2016 a novembre 2017. La data di protocollo degli stessi è del
17.8.2018.
Tutte le copie delle notifiche degli accertamenti depositate da , sono relative ad un periodo da CP_1
marzo 2018 a dicembre 2022.
Gli atti sopra richiamati relativi al protocollo ed alle notifiche recano date successive allo spirare dei novanta giorni da ciascuna omissione contributiva riscontrata nel periodo da dicembre 2016 a novembre 2017 e decorrente da ciascun mese indicato nella tabella.
Tanto evidenziato, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso di CP_1
accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da
CP_ quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, o da quella relativa all'accertamento delle omissioni contributive relative al periodo successivo al mese di febbraio 2016,
l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ai sensi dell'art. 14 ult. co, L.689/81 secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla luce di quanto sopra l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente merita accoglimento con conseguente condanna dell'Ente convenuto alle spese del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. 55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento avuto riguardo all'importo delle sanzioni per come rideterminate nel corso del giudizio (sino a € 26.000,00), applicando i valori minimi tenuto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Sciacca, 4.3.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
pagina 6 di 6