Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 24.06.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri all'udienza del 24.06.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato GUARINI CARLO e ARCONZO FRANCESCO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato CP_1
e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
, in persona del legale rappresentante in carica CP_2
convenuto
oggetto: opposizione avviso di addebito
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 324 2022 0000112438000 di € 54.366,40 notificato il 16/05/2022 con il quale aveva intimato il pagamento delle somme dovute a titolo di CP_1 contributi previdenziali e assistenziali non corrisposti relativi al periodo dicembre 2016, eccependo preliminarmente la prescrizione e la nullità per genericità e indeterminatezza delle somme ivi indicate, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto. costituitosi in giudizio ha contestato gli avversi assunti, CP_1 concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestuale motivazione.
_________________
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti contributivi relativi ad anni successivi CP_2 al 2005, pacificamente non oggetto di cessione. Ciò posto giova rammentare che l'art. 30 del D.L. n.78/2010 ha previsto che a decorrere dall'1 gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all , anche CP_1
a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni, agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di 60 giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. L'avviso è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o CP_1 dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad
2 esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Quando, invece, l'opposizione riguarda questioni di merito, essa deve proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito, in conformità alla previsione dei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d.p.r. n. 46/99. Nel caso di specie, l'opposizione all'avviso di addebito, notificato al ricorrente il 16.05.2022 è stata proposta in data 27.06.2022 e, pertanto, oltre i venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della cartella) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo, compresa l'eccezione del vizio di motivazione del titolo, ma entro il termine perentorio di quaranta giorni, previsto per proporre le questioni di merito, con la conseguenza che l'eccezione relativa al vizio di motivazione deve essere dichiarata tardiva. Pertanto tardiva e comunque infondata è l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per genericità e indeterminatezza, in quanto lo stesso contiene tutti gli elementi idonei all'individuazione dell'oggetto, della causale della pretesa, nonché l'importo ingiunto e le conseguenti sanzioni previste dalla legge. Tardiva, altresì, è l'eccezione attorea relativa all'assenza di provvedimento precedente all'avviso impugnato contenente le motivazioni analitiche, osservando in ogni caso che non sussiste nel nostro ordinamento alcuna norma che impone all'ente previdenziale la notifica di suddetto provvedimento prima di procedere all'iscrizione a ruolo. Nel merito, occorre esaminare se sia maturata o meno la prescrizione del credito vantato dall' CP_1
Sul punto, infatti, è sufficiente rammentare che nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Di recente con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto,
3 l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni. Inoltre nel caso di specie trova applicazione la sospensione introdotta in seguito all'emergenza covid che ha previsto due distinti periodi di sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione. Nello specifico l'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), ha previsto la sospensione dei termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per complessivi 311 giorni. Alla luce della richiamata disciplina nessuna prescrizione è maturata in relazione all'avviso di addebito opposto in quanto i predetti contributi sono relativi alla mensilità 12/2016, il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (16.01.2017), data da cui decorre il termine di prescrizione, non maturato alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto (15.05.2022). Ciò precisato, occorre rilevare che l'avviso di addebito opposto riguarda due diverse inadempienze attribuite al contribuente: 1) regolarizzazione d'ufficio per compensazione indebita - compensazione indebita da modello F24 contributi da 12/2016 a 12/2016 - importo richiesto € 25.177,80; 2) regolarizzazione d'ufficio per compensazione indebita - compensazione indebita da modello F24 contributi da 12/2016 a 12/2016 - importo richiesto €16.777,00. Ebbene deduce parte ricorrente che il DM aziendale del dicembre 2016 evidenziava una somma a debito di € 71.170,00, a cui faceva fronte l'importo a credito di € 113.119,00 - ottenuto dalla somma dei distinti trattamenti di fine rapporto corrisposti - con credito residuo ulteriore per l'azienda di € 41.950,00. L'azienda quindi utilizzava l'importo a credito in due distinte deleghe Cont pagate con dandone comunicazione all'istituto. Nello specifico la società compensava € 25.177,80 nel dicembre 2016 ed € 16.777,00 venivano compensati nel mese di gennaio 2017. Deduce che la società non ha provveduto a trasmettere CP_1 correttamente il flusso di variazione 2016, non avendo allegato correttamente la documentazione a supporto della richiesta. Ragion per cui non ha potuto procedere al ricalcolo del contributo dovuto e dall'altro ha reso necessario, nell'approssimarsi della maturazione del termine prescrizionale, la cartolarizzazione del debito contributivo. Ebbene, richiamando i principi vigenti in tema di onere della prova nei giudizi di opposizione, per costante giurisprudenza, nell'ambito del processo del lavoro di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg., l'onere di
4 contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”, di talchè la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004). Nello specifico, nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale o avviso di pagamento per il pagamento di contributi e premi, l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benchè convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono “modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice”. Inoltre, come precisato dalla Corte di Cassazione: “sebbene sia stato affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, resterebbe condizionato dalla CP_1 preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. n. 27274 del 2018), reputa il Collegio che tale orientamento non possa essere condiviso, dal momento che, attribuendo efficacia di “allegazione” a fatti contenuti in atti extraprocessuali (quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale), interrompe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 11353 del 2004, cit.)” (Cass. Ord. n. 31704 del 04.12.2019). Applicando i suesposti principi al caso di specie, si osserva dunque che nella propri memoria di costituzione, ha dedotto che la pretesa CP_1
5 contributiva è giustificata dalla mancata comunicazione di documentazione a sostegno della variazione dei flussi. Più nel dettaglio e con riferimento agli importi relativi alle indebite compensazioni oggetto di gravame, l non ha delineato un preciso e CP_1 specifico quadro di addebiti, limitandosi a giustificare la pretesa di cui all'avviso di addebito opposto dalla mancata trasmissione da parte dell'azienda del flusso DM-Vig riferito al periodo contributivo 12/2016. Di contro a fronte di tali generiche deduzioni, la società opponente ha dedotto di avere provveduto ad effettuare le compensazioni, di averle comunicate con ticket n. 27096591 del 06.07.2017, cui ha dato CP_1 riscontro comunicando: “provveduto alla sospensione/definizione in attesa di elaborazione proposta vig”. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non ha CP_1 comunicato l'accettazione della compensazione, ma ne ha comunicato la sospensione in attesa di elaborare la proposta vig, sulla scorta della documentazione in proprio possesso. Né parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto ad utilizzare le deleghe F24, né di avere un credito pari ad € 113.119,00, considerato che dalla attestazione della denuncia contributiva relativa a dicembre 2016 risulta un importo a credito pari ad € 9.540,00. Manca pertanto la prova dell'effettivo ammontare del credito posto in compensazione ed il mancato invio da parte della società del flusso dM - Vig riferito al periodo contributivo 12/2016, lungi dal costituire un vizio meramente formale, costituisce una inadempi9enza sostanziale, non essendo stato posto l'istituto nelle condizione di verificare, quantificare e contabilizzare un eventuale credito del contribuente. Tale carenza difensiva assume valore ancor più pregnante ove considerata alla luce del principio secondo cui, con riferimento alle ridette compensazioni, l'onere della prova spetterebbe direttamente in capo al contribuente - datore di lavoro, trattandosi di circostanze eccettuative dell'obbligazione contributiva, in quanto ricadenti nell'ambito di una deroga dell'onere ordinariamente previsto. Peraltro, a seguito di variazioni che abbiano valenza contributiva di denunce mensili relative a periodi pregressi si può generare un DM10Vig passivo, il cui importo a credito non può essere compensato attraverso il modello F24, ma può essere recuperato in uno dei seguenti modi: a) Compensazione con eventuali partite debitorie tramite la CP_1 procedura telematizzata che si trova all'interno del “Cassetto previdenziale
- Comunicazioni ON-LINE”, cliccando il codice “Compensazioni” (Richiesta di compensazione contributi); b) Richiesta di rimborso, quando l'azienda è cessata e/o non vi sono partite a debito, il recupero può avvenire tramite la procedura telematizzata che si trova all'interno del “Cassetto previdenziale - Comunicazioni ON-
6 LINE”, cliccando il codice “Rimborso contributi” (Richiesta di rimborso contributi). Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- dichiara ilo difetto di legittimazione passiva della CP_2
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese legali liquidate in € 3.500,00, oltre iva cap e rimborso spese come per legge. Brindisi, 25/06/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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