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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
504/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 504/2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Largo Florenzo Spadoni n° C.F._2
7 presso lo studio dell'Avv. Vito Russo che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Rieti alla via Strada San Giovanni n°10 e non è mai stata di proprietà del ricorrente . Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli , , restano affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati presso la dimora materna;
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali avverranno su decisioni di entrambi i genitori tenendo sempre conto delle esigenze dei figli e della loro volontà, prioritaria su tutto;
b) negli anni dispari il sarà goduto dal padre che preleverà i figli dalla dimora materna il Pt_3
giorno 23.12. sino al giorno 30.12. ovviamente ad anni alterni con la madre;
nelle festività di
Capodanno il padre preleverà i figli dal giorno 30.12. sino alle ore 21.00 del giorno 06.01. ovviamente sempre ad anni alterni;
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale ovvero ascoltando anche la volontà dei figli al fine della scelta della permanenza genitoriale;
Nelle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30.05. di ogni anno.
5. il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 Parte_2 il giorno 12 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 800,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. la Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il Pt_2
reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto a Rieti il 04/07/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Rieti (atto n.25, parte I,
,anno 2014), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023. A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione coniugale sono nati Persona_5
l'08.11.2007, il 31.03.2009, il 06.11.2012, Parte_4 Parte_5 Per_4
il 16.11.2013; la dimora coniugale è stata fissata a Rieti presso l'abitazione materna sita
[...]
alla via Strada San Giovanni n°10 ; detta dimora è di proprietà di , ossia padre della Persona_6 ricorrente;
la moglie è attualmente disoccupata ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 0 mentre il marito è attualmente dipendente della ditta TRONY ed ha un reddito imponibile annuo pari ad euro 24.311,66 lordi;
i figli frequentano la scuola e durante il tempo libero svolgono le seguenti attività extrascolastiche / ludiche / frequentazioni;
a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno concluso come da ricorso.
All'udienza del 7 aprile 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
:
[...]
-dichiara la separazione personale tra i detti coniugi, che hanno contratto matrimonio contratto a
Rieti il 4.7.2014;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto n.25, parte I, anno 2014);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
-rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 504/2025 promossa da:
(c.f. ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Largo Florenzo Spadoni n° C.F._2
7 presso lo studio dell'Avv. Vito Russo che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio
Conclusioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Rieti alla via Strada San Giovanni n°10 e non è mai stata di proprietà del ricorrente . Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli , , restano affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni
e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati presso la dimora materna;
5. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.30; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali avverranno su decisioni di entrambi i genitori tenendo sempre conto delle esigenze dei figli e della loro volontà, prioritaria su tutto;
b) negli anni dispari il sarà goduto dal padre che preleverà i figli dalla dimora materna il Pt_3
giorno 23.12. sino al giorno 30.12. ovviamente ad anni alterni con la madre;
nelle festività di
Capodanno il padre preleverà i figli dal giorno 30.12. sino alle ore 21.00 del giorno 06.01. ovviamente sempre ad anni alterni;
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale ovvero ascoltando anche la volontà dei figli al fine della scelta della permanenza genitoriale;
Nelle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30.05. di ogni anno.
5. il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre Parte_1 Parte_2 il giorno 12 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 800,00 e così € 200,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. la Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento.
8. Entrambi i coniugi prestano il Pt_2
reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto a Rieti il 04/07/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di Rieti (atto n.25, parte I,
,anno 2014), e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023. A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione coniugale sono nati Persona_5
l'08.11.2007, il 31.03.2009, il 06.11.2012, Parte_4 Parte_5 Per_4
il 16.11.2013; la dimora coniugale è stata fissata a Rieti presso l'abitazione materna sita
[...]
alla via Strada San Giovanni n°10 ; detta dimora è di proprietà di , ossia padre della Persona_6 ricorrente;
la moglie è attualmente disoccupata ed ha un reddito imponibile annuo pari ad € 0 mentre il marito è attualmente dipendente della ditta TRONY ed ha un reddito imponibile annuo pari ad euro 24.311,66 lordi;
i figli frequentano la scuola e durante il tempo libero svolgono le seguenti attività extrascolastiche / ludiche / frequentazioni;
a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno concluso come da ricorso.
All'udienza del 7 aprile 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Le condizioni concordate appaiono congrue e rispettose della legge.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
:
[...]
-dichiara la separazione personale tra i detti coniugi, che hanno contratto matrimonio contratto a
Rieti il 4.7.2014;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Rieti (atto n.25, parte I, anno 2014);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
-rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio