Art. 3.
Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente:
"Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo".
Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente:
"Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo".