Articolo 3 della Legge 10 maggio 1976, n. 358
Articolo 2
Versione
10 gennaio 1987
Art. 3.
Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente:
"Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo".

Entrata in vigore il 10 gennaio 1987
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