Versione
10 gennaio 1987
10 gennaio 1987
Art. 3.
Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente:
"Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo".
Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile e' aggiunto il seguente:
"Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo".
Commentario • 1
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LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo I DEI PROCEDIMENTI SOMMARI Capo I Del procedimento d'ingiunzione Art. 653 c.p.c. Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione. 1.Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva. 2.Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta. 3.Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte …
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Giurisprudenza • 2
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