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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1814 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) residenti Parte_2 C.F._2 in Giugliano in Campania al Viale dei Pini Sud n. 9, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Garibaldi n.326 presso lo studio dell'avvocato Vincenza Granata che li rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 26.9.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 7.5.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio il 31.5.2010 a Napoli, le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.9.2025, i ricorrenti
1 R.g. V.g. n. 1814/2025
hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Con provvedimento dell'8/10/2025 il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al
Collegio, stante altresì il visto del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
“1) La casa coniugale sita in Giugliano in Campania- Varcaturo al Viale dei Pini Sud n. 9 di proprietà della sig.ra resterà nella disponibilità della stessa che vi abiterà Pt_1 unitamente ai figli;
2) per quanto riguarda la gestione dei figli minori, invece, le parti chiedono che venga disposto l'affidamento delle minori in forma condivisa ad entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti, impegnandosi ad educarli, curarli ed istruirli con costanza e continuità, con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
3) Infine, per quanto concerne il diritto di visita convengono quanto segue: il sig. potrà incontrare i figli ogni qualvolta che gli sarà possibile, Parte_2 compatibilmente con le esigenze dei minori e con quelle proprie di lavoro. In linea generale, al fine di garantire equilibrio e serenità ai minori, gli istanti hanno inteso regolare il diritto di visita nel seguente modo:
a) il sig. trascorrerà con i figli i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle Pt_2 ore 17:30 alle ore 20:30,
b) secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno il fine settimana con il padre che decorre dalle ore 15:00 del sabato pomeriggio alle ore 21:00 della domenica, pernottamento presso la casa paterna;
c) per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, sempre secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 29 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre,
d) per le festività pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno domenica con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
2 R.g. V.g. n. 1814/2025
e) i minori resteranno con il padre il giorno del suo compleanno (26 agosto) e con la madre il giorno del suo compleanno (18 settembre),
f) i compleanni dei bambini verranno festeggiati insieme dai genitori, in caso di mancato accordo, ad anni alterni, i minori trascorreranno il loro compleanno a pranzo con il padre e a cena con la madre.
g) per le vacanze estive e, precisamente il mese di agosto, il padre terrà con sè i minori per
15 giorni consecutivi comunicando alla madre entro il 30 maggio di ogni anno i giorni il periodo scelto.
h) rilevato che la sig.ra , lavora in una mensa militare solo per il periodo Parte_1 estivo (da giugno ad agosto) la stessa andrà in ferie per 15 giorni a partire da settembre.
Sarà cura della sig.ra comunicare all'ex coniuge i 15 giorni in cui sarà Parte_1 assente, in tal modo consentirà al sig. di potersi organizzare con il lavoro e Pt_2 prendersi cura dei figli.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui poteranno i figli.
Qualora i genitori decidano di trascorrere ulteriori periodi di vacanza con i figli, dovranno darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
4) Che, il Sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per i figli Parte_2 minori la somma di € 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione in base agli indici Istat. Le spese della scuola calcio del minore sono a carico del Per_1 padre.
Il sig. decide di donare alla sig.ra l'autovettura 500L tg. Parte_2 Parte_1
FK970SW a lui intestata affinchè la possa continuare ad usarla per le esigenze Pt_1 familiari.
5) che, la sig.ra è economicamente indipendente, pertanto, rinuncia ad Parte_1 ogni forma di mantenimento da parte del Sig. . Parte_2
6)le parti, infine, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo e per alcuna ragione. genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi
3 R.g. V.g. n. 1814/2025
all'interesse dei figli, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...]_1 il 18.9.1975) e (nato a [...] il [...]) ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Parte_2
e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto N. 68 parte II, seria A, Anno 2007) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1814 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (C.F.: ) residenti Parte_2 C.F._2 in Giugliano in Campania al Viale dei Pini Sud n. 9, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Garibaldi n.326 presso lo studio dell'avvocato Vincenza Granata che li rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 26.9.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 7.5.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio il 31.5.2010 a Napoli, le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.9.2025, i ricorrenti
1 R.g. V.g. n. 1814/2025
hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Con provvedimento dell'8/10/2025 il Giudice delegato ha riservato la causa in decisione al
Collegio, stante altresì il visto del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
“1) La casa coniugale sita in Giugliano in Campania- Varcaturo al Viale dei Pini Sud n. 9 di proprietà della sig.ra resterà nella disponibilità della stessa che vi abiterà Pt_1 unitamente ai figli;
2) per quanto riguarda la gestione dei figli minori, invece, le parti chiedono che venga disposto l'affidamento delle minori in forma condivisa ad entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e disgiuntamente per i rimanenti atti, impegnandosi ad educarli, curarli ed istruirli con costanza e continuità, con collocazione prevalente presso il domicilio materno.
3) Infine, per quanto concerne il diritto di visita convengono quanto segue: il sig. potrà incontrare i figli ogni qualvolta che gli sarà possibile, Parte_2 compatibilmente con le esigenze dei minori e con quelle proprie di lavoro. In linea generale, al fine di garantire equilibrio e serenità ai minori, gli istanti hanno inteso regolare il diritto di visita nel seguente modo:
a) il sig. trascorrerà con i figli i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle Pt_2 ore 17:30 alle ore 20:30,
b) secondo il criterio dell'alternanza, i figli trascorreranno il fine settimana con il padre che decorre dalle ore 15:00 del sabato pomeriggio alle ore 21:00 della domenica, pernottamento presso la casa paterna;
c) per quanto concerne le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, sempre secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 29 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre,
d) per le festività pasquali, sempre secondo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno domenica con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
2 R.g. V.g. n. 1814/2025
e) i minori resteranno con il padre il giorno del suo compleanno (26 agosto) e con la madre il giorno del suo compleanno (18 settembre),
f) i compleanni dei bambini verranno festeggiati insieme dai genitori, in caso di mancato accordo, ad anni alterni, i minori trascorreranno il loro compleanno a pranzo con il padre e a cena con la madre.
g) per le vacanze estive e, precisamente il mese di agosto, il padre terrà con sè i minori per
15 giorni consecutivi comunicando alla madre entro il 30 maggio di ogni anno i giorni il periodo scelto.
h) rilevato che la sig.ra , lavora in una mensa militare solo per il periodo Parte_1 estivo (da giugno ad agosto) la stessa andrà in ferie per 15 giorni a partire da settembre.
Sarà cura della sig.ra comunicare all'ex coniuge i 15 giorni in cui sarà Parte_1 assente, in tal modo consentirà al sig. di potersi organizzare con il lavoro e Pt_2 prendersi cura dei figli.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui poteranno i figli.
Qualora i genitori decidano di trascorrere ulteriori periodi di vacanza con i figli, dovranno darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno.
4) Che, il Sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento per i figli Parte_2 minori la somma di € 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione in base agli indici Istat. Le spese della scuola calcio del minore sono a carico del Per_1 padre.
Il sig. decide di donare alla sig.ra l'autovettura 500L tg. Parte_2 Parte_1
FK970SW a lui intestata affinchè la possa continuare ad usarla per le esigenze Pt_1 familiari.
5) che, la sig.ra è economicamente indipendente, pertanto, rinuncia ad Parte_1 ogni forma di mantenimento da parte del Sig. . Parte_2
6)le parti, infine, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra, a nessun titolo e per alcuna ragione. genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi
3 R.g. V.g. n. 1814/2025
all'interesse dei figli, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...]_1 il 18.9.1975) e (nato a [...] il [...]) ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Parte_2
e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto N. 68 parte II, seria A, Anno 2007) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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