TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8928 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/01/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Caredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
08/11/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Caredda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
DE.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/05/2013 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di DE, anno 2013, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DE, il 12.05.2013, tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di DE al n. 3, parte 2°, serie A, anno 2013 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Pag. 2 di 4 Comune di DE di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di DE.
2) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
a) i figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nell'immobile sito in Assemini, via Paolo VI n. 3, di proprietà di entrambi gli esponenti e sulla quale la stessa conserva il diritto di abitazione, come CP_1 genitore collocatario.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica alle 22.30.
Nelle settimane in cui il padre avrà con sé i figli nel fine settimana, terrà gli stessi anche il mercoledì, dalla sera, alla mattina del giovedì, quando verranno accompagnati a scuola.
Nelle settimane in cui il padre non terra i figli nel fine settimana, lo stesso terrà i figli dalla sera del martedì, fino alla mattina del giovedì.
I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. e con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei Parte_1 minori, previo accordo con la Sig.ra senza che ciò possa limitare il CP_1 diritto del padre alla frequentazione dei figli o modificare il numero dei giorni di permanenza con lo stesso.
c) Gli esponenti potranno trascorrere, ad anni alterni, le festività di Pasqua, Natale e Capodanno con i figli, ma mai nello stesso anno tutte tre le festività con lo stesso genitore.
Il coniuge che trascorre con i minori la cena e la notte della vigilia delle suddette festività, ma tale regolamento deve essere esteso a tutte le altre festività, deve consentire che i figli possano trascorrere, con l'altro coniuge, e dall'ora di pranzo, tutto il giorno successivo.
Nel caso in cui uno dei coniugi, abbia la necessità, in corrispondenza delle festività, di trascorrere con i figli alcuni giorni consecutivi, l'anno successivo,
Pag. 3 di 4 per la medesima festività, l'altro coniuge avrà il diritto di trascorrere con i figli lo stesso numero di giorni.
Gli esponenti, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potranno trascorrere i compleanno dei figli, per tutto il giorno, con alternanza annuale, con la possibilità di festeggiarlo anche in un giorno immediatamente successivo alla data del compleanno.
d) In occasione delle vacanze estive, ogni genitore ha il diritto di trascorrere con i figli un periodo continuativo di quindici giorni, anche scomponibile in due volte, con l'obbligo di comunicare, all'altro coniuge, entro il 15 maggio, le date cui intende trascorrere le vacanze.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
e) Gli esponenti dichiarano di essere economicamente autonomi.
La Sig.ra si impegna a corrispondere al Sig. mensilmente la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 (euro trecento/00), a titolo di pagamento del 50% della rata di mutuo dell'immobile di Assemini via Paolo VI n. 3, sulla quale la continua a mantenere il diritto di abitazione, come genitore CP_1 collocatario.
Detto importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario IBAN: IT28 H030 6904 8551 0000 0000 532 intestato alla Sig. presso la Banca Parte_1
Intesa OL entro il giorno cinque di ogni mese.
f) Il Sig. inoltre, consente che le stessa Sig.ra percepisca Parte_1 CP_1 interamente l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli che attualmente è pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00).
g) Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli Parte_1 dovranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8928 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/01/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Caredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
08/11/1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Caredda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 12/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
DE.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/05/2013 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di DE, anno 2013, numero 3, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DE, il 12.05.2013, tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di DE al n. 3, parte 2°, serie A, anno 2013 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del
Pag. 2 di 4 Comune di DE di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di DE.
2) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
a) i figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nell'immobile sito in Assemini, via Paolo VI n. 3, di proprietà di entrambi gli esponenti e sulla quale la stessa conserva il diritto di abitazione, come CP_1 genitore collocatario.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli i fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica alle 22.30.
Nelle settimane in cui il padre avrà con sé i figli nel fine settimana, terrà gli stessi anche il mercoledì, dalla sera, alla mattina del giovedì, quando verranno accompagnati a scuola.
Nelle settimane in cui il padre non terra i figli nel fine settimana, lo stesso terrà i figli dalla sera del martedì, fino alla mattina del giovedì.
I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con i turni di lavoro del Sig. e con gli impegni di studio, sportivi e sociali dei Parte_1 minori, previo accordo con la Sig.ra senza che ciò possa limitare il CP_1 diritto del padre alla frequentazione dei figli o modificare il numero dei giorni di permanenza con lo stesso.
c) Gli esponenti potranno trascorrere, ad anni alterni, le festività di Pasqua, Natale e Capodanno con i figli, ma mai nello stesso anno tutte tre le festività con lo stesso genitore.
Il coniuge che trascorre con i minori la cena e la notte della vigilia delle suddette festività, ma tale regolamento deve essere esteso a tutte le altre festività, deve consentire che i figli possano trascorrere, con l'altro coniuge, e dall'ora di pranzo, tutto il giorno successivo.
Nel caso in cui uno dei coniugi, abbia la necessità, in corrispondenza delle festività, di trascorrere con i figli alcuni giorni consecutivi, l'anno successivo,
Pag. 3 di 4 per la medesima festività, l'altro coniuge avrà il diritto di trascorrere con i figli lo stesso numero di giorni.
Gli esponenti, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potranno trascorrere i compleanno dei figli, per tutto il giorno, con alternanza annuale, con la possibilità di festeggiarlo anche in un giorno immediatamente successivo alla data del compleanno.
d) In occasione delle vacanze estive, ogni genitore ha il diritto di trascorrere con i figli un periodo continuativo di quindici giorni, anche scomponibile in due volte, con l'obbligo di comunicare, all'altro coniuge, entro il 15 maggio, le date cui intende trascorrere le vacanze.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
e) Gli esponenti dichiarano di essere economicamente autonomi.
La Sig.ra si impegna a corrispondere al Sig. mensilmente la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 (euro trecento/00), a titolo di pagamento del 50% della rata di mutuo dell'immobile di Assemini via Paolo VI n. 3, sulla quale la continua a mantenere il diritto di abitazione, come genitore CP_1 collocatario.
Detto importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario IBAN: IT28 H030 6904 8551 0000 0000 532 intestato alla Sig. presso la Banca Parte_1
Intesa OL entro il giorno cinque di ogni mese.
f) Il Sig. inoltre, consente che le stessa Sig.ra percepisca Parte_1 CP_1 interamente l'assegno unico erogato dall'INPS per i figli che attualmente è pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00).
g) Gli obblighi patrimoniali a carico del Sig. verso entrambi i figli Parte_1 dovranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4