Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 892
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del diritto a riscuotere il credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché è decorso il termine triennale dalla notifica delle cartelle di pagamento all'atto impugnato, senza che l'agente della riscossione abbia prodotto prova di atti interruttivi.

  • Altro
    Mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto assorbita tale doglianza dall'accoglimento della domanda per intervenuta prescrizione.

  • Accolto
    Mancata notifica di atti interruttivi dei termini di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata tale doglianza, accogliendo il ricorso per intervenuta prescrizione.

  • Altro
    Nullità per mancata esibizione delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche

    La Corte ha ritenuto assorbita tale doglianza dall'accoglimento della domanda per intervenuta prescrizione.

  • Altro
    Nullità delle cartelle per omessa allegazione dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto assorbita tale doglianza dall'accoglimento della domanda per intervenuta prescrizione.

  • Accolto
    Illegittimità delle cartelle per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito

    La Corte ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 892
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 892
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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