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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 892/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4643/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011873000 BOLLO
proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160022735175000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180016778083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020978350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210029083245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210065158551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, con atto notificato a Agenzia delle Entrate SC di Messina, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e Regione
Sicilia, propone ricorso avverso Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n.
29580202500011873/000, notificata in data 14/03/2025, dell'importo di € 3.333,10 di cui € 868,37 qui impugnati, per Tassa Auto dal 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, di cui alle sottese cartelle.
Deduce:
annullabilità per mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento;
• mancata notifica di atti interruttivi dei termini di prescrizione;
• eccezione di nullità per mancata esibizione delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
• nullità delle cartelle per omessa allegazione dell'atto presupposto;
• illegittimità delle cartelle per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito.
Il ricorso è limitato alle seg. Cartelle:
n. 29520160022735175000 notificata il 03/01/2017, n. 29520180016778083000 notificata il 23/01/2019,
2952018002097835000 notificata il 25/01/2019 .
Costituiti Agenzia Entrate, AD SC e Regione Sicilia concludono per il rigetto del ricorso.
AD SC deduce e replica:
La cartella n. 29520160022735175/000 è stata notificata il 03/01/2017, la cartella n.
29520180016778083/000 è stata notificata il 23/01/2019 e la cartella n. 29520180020978350/000 il
25/01/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per intervenuta prescrizione in mancanza di atti interruttivi.
Infatti, successivamente alla notifica delle tre cartelle di pagamento, rispetto alla data di notifica dell'atto impugnato, è decorso il termine di prescrizione triennale che connota la tassa automobilistica.
Al riguardo parte convenuta non ha prodotto alcuna prova di avere notificato atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ADR al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 da distrarre al procuratore antistatario di parte ricorrente
Messina 15/1/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4643/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011873000 BOLLO
proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520160022735175000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180016778083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020978350000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210029083245000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210065158551000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, con atto notificato a Agenzia delle Entrate SC di Messina, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e Regione
Sicilia, propone ricorso avverso Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n.
29580202500011873/000, notificata in data 14/03/2025, dell'importo di € 3.333,10 di cui € 868,37 qui impugnati, per Tassa Auto dal 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, di cui alle sottese cartelle.
Deduce:
annullabilità per mancata rituale notifica delle cartelle di pagamento;
• mancata notifica di atti interruttivi dei termini di prescrizione;
• eccezione di nullità per mancata esibizione delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche;
• nullità delle cartelle per omessa allegazione dell'atto presupposto;
• illegittimità delle cartelle per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito.
Il ricorso è limitato alle seg. Cartelle:
n. 29520160022735175000 notificata il 03/01/2017, n. 29520180016778083000 notificata il 23/01/2019,
2952018002097835000 notificata il 25/01/2019 .
Costituiti Agenzia Entrate, AD SC e Regione Sicilia concludono per il rigetto del ricorso.
AD SC deduce e replica:
La cartella n. 29520160022735175/000 è stata notificata il 03/01/2017, la cartella n.
29520180016778083/000 è stata notificata il 23/01/2019 e la cartella n. 29520180020978350/000 il
25/01/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento per intervenuta prescrizione in mancanza di atti interruttivi.
Infatti, successivamente alla notifica delle tre cartelle di pagamento, rispetto alla data di notifica dell'atto impugnato, è decorso il termine di prescrizione triennale che connota la tassa automobilistica.
Al riguardo parte convenuta non ha prodotto alcuna prova di avere notificato atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ADR al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 da distrarre al procuratore antistatario di parte ricorrente
Messina 15/1/2026