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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/03/2024, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 12148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12148/2023 R.G. promosso da
(avv. OLIARI SARA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. OLIARI SARA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/1/2024.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affido condiviso dei figli con collocamento e residenza presso la madre nell'abitazione familiare di Urago d'Oglio, cointestata ad entrambi i coniugi che viene assegnata alla signora la quale la occuperà fintanto che entrambi i figli Parte_1 saranno economicamente autosufficienti;
3) tutte le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole verranno prese congiuntamente dai genitori. Limitatamente alle questioni d'ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente. I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod. civ.; 4) porre in capo al padre, signor Per
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e , mediante il versamento alla madre CP_1 Per_1 di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, fino a quando i medesimi non saranno economicamente autosufficienti. Il versamento verrà effettuato entro il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora le cui coordinate bancarie sono note al marito;
5) ripartizione delle spese Pt_1 straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia, che i coniugi dichiarano di aver letto e condiviso, fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, dell'indipendenza
1 economica dei figli […]; 6) le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986 saranno assunte al 50% tra i genitori qualora la spesa sia condivisa, diversamente al 100% dal coniuge che sostiene l'intera spesa;
7) l'assegno unico universale, attualmente pari a euro 301,50 euro complessivi per entrambi i figli, verrà percepito al 100% dalla madre;
8) per quanto riguarda le modalità di visita dei figli da parte del padre, tenuto conto anche Per_ della loro età, i coniugi per quanto riguarda concorderanno di volta in volta tra di loro, a seconda delle esigenze lavorative dei medesimi ma soprattutto della disponibilità e della volontà del ragazzo, i tempi e le modalità di visita e di pernottamento con il padre, fermo restando il diritto di visita infrasettimanale con relativo pernottamento ed il fine settimana alternato con pernottamento. Per quanto riguarda invece la figlia maggiore , ella sarà libera Per_1 di autodeterminarsi nella gestione delle visite col padre vista la maggiore età. Riguardo, invece, le ferie estive, la moglie comunicherà al marito entro il mese di maggio di ogni anno le proprie, al fine di potersi accordare in merito ai giorni che quest'ultimo potrà trascorrere in vacanza con i figli, nella misura di 15/20 giorni anche non consecutivi.
In merito alle festività, sempre tenuto conto delle attività lavorative dei coniugi e degli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi, si cercherà di rispettare l'alternanza com'è prassi alternando di anno in anno, il giorno della Vigilia di
Natale, di Natale, di Capodanno, di Pasqua e di Pasquetta, alternando altresì le festività predette con almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze pasquali;
[- si dà atto che nelle more del giudizio, come previsto al punto 9) del ricorso introduttivo, la vettura familiare è stata venduta ed il ricavato della vendita è stato destinato alla chiusura del contratto di finanziamento in essere all'atto del deposito del ricorso ma ora cessato;
- si dà atto che nelle more del giudizio, come previsto al punto 10) del ricorso introduttivo la signora ha Pt_1 acquistato una nuova vettura a suo nome intestata, mediante finanziamento unicamente dalla stessa sottoscritto, le cui rate sono già e saranno a carico esclusivo della moglie, la vettura resterà di proprietà esclusiva della stessa, senza che la medesima possa mai chiedere nulla al marito e quest'ultimo mai possa chiedere alcunché circa la proprietà del mezzo]; 11) i coniugi rilasciano reciproco assenso per sé e per il figlio al rilascio di passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio; 12) le spese legali sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura;
13) le parti danno atto che con questo accordo hanno definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non avanzare più reciprocamente alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale tra di loro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di URAGO D'OGLIO (BS) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2001).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/02/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12148/2023 R.G. promosso da
(avv. OLIARI SARA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. OLIARI SARA) CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 31/1/2024.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affido condiviso dei figli con collocamento e residenza presso la madre nell'abitazione familiare di Urago d'Oglio, cointestata ad entrambi i coniugi che viene assegnata alla signora la quale la occuperà fintanto che entrambi i figli Parte_1 saranno economicamente autosufficienti;
3) tutte le decisioni di maggior importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole verranno prese congiuntamente dai genitori. Limitatamente alle questioni d'ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente. I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod. civ.; 4) porre in capo al padre, signor Per
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, e , mediante il versamento alla madre CP_1 Per_1 di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre adeguamento ISTAT, fino a quando i medesimi non saranno economicamente autosufficienti. Il versamento verrà effettuato entro il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora le cui coordinate bancarie sono note al marito;
5) ripartizione delle spese Pt_1 straordinarie nella misura del 50% secondo il protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia, che i coniugi dichiarano di aver letto e condiviso, fino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, dell'indipendenza
1 economica dei figli […]; 6) le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986 saranno assunte al 50% tra i genitori qualora la spesa sia condivisa, diversamente al 100% dal coniuge che sostiene l'intera spesa;
7) l'assegno unico universale, attualmente pari a euro 301,50 euro complessivi per entrambi i figli, verrà percepito al 100% dalla madre;
8) per quanto riguarda le modalità di visita dei figli da parte del padre, tenuto conto anche Per_ della loro età, i coniugi per quanto riguarda concorderanno di volta in volta tra di loro, a seconda delle esigenze lavorative dei medesimi ma soprattutto della disponibilità e della volontà del ragazzo, i tempi e le modalità di visita e di pernottamento con il padre, fermo restando il diritto di visita infrasettimanale con relativo pernottamento ed il fine settimana alternato con pernottamento. Per quanto riguarda invece la figlia maggiore , ella sarà libera Per_1 di autodeterminarsi nella gestione delle visite col padre vista la maggiore età. Riguardo, invece, le ferie estive, la moglie comunicherà al marito entro il mese di maggio di ogni anno le proprie, al fine di potersi accordare in merito ai giorni che quest'ultimo potrà trascorrere in vacanza con i figli, nella misura di 15/20 giorni anche non consecutivi.
In merito alle festività, sempre tenuto conto delle attività lavorative dei coniugi e degli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi, si cercherà di rispettare l'alternanza com'è prassi alternando di anno in anno, il giorno della Vigilia di
Natale, di Natale, di Capodanno, di Pasqua e di Pasquetta, alternando altresì le festività predette con almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante le vacanze pasquali;
[- si dà atto che nelle more del giudizio, come previsto al punto 9) del ricorso introduttivo, la vettura familiare è stata venduta ed il ricavato della vendita è stato destinato alla chiusura del contratto di finanziamento in essere all'atto del deposito del ricorso ma ora cessato;
- si dà atto che nelle more del giudizio, come previsto al punto 10) del ricorso introduttivo la signora ha Pt_1 acquistato una nuova vettura a suo nome intestata, mediante finanziamento unicamente dalla stessa sottoscritto, le cui rate sono già e saranno a carico esclusivo della moglie, la vettura resterà di proprietà esclusiva della stessa, senza che la medesima possa mai chiedere nulla al marito e quest'ultimo mai possa chiedere alcunché circa la proprietà del mezzo]; 11) i coniugi rilasciano reciproco assenso per sé e per il figlio al rilascio di passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio; 12) le spese legali sono a carico di entrambi i coniugi in egual misura;
13) le parti danno atto che con questo accordo hanno definito tra di loro ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non avanzare più reciprocamente alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale tra di loro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di URAGO D'OGLIO (BS) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2001).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/02/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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