Art. 18.
Con effetto dal 1 luglio 1963:
a) i ruoli delle carriere direttive dei servizi centrali (tabella A) e dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) di cui all'annesso quadro I, sono fusi nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'annesso quadro II;
b) e' istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, di cui all'annesso quadro III;
c) gli impiegati dei ruoli indicati alla precedente lettera a) che alla data del 1 luglio 1962 esercitavano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento, saranno inquadrati nel ruolo indicato alla precedente lettera b), con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Gli altri impiegati dei predetti ruoli saranno inquadrati nel ruolo di cui all'annesso quadro II.
Con effetto dal 1 luglio 1963:
a) i ruoli delle carriere direttive dei servizi centrali (tabella A) e dell'Ispettorato generale di finanza (tabella B) di cui all'annesso quadro I, sono fusi nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'annesso quadro II;
b) e' istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, di cui all'annesso quadro III;
c) gli impiegati dei ruoli indicati alla precedente lettera a) che alla data del 1 luglio 1962 esercitavano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento, saranno inquadrati nel ruolo indicato alla precedente lettera b), con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Gli altri impiegati dei predetti ruoli saranno inquadrati nel ruolo di cui all'annesso quadro II.