Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di BARI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa TRAVERSA, all'udienza del 27 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 8217 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. ROMANAZZI Cristina ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Casamassima, alla via Valfondo, n. 16
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
TIBERINO Carla, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 21.06.2024 , entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione Parte_1
della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegno
L' resisteva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso, in adesione alle risultanze dell'attività peritale condotta dal nominato c.t.u., dott.ssa
[...]
va accolto. Per_1
L'art. 1 della legge n. 222 del 1984 prevede che il lavoratore possa richiedere all' la CP_1
concessione di un assegno ordinario di invalidità nel caso in cui, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, possegga una capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo.
Se, “a causa di infermità o difetto fisico o mentale”, la condizione sia di “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, l'istante è considerato “inabile”, maturando il diritto a percepire la pensione ordinaria di cui all'art. 2, legge n. 222 del 1984.
Nel caso di specie, la ricorrente, all'esito dell'attività peritale, è risultata affetta da “esiti di quadrantectomia sx. per ca. mammella sinistra (2022), G1pT1bN0 in trattamento con antiestrogeni, fibromialgia, ipertensione arteriosa, spondiloartrite, spondilosi, diverticolosi del colon”.
In particolare, la fibromialgia “comporta astenia ed affaticamento cronico” e la spondilosi della colonna, documentata radiograficamente, “non può che aggravare le limitazioni funzionali” dovute alla prima patologia.
Di talché, anche “in considerazione dell'attività lavorativa svolta di tipo manuale”, si ritiene che la ricorrente possegga una capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo, con conseguente riconoscimento in suo favore del diritto all'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1, legge n. 222 del 1984, “sin dalla domanda del
28.04.2022”.
Le spese di lite (€ 1.400 per a.t.p. + € 3.900,00 per il giudizio di merito), liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u. vengono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 21.06.2024, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce in favore della ricorrente il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 28.04.2022;
2) condanna l' soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 5.300,00 (€ 1.400,00 per a.t.p. ed € 3.900,00 per il giudizio di merito) per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 43,00 per esborsi, da distrarre al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) le spese di c.t.u. vengono liquidate come da separato decreto.
Bari, 27 marzo 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa