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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 17/09/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1952/2016R.g.
Tra
in persona del l.r.p.t. ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Rocco Iemma
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. (P.I. e C.F. Controparte_1 P.IVA_2
R.E.A. RM/1470509)
Rappresentata e difesa dall'avv.to Temistocle Miracco
E
- in persona del l.r.p.t. Controparte_2
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo
RESISTENTI
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 03/08/2016, depositato in data 03/08/2016,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno rassegnato le conclusioni di cui alle rispettive memorie di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 13.06.2017 al 20.10.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio. Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 21.12.2021, 24.01.2023, 10.10.2023, 09.01.2024,
22.10.2024 e all'udienza del 16.09.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare si rileva che, è intervenuto, nelle more del giudizio, l'annullamento delle cartelle ai sensi dell'art. l'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 e art. 1 c. 222 della L. 197/2022. Nel caso di specie, ricorrendone i presupposti di legge, a seguito di annullamento ex lege è intervenuto lo sgravio della cartella suddetta. Deve dunque darsi atto della cessazione della materia del contendere, relativamente alle cartelle oggetto del giudizio.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la
2 necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti.
Tale stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more - e indipendentemente - della successiva adozione del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge citato.
La misura - in ottica pacificatrice, semplificatrice e deflattiva rispetto al contenzioso in essere
- non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte del contribuente interessato, perché lo stralcio opera ipso iure; di conseguenza, con riferimento ai debiti litigiosi, essa determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Dell'avvenuto stralcio vi è, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, prova documentale, come emerge dalla documentazione depositata da parte resistente in allegato alle note scritte del CP_3
16.09.2025 (estratto di ruolo aggiornato alla data del 12.08.2025), dalle quali emerge che correttamente l' ha annullato il debito che rientra per Controparte_4 importo, causale e periodo di riferimento tra quelli oggetto dell'annullamento ex lege. Del pari di tale circostanza viene dato atto dal procuratore di parte ricorrente in sede di note scritte depositate nel fascicolo telematico. Orbene, dato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere viene adottata in ragione dell'insorgenza, in corso di giudizio, di un c.d.
“factum principis” integrato dall'intervento del legislatore che ha dato luogo al venir meno
3 della materia del contendere, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 17 settembre 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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