TRIB
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2024, n. 6852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6852 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Roberta Sperati, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 19350/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 presso lo studio dell'avv. GUGLIELMELLO Pt_1
ANGELO , che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
CONTRO
[C.F. ], CP_1 C.F._1
[C.F. ] Controparte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in VIA FONTANA, 18 20122 presso lo studio Pt_1
dell'avv. BATTAGLINI SILVIA SIMONA ( ) CP_3 C.F._3
VIA LARGA 31 ; che lo rappresenta e difende, come da procura in atti Pt_1
PARTE APPELLANTE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 7512/2022 pubblicata il Pt_1
24/11/2022.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.
Appellante:
“nel merito: attese le allegazioni formulate nella retro estesa narrativa, in parziale riforma della. sentenza n. 7512/2022, pubblicata il 24.11.2022, non notificata del Giudice di Pace di
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Milano, condannare gli odierni appellati e al pagamento, CP_1 Controparte_2
alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.”
Appellati:
“ 1) rigettare l'appello proposto dal , in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 7512/2022 emessa dal
Giudice di Pace di e conseguentemente condannare il Pt_1 Parte_2
, c.f. in persona del suo amministratore pro tempore, al rimborso, in
[...] P.IVA_1 favore dei signori e , dell'importo di €uro 1.113,00= (oltre CP_1 Controparte_2
15% ed oltre c.p.a.) per competenze ed €uro 125,00= per spese esenti, oltre interessi legali dall'8.5.2020 all'introduzione del giudizio di primo grado (13.6.2020) ed oltre interessi legali
“moratori dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo.
In ogni caso: con il favore di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte e Parte_3 CP_1 CP_2
convenivano in giudizio il appellante al fine di sentirlo condannare al rimborso in Parte_1
favore degli attori delle spese dagli stessi sostenute, quantificate in €1.113,00 (oltre oneri), nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell'Amministratore condominiale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Con sentenza n. 7512/2022 pubblicata il 24.11.2022, il Giudice di Pace di , ritenendo che Pt_1
le spese di nomina dell'Amministratore dovessero rimanere a carico del soggetto anticipatario trattandosi di attività di tipo amministrativo, rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il concludendo come in epigrafe. Parte_1
Si è costituita la parte appellata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, il ha dedotto la erroneità della statuizione del Parte_1
giudice di primo grado in punto di compensazione delle spese di lite, avendo il Giudice di Pace motivato la statuizione sulle spese mediante richiamo alla complessità della questione, tal da rendere solo apparente la motivazione.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
A sua volta, gli appellati hanno interposto appello incidentale, chiedendo riformarsi la sentenza di primo grado per la parte ove ha ritenuto che le spese di nomina ex art. 1129 c.1 c.c. rimanessero a loro carico.
1) L'appello principale è fondato.
Infatti, come statuito dalla Sprema Corte, in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritt o.
Il giudice è dunque chiamato ad esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n.1950/2022).
E' evidente che la sentenza impugnata nulla dice sul punto, se non mediate richiamo alla decisione n. 77/2014 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non consente al Giudice di compensare le spese di lite in ragione della peculiarità del caso concreto.
Accertato dunque l'assoluto vizio di motivazione sul punto, nel caso in esame- non sussistendo reciproca soccombenza alla luce dell'integrale rigetto della domanda introduttiva -occorre dunque valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni normativamente previste o elaborate dalla giurisprudenza prima richiamata,
Secondo la Suprema Corte “ Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l.
n. 69 del 2009), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ”. (cfr.
Cass. n. 21157/2019).
Quanto alla materia che ci occupa, sin dal 2005 ( cfr., Cass 18730/2005) la giurisprudenza della Suprema Corte è tuttavia stata univoca nell'affermare che: “nei procedimenti di volontaria giurisdizione in questione non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., le quali postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso. Di conseguenza, le evidenziate caratteristiche del procedimento ex art. 1129, comma 1, c.c. di nomina dell'amministratore di condominio ….[OMISSIS]…….comportano l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicché le spese del procedimento
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso (Cass. n.
25336/2018).
In sostanza, non sussistendo né l'ipotesi normativa di “ assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza” di cui all'art. 92 c.p.c., né – come detto- obiettiva incertezza sul diritto controverso ( atteso ormai il granitico indirizzo dei giudici di legittimità) la sentenza deve essere riformata in relazione al capo impugnato, condannando l'odierna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, avendo la stessa formulato una domanda sulla base di presupposti giuridici palesemente errati( l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. alle nomine ex art. 1129 c.1 c.c).
Le spese di detto grado vanno liquidate in base ai parametri di cui al previgente DM 55/2014 trattandosi di attività defensionale esaurita in data anteriore al 22/10/2022, in base al valore della controversia di primo grado ( superiore ad € 1.101,00) e per le fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
2) L'appello incidentale formulato dagli appellati deve invece essere rigettato.
Infatti, come già prima argomentato, la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nell'affermare che ai procedimenti ex art. 1129 c.1 c.p.c. non si applicano le regole di cui all'art. 91 c.pc. sicchè le relative spese restano a carico di chi abbia proposto il ricorso(cfr. ex plurimis,
Cass. 25336/2018 cit.)
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum ( € 671,00 - art. art. 5 c.4 DM 55/2014 come aggiornato) delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese esenti, non essendovi prova del relativo esborso
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza 7512/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 30/08/2022 e pubblicata in data 24/11/2022 e per l'effetto;
2) Condanna e , in solido tra loro, alla CP_1 Controparte_4
rifusione in favore di delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio, che si liquidano in € 671,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
3) Rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_4
avverso la sentenza 7512/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 30/08/2022 e Pt_1
pubblicata in data 24/11/2022;
4) Condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese Parte_1
processuali del grado di appello, che liquida in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 05/07/2024 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
Pagina nr. 5
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Roberta Sperati, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 19350/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 presso lo studio dell'avv. GUGLIELMELLO Pt_1
ANGELO , che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTE APPELLATA
CONTRO
[C.F. ], CP_1 C.F._1
[C.F. ] Controparte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in VIA FONTANA, 18 20122 presso lo studio Pt_1
dell'avv. BATTAGLINI SILVIA SIMONA ( ) CP_3 C.F._3
VIA LARGA 31 ; che lo rappresenta e difende, come da procura in atti Pt_1
PARTE APPELLANTE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 7512/2022 pubblicata il Pt_1
24/11/2022.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.
Appellante:
“nel merito: attese le allegazioni formulate nella retro estesa narrativa, in parziale riforma della. sentenza n. 7512/2022, pubblicata il 24.11.2022, non notificata del Giudice di Pace di
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Milano, condannare gli odierni appellati e al pagamento, CP_1 Controparte_2
alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.”
Appellati:
“ 1) rigettare l'appello proposto dal , in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 7512/2022 emessa dal
Giudice di Pace di e conseguentemente condannare il Pt_1 Parte_2
, c.f. in persona del suo amministratore pro tempore, al rimborso, in
[...] P.IVA_1 favore dei signori e , dell'importo di €uro 1.113,00= (oltre CP_1 Controparte_2
15% ed oltre c.p.a.) per competenze ed €uro 125,00= per spese esenti, oltre interessi legali dall'8.5.2020 all'introduzione del giudizio di primo grado (13.6.2020) ed oltre interessi legali
“moratori dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo.
In ogni caso: con il favore di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte e Parte_3 CP_1 CP_2
convenivano in giudizio il appellante al fine di sentirlo condannare al rimborso in Parte_1
favore degli attori delle spese dagli stessi sostenute, quantificate in €1.113,00 (oltre oneri), nel procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell'Amministratore condominiale.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Con sentenza n. 7512/2022 pubblicata il 24.11.2022, il Giudice di Pace di , ritenendo che Pt_1
le spese di nomina dell'Amministratore dovessero rimanere a carico del soggetto anticipatario trattandosi di attività di tipo amministrativo, rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il concludendo come in epigrafe. Parte_1
Si è costituita la parte appellata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, il ha dedotto la erroneità della statuizione del Parte_1
giudice di primo grado in punto di compensazione delle spese di lite, avendo il Giudice di Pace motivato la statuizione sulle spese mediante richiamo alla complessità della questione, tal da rendere solo apparente la motivazione.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
A sua volta, gli appellati hanno interposto appello incidentale, chiedendo riformarsi la sentenza di primo grado per la parte ove ha ritenuto che le spese di nomina ex art. 1129 c.1 c.c. rimanessero a loro carico.
1) L'appello principale è fondato.
Infatti, come statuito dalla Sprema Corte, in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritt o.
Il giudice è dunque chiamato ad esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n.1950/2022).
E' evidente che la sentenza impugnata nulla dice sul punto, se non mediate richiamo alla decisione n. 77/2014 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non consente al Giudice di compensare le spese di lite in ragione della peculiarità del caso concreto.
Accertato dunque l'assoluto vizio di motivazione sul punto, nel caso in esame- non sussistendo reciproca soccombenza alla luce dell'integrale rigetto della domanda introduttiva -occorre dunque valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni normativamente previste o elaborate dalla giurisprudenza prima richiamata,
Secondo la Suprema Corte “ Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l.
n. 69 del 2009), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ”. (cfr.
Cass. n. 21157/2019).
Quanto alla materia che ci occupa, sin dal 2005 ( cfr., Cass 18730/2005) la giurisprudenza della Suprema Corte è tuttavia stata univoca nell'affermare che: “nei procedimenti di volontaria giurisdizione in questione non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., le quali postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso. Di conseguenza, le evidenziate caratteristiche del procedimento ex art. 1129, comma 1, c.c. di nomina dell'amministratore di condominio ….[OMISSIS]…….comportano l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti c.p.c., cosicché le spese del procedimento
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate proponendo il ricorso (Cass. n.
25336/2018).
In sostanza, non sussistendo né l'ipotesi normativa di “ assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza” di cui all'art. 92 c.p.c., né – come detto- obiettiva incertezza sul diritto controverso ( atteso ormai il granitico indirizzo dei giudici di legittimità) la sentenza deve essere riformata in relazione al capo impugnato, condannando l'odierna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, avendo la stessa formulato una domanda sulla base di presupposti giuridici palesemente errati( l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. alle nomine ex art. 1129 c.1 c.c).
Le spese di detto grado vanno liquidate in base ai parametri di cui al previgente DM 55/2014 trattandosi di attività defensionale esaurita in data anteriore al 22/10/2022, in base al valore della controversia di primo grado ( superiore ad € 1.101,00) e per le fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
2) L'appello incidentale formulato dagli appellati deve invece essere rigettato.
Infatti, come già prima argomentato, la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nell'affermare che ai procedimenti ex art. 1129 c.1 c.p.c. non si applicano le regole di cui all'art. 91 c.pc. sicchè le relative spese restano a carico di chi abbia proposto il ricorso(cfr. ex plurimis,
Cass. 25336/2018 cit.)
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum ( € 671,00 - art. art. 5 c.4 DM 55/2014 come aggiornato) delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri minimi attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese esenti, non essendovi prova del relativo esborso
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale proposto da Parte_1
avverso la sentenza 7512/2022 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 30/08/2022 e pubblicata in data 24/11/2022 e per l'effetto;
2) Condanna e , in solido tra loro, alla CP_1 Controparte_4
rifusione in favore di delle spese di lite del Parte_1
primo grado di giudizio, che si liquidano in € 671,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
3) Rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_4
avverso la sentenza 7512/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 30/08/2022 e Pt_1
pubblicata in data 24/11/2022;
4) Condanna e in solido tra loro, al CP_1 Controparte_4
pagamento in favore di delle spese Parte_1
processuali del grado di appello, che liquida in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 05/07/2024 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
Pagina nr. 5