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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2857 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti,
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
23.09.1964, codice fiscale , rappresentati e difesi, giusta C.F._2
procura in atti, dall'avv.to Eduardo Mingione ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Pomigliano d'Arco (NA) alla A. Manzoni 18;
-PARTE RICORRENTE-
E
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
d'Arco (NA) alla via Boccaccio n. 12;
-INABILITATO-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
Conclusioni: come note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 26.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale volta alla revoca della misura dell'inabilitazione si è rivelata fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Dall'esame della documentazione medica allegata e, in particolare, dalla relazione del centro dipendenze dell del 30.04.2024 Parte_3 CP_2
emerge che l'inabilitato ha intrapreso un percorso terapeutico e Controparte_1
riabilitativo nel 2019 che si è concluso con esito positivo in data 19.06.2023 atteso che, sottoposto agli esami di routine, è risultato negativo per anni ai tossicologici effettuati.
Dal compendio in atti, poi, è emerso che ha contratto matrimonio Controparte_1
in data 22.06.2025 con la signora , ha un figlio di nome , Controparte_3 Pt_1
nato in data [...], ed ha avviato una propria attività di autolavaggio denominata
“ Giemme S.a.S. di ES E”.
All'udienza di comparizione del 12.11.2025, inoltre, il signor è apparso ben CP_1
curato nell'aspetto e pienamente lucido.
Orbene, ritiene il tribunale che non sussistano più i presupposti per mantenere la misura dell'inabilitazione. Rispetto alla situazione riscontrata al tempo in cui fu resa la sentenza di inabilitazione, laddove il signor risultò incapace di attendere ai CP_1
propri interessi economici a causa dell'uso abituale di alcool e sostanze stupefacenti, allo stato l'inabilitato appare lucido, in grado di rispondere ad ogni domanda, non fa uso di sostanze da anni ed ha una condotta di vita regolare e stabile.
Orbene, l'assenza di elementi che inducano a ritenere che il signor sia CP_1
pericoloso per sé e/o per gli altri, rendono la misura di protezione non più necessaria.
Per tali ragioni va revocata la misura dell'inabilitazione prevista e disposta la chiusura della procedura aperta in favore del signor recante rgn 1022/2021. Controparte_1
La peculiarità della vicenda fattuale trattata induce a compensare le spese di lite.
P.T.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e revoca la misura di inabilitazione nei confronti del signor CP_1
[...] - compensa le spese;
- dispone la chiusura della procedura di inabilitazione r.g.n. 1022/2021 aperta in favore del signor Controparte_1
- manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di legge.
Così deciso lì 28.11.2025
Il giudice rel.- est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2857 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione, assegnata al relatore ed estensore dott.ssa Federica Girfatti,
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
23.09.1964, codice fiscale , rappresentati e difesi, giusta C.F._2
procura in atti, dall'avv.to Eduardo Mingione ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi sito in Pomigliano d'Arco (NA) alla A. Manzoni 18;
-PARTE RICORRENTE-
E
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
d'Arco (NA) alla via Boccaccio n. 12;
-INABILITATO-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.
Conclusioni: come note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 26.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti al Tribunale volta alla revoca della misura dell'inabilitazione si è rivelata fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Dall'esame della documentazione medica allegata e, in particolare, dalla relazione del centro dipendenze dell del 30.04.2024 Parte_3 CP_2
emerge che l'inabilitato ha intrapreso un percorso terapeutico e Controparte_1
riabilitativo nel 2019 che si è concluso con esito positivo in data 19.06.2023 atteso che, sottoposto agli esami di routine, è risultato negativo per anni ai tossicologici effettuati.
Dal compendio in atti, poi, è emerso che ha contratto matrimonio Controparte_1
in data 22.06.2025 con la signora , ha un figlio di nome , Controparte_3 Pt_1
nato in data [...], ed ha avviato una propria attività di autolavaggio denominata
“ Giemme S.a.S. di ES E”.
All'udienza di comparizione del 12.11.2025, inoltre, il signor è apparso ben CP_1
curato nell'aspetto e pienamente lucido.
Orbene, ritiene il tribunale che non sussistano più i presupposti per mantenere la misura dell'inabilitazione. Rispetto alla situazione riscontrata al tempo in cui fu resa la sentenza di inabilitazione, laddove il signor risultò incapace di attendere ai CP_1
propri interessi economici a causa dell'uso abituale di alcool e sostanze stupefacenti, allo stato l'inabilitato appare lucido, in grado di rispondere ad ogni domanda, non fa uso di sostanze da anni ed ha una condotta di vita regolare e stabile.
Orbene, l'assenza di elementi che inducano a ritenere che il signor sia CP_1
pericoloso per sé e/o per gli altri, rendono la misura di protezione non più necessaria.
Per tali ragioni va revocata la misura dell'inabilitazione prevista e disposta la chiusura della procedura aperta in favore del signor recante rgn 1022/2021. Controparte_1
La peculiarità della vicenda fattuale trattata induce a compensare le spese di lite.
P.T.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e revoca la misura di inabilitazione nei confronti del signor CP_1
[...] - compensa le spese;
- dispone la chiusura della procedura di inabilitazione r.g.n. 1022/2021 aperta in favore del signor Controparte_1
- manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di legge.
Così deciso lì 28.11.2025
Il giudice rel.- est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)