Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3536/2018
847/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Marco Naccarato;
Parte_1
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi poi riuniti, l'istante di cui in epigrafe, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nel 2007, alle dipendenze dell'azienda agricola Vasilica Società Cooperativa, per 51 giornate annue, lamentando l'illegittimità delle richieste restitutorie delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2007 e 2008, non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, proposto infruttuosamente ricorso amministrativo, ha adito l'intestato
Tribunale, per chiedere, previo riconoscimento del rapporto di lavoro come descritto,
l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale. CP_
L' costituitosi solo nel procedimento n. 3536/2018, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'intrapresa domanda giudiziale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonché l'improcedibilità per mancanza di domanda e gravame amministrativo.
Nel merito, ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, evidenziando che l'indebito per cui è causa si riferisce all'indennità di disoccupazione agricola percepita dal
1.1.2008 al 31.12.2008, la cui domanda è stata presentata nel 2009 e rigettata per assenza del requisito contributivo.
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già mature per la decisione innanzi ad altro magistrato, sono state riassegnate a questo giudice in data
11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del
28.1.2025.
2. In via preliminare è da rigettare l'eccezione dell'istituto resistente di improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e gravame amministrativo, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di accertamento negativo dell'indebito, per il quale non è necessaria alcuna domanda amministrativa, e, quanto al secondo profilo, alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la proposizione del gravame amministrativo in data 25.3.2018.
3. Inoltre, da disattendere è pure la censura relativa all'art. 152 disp. att. c.p.c. non solo per l'inserimento della richiesta indicazione nell'atto introduttivo del giudizio, ma anche per l'inoperatività già in astratto della norma nella controversia in esame diretta al riconoscimento del rapporto lavorativo.
In ogni caso, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (C. Cost.
20.11.2017, n. 241) - proprio nella parte in cui è prevista a pena di inammissibilità dell'azione giudiziale l'omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio- rende ormai anacronistica, oltre che superabile, la contestazione in esame.
4. Ciò posto, passando al merito del ricorso, relativo allo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno 2007 alle dipendenze dell'azienda agricola Vasilica Società Cooperativa e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzioni delle prestazioni previdenziali, va parzialmente accolto per le seguenti motivazioni.
È, infatti, di evidenza documentale (cfr. estratto conto previdenziale aggiornato al 21.5. 2019), che la ricorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la corresponsione della sola prestazione previdenziale dedotta per l'anno 2007.
Giova a tal fine, richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 32 L. n. 264/1949 ha così disposto:
<L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) Ai lavoratori che prestano la loro opera retribuita all'altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del regio decreto
24 settembre 1940, n.1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che
2 per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno
102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio
o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) Agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori
d'opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge>>.
Orbene, nel caso di specie, l'estratto conto previdenziale richiamato attesta che, con riferimento all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2007, il requisito contributivo è sufficiente a ritenere legittima la prestazione goduta dalla parte ricorrente, ricorrendo n. 102 contributi giornalieri versati per il lavoro dipendente agricolo nel biennio di riferimento 2006/2007 (n. 51 per il 2006 e n.51 per il 2007).
Diversamente, con riferimento all'indennità di disoccupazione per l'anno 2008, ricorrono nel biennio 2007/2008 complessivamente n.51 contributi giornalieri (solo per l'annualità 2007). CP_ Pertanto, è fondata la pretesa di di chiedere la restituzione della somma erogata a titolo di disoccupazione agricola per il 2008, mentre deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'annualità 2007.
5. L'accoglimento parziale del ricorso induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona della Giudice Margherita Sitongia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
3 - dichiara irripetibili le somme erogate a titolo di disoccupazione agricola dal 1.1.2007 al
31.12.2007;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.3.2025
La GIUDICE del LAVORO dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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