Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 716/2024 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 716 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Monfalcone, alla via Duca D'Aosta n. 97, presso lo studio dell'avv. PRINCIC DAMIANA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
Gorizia, alla VIA CODELLI n. 3, presso lo studio dell'avv. FERI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/01/2025, i procuratori hanno concluso chiedendo congiuntamente pronunciarsi la separazione dei coniugi, con il recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, dell'accordo raggiunto dalle parti depositato in data 27-28 gennaio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Cazin (BIH) il 17/11/2007, nel corso del quale sono Controparte_1
Per_ Per_ nati i figli (il 06.09.2008) e (in data 08.01.2014), adiva il Tribunale di Gorizia per la pronuncia della separazione personale de coniugi, chiedendo, quanto alle statuizioni accessorie,
l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la propria residenza e facoltà del padre di tenere con sé i minori a weekend alternati, l'assegnazione della casa familiare, sita in Ronchi dei Legionari (GO), alla via della Cascata n. 8, e la corresponsione, in proprio favore, da parte del resistente, dell'assegno mensile di complessivi €
900,00, di cui € 500,00 per il proprio mantenimento ed € 400,00 quale contributo al mantenimento dei minori, oltre al 70% delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, con il riconoscimento del diritto a percepire per intero l'assegno unico per i figli.
Nell'atto introduttivo, l'odierna ricorrente chiedeva, inoltre, l'adozione di un ordine di protezione, deducendo di essere vittima di maltrattamenti da parte del resistente, riferendo, in particolare, tre episodi di violenza verificatisi tra il 2022 e il 2023, per i quali pende il procedimento penale n. sub RGNR 1388/2023 nei confronti del resistente.
Il primo episodio risalirebbe al 19.7.2022, allorquando il marito le avrebbe sferrato un pugno, colpendola all'altezza del collo e facendola sbattere la testa allo stipite della porta.
Successivamente, in data 13.3.2023, il resistente, dopo averla presa in giro per i suoi problemi di incontinenza, l'avrebbe afferrata per le spalle e spinta a terra. Infine, il 13.7.2023,
[...]
l'avrebbe spinta e strattonata con violenza, provocandole lividi sul braccio. CP_1
Si costituiva nel presente procedimento, in data 13.12.2024, contestando Controparte_1 le circostanze poste dalla ricorrente a fondamento dell'ordine di protezione e, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione personale dei coniugi, alla domanda di affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la residenza materna, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e al contributo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei minori, ha proposto una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita ai figli e ha chiesto di contribuire alle spese delle spese straordinarie nella misura del
50%.
Tanto premesso, si rileva che, rigettata, con ordinanza del 13.11.2024, l'istanza volta all'adozione dell'ordine di protezione nei confronti del resistente, in considerazione di una situazione familiare caratterizzata da conflittualità reciproca, essendo emersi reciproci comportamenti offensivi e violenti (in particolare schiaffi), posti in essere anche dalla madre
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nei confronti del padre, alla luce delle dichiarazioni rese dai minori nell'ambito del
Per_ procedimento penale e di quanto riferito dal figlio primogenito nel corso della sua audizione, con il medesimo provvedimento sono stati adottati provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., a tutela della prole e, in particolare, è stato disposto l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, è stata assegnata a quest'ultima la casa familiare, è stato regolamentato, con diverse modalità, il diritto di visita paterno ai due figli minori ed è stato posto a carico del resistente il versamento di un assegno mensile di complessivi € 400,00 per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 14.1.2025, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva disposto un breve rinvio per verificare l'effettivo allontanamento del resistente dalla casa coniugale, in esecuzione dei provvedimenti emessi ex art. 473 bis.15 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.1.2025, i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, quanto alle statuizioni accessorie, il recepimento del seguente accordo:
Per_ Per_
1. affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale, sita in Ronchi dei Legionari, via Cascata n. 8 e così tavolarmente individuata: P.T. 2724 c.t. 1 di Sub 1 su p.c.e. Parte_2
1063 – con 488/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1328 (art. 1117 C.C.) P.T. 2724 c.t. 2 di ub 4 su p.c.e. 1063 – con 30/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1328 (art. Parte_2
1117 C.C.); Per_
2. potrà incontrare liberamente il figlio accordandosi direttamente Controparte_1
con quest'ultimo; Per_
3. il sig. potrà altresì incontrare liberamente la figlia accordandosi Controparte_1
con la stessa e con la madre, signora Parte_1
4. allorquando il sig. avrà reperito un alloggio stabile e definitivo potrà Controparte_1
Per_ tenere con sé la figlia compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore a weekend alternati, dalle ore 10 del sabato sino alle ore 19 della domenica;
Per_
5. il sig. potrà altresì vedere la figlia per un pomeriggio nelle Controparte_1
settimane in cui la minore trascorre con il padre il weekend e due pomeriggi nelle settimane in cui la minore trascorre il weekend con la madre, da concordare con l'altro genitore e nel Per_ rispetto degli impegni e delle esigenze di
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6. i genitori si accorderanno preventivamente, almeno trenta giorni prima, per organizzare il tempo che ciascuno trascorrerà con i propri figli durante le vacanze estive, invernali, le festività di Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
7. il sig. corrisponderà alla signora a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno) da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente della signora somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Inoltre, il sig. Parte_1
concorrerà nella misura del 70% alle spese straordinarie secondo quanto Controparte_1
disposto dal Protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati e ciò fino a quando la signora non reperirà una stabile occupazione e allora le spese saranno divise nella Parte_1
misura del 50%. In ogni caso, tutte le spese straordinarie saranno concordate se non differibili e/o urgenti o se superiori ad € 150,00.
8. la signora percepirà interamente l'importo dell'A.U.U. per entrambi i figli Parte_1
e il sig. si impegna fin da ora ad attuare la relativa procedura presso Controparte_1
l'INPS per consentire la corresponsione direttamente alla madre;
9. i coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
10. la signora nel momento in cui saranno attuate le condizioni di cui sopra e Parte_1
in assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti da parte del sig. Controparte_1
provvederà alla rimessione della querela dd. 13/07/2023.
Orbene, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., in assenza di domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti, nei termini indicati in dispositivo, in quanto non contrario a norme imperative e conforme agli interessi dei minori.
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Per_ Si dà atto di non aver provveduto all'audizione della minore in considerazione della sua età e, in ogni caso, da ritenersi superflua alla luce dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
Per_ Per_
• affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
• assegna a la casa coniugale, sita in Ronchi dei Legionari, via Parte_1
Cascata n. 8, così tavolarmente individuata: P.T. 2724 c.t. 1 di ub 1 su Parte_2
p.c.e. 1063 – con 488/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1328 (art. 1117 C.C.) P.T. 2724 c.t. 2 di ub 4 su p.c.e. 1063 – con 30/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1328 (art. 1117 Parte_2
C.C.);
• dispone, in ordine al diritto di visita paterno, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, riportati nella parte motiva cui si rinvia;
• dispone che versi, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
assegno per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), entro il giorno dieci di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
• dispone che contribuisca alle spese straordinarie, come Controparte_1
individuate dal protocollo del Tribunale di Gorizia, nella misura del 70%, mentre il restante
30% resterà a carico della madre. Allorquando avrà reperito una stabile Parte_1
occupazione, le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso, tutte le spese straordinarie saranno concordate se non differibili e/o urgenti o se superiori ad € 150,00;
• prende atto degli ulteriori accordi di cui ai punti 8, 9 e 10 della parte motiva, cui si rinvia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari per gli incombenti di legge (atto n. 11, parte 2, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2022);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
5 R.G. 716/2024 a.c.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 20/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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