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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale Riunito in camera di ConSIlio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. PASTORE FRANCESCA Presidente
DOTT. GUERRA MARIA AZZURRA Componente
DOTT. LOPOPOLO GRAZIA MARIA Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
3761/2024 depositato da:
(C.F./P. VA , rappresentata Email_1 Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MARTINO GIOVANNI e domiciliata presso lo stesso nel suo studio in via
Bovio 11 Spinazzola reclamante
CONTRO
CP_1
Reclamato contumace
[...]
Controparte_2
Terzi reclamati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
****
La SI.ra , creditore procedente in sede esecutiva mobiliare, ha Parte_2 proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi n. RGE 45/2024.
In particolare, l'odierna reclamante censura il provvedimento di estinzione del Giudice dell'Esecuzione del 30.10.2024 affermando che è stata fatta erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 543 IV co. c.p.c. Ritiene la reclamante che in caso di differimento d'ufficio della data di udienza (come nel caso in esame), e ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, il “deposito dell'avviso sia tempestivo ed ossequioso delle eSIenze tutelate dalla norma qualora effettuato entro la data della nuova udienza, senza che ciò leda
l'eSIenza del debitore a non rimanere esposto ai vincoli che derivano dalla procedura esecutiva per effetto del già notificato, e quindi ben noto, pignoramento”. In definitiva, ritiene la reclamante, che il GE abbia fatto un'errata applicazione interpretativa dell'art.543 c.p.c. come novellato dalla l. 206/2021. Successivamente il reclamante depositava note integrative di cui non si è tenuto conto in quanto allegate al fascicolo telematico senza alcuna autorizzazione del collegio giudicante.
DeSInato il relatore, assegnato il termine per la notifica alle parti del processo esecutivo mobiliare, previa acquisizione telematica del fascicolo della procedura esecutiva, la causa è riservata in decisione con le modalità di cui all'art.630 c.p.c.
****
Il reclamo va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Il G.E. con ordinanza del 30.10.2024 emessa nella procedura esecutiva n. R.G.E. 45/2024 ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento notificato da in danno di Parte_2
e l'estinzione della procedura esecutiva avendo rilevato il tardivo deposito delle CP_1 ricevute di notifica degli avvisi di iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, deposito effettuato in data successiva rispetto a quella indicata nell'atto di citazione.
Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione, emerge che il GE ha rilevato la tardività del deposito degli avvisi di iscrizione a ruolo del pignoramento notificati dal creditore, effettuato in data
12.02.2024 e quindi successivamente alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento
(30.01.2024).
Il G.E. ha quindi fatto applicazione della norma nella sua attuale rinnovata formulazione, atteso che il legislatore nel 2021 ha espressamente scelto di introdurre la regola di cui al comma 5 dell'art. 543 c.p.c. per cui “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo …….omissis….e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione”; quindi, prosegue la norma “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Orbene, il Tribunale osserva che il dato testuale normativo (nel quale viene usata la congiunzione E nel primo periodo e la congiunzione O nel secondo periodo), che infligge l'inefficacia, è chiaramente riferito a entrambi gli adempimenti da parte del creditore, quello della notifica dell'avviso e quella del suo deposito.
Argomentare diversamente, innanzi tutto confliggerebbe, come innanzi detto, con il dato letterale della norma, ed in più SInificherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore
2 2 carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui consegue un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione (cfr Trib. Napoli Nord n. 2364/2023).
A fronte di tale chiarezza del testo e, soprattutto, della specifica scelta del legislatore di introdurre questa disposizione, il giudicante non può di certo compiere una interpretazione del tutto obliterativa del dato normativo.
Peraltro, va detto che questa norma risponde comunque a un principio già ben noto e presente nel giudizio esecutivo, cioè quello del valore determinante dell'impulso del creditore procedente, anche al fine di non lasciare il debitore inutilmente esposto oltre il necessario ai vincoli derivanti dalla fase esecutiva.
Men che meno il Tribunale ravvisa una incoerenza della norma rispetto ai princìpi anche di derivazione costituzionale, laddove ci sono altre ipotesi, anch'esse già presenti nel sistema processuale esecutivo, nelle quali è determinante questo genere di adempimento da parte del creditore procedente pena l'estinzione del procedimento (es. art. 567 c.p.c., vecchia e nuova formulazione e lo stesso art. 543 c.p.c. al IV co) che si giustificano con eSIenze di speditezza dell'esecuzione e di tutela di tutte le parti coinvolte, cui si è già fatto cenno.
Ne deriva il rigetto del reclamo.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo le altre parti contumaci.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato pari a quella versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
Rigetta il reclamo;
Nulla per le spese di lite.
Dichiara che il soccombente è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo
Così deciso in Trani, 23 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Grazia Maria Lopopolo Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale Riunito in camera di ConSIlio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. PASTORE FRANCESCA Presidente
DOTT. GUERRA MARIA AZZURRA Componente
DOTT. LOPOPOLO GRAZIA MARIA Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
3761/2024 depositato da:
(C.F./P. VA , rappresentata Email_1 Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. MARTINO GIOVANNI e domiciliata presso lo stesso nel suo studio in via
Bovio 11 Spinazzola reclamante
CONTRO
CP_1
Reclamato contumace
[...]
Controparte_2
Terzi reclamati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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La SI.ra , creditore procedente in sede esecutiva mobiliare, ha Parte_2 proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi n. RGE 45/2024.
In particolare, l'odierna reclamante censura il provvedimento di estinzione del Giudice dell'Esecuzione del 30.10.2024 affermando che è stata fatta erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 543 IV co. c.p.c. Ritiene la reclamante che in caso di differimento d'ufficio della data di udienza (come nel caso in esame), e ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, il “deposito dell'avviso sia tempestivo ed ossequioso delle eSIenze tutelate dalla norma qualora effettuato entro la data della nuova udienza, senza che ciò leda
l'eSIenza del debitore a non rimanere esposto ai vincoli che derivano dalla procedura esecutiva per effetto del già notificato, e quindi ben noto, pignoramento”. In definitiva, ritiene la reclamante, che il GE abbia fatto un'errata applicazione interpretativa dell'art.543 c.p.c. come novellato dalla l. 206/2021. Successivamente il reclamante depositava note integrative di cui non si è tenuto conto in quanto allegate al fascicolo telematico senza alcuna autorizzazione del collegio giudicante.
DeSInato il relatore, assegnato il termine per la notifica alle parti del processo esecutivo mobiliare, previa acquisizione telematica del fascicolo della procedura esecutiva, la causa è riservata in decisione con le modalità di cui all'art.630 c.p.c.
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Il reclamo va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Il G.E. con ordinanza del 30.10.2024 emessa nella procedura esecutiva n. R.G.E. 45/2024 ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento notificato da in danno di Parte_2
e l'estinzione della procedura esecutiva avendo rilevato il tardivo deposito delle CP_1 ricevute di notifica degli avvisi di iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, deposito effettuato in data successiva rispetto a quella indicata nell'atto di citazione.
Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione, emerge che il GE ha rilevato la tardività del deposito degli avvisi di iscrizione a ruolo del pignoramento notificati dal creditore, effettuato in data
12.02.2024 e quindi successivamente alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento
(30.01.2024).
Il G.E. ha quindi fatto applicazione della norma nella sua attuale rinnovata formulazione, atteso che il legislatore nel 2021 ha espressamente scelto di introdurre la regola di cui al comma 5 dell'art. 543 c.p.c. per cui “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo …….omissis….e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione”; quindi, prosegue la norma “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Orbene, il Tribunale osserva che il dato testuale normativo (nel quale viene usata la congiunzione E nel primo periodo e la congiunzione O nel secondo periodo), che infligge l'inefficacia, è chiaramente riferito a entrambi gli adempimenti da parte del creditore, quello della notifica dell'avviso e quella del suo deposito.
Argomentare diversamente, innanzi tutto confliggerebbe, come innanzi detto, con il dato letterale della norma, ed in più SInificherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore
2 2 carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui consegue un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione (cfr Trib. Napoli Nord n. 2364/2023).
A fronte di tale chiarezza del testo e, soprattutto, della specifica scelta del legislatore di introdurre questa disposizione, il giudicante non può di certo compiere una interpretazione del tutto obliterativa del dato normativo.
Peraltro, va detto che questa norma risponde comunque a un principio già ben noto e presente nel giudizio esecutivo, cioè quello del valore determinante dell'impulso del creditore procedente, anche al fine di non lasciare il debitore inutilmente esposto oltre il necessario ai vincoli derivanti dalla fase esecutiva.
Men che meno il Tribunale ravvisa una incoerenza della norma rispetto ai princìpi anche di derivazione costituzionale, laddove ci sono altre ipotesi, anch'esse già presenti nel sistema processuale esecutivo, nelle quali è determinante questo genere di adempimento da parte del creditore procedente pena l'estinzione del procedimento (es. art. 567 c.p.c., vecchia e nuova formulazione e lo stesso art. 543 c.p.c. al IV co) che si giustificano con eSIenze di speditezza dell'esecuzione e di tutela di tutte le parti coinvolte, cui si è già fatto cenno.
Ne deriva il rigetto del reclamo.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo le altre parti contumaci.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato pari a quella versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
Rigetta il reclamo;
Nulla per le spese di lite.
Dichiara che il soccombente è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo
Così deciso in Trani, 23 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Grazia Maria Lopopolo Francesca Pastore
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