Ordinanza cautelare 27 giugno 2025
Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03906/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6759 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa- Stato Maggiore dell'Esercito-, Ministero della Difesa, Dipartimento Impiego del personale Dell’Esercito, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento diniego della domanda di trasferimento ex art. 42 bis dlgs n. 151/2001
per l’annullamento
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 30\7\2025:
del provvedimento di assegnazione ex art. 42 bis Dlgs n. 151/2001
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. DO De IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il ricorrente, Sottufficiale dell’Esercito titolare di specializzazione di Comando per la categoria di Comandante di Plotone Genio, esponeva:
--di prestare servizio a Roma, presso la Direzione Generale dei Lavori (acronimo: GENIODIFE) del Ministero della Difesa, con incarico di RA S1 "Addetto al personale militare", in posizione extra organica, sebbene abilitato all’esito di corso formativo per le funzioni di RA S4 (Addetto alla Logistica);
--di essere residente a [...]assieme alla moglie, impiegata a tempo pieno e indeterminato presso il medesimo Comune, e di essere genitori di minore nata il [...];
--di aver fatto istanza (il 24.03.2025) di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 per 3 anni al VII Reggimento Aviazione dell’esercito di Rimini o, ove impraticabile, presso altra sede o ente collocato nella provincia o regione (Emilia Romagna) di residenza del coniuge e dell’intero nucleo familiare.
--che, dopo preavviso ex art. 10 bis del 26.03.2025 e sue osservazioni, gli era stato comunicato in data 11.4.2025 il diniego dell’Amministrazione motivato affermando che il suo trasferimento temporaneo avrebbe causato un depauperamento critico dell'organico in un ufficio già sottodimensionato (4 posti su 6 coperti), con percentuale di scopertura che sarebbe salita al 50%, oltre la soglia limite del 50% secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 9708/22);
1.1 Insorgeva innanzi questo TAR, anche con richiesta cautelare, il Militare lamentando, a parte incoerenze tra i motivi posti alla base del preavviso di diniego e quelli dell’atto finale, il difetto istruttorio della decisione, nella misura in cui l’Amministrazione aveva ignorato del tutto la reale posizione e l’effettivo profilo professionale con il quale il ricorrente era impiegato presso la Direzione lavori e Demanio dell’Esercito giungendo alla paradossale enfatizzazione di ricadute organizzative e di servizio che non potevano essere correlate al distacco del medesimo.
Resisteva il Ministero a mezzo dell’Avvocatura insistendo nel delineare la situazione gravemente deficitaria in cui versava la sede di attuale appartenenza del ricorrente, ivi assegnato proprio al fine di sopperire, almeno parzialmente, alla situazione di sofferenza di organico, nonché nella mancanza di posti nelle sedi desiderate.
1.2 Questo giudice in sede cautelare con ordin. -OMISSIS- accoglieva l’istanza ai fini del riesame atteso che “il provvedimento dell’Amministrazione risulta bisognoso di un approfondimento istruttorio e motivazionale in primis rispetto al dovere di verifica, nel caso di specie omessa, di posti in “corrispondente posizione retributiva” di cui all’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 negli enti di aspirata destinazione, per verificare possibili scoperture rispetto all’intero spettro delle funzioni riconducibili alla posizione di “assistente di branca” e non solo alle funzioni ora ricoperte dal ricorrente, tenendo conto anche che egli, sebbene inquadrato in profilo di “RA funzionale S4 (Addetto alla Logistica)” svolge da sempre presso GENIODIFE funzioni di “RA S1 (Addetto al personale militare)”; --va poi approfondito anche il profilo della carenza di organico nell’ente di appartenenza tenendo conto della surriferita circostanza, non negata dall’Amministrazione, che, come detto, il -OMISSIS-ha sin qui svolto le sue funzioni in posizione extra organica in specialità (S1) non corrispondente alla sua (S4) e quindi in un quadro di straordinarietà organizzativa la cui mancata soluzione non può essere posta a perenne carico del ricorrente, tanto più in una situazione che vede l’ente GENIODIFE complessivamente sovralimentato (138%) mentre al suo interno continua ad essere sottoalimentata la sola posizione degli assistenti di branca;”
1.3 L’Amministrazione adempiva con atto del 18.07.2025 prot. -OMISSIS- con il quale, in dichiarata esecuzione dell’ordinanza, annullava il provvedimento già assunto e disponeva l’assegnazione provvisoria presso il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.
1.4 Insorgeva il Militare anche contro detto provvedimento con motivi aggiunti (affidati ad unico composito mezzo rubricato “I. eccesso di potere per manifesta illogicita’ dell’azione amministrativa. carenza istruttoria e motivazionale. elusione ordinanza n. -OMISSIS-. Violazione del principio del giusto procedimento.”) e nuova istanza cautelare, affermando l’ inadeguatezza anche della nuova decisione a garantire l’auspicata riunione del nucleo familiare, da momento che la sede di Piacenza, ancorchè sita in Emilia Romagna, si trovava all’estremo opposto dalla sede richiesta di Rimini, nonché poi contestando la mancata esecuzione delle verifiche richieste nell’ordinanza n. -OMISSIS-.
1.5 Con nuova ordinanza cautelare n. -OMISSIS- questo TAR affermava che “ senza addurre alcun elemento – riferibile all’esito degli approfondimenti richiesti con la medesima ordinanza n. -OMISSIS- – a sostegno della determinazione assunta per la parte relativa all’individuazione della sede di destinazione (in Piacenza) rispetto alle diverse sedi indicate in via prioritaria dal medesimo ricorrente nella relativa istanza sulla base della maggiore prossimità al luogo di residenza del nucleo familiare, ubicato nella città di Rimini (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso per motivi aggiunti, includente l’anzidetta richiesta del 19 marzo 2025, in specie pag. 3); Considerato, alla luce delle circostanze evidenziate, che l’anzidetta assegnazione presso l’individuata sede in Piacenza non appare supportata da alcuna idonea giustificazione, tenuto altresì conto della funzione connaturata all’istituto in considerazione nel quadro della disciplina normativa di riferimento;” sospendeva l’efficacia del nuovo provvedimento disponendo l’assegnazione in via interinale del Militare ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 “… presso il VII Reggimento Aviazione dell’Esercito di Rimini o presso altra sede o ente collocato nella provincia … di residenza del coniuge e dell’intero nucleo familiare ” .
1.6 Seguiva nuovo provvedimento M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS- del 3.9.2025 con il quale l’A.M. stabiliva che “In esecuzione della citata pronuncia cautelare, nel riesaminare il provvedimento impugnato, si dispone l'annullamento dello stesso e, contestualmente, l'assegnazione temporanea sovraorganico, ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/01, del Mar. Ca. -OMISSIS-, fino ad esito cognito del giudizio di merito, la cui udienza di trattazione è fissata per il giorno 04.02.2026, presso il 7° Reggimento AVES "Vega" in RIMINI, a decorrere dall'11.09.2025.”
1.7 All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 fissata per la trattazione la causa era discussa ed introitata in decisione.
DIRITTO
2 Osserva in limine il Collegio come la descritta vicenda evidenzi un singolare andamento processuale che ha visto succedere al provvedimento originariamente gravato, a seguito del doppio intervento cautelare di questo TAR, due successivi e diversi provvedimenti dell’Amministrazione assunti “in esecuzione” dell’ordine giudiziale e con salvezza degli esiti di merito, il primo dei quali (supra 1.3), poi, impugnato con motivi aggiunti perché insoddisfacente, il secondo (supra 1.6) invece no perché satisfattivo dell’interesse, ancorchè mediante inserzione in soprannumero nella desiderata sede di Rimini e solo con efficacia temporale limitata alla durata del presente giudizio.
2.1 Ora se il secondo provvedimento (supra 1.3) può considerarsi in astratto assorbente del primo determinandone l’improcedibilità -secondo l’indirizzo condiviso da questa Sezione per cui il nuovo provvedimento emesso a seguito di “remand” implica il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento iniziale, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell'impugnativa proposta (T.A.R. Lazio Roma sez. IV, 18 gennaio 2024, n.888)- non la stessa cosa può dirsi per il terzo, assunto il 3.9.2025 e non impugnato.
2.1.1 Quest’ultimo provvedimento (supra 1.6), infatti, con la sua dichiarata efficacia a termine, da un lato impedisce di poter considerare cessata la materia, dall’altro si presta, una volta esaurito il suo effetto, ad una reviviscenza della contestata regolazione antecedente data al rapporto con il secondo degli atti impugnati.
Persiste quindi l’interesse del ricorrente alla verifica di legittimità dei provvedimenti gravati con i motivi aggiunti.
2.2 Esaminando la vicenda si rileva che, come sottolineato dal ricorrente nel motivo I, l’Amministrazione è sfuggita al dovere indicato con la prima ordinanza cautelare n. -OMISSIS- (poi confermato anche nella successiva ordinanza n. -OMISSIS-) di verificare la disponibilità di posti in "corrispondente posizione retributiva" negli enti richiesti dal dipendente e chiarire l’aporia del suo utilizzo in una specialità (RA S1 - Personale) diversa dalla propria (RA S4 - Logistica) nell’ente di appartenenza, caratterizzato a sua volta da una condizione di "carenza organizzativa" che -pur a voler seguire i ragionamenti dell'Amministrazione- preesiste però all’impiego del ricorrente e non è stata finora risolta, se non addirittura aggravata dalla ridislocazione del settore Demanio (passato a PATRIDIFE), con l’effetto indebito di far gravare perennemente sul Militare un disagio organizzativo non considerabile eccezionale o imprevedibile.
2.2.1 Gli adempimenti sollecitati avrebbero dovuto essere adeguatamente svolti onde fornire alle decisioni della PA un più adeguato supporto istruttorio sanando così le carenze inizialmente individuate e che sono invece trasmigrate anche nel secondo provvedimento.
3 Conclusivamente va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso iniziale e vanno accolti i motivi aggiunti con annullamento, per quanto utile e nei limiti di interesse, del secondo provvedimento. Ne deriva il dovere dell’Amministrazione di riesaminare la richiesta del Militare di assegnazione provvisoria alla luce di quanto sopra considerato in parte motiva sub 2.2 e 2.2.1.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-A-dichiara improcedibile il ricorso originario per sopravvenuto difetto d’interesse;
-B-accoglie il ricorso per motivi aggiunti con annullamento, nei limiti di interesse, del provvedimento 18.7.2025 prot. -OMISSIS-, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione di riesame della richiesta del Militare secondo quanto considerato in parte motiva sub 2.2 e 2.2.1;
-C- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AN, Presidente
DO De IN, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De IN | NN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.