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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 1112/23 R.C. Oggetto: Risarcimento danno extra- In nome del popolo italiano contrr. e regolam. spese
Esito : LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Respinge appello Seconda sezione CIVILE
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. ssa Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1112/2023, promossa da
CF elettivamente domiciliato in VIA MALTA Parte_1 C.F._1
4/7 GENOVA presso l'Avvocato TORAZZA ANDREA che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
CF ed CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
elettivamente domiciliati in VIA MARAGLIANO, 5/5 16121 C.F._3
GENOVA presso l'Avvocato DE MATTEIS LUCA che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
PIVA elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3 P.IVA_1
MARAGLIANO, 5/5 16121 GENOVA presso l'Avvocato DE MATTEIS LUCA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTI CONVENUTE/APPELLATE avverso
Sentenza Trib Genova n. 2318/2023 pubbl. il 03/10/2023, resa in RG n. 6239/2020 dalla dott.ssa Cristiana Buttiglione;
causa nella quale, per l'udienza del 2 luglio 2025, sostituita da note di trattazione scritta sono state assunte, nel termine anticipato di legge, le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito:
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis e previe le pronunce e declaratorie meglio viste: 1) In parziale riforma della sentenza n. 2318/2023 del Tribunale di Genova, nel confermare la responsabilità esclusiva in capo al sig. nella produzione del sinistro de Controparte_2 quo, dichiarare e condannare il sig. il sig. e/o la Soc. Zurich Controparte_2 Controparte_1
Insurance Plc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro o nella misura meglio vista o che si riterrà opportuna, al rimborso di tutte le spese mediche affrontate dall'appellante, al risarcimento del danno da vacanza rovinata, al rimborso delle spese legali per la fase stragiudiziale, alla integrazione allo scaglione successivo delle spese legali liquidate in primo grado, per le argomentazioni svolte nel presente appello, e/o a quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma
Corte di Appello dovesse ritenere di riconoscere, oltre interessi e rivalutazione nel frattempo maturati;
2) Con la vittoria delle spese del presente grado di giudizio di cui l'Avv. Torazza si dichiara antistatario.
Per i signori e Controparte_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso: - in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da parte appellante per mancanza del requisito della specificità dei motivi per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da parte appellante ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
− sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare comunque inammissibile l'appello promosso da parte appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- nel merito ed in via principale, rigettare l'appello promosso dal sig.
[...] perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2318/2023, Pt_1 emessa in data e pubblicata in data 03/10/2023, dal Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Cristiana Buttiglione, nel procedimento portante R.G. n. 6239/2020, e notificata dal difensore dei signori e in data 08/11/2023 a mezzo pec per le Controparte_1 Controparte_2 ragioni tutte di cui in parte narrativa;
− in via di estremo subordine nel merito ed in via principale, dato atto della satisfattività dell'offerta di Euro 41.300,00 effettuata dalla Zurich Insurance Europe
AG Rappresentanza Generale per l'Italia, respingere le ulteriori domande promosse nei confronti degli esponenti perché infondate sia in fatto sia in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti di cui in parte narrativa conseguentemente mandare i signori e , assolti da CP_2 Controparte_1 ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria formulata da controparte per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
− nel merito ed in via meramente subordinata, decidere secondo le rigorose risultanze istruttorie limitando gli importi risarcitori negli stretti limiti di quanto provato;
− nel merito ed in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso da parte del sig. accertare e dichiarare comunque tenuta Zurich Parte_1
Insurance Europe AG Rappresentanza Generale per l'Italia, in virtù del contratto di assicurazione stipulato inter partes, a manlevare, garantire e tenere indenne i signori e Controparte_2 [...] ogni e qualsiasi somma che gli stessi fossero condannati a risarcire al sig. per Parte_2 Parte_1
2 i motivi tutti di cui in parte narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di cui l'Avv. Luca
De Matteis si dichisra antistatario”. Con ogni più ampia riserva.
Per la compagnia convenuta ed appellata
Per la spett.le Zurich Insurance Europe AG l'Avv. Luca De Matteis, visto il decreto del 15/01/2025 che ha assegnato il fascicolo al Consigliere Relatore dott. Paolo Gibelli fissando davanti al Collegio
l'udienza del 02/07/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni si riporta integralmente ai precedenti atti difensivi insistendo integralmente come nella comparsa di costituzione e risposta e nelle istanze tutte ivi formulate. L'esponente contesta, gli atti ex adverso depositati e così precisa le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso: - in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da parte appellante per mancanza del requisito della specificità dei motivi per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da parte appellante ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
− sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare comunque inammissibile l'appello promosso da parte appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- nel merito ed in via principale rigettare l'appello promosso dal sig. perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 2318/2023, emessa in data 03/10/2023 e pubblicata in data 03/10/2023, dal Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Cristiana Buttiglione, nel procedimento portante R.G. n. 6239/2020, e notificata dal difensore dei signori e Controparte_1 in data 08/11/2023 a mezzo pec per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
− in Controparte_2 via di estremo subordine nel merito ed in via principale, dato atto della satisfattività dell'offerta di
Euro 41.300,00 effettuata dalla deducente, respingere le ulteriori domande promosse nei confronti dell'esponente perché infondate sia in fatto sia in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti di cui in parte narrativa conseguentemente mandare Zurich Insurance Europe AG Rappresentanza
Generale per l'Italia, in persona come in atti, assolta da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria formulata da controparte per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
- nel merito ed in via meramente subordinata, decidere secondo le rigorose risultanze istruttorie limitando gli importi risarcitori negli stretti limiti di quanto provato. Con vittoria di spese e compensi professionali.”. Con ogni più ampia riserva.
3 FATTO E DIRITTO
1) Oggetto della controversia
La causa concerne un sinistro stradale occorso in Genova in data 17.10.19 alle ore .25 della mattina allorché il sig. conducendo lo scooter di proprietà di Controparte_2
, investiva il sig. sul primo attraversamento pedonale Controparte_1 Parte_1 di Via Archimede nel quartiere di San Fruttuoso del detto capoluogo.
Nel sinistro la vittima, odierno attore ed appellante, riportava fratture di rilievo al bacino derivandone l'immediato ricovero prima presso il pronto soccorso San Martino
e successivamente, a suo dire per la necessità di immediata esecuzione del necessario intervento chirurgico, presso la clinica Montallegro, ove, in effetti detto intervento era prontamente eseguito.
La guarigione completa, ottenuta con cicli di FKT, era raggiunta 12.5.20. È pacifico sia residuata i.p. del 16% all'esito di i.t. media equivalente a 87,5 giorni di i.t.t.. L'attore lamentava, inoltre, la compressione della propria qualità di vita in relazione a diverse specifiche sue attività abituali, attività risultate interdette o compresse dalle conseguenze del sinistro e descritte come abitudine a lunghe passeggiate ed all'addestramento amatoriale di cani propri ed altrui al movimento (c.d. dog agility).
Infine, era indicata tra le conseguenze del sinistro la rinuncia ad un programmato viaggio in Nepal.
La causa di primo grado era introdotta per il risarcimento delle conseguenze dette.
2) Sentenza di primo grado.
Il giudice di prime cure ha ricostruito il fatto lesivo valutandone sia la descrizione - a posteriori -, contenuta nella relazione di servizio della Polizia Locale, sia la dinamica risultante dalle dichiarazioni testimoniali. Ne è risultata la conferma di una fattispecie implicante certa responsabilità per i convenuti;
infatti il sinistro è stato ritenuto determinato dalla effettiva contemporanea autorizzazione semaforica al transito, sul primo tratto di via Archimede, sia dei pedoni in attraversamento, che dei veicoli in curva, essendo tuttavia pacifica (in tale non rara evenienza) la precedenza dei primi.
Nel caso, in effetti, sia il pedone (l'attore) che il motociclo erano transitati con la luce
4 “verde”, ma il sinistro rea risultato collegato ad un movimento di ulteriore curvatura irregolare del motoveicolo, che aveva accennato ad una sorta di inversione di marcia, risultata “a sorpresa” per il pedone investito.
Seguiva a quanto sopra la condanna al risarcimento del danno, articolatamente quantificato del giudice.
In particolare, una volta liquidato il danno non patrimoniale derivante dalla menomazione fisica, il giudice integrava lo stesso con la considerazione, ulteriore ed a titolo di “danni conseguenza individualizzanti”, delle già dette compromissioni delle attività non lavorative dell'attore, con previsione di una seria personalizzazione della liquidazione.
Erano invece sottratte dal dovuto le spese relative all'intervento ed alle principali cure presso la clinica Montallegro.
In proposito il giudice, nonostante la prognosi del CTU, che stimava verosimile l'ipotesi di una certa necessità di attesa per l'intervento di chirurgia ortopedica presso la struttura pubblica adita, attribuiva prevalenza al dato obiettivo dell'immediato trasferimento in clinica, dopo solo 3 ore dall'accesso al P.S., deducendone l'impossibilità della prova circa il legittimo ricorso a cure privante;
in particolare era considerata carente la prova di un ricorso alla clinica privo di "in spregio alle ragioni del creditore” tutelate dal divieto di aggravamento del danno di cui all'art. 1227 comma 2 del cc.".
Erano invece riconosciuti i trattamenti medici privati per la fase delle terapie riabilitative, legittimamente intensificate col ricorso a medici ed ambulatori di scelta elettiva.
La documentazione di spesa medica era di conseguenza accuratamente ripartita sulla base dei principi detti, con diniego del risarcimento per circa 27.000,00 euro e concessione per circa 1.350,00.
Il valore (quale danno) della vacanza disdettata era stimato al prezzo di costo della stessa.
Al contrario l'indennità di frattura percepita dall'attore dalla assicuratrice
[...]
(euro 8700) non era scomputata dal risecamento, siccome indennità CP_4
5 dallo stesso autonoma, pattuita espressamente con l'esclusione del diritto di rivalsa verso il danneggiante.
Conclusivamente l'accertamento del danno era per euro 49.000,00, di cui 9.000,00 versati ante causa e 32.000,00 in corso di causa, con conseguente condanna per la differenza, e liquidazione delle spese di lite sulla somma di euro 40,000,00
(controversa all'instaurazione del giudizio).
Era ulteriormente affrontata la questione della presunta violazione del patto di gestione della lite, onde considerare l'ipotesi sostenuta dalla assicuratrice chiamata di non imputabilità ad essa stessa delle spese di lite attoree.
L'operatività del patto non era tuttavia riconosciuta posto che alla sua legittima previsione non era seguita condotta attuativa delle parti, avendo anzi il difensore della compagnia espressamente rifiutato la difesa dell'assicurato. (in proposito risulta addirittura l'assunzione di prova testimoniale).
Si aveva quindi una condanna piena dei convenuti, con le sole limitazioni dette e con pieno recupero di somme capitali e spese conto la assicurazione.
In punto spese la liquidazione di quelle attoree era effettuata senza aumenti per la pluralità di contraddittori, ma con riferimento al valore contenzione al momento della citazione e non della decisione.
Non erano riconosciute le spese attoree relative alla fase stragiudiziale.
3) Appello, motivi, ammissibilità ed infondatezza nel merito.
La sentenza sopra sintetizzata, pur largamene favorevole alle ragioni dell'attore, ampiamente riconosciute e sostenute da circostanziata motivazione, anche in ordine ai pochi elementi di contenimento o riduzione della pretesa, è stata impugnata unicamente dall'attore medesimo e ciò al fine di emendare le poche restrizioni alle sue ragioni, e di ottenere miglior regolamento delle spese.
Non risulta invece contestato da alcuno il profilo decisorio sulla dinamica del fatto, le relative responsabilità, la sussistenza della copertura assicurativa.
*
La limitazione della all'oggetto dell'appello incide sulla questione di ammissibilità dello stesso, reiteratamente riproposta da tutte le parti appellate. Posto che è piuttosto
6 chiaro, anche se non accompagnato da evidenziazioni e trascrizioni specifiche,
l'insieme dei capi della decisione assoggettati ad impugnazione, la questione di
“ammissibilità” si riduce, in definitiva, alla assenza, talvolta in effetti riscontrabile, di una “parte critica” ai motivi del primo grado ovvero di una chiara denuncia della loro assenza o carenza, con ricostruzione alternativa espressa.
Nondimeno, proprio a causa del carattere “quasi puntiforme” delle questioni svolte, la semplice esposizione diretta dei “principi ritenuti applicabili” vale, ex se, come critica e come indicazione alternativa, risultandone l'ammissibilità dell'impugnazione per il sostanziale raggiungimento del suo scopo.
*
Nondimeno quasi tutti i motivi di appello sono intrinsecamente infondati, uno risulta erroneo in fatto, un ultimo va respinto per la valida opposizione ad esso di eccezione riconvenzionale.
*
Procedendo nell'ordine di esposizione dell'appellante viene subito in evidenza il motivo di maggior rilievo, ovvero, la contestazione del “mancato riconoscimento delle spese mediche affrontate presso la Clinica Montallegro”.
In merito a quanto sopra molte delle osservazioni poste dell'appellante sono fondate, ma non superano la motivazione data dal giudice di primo grado.
È certamente vero che il riscorso alla sanità privata da parte del danneggiato nella persona, pur costituendo un onere aggiuntivo per il danneggiante, non può essere riguardato nell'ottica di un divieto assoluto (pena la perdita della spesa supplementare)
e neppure in quella della irrisarcibilità ogni volta che l'intervento della sanità pubblica sia possibile, in qualsiasi modo.
Il fondamento della detta “irrisarcibilità” è infatti unicamente il comma 2 dell'art. 1227 cc, il quale non pone un dovere assoluto, altrimenti sanzionabile, ma un onere, condizionante il diritto al risarcimento, diritto che non si estende alle conseguenze ulteriori della lesione derivanti solo dall'attività del danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 23/10/2023 , n. 29308)
Considerato che il principio generale in materia è tuttavia quello del risarcimento pieno, e che il danneggiato deve essere considerato libero di ridurre le conseguenze del
7 danno nel modo che ritiene più opportuno, ove non – a sua volta -intrinsecamente dannoso, il ricorso a cure private non può ritenersi fuori dall'ambito del risarcibile, quantomeno ogni volta che abbia una congrua giustificazione, talvolta non solo terapeutica, ma anche relativa alla tempistica, alla qualità ed al minor onere morale dell'intervento. È sufficiente quindi, a fronte della evidenza del ricorso “al privato”, che, a fronte della esistenza (pressoché universale) dell'alternativa pubblica, che crea una prima presunzione di aggravamento del danno, il danneggiato provi una “ragione apprezzabile” di tale ricorso, con il che il diritto al risarcimento si estende anche a tale posta.
Nel caso, tuttavia, come ben evidenziato dal giudice, il ricovero in clinica è avvenuto dopo tre sole ore dall'accesso al P.S. di nosocomio pubblico.
A posteriori tale passaggio è stato giustificato dalla omessa programmazione dell'intervento, e su tale circostanza, a ben vedere negativa, si è anche proceduto alla assunzione di un teste. L'esito della prova, largamente commentato dalle parti, è però irrilevante perché in tale contesto temporale, e nel corso della degenza presso il pronto soccorso, è del tutto naturale che tale riserva non fosse ancora sciolta.
Anche presso la clinica l'intervento non fu eseguito immediatamente, ma il giorno successivo, non si può escludere, nonostante la mera indicazione d'esperienza del
CTU, che anche l'ospedale avrebbe proceduto in tal senso, e, in ogni caso, la mancata organizzazione dell'intervento a tre ore dall'accesso al PS non è adducibile come ragionevole motivo, “intriso” di un qualche profilo di necessità, per ricorrere alla sanità privata, senza farsi carico di tale onere.
Si noti che non sono state riportate né specifiche omissioni, né sospetta trascuratezza, né pericoloso sovraccarico del personale del PS, restando il quasi immediato allontanamento dallo stesso avvolto da un alone di incertezza sufficiente a non consentire la validazione del nesso casuale successivo lesione-conseguenza.
*
Il secondo motivo d'appello lamenta la falsa applicazione dell'art. 1193 del CC per non aver il giudice strutturato il dispositivo in modo da consentire, ritenute maggiormente risalenti e produttive di accessori meno significativi, piuttosto che al
8 risarcimento del danno. Naturalmente il motivo avrebbe avuto maggior peso ove fosse stato accolto quello precedente, in grado di conferirgli peso economico.
Nondimeno si deve rielevare che, pur in assenza di precise indicazioni giurisprudenziali in proposito, la Corte non reputata applicabile il complesso delle regole relative all'imputazione dei pagamenti ai rapporti controversi già dedotti in giudizio. Fatta salva l'imputazione per opera del solvens, cui difficilmente potrebbe negarsi il diritto di condizionare il proprio pagamento, pare invece impossibile orientare l'imputazione su caratteristiche oggettive del credito (oneroso, risalente, garantito) infatti tali caratteri presuppongo una certezza di rapporti ordinariamente estranea al giudizio. Anche l'imputazione operata dall'accipiens non pare trovare una fonte appropriata nell'art. 1193 CC posto che detta incertezza della sussistenza e consistenza dei crediti renderebbe tale scelta del tutto aleatoria, suscettibile di ricadere su somma poi non riconosciuta e persino di interferire con il contenuto della decisione.
Piuttosto il pagamento in corso di causa a fronte di ragioni controverse deve intendersi quale una prassi contenitiva dei costi di lite consistente nel versamento di una somma o a fronte di un riconoscimento parziale di ragioni avversarie, dal che la detta imputazione ad opera del solvens, o in via condizionata, quale anticipo su una possibile condanna. In tal caso la “logica” dell'atto unilaterale impone l'imputazione proporzionale a tutte le ragioni riconosciute in modo che lo stesso possa conservare il maggior effetto possibile, secondo il canone interpretativo meglio applicabile.
Conformemente la corretta detrazione è quella dal “totale delle ragioni riconosciute” per “quote proporzionali alle stesse” e con gli accessori propri di ciascuna quota calcolati in detrazione dalla data dell'unitario versamento. In tale senso va letto il dispositivo di prime cure.
Il motivo è in ogni caso infondato.
*
Quanto al motivo relativo al danno da vacanza rovinata si tratta di mera deduzione erronea. Il passaggio motivazionale negativo indicato non risulta dal testo di sentenza agli atti di questo giudizio di appello, testo il quale, al contrario, in parte dispositiva liquida in danno in questione. Si tratta quindi di motivo infondato in fatto.
9 *
Esauriti così i motivi di merito possono esaminarsi quelli in punto “spese di lite”
Risulta significativa in proposito la doglianza riguardo al mancato riconoscimento delle spese della fase stragiudiziale.
A quanto sopra è correttamente obiettato che, secondo la giurisprudenza la liquidazione del compenso per l'attività stragiudiziale, seguita da attività giudiziale, è attratta in via generale dalla tariffa forense ed è soggetta al regime di cui agli artt. 90 e ss.
c.p.c. ad eccezione dei casi in cui, ricorrendo i suesposti requisiti, la liquidazione delle spese stragiudiziali costituisca fondamento di un risarcimento del danno emergente
(Cfr. Cass. n. 14594/05; Cass. n. 940/99) ovvero che sia occorso un pagamento effettivo e necessario.
Nel caso non pare ricorra l'ipotesi, posto che il difensore si è dichiarato antistatario il che significa che non avrebbe riscosso gli onorari stragiudiziali che non paiono dettagliatamente definiti.
Ove poi la richiesta fosse da intendersi in relazione al procedimento speciale previsto per i crediti risarcirori da sinistro stradale è vero, infine che la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 145 del Codice delle Assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell'azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all'art. 148 cod. ass.. Ciò, a pena di improponibilità della domanda. Ciò significa che se tale richiesta non contenga tutte le voci di danno, ma ne escluda qualcuna, la domanda è improponibile” (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 12, n. 3449). Ne deriverebbe un onere di anticipazione della richiesta alla fase stragiudiziale stessa, onere il cui adempimento non può essere verificato.
Da ultimo viene in considerazione il mancato aumento spese giudiziali di primo grado in ragione della pluralità di controparti.
Intrinsecamente il motivo è fondato, ma, come detto allo stesso viene opposto un unico motivo di sostanziale appello incidentale dei convenuti i quali svolgono un motivo al solo fine di opporlo alla ragione suddetta, senza richiedere rinforma in proprio favore.
10 Se infatti è vero che le spese dell'attore non sono state aumentate in ragione della pluralità di contraddittori è anche vero che sono state liquidate con riferimento ad un valore di lite che non ha tenuto conto di un versamento di 32 mila euro. Quanto sopra
è avvenuto, come spiega il giudice di primo grado, perché il pagamento detto è intervenuto in corso di causa. Tuttavia, se quanto detto è corretto per le fasi di studio ed introduzione del giudizio, non lo è per le fasi istruttoria e decisoria. La diminuzione della liquidazione di spese che ne deriva (anzi che ne deriverebbe posto che come detto il motivo è sollevato solo in via di eccezione compensativa) appare maggiore della lamentata lesione, con conseguente ultima impossibilità di modificare il dispositivo di primo grado.
*
L'appello va interamente respinto con integrale conferma.
Conformemente vanno liquidate le spese del grado nei limiti del valore controverso.
E' dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
:
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c.:
RESPINGE l'appello,
CONFERMA in toto l'impugnata sentenza,
NN parte appellante alla rifusione delle spese del grado che
in euro 2.906,00 per onorari oltre rimborso forfetario al 15% ed Pt_3 accessori di legge,
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/02. deciso in GENOVA il 16 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
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Esito : LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Respinge appello Seconda sezione CIVILE
In persona dei signori
Dott. Marcello Bruno Presidente Dott. ssa Valeria Albino Consigliere Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1112/2023, promossa da
CF elettivamente domiciliato in VIA MALTA Parte_1 C.F._1
4/7 GENOVA presso l'Avvocato TORAZZA ANDREA che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE/APPELLANTE contro
CF ed CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
elettivamente domiciliati in VIA MARAGLIANO, 5/5 16121 C.F._3
GENOVA presso l'Avvocato DE MATTEIS LUCA che li rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
PIVA elettivamente domiciliata in VIA Controparte_3 P.IVA_1
MARAGLIANO, 5/5 16121 GENOVA presso l'Avvocato DE MATTEIS LUCA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
PARTI CONVENUTE/APPELLATE avverso
Sentenza Trib Genova n. 2318/2023 pubbl. il 03/10/2023, resa in RG n. 6239/2020 dalla dott.ssa Cristiana Buttiglione;
causa nella quale, per l'udienza del 2 luglio 2025, sostituita da note di trattazione scritta sono state assunte, nel termine anticipato di legge, le conclusioni di cui a verbale che si richiamano di seguito:
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis e previe le pronunce e declaratorie meglio viste: 1) In parziale riforma della sentenza n. 2318/2023 del Tribunale di Genova, nel confermare la responsabilità esclusiva in capo al sig. nella produzione del sinistro de Controparte_2 quo, dichiarare e condannare il sig. il sig. e/o la Soc. Zurich Controparte_2 Controparte_1
Insurance Plc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro o nella misura meglio vista o che si riterrà opportuna, al rimborso di tutte le spese mediche affrontate dall'appellante, al risarcimento del danno da vacanza rovinata, al rimborso delle spese legali per la fase stragiudiziale, alla integrazione allo scaglione successivo delle spese legali liquidate in primo grado, per le argomentazioni svolte nel presente appello, e/o a quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma
Corte di Appello dovesse ritenere di riconoscere, oltre interessi e rivalutazione nel frattempo maturati;
2) Con la vittoria delle spese del presente grado di giudizio di cui l'Avv. Torazza si dichiara antistatario.
Per i signori e Controparte_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso: - in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da parte appellante per mancanza del requisito della specificità dei motivi per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da parte appellante ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
− sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare comunque inammissibile l'appello promosso da parte appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- nel merito ed in via principale, rigettare l'appello promosso dal sig.
[...] perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 2318/2023, Pt_1 emessa in data e pubblicata in data 03/10/2023, dal Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Cristiana Buttiglione, nel procedimento portante R.G. n. 6239/2020, e notificata dal difensore dei signori e in data 08/11/2023 a mezzo pec per le Controparte_1 Controparte_2 ragioni tutte di cui in parte narrativa;
− in via di estremo subordine nel merito ed in via principale, dato atto della satisfattività dell'offerta di Euro 41.300,00 effettuata dalla Zurich Insurance Europe
AG Rappresentanza Generale per l'Italia, respingere le ulteriori domande promosse nei confronti degli esponenti perché infondate sia in fatto sia in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti di cui in parte narrativa conseguentemente mandare i signori e , assolti da CP_2 Controparte_1 ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria formulata da controparte per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
− nel merito ed in via meramente subordinata, decidere secondo le rigorose risultanze istruttorie limitando gli importi risarcitori negli stretti limiti di quanto provato;
− nel merito ed in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso da parte del sig. accertare e dichiarare comunque tenuta Zurich Parte_1
Insurance Europe AG Rappresentanza Generale per l'Italia, in virtù del contratto di assicurazione stipulato inter partes, a manlevare, garantire e tenere indenne i signori e Controparte_2 [...] ogni e qualsiasi somma che gli stessi fossero condannati a risarcire al sig. per Parte_2 Parte_1
2 i motivi tutti di cui in parte narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali di cui l'Avv. Luca
De Matteis si dichisra antistatario”. Con ogni più ampia riserva.
Per la compagnia convenuta ed appellata
Per la spett.le Zurich Insurance Europe AG l'Avv. Luca De Matteis, visto il decreto del 15/01/2025 che ha assegnato il fascicolo al Consigliere Relatore dott. Paolo Gibelli fissando davanti al Collegio
l'udienza del 02/07/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni si riporta integralmente ai precedenti atti difensivi insistendo integralmente come nella comparsa di costituzione e risposta e nelle istanze tutte ivi formulate. L'esponente contesta, gli atti ex adverso depositati e così precisa le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova contrariis reiectis e previe le pronunce tutte del caso: - in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da parte appellante per mancanza del requisito della specificità dei motivi per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da parte appellante ai sensi dell'art. 342 n. 1 c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
− sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare comunque inammissibile l'appello promosso da parte appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti di cui in parte narrativa;
- nel merito ed in via principale rigettare l'appello promosso dal sig. perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 2318/2023, emessa in data 03/10/2023 e pubblicata in data 03/10/2023, dal Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Cristiana Buttiglione, nel procedimento portante R.G. n. 6239/2020, e notificata dal difensore dei signori e Controparte_1 in data 08/11/2023 a mezzo pec per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
− in Controparte_2 via di estremo subordine nel merito ed in via principale, dato atto della satisfattività dell'offerta di
Euro 41.300,00 effettuata dalla deducente, respingere le ulteriori domande promosse nei confronti dell'esponente perché infondate sia in fatto sia in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti di cui in parte narrativa conseguentemente mandare Zurich Insurance Europe AG Rappresentanza
Generale per l'Italia, in persona come in atti, assolta da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria formulata da controparte per le ragioni tutte di cui in parte narrativa;
- nel merito ed in via meramente subordinata, decidere secondo le rigorose risultanze istruttorie limitando gli importi risarcitori negli stretti limiti di quanto provato. Con vittoria di spese e compensi professionali.”. Con ogni più ampia riserva.
3 FATTO E DIRITTO
1) Oggetto della controversia
La causa concerne un sinistro stradale occorso in Genova in data 17.10.19 alle ore .25 della mattina allorché il sig. conducendo lo scooter di proprietà di Controparte_2
, investiva il sig. sul primo attraversamento pedonale Controparte_1 Parte_1 di Via Archimede nel quartiere di San Fruttuoso del detto capoluogo.
Nel sinistro la vittima, odierno attore ed appellante, riportava fratture di rilievo al bacino derivandone l'immediato ricovero prima presso il pronto soccorso San Martino
e successivamente, a suo dire per la necessità di immediata esecuzione del necessario intervento chirurgico, presso la clinica Montallegro, ove, in effetti detto intervento era prontamente eseguito.
La guarigione completa, ottenuta con cicli di FKT, era raggiunta 12.5.20. È pacifico sia residuata i.p. del 16% all'esito di i.t. media equivalente a 87,5 giorni di i.t.t.. L'attore lamentava, inoltre, la compressione della propria qualità di vita in relazione a diverse specifiche sue attività abituali, attività risultate interdette o compresse dalle conseguenze del sinistro e descritte come abitudine a lunghe passeggiate ed all'addestramento amatoriale di cani propri ed altrui al movimento (c.d. dog agility).
Infine, era indicata tra le conseguenze del sinistro la rinuncia ad un programmato viaggio in Nepal.
La causa di primo grado era introdotta per il risarcimento delle conseguenze dette.
2) Sentenza di primo grado.
Il giudice di prime cure ha ricostruito il fatto lesivo valutandone sia la descrizione - a posteriori -, contenuta nella relazione di servizio della Polizia Locale, sia la dinamica risultante dalle dichiarazioni testimoniali. Ne è risultata la conferma di una fattispecie implicante certa responsabilità per i convenuti;
infatti il sinistro è stato ritenuto determinato dalla effettiva contemporanea autorizzazione semaforica al transito, sul primo tratto di via Archimede, sia dei pedoni in attraversamento, che dei veicoli in curva, essendo tuttavia pacifica (in tale non rara evenienza) la precedenza dei primi.
Nel caso, in effetti, sia il pedone (l'attore) che il motociclo erano transitati con la luce
4 “verde”, ma il sinistro rea risultato collegato ad un movimento di ulteriore curvatura irregolare del motoveicolo, che aveva accennato ad una sorta di inversione di marcia, risultata “a sorpresa” per il pedone investito.
Seguiva a quanto sopra la condanna al risarcimento del danno, articolatamente quantificato del giudice.
In particolare, una volta liquidato il danno non patrimoniale derivante dalla menomazione fisica, il giudice integrava lo stesso con la considerazione, ulteriore ed a titolo di “danni conseguenza individualizzanti”, delle già dette compromissioni delle attività non lavorative dell'attore, con previsione di una seria personalizzazione della liquidazione.
Erano invece sottratte dal dovuto le spese relative all'intervento ed alle principali cure presso la clinica Montallegro.
In proposito il giudice, nonostante la prognosi del CTU, che stimava verosimile l'ipotesi di una certa necessità di attesa per l'intervento di chirurgia ortopedica presso la struttura pubblica adita, attribuiva prevalenza al dato obiettivo dell'immediato trasferimento in clinica, dopo solo 3 ore dall'accesso al P.S., deducendone l'impossibilità della prova circa il legittimo ricorso a cure privante;
in particolare era considerata carente la prova di un ricorso alla clinica privo di "in spregio alle ragioni del creditore” tutelate dal divieto di aggravamento del danno di cui all'art. 1227 comma 2 del cc.".
Erano invece riconosciuti i trattamenti medici privati per la fase delle terapie riabilitative, legittimamente intensificate col ricorso a medici ed ambulatori di scelta elettiva.
La documentazione di spesa medica era di conseguenza accuratamente ripartita sulla base dei principi detti, con diniego del risarcimento per circa 27.000,00 euro e concessione per circa 1.350,00.
Il valore (quale danno) della vacanza disdettata era stimato al prezzo di costo della stessa.
Al contrario l'indennità di frattura percepita dall'attore dalla assicuratrice
[...]
(euro 8700) non era scomputata dal risecamento, siccome indennità CP_4
5 dallo stesso autonoma, pattuita espressamente con l'esclusione del diritto di rivalsa verso il danneggiante.
Conclusivamente l'accertamento del danno era per euro 49.000,00, di cui 9.000,00 versati ante causa e 32.000,00 in corso di causa, con conseguente condanna per la differenza, e liquidazione delle spese di lite sulla somma di euro 40,000,00
(controversa all'instaurazione del giudizio).
Era ulteriormente affrontata la questione della presunta violazione del patto di gestione della lite, onde considerare l'ipotesi sostenuta dalla assicuratrice chiamata di non imputabilità ad essa stessa delle spese di lite attoree.
L'operatività del patto non era tuttavia riconosciuta posto che alla sua legittima previsione non era seguita condotta attuativa delle parti, avendo anzi il difensore della compagnia espressamente rifiutato la difesa dell'assicurato. (in proposito risulta addirittura l'assunzione di prova testimoniale).
Si aveva quindi una condanna piena dei convenuti, con le sole limitazioni dette e con pieno recupero di somme capitali e spese conto la assicurazione.
In punto spese la liquidazione di quelle attoree era effettuata senza aumenti per la pluralità di contraddittori, ma con riferimento al valore contenzione al momento della citazione e non della decisione.
Non erano riconosciute le spese attoree relative alla fase stragiudiziale.
3) Appello, motivi, ammissibilità ed infondatezza nel merito.
La sentenza sopra sintetizzata, pur largamene favorevole alle ragioni dell'attore, ampiamente riconosciute e sostenute da circostanziata motivazione, anche in ordine ai pochi elementi di contenimento o riduzione della pretesa, è stata impugnata unicamente dall'attore medesimo e ciò al fine di emendare le poche restrizioni alle sue ragioni, e di ottenere miglior regolamento delle spese.
Non risulta invece contestato da alcuno il profilo decisorio sulla dinamica del fatto, le relative responsabilità, la sussistenza della copertura assicurativa.
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La limitazione della all'oggetto dell'appello incide sulla questione di ammissibilità dello stesso, reiteratamente riproposta da tutte le parti appellate. Posto che è piuttosto
6 chiaro, anche se non accompagnato da evidenziazioni e trascrizioni specifiche,
l'insieme dei capi della decisione assoggettati ad impugnazione, la questione di
“ammissibilità” si riduce, in definitiva, alla assenza, talvolta in effetti riscontrabile, di una “parte critica” ai motivi del primo grado ovvero di una chiara denuncia della loro assenza o carenza, con ricostruzione alternativa espressa.
Nondimeno, proprio a causa del carattere “quasi puntiforme” delle questioni svolte, la semplice esposizione diretta dei “principi ritenuti applicabili” vale, ex se, come critica e come indicazione alternativa, risultandone l'ammissibilità dell'impugnazione per il sostanziale raggiungimento del suo scopo.
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Nondimeno quasi tutti i motivi di appello sono intrinsecamente infondati, uno risulta erroneo in fatto, un ultimo va respinto per la valida opposizione ad esso di eccezione riconvenzionale.
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Procedendo nell'ordine di esposizione dell'appellante viene subito in evidenza il motivo di maggior rilievo, ovvero, la contestazione del “mancato riconoscimento delle spese mediche affrontate presso la Clinica Montallegro”.
In merito a quanto sopra molte delle osservazioni poste dell'appellante sono fondate, ma non superano la motivazione data dal giudice di primo grado.
È certamente vero che il riscorso alla sanità privata da parte del danneggiato nella persona, pur costituendo un onere aggiuntivo per il danneggiante, non può essere riguardato nell'ottica di un divieto assoluto (pena la perdita della spesa supplementare)
e neppure in quella della irrisarcibilità ogni volta che l'intervento della sanità pubblica sia possibile, in qualsiasi modo.
Il fondamento della detta “irrisarcibilità” è infatti unicamente il comma 2 dell'art. 1227 cc, il quale non pone un dovere assoluto, altrimenti sanzionabile, ma un onere, condizionante il diritto al risarcimento, diritto che non si estende alle conseguenze ulteriori della lesione derivanti solo dall'attività del danneggiato. (Cassazione civile, sez. III, 23/10/2023 , n. 29308)
Considerato che il principio generale in materia è tuttavia quello del risarcimento pieno, e che il danneggiato deve essere considerato libero di ridurre le conseguenze del
7 danno nel modo che ritiene più opportuno, ove non – a sua volta -intrinsecamente dannoso, il ricorso a cure private non può ritenersi fuori dall'ambito del risarcibile, quantomeno ogni volta che abbia una congrua giustificazione, talvolta non solo terapeutica, ma anche relativa alla tempistica, alla qualità ed al minor onere morale dell'intervento. È sufficiente quindi, a fronte della evidenza del ricorso “al privato”, che, a fronte della esistenza (pressoché universale) dell'alternativa pubblica, che crea una prima presunzione di aggravamento del danno, il danneggiato provi una “ragione apprezzabile” di tale ricorso, con il che il diritto al risarcimento si estende anche a tale posta.
Nel caso, tuttavia, come ben evidenziato dal giudice, il ricovero in clinica è avvenuto dopo tre sole ore dall'accesso al P.S. di nosocomio pubblico.
A posteriori tale passaggio è stato giustificato dalla omessa programmazione dell'intervento, e su tale circostanza, a ben vedere negativa, si è anche proceduto alla assunzione di un teste. L'esito della prova, largamente commentato dalle parti, è però irrilevante perché in tale contesto temporale, e nel corso della degenza presso il pronto soccorso, è del tutto naturale che tale riserva non fosse ancora sciolta.
Anche presso la clinica l'intervento non fu eseguito immediatamente, ma il giorno successivo, non si può escludere, nonostante la mera indicazione d'esperienza del
CTU, che anche l'ospedale avrebbe proceduto in tal senso, e, in ogni caso, la mancata organizzazione dell'intervento a tre ore dall'accesso al PS non è adducibile come ragionevole motivo, “intriso” di un qualche profilo di necessità, per ricorrere alla sanità privata, senza farsi carico di tale onere.
Si noti che non sono state riportate né specifiche omissioni, né sospetta trascuratezza, né pericoloso sovraccarico del personale del PS, restando il quasi immediato allontanamento dallo stesso avvolto da un alone di incertezza sufficiente a non consentire la validazione del nesso casuale successivo lesione-conseguenza.
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Il secondo motivo d'appello lamenta la falsa applicazione dell'art. 1193 del CC per non aver il giudice strutturato il dispositivo in modo da consentire, ritenute maggiormente risalenti e produttive di accessori meno significativi, piuttosto che al
8 risarcimento del danno. Naturalmente il motivo avrebbe avuto maggior peso ove fosse stato accolto quello precedente, in grado di conferirgli peso economico.
Nondimeno si deve rielevare che, pur in assenza di precise indicazioni giurisprudenziali in proposito, la Corte non reputata applicabile il complesso delle regole relative all'imputazione dei pagamenti ai rapporti controversi già dedotti in giudizio. Fatta salva l'imputazione per opera del solvens, cui difficilmente potrebbe negarsi il diritto di condizionare il proprio pagamento, pare invece impossibile orientare l'imputazione su caratteristiche oggettive del credito (oneroso, risalente, garantito) infatti tali caratteri presuppongo una certezza di rapporti ordinariamente estranea al giudizio. Anche l'imputazione operata dall'accipiens non pare trovare una fonte appropriata nell'art. 1193 CC posto che detta incertezza della sussistenza e consistenza dei crediti renderebbe tale scelta del tutto aleatoria, suscettibile di ricadere su somma poi non riconosciuta e persino di interferire con il contenuto della decisione.
Piuttosto il pagamento in corso di causa a fronte di ragioni controverse deve intendersi quale una prassi contenitiva dei costi di lite consistente nel versamento di una somma o a fronte di un riconoscimento parziale di ragioni avversarie, dal che la detta imputazione ad opera del solvens, o in via condizionata, quale anticipo su una possibile condanna. In tal caso la “logica” dell'atto unilaterale impone l'imputazione proporzionale a tutte le ragioni riconosciute in modo che lo stesso possa conservare il maggior effetto possibile, secondo il canone interpretativo meglio applicabile.
Conformemente la corretta detrazione è quella dal “totale delle ragioni riconosciute” per “quote proporzionali alle stesse” e con gli accessori propri di ciascuna quota calcolati in detrazione dalla data dell'unitario versamento. In tale senso va letto il dispositivo di prime cure.
Il motivo è in ogni caso infondato.
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Quanto al motivo relativo al danno da vacanza rovinata si tratta di mera deduzione erronea. Il passaggio motivazionale negativo indicato non risulta dal testo di sentenza agli atti di questo giudizio di appello, testo il quale, al contrario, in parte dispositiva liquida in danno in questione. Si tratta quindi di motivo infondato in fatto.
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Esauriti così i motivi di merito possono esaminarsi quelli in punto “spese di lite”
Risulta significativa in proposito la doglianza riguardo al mancato riconoscimento delle spese della fase stragiudiziale.
A quanto sopra è correttamente obiettato che, secondo la giurisprudenza la liquidazione del compenso per l'attività stragiudiziale, seguita da attività giudiziale, è attratta in via generale dalla tariffa forense ed è soggetta al regime di cui agli artt. 90 e ss.
c.p.c. ad eccezione dei casi in cui, ricorrendo i suesposti requisiti, la liquidazione delle spese stragiudiziali costituisca fondamento di un risarcimento del danno emergente
(Cfr. Cass. n. 14594/05; Cass. n. 940/99) ovvero che sia occorso un pagamento effettivo e necessario.
Nel caso non pare ricorra l'ipotesi, posto che il difensore si è dichiarato antistatario il che significa che non avrebbe riscosso gli onorari stragiudiziali che non paiono dettagliatamente definiti.
Ove poi la richiesta fosse da intendersi in relazione al procedimento speciale previsto per i crediti risarcirori da sinistro stradale è vero, infine che la Suprema Corte ha statuito che “L'art. 145 del Codice delle Assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell'azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all'art. 148 cod. ass.. Ciò, a pena di improponibilità della domanda. Ciò significa che se tale richiesta non contenga tutte le voci di danno, ma ne escluda qualcuna, la domanda è improponibile” (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 12, n. 3449). Ne deriverebbe un onere di anticipazione della richiesta alla fase stragiudiziale stessa, onere il cui adempimento non può essere verificato.
Da ultimo viene in considerazione il mancato aumento spese giudiziali di primo grado in ragione della pluralità di controparti.
Intrinsecamente il motivo è fondato, ma, come detto allo stesso viene opposto un unico motivo di sostanziale appello incidentale dei convenuti i quali svolgono un motivo al solo fine di opporlo alla ragione suddetta, senza richiedere rinforma in proprio favore.
10 Se infatti è vero che le spese dell'attore non sono state aumentate in ragione della pluralità di contraddittori è anche vero che sono state liquidate con riferimento ad un valore di lite che non ha tenuto conto di un versamento di 32 mila euro. Quanto sopra
è avvenuto, come spiega il giudice di primo grado, perché il pagamento detto è intervenuto in corso di causa. Tuttavia, se quanto detto è corretto per le fasi di studio ed introduzione del giudizio, non lo è per le fasi istruttoria e decisoria. La diminuzione della liquidazione di spese che ne deriva (anzi che ne deriverebbe posto che come detto il motivo è sollevato solo in via di eccezione compensativa) appare maggiore della lamentata lesione, con conseguente ultima impossibilità di modificare il dispositivo di primo grado.
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L'appello va interamente respinto con integrale conferma.
Conformemente vanno liquidate le spese del grado nei limiti del valore controverso.
E' dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visto l'art 352 del c.p.c.:
RESPINGE l'appello,
CONFERMA in toto l'impugnata sentenza,
NN parte appellante alla rifusione delle spese del grado che
in euro 2.906,00 per onorari oltre rimborso forfetario al 15% ed Pt_3 accessori di legge,
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/02. deciso in GENOVA il 16 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
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