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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/10/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 5789/2021 R.G. promossa con ricorso depositato il 21.09.2021 da
nata a [...] il [...] con l'avv. MICHELON Parte_1
MARTA ricorrente contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per la ricorrente:
“1) Si pronunci la separazione dei coniugi;
2) Si prenda atto che il minore vive all'interno di una comunità Persona_1 con affido consensuale da parte dei genitori alla Comunità stessa, così come si evince dall'allegato n.9 alla memoria 183 n. 2 c.p.c. in considerazione del comportamento adottato dal padre che, anche attualmente, non risulta presente in alcun modo per le esigenze del figlio si chiede venga disposto l'affido esclusivo alla madre Per_1
del minore;
Parte_1 Persona_1 2
3) Si stabilisca che il padre versi, a titolo di mantenimento del solo figlio minore
la somma di €. 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie per la Per_1 cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Spese, diritti ed onorari di lite rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2021 la ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in Padova in data Controparte_1
23.05.2004, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Padova al n. 130, Parte II, Serie A dell'anno 2004, adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale dal marito e disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre, la disciplina del diritto Per_1 di visita paterno, il contributo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili per la figlia e euro 300,00 mensili per il figlio oltre al 50% Per_2 Per_1 delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
La ricorrente allegava che :
- dall'unione coniugale erano nati i figli (l'11.10.2000) e (il Per_2 Per_1
27.11.2009);
- entrambi i figli vivevano nella casa familiare: terminati gli studi, aveva Per_2 conseguito un diploma triennale nel 2020 ed era alla ricerca di un impiego, mentre frequentava la scuola secondaria di primo grado, gli era stata riconosciuta e Per_1 certificata una SDA e usufruiva dell'aiuto dei Servizi sociali e della Caritas della
Parrocchie Cristo Risorto, in particolare con riferimento alla contribuzione per il doposcuola ed i centri estivi;
- la casa coniugale ove vivevano, sita a Padova alla via Fratelli Carraro 39, risultava essere di proprietà dell' di Padova ed era gravata da uno sfratto esecutivo a Pt_2 seguito dell'ingente morosità maturata negli anni (cfr atto di pignoramento presso terzi doc. 3).
Quanto alle proprie condizioni economiche, la ricorrente allegava di essere assunta come Oss presso la Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus di Padova con stipendio mensile di euro 1100,00 con pignoramento del quinto dello stipendio da parte dell per i debiti predetti. Pt_2
Quanto al rapporto coniugale, riferiva: Parte_1
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- che il 04.12.2017 lo , si era allontanato dall'abitazione coniugale non CP_1 facendovi più ritorno;
- che inizialmente partecipava al mantenimento dei figli versando circa 300,00 euro mensili, ma poi smetteva ogni contribuzione;
- che il rapporto con la figlia si era deteriorato tanto che padre e figlia non si sono più visti né sentiti, mentre continuava a nutrire affetto per il padre e soffriva della Per_1 discontinuità del rapporto.
Quanto alla situazione economica di , la ricorrente riferiva che Controparte_1 questi non le aveva mai fornito un indirizzo di residenza, diceva di abitare a Cittadella in un b&b, di aver perduto il posto di lavoro e di percepire la ammontante a Pt_3 circa 550,00 euro al mese.
All'udienza del 20.01.2022 avanti al Presidente del. comparivano personalmente la ricorrente con il proprio legale e il resistente personalmente e Controparte_1 rendevano le dichiarazioni riportate a verbale.
Il resistente in particolare dichiarava di aderire alla domanda di separazione, di non svolgere alcuna attività lavorativa in quanto era stato licenziato dal precedente impiego di operatore ecologico per superamento del limite di comporto a causa di un infortunio alla schiena.
Alla medesima udienza le parti concordavano sull'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre a week-end alternati da venerdì pomeriggio alla uscita da scuola fino alla domenica sera;
15 giorni durante le vacanze estive con ciascun genitore e Natale o Capodanno ad anni alterni;
Pasqua ad anni alterni;
salvi eventuali accordi presi di volta in volta e il
Presidente del. si riservava.
Con ordinanza depositata in data 14.02.2022 il Presidente del. adottava i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse del minore e delle parti:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto 2) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con effetto dalla domanda, entro il giorno
15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 150, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT 3) il resto come da accordi sopra riportati e assunti in udienza” e, nominato il Giudice istruttore, fissava udienza di comparizione e trattazione al 05.05.2022. A detta udienza il Giudice
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dichiarava la nullità della notifica dell'ordinanza presidenziale e ne disponeva la rinnovazione, fissando nuova udienza al 13.10.2022. Con ordinanza del 13.10.2022 il
Giudice, ritenuto che la notifica si fosse perfezionata oltre il termine assegnato di 45 giorni prima dell'udienza, disponeva la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale fissando nuova udienza al 26.01.2023. A detta udienza il Giudice, rilevata la ritualità e tempestività della notifica al convenuto, il quale non si era costituito, ne dichiarava la contumacia e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. fissando nuova udienza al 15.06.2023. In data 13.06.2023 il procuratore di parte ricorrente evidenziava che nelle more il figlio era stato affidato, Per_1 consensualmente e temporaneamente a una comunità residenziale fino a dicembre
2023 su proposta dei Servizi sociali e il Giudice con ordinanza del 15.06.2023, ritenuto di disporre l'acquisizione di informazioni sulla situazione psicofisica del minore da parte dei Servizi sociali del Comune di Padova al fine di valutare le soluzioni più tutelanti nel suo esclusivo interesse, invitava i Servizi sociali a depositare una relazione di aggiornamento sulla situazione di indicando Persona_1 eventuali interventi assunti nel suo interesse nonché ogni elemento utile ai fini della valutazione del Tribunale per assumere eventuali provvedimenti a sua tutela, rigettava le richieste di prova formulate e fissava nuova udienza al 23.11.2023.
Successivamente i Servizi sociali del comune di Padova in data 10.11.2023 depositavano relazione di aggiornamento sul minore e il Giudice, Persona_1 rilevato che nella relazione i Servizi sociali concludevano di mantenere la presa in carico del nucleo familiare per gli interventi necessari, rinviava per la prosecuzione all'udienza dell'11.09.2024 per l'aggiornamento della situazione.
In data 05.09.2024 i Servizi sociali incaricati depositavano relazione di aggiornamento sulla situazione del minore e con ordinanza depositata il 12.09.2024 il Giudice, lette le note scritte depositate da parte ricorrente con le quali chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni o, in subordine, l'emissione di sentenza non definitiva in punto status, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 12.06.2025. Con note scritte del 09.06.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione merita accoglimento.
Dalle specifiche allegazioni della ricorrente e da quanto confermato all'udienza presidenziale da entrambe le parti emerge che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2. Sull'affido esclusivo di alla madre e sul collocamento in comunità Per_1
Parte ricorrente chiede che si prenda atto che il minore vive Persona_1 all'interno di una comunità con affido consensuale da parte dei genitori alla Comunità stessa e, in considerazione del comportamento adottato dal padre, che non risulta presente in alcun modo per le esigenze del figlio, chiede che venga disposto l'affido esclusivo del minore alla madre . Parte_1
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia si osserva quanto segue. Per_1
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, quanto alla regolamentazione delle condizioni di affido del figlio minore i fatti descritti e documentati in atti circa il disinteresse manifestato Per_1 dal padre nei confronti del figlio, tanto dal punto di vista affettivo quanto dal punto di vista economico, devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale.
Dall'ultima relazione depositata in data 05.09.2024 dai Servizi sociali incaricati emerge che il padre, dopo essersi reso disponibile a una calendarizzazione di telefonate al figlio con cadenza settimanale e alla pianificazione di un incontro dopo un periodo di assenza di contatti a causa della indisponibilità dello stesso , di CP_1 fatto non ha mantenuto fede all'impegno non dando alcun seguito agli incontri e mantenendo col figlio contatti telefonici solo in maniera sporadica. A fronte del desiderio del minore di mantenere tale contatto, il s.s. ha tentato anche successivamente di calendarizzare nuovi incontri, che non sono stati poi rispettati dal resistente adducendo motivi organizzativi ovvero la semplice dimenticanza dell'incontro. Lo non si è presentato neppure per l'avvio del percorso di CP_1
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sostegno proposto per ovviare alle carenze genitoriali manifestate e si è reso indisponibile anche a ulteriori incontri col figlio. Conclusivamente il s.s. ha evidenziato che “la collaborazione del padre e il suo coinvolgimento all'interno del progetto educativo in favore di risultano alquanto discontinui e limitati dalle Per_1 importanti problematiche abitative ed economiche, che appaiono attualmente non risolvibili in tempi utili a supportare adeguatamente il percorso evolutivo del figlio” e che “il padre si è sottratto alla presa in carico consultoriale e non è parso in grado di comprenderne motivazioni e opportunità”.
Va poi preso atto anche del disinteresse paterno a sostenere le necessità economiche del figlio non avendo lo mai provveduto al versamento del Per_1 CP_1 contributo stabilito in sede di provvedimenti provvisori.
Alla luce di tali evidenze, tenuto conto che l'unico genitore presente con continuità nella vita del minore è la madre, appare maggiormente rispondente alle esigenze di tutela del minore disporre l'affidamento del minore in via esclusiva alla Per_1 ricorrente, rispetto alla quale i s.s. hanno sempre fornito informazioni positive.
Quanto al collocamento di il Tribunale prende atto che dal 01.03.2023 il Per_1 minore è inserito in forma residenziale presso la Comunità Educativa per Minori
“Associazione Onlus Aniel” sita a Padova in via Nazareth n. 18. Dalle ultime relazioni depositate in data 31.10.2024 da parte dei Servizi sociali incaricati emerge che, appare tuttora necessario per il minore fruire un ambiente stabile e sereno come quello che ha trovato nella comunità pur avendo i s.s. avviato il rientro del minore nei fine settimana presso l'abitazione materna con esito positivo.
3. Sul contributo di mantenimento a favore del figlio minore
Parte ricorrente chiede che si stabilisca che il padre versi, a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di €. 250,00 mensili oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova.
In sede di provvedimenti provvisori era stato disposto un contributo mensile pari a euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale determinazione appare congrua alla luce del fatto che il minore è accolto presso una comunità (che, come risulta dal provvedimento di affido consensuale in comunità residenziale depositato da parte ricorrente sub 9 si è impegnata a provvedere al suo
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mantenimento) e che fa rientro solo nei fine settimana presso la madre , la quale dunque provvede alle esigenze del figlio in tale lasso temporale e per le spese non coperte dalla comunità.
Tenuto conto, dunque, dello stato di precarietà economica riferita da entrambi i genitori e del fatto che il minore frequenta solo l'abitazione materna ove fa rientro nei fine settimana, appare congruo confermare l'importo del contributo di mantenimento come già stabilito.
4. Sulle spese di lite
In considerazione della natura della controversia e dell'andamento dell'istruttoria, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PADOVA di annotare la sentenza nei registri (atto n° 130, Parte II, Serie A dell'anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del comune di Padova);
3. affida in via esclusiva il minore alla madre;
Persona_1 Parte_1
4. conferma il contributo per il mantenimento del figlio minore dovuto dal padre alla madre nella somma mensile di euro 150 Controparte_1 Parte_1 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
5. dispone che ciascun genitore provvederà a sostenere il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
6. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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