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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3286/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11866/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162132058000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2883/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 01621320 58 000, emessa per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2017, per l'importo complessivo di euro 244,17, comprensivo di tributo, sanzioni ed accessori di legge. Il ricorrente deduceva, in via preliminare e nel merito: 1) l'intervenuta prescrizione del credito tributario azionato, assumendo l'applicabilità del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/1983, decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato;
2) la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo, per decorso del termine previsto dalla normativa di settore, con conseguente illegittimità della pretesa;
3) la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, atto presupposto necessario ai fini della legittima iscrizione a ruolo, con conseguente nullità derivata della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Concludeva, pertanto, per l'annullamento della cartella di pagamento, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale in ordine alle censure afferenti al merito della pretesa tributaria, trattandosi di contestazioni relative alla debenza del tributo e alla fase dell'accertamento, asseritamente imputabili all'ente impositore. Nel merito, la resistente ribadiva la correttezza e legittimità del proprio operato, sostenendo la ritualità dell'iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella, nonché l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il giudice osserva, che sulla eccezione di prescrizione del credito per tassa automobilistica, a controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 071 2024 01621320 58 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2017. Rileva che, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del termine triennale, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la tassa automobilistica regionale sia soggetta a prescrizione triennale e non al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di tributo periodico per il quale il legislatore ha previsto un autonomo termine di prescrizione (cfr., ex multis, Cass., sez. V, n. 316/2014; n. 20425/2017; n. 12263/2019). Nel caso di specie, il tributo si riferisce all'anno 2017; pertanto, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed è venuto a scadenza il 31 dicembre 2020, salvo eventuali atti interruttivi ritualmente notificati. Orbene, parte resistente non ha fornito adeguata prova dell'intervenuta notifica, entro il suddetto termine, di atti idonei ad interrompere la prescrizione, né dell'eventuale notifica del prodromico avviso di accertamento. In base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'ente creditore, o sul concessionario che agisce in riscossione, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e l'eventuale interruzione del decorso prescrizionale. In difetto di tale prova, deve ritenersi maturata la prescrizione del credito azionato alla data di notifica della cartella, avvenuta nel 2024, ben oltre il termine triennale previsto dalla legge. Con il secondo motivo, sulla dedotta mancata notifica dell'atto presupposto, si ritiene, fondata è la censura relativa alla mancata dimostrazione della notifica dell'atto presupposto. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in caso di impugnazione della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta regolare notificazione di tale atto, non essendo sufficiente la mera produzione dell'estratto di ruolo (Cass., sez. V, n. 5791/2018; n. 17346/2019). Nel caso in esame, la resistente si è limitata a ribadire la correttezza del proprio operato, senza tuttavia produrre idonea documentazione attestante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento, ove emesso, né altri atti interruttivi. Ne consegue che la cartella impugnata risulta affetta da vizio derivato, per violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio del contraddittorio, non essendo stato posto in condizione di conoscere tempestivamente la pretesa tributaria. Con il terzo motivo, sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si ritiene che è principio consolidato che il concessionario della riscossione è legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, quale atto da esso emesso e notificato, ferma restando la possibilità di chiamare in causa l'ente impositore qualora le censure attengano al merito della pretesa (Cass., SS.UU., n. 16412/2007). Nel caso di specie, la cartella costituisce l'atto impugnato e la domanda è diretta all'annullamento della stessa;
ne deriva la piena legittimazione processuale della resistente. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, accertata l'intervenuta prescrizione del credito e rilevata, altresì, la mancata prova della rituale notifica dell'atto presupposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, in ragione della natura della controversia e del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in materia di prescrizione della tassa automobilistica in epoca successiva alla formazione del ruolo, nonché della peculiarità delle questioni trattate. Pertanto, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO.SPESE COMPENSATE
Cosi deciso, Napoli 28/01/2026
Giudice monocratico NA Speranza
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11866/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162132058000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2883/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 01621320 58 000, emessa per il recupero della tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2017, per l'importo complessivo di euro 244,17, comprensivo di tributo, sanzioni ed accessori di legge. Il ricorrente deduceva, in via preliminare e nel merito: 1) l'intervenuta prescrizione del credito tributario azionato, assumendo l'applicabilità del termine triennale previsto dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/1983, decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato;
2) la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo, per decorso del termine previsto dalla normativa di settore, con conseguente illegittimità della pretesa;
3) la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, atto presupposto necessario ai fini della legittima iscrizione a ruolo, con conseguente nullità derivata della cartella impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Concludeva, pertanto, per l'annullamento della cartella di pagamento, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale in ordine alle censure afferenti al merito della pretesa tributaria, trattandosi di contestazioni relative alla debenza del tributo e alla fase dell'accertamento, asseritamente imputabili all'ente impositore. Nel merito, la resistente ribadiva la correttezza e legittimità del proprio operato, sostenendo la ritualità dell'iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella, nonché l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il giudice osserva, che sulla eccezione di prescrizione del credito per tassa automobilistica, a controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 071 2024 01621320 58 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2017. Rileva che, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del termine triennale, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la tassa automobilistica regionale sia soggetta a prescrizione triennale e non al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di tributo periodico per il quale il legislatore ha previsto un autonomo termine di prescrizione (cfr., ex multis, Cass., sez. V, n. 316/2014; n. 20425/2017; n. 12263/2019). Nel caso di specie, il tributo si riferisce all'anno 2017; pertanto, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed è venuto a scadenza il 31 dicembre 2020, salvo eventuali atti interruttivi ritualmente notificati. Orbene, parte resistente non ha fornito adeguata prova dell'intervenuta notifica, entro il suddetto termine, di atti idonei ad interrompere la prescrizione, né dell'eventuale notifica del prodromico avviso di accertamento. In base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'ente creditore, o sul concessionario che agisce in riscossione, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa e l'eventuale interruzione del decorso prescrizionale. In difetto di tale prova, deve ritenersi maturata la prescrizione del credito azionato alla data di notifica della cartella, avvenuta nel 2024, ben oltre il termine triennale previsto dalla legge. Con il secondo motivo, sulla dedotta mancata notifica dell'atto presupposto, si ritiene, fondata è la censura relativa alla mancata dimostrazione della notifica dell'atto presupposto. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in caso di impugnazione della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta regolare notificazione di tale atto, non essendo sufficiente la mera produzione dell'estratto di ruolo (Cass., sez. V, n. 5791/2018; n. 17346/2019). Nel caso in esame, la resistente si è limitata a ribadire la correttezza del proprio operato, senza tuttavia produrre idonea documentazione attestante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento, ove emesso, né altri atti interruttivi. Ne consegue che la cartella impugnata risulta affetta da vizio derivato, per violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio del contraddittorio, non essendo stato posto in condizione di conoscere tempestivamente la pretesa tributaria. Con il terzo motivo, sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si ritiene che è principio consolidato che il concessionario della riscossione è legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento, quale atto da esso emesso e notificato, ferma restando la possibilità di chiamare in causa l'ente impositore qualora le censure attengano al merito della pretesa (Cass., SS.UU., n. 16412/2007). Nel caso di specie, la cartella costituisce l'atto impugnato e la domanda è diretta all'annullamento della stessa;
ne deriva la piena legittimazione processuale della resistente. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, accertata l'intervenuta prescrizione del credito e rilevata, altresì, la mancata prova della rituale notifica dell'atto presupposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, si ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, in ragione della natura della controversia e del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in materia di prescrizione della tassa automobilistica in epoca successiva alla formazione del ruolo, nonché della peculiarità delle questioni trattate. Pertanto, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO.SPESE COMPENSATE
Cosi deciso, Napoli 28/01/2026
Giudice monocratico NA Speranza