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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12894/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da CF_1 Carmina IA Federica Perrotta -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC20IMU478 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22364/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
RT SP.
Ricorrente_1Il ricorrente si è costituito in giudizio il 7/7/25. RT spa si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'immobile identificato catastalmente come particella 130) sub
1); quanto al terreno edificabile identificato come particella 4), deduce l'infondatezza della pretesa in quanto l'IMU è stata pagata nella misura prevista per i terreni agricoli, in considerazione della sostanziale impossibilità edificatoria per l'esistenza di un vincolo idrogeologico.
RT spa controdeduce la tardività del ricorso non essendo provata la data di notifica dell'atto impugnato;
nel merito, insiste nella pretesa.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Invero, il ricorrente ha documentato – mediate la produzione del tracking postale - che l'atto impugnato è stato notificato il 18/4/25, per cui va considerato tempestivo il ricorso proposto in data
6/6/25.
Il ricorso è parzialmente fondato.
In particolare, è meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativamente all'immobile identificato catastalmente come particella n. 130) sub 1): invero, il ricorrente ha prodotto documentazione da cui emerge che egli non figura nell'elenco dei proprietari del cespite, tra i quali è presente, invece, un omonimo (Ricorrente_1) nato il [...].
Limitatamente a detto immobile, quindi, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Va respinta, invece, la doglianza che attiene alla particella n. 4), risultando del tutto indimostrata l'esistenza del supposto vincolo idrogeologico che asseritamente precluderebbe qualsiasi iniziativa edificatoria.
Pertanto, per tale cespite va ritenuta fondata la maggior pretesa impositiva.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Spese compensate. Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico
MI PR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12894/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da CF_1 Carmina IA Federica Perrotta -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC20IMU478 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22364/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
RT SP.
Ricorrente_1Il ricorrente si è costituito in giudizio il 7/7/25. RT spa si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'immobile identificato catastalmente come particella 130) sub
1); quanto al terreno edificabile identificato come particella 4), deduce l'infondatezza della pretesa in quanto l'IMU è stata pagata nella misura prevista per i terreni agricoli, in considerazione della sostanziale impossibilità edificatoria per l'esistenza di un vincolo idrogeologico.
RT spa controdeduce la tardività del ricorso non essendo provata la data di notifica dell'atto impugnato;
nel merito, insiste nella pretesa.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Invero, il ricorrente ha documentato – mediate la produzione del tracking postale - che l'atto impugnato è stato notificato il 18/4/25, per cui va considerato tempestivo il ricorso proposto in data
6/6/25.
Il ricorso è parzialmente fondato.
In particolare, è meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativamente all'immobile identificato catastalmente come particella n. 130) sub 1): invero, il ricorrente ha prodotto documentazione da cui emerge che egli non figura nell'elenco dei proprietari del cespite, tra i quali è presente, invece, un omonimo (Ricorrente_1) nato il [...].
Limitatamente a detto immobile, quindi, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Va respinta, invece, la doglianza che attiene alla particella n. 4), risultando del tutto indimostrata l'esistenza del supposto vincolo idrogeologico che asseritamente precluderebbe qualsiasi iniziativa edificatoria.
Pertanto, per tale cespite va ritenuta fondata la maggior pretesa impositiva.
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Spese compensate. Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico
MI PR