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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 931 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DANILE GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.03.24 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo di disporre il rinnovo della CTU al fine di accertare il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 5.2.25
1 Motivi della decisione
Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza
(cfr. Cass. n. 7013/ 2004).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha indicato - ancorché succintamente- i motivi del dissenso;
tuttavia si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto valutare le patologie attribuendo alle stesse una gravità maggiore.
E, infatti, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, insomma, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Invero, la parte ricorrente presenta un quadro clinico complessivamente invalidante che determina il riconoscimento delle condizioni di handicap, ma non di tale gravità da rendere necessari interventi assistenziali permanenti continuativi e globali nella sfera individuale e in quella di relazionale. Il CTU di prima fase ha emesso diagnosi di “psicosi cronica nas con ideazione paranoide e turbe del comportamento in insufficienza mentale lieve;
dismetria arti
2 inferiori e lieve zoppia in esiti di pregressa frattura dell'epifisi distale della tibia
e perone di sn, dismorfismo della testa femorale sn ed esiti pregresso intervento correttivo per piede valgo, scoliosi dorso lombare”.
Dalla documentazione sanitaria prodotta in sede di ATP è emerso che parte ricorrente “è in trattamento con neurolettici, benzodiazepine e stabilizzanti il tono dell'umore. Tale terapia riesce in parte a contenere la sintomatologia psicotica come evidenzia l'esame psichico effettuato dal sottoscritto, in sede di CTU, che ha evidenziato un atteggiamento diffidente e mutacismo;
opportunamente stimolato
l'attore si esprime con tono di voce basso e scarsamente modulato, appare orientato nel tempo e nello spazio e sul sé somato-psichico; la comprensione è normale;
la percezione è apparentemente libera da errore. Il soggetto nega dispercezioni uditive;
il contenuto del pensiero è povero a tratti fatuo con ideazione complessivamente disordinata, nessi associativi discretamente conservati. Il soggetto Presenta di idee di riferimento a contenuto persecutorio espressi con forte carica emotiva (riferisce che non vuole rapporti sociali perché non si fida di nessuno, e preferisce uscire da solo), è rivendicativo nei confronti della madre che, a suo dire, sarebbe troppo protettiva e intrusiva. Le capacità di critica e di giudizio sono insufficienti (tipico della lieve insufficienza mentale di cui è affetto); la volontà è ipobulica. Non ha coscienza di malattia”.
Nonostante tale quadro patologico, che comunque appare compensato dai farmaci assunti, il CTU ha scrupolosamente spiegato come “non basta aggiungere certificati sanitari ma occorre tenere presente che la valutazione medico-legale in tema di handicap deve prendere in considerazione non solo le patologie, in valore assoluto, ma principalmente gli effetti funzionali che queste determinano nel contesto globale del quadro morboso”.
Nel caso di specie, gli effetti funzionali determinati dalle patologie riscontrate non sono tali da integrare i requisiti di cui all'art. 3 comma III L.104/1992 L'Ausiliario, inoltre, ha ampiamente risposto alle critiche mosse alla bozza dell'elaborato peritale dal CTP secondo cui il ricorrente sarebbe affetto da un quadro clinico severo sia dal punto di vista psicologico, che dal punto di vita fisico tale da non consentire allo stesso una normale vita di relazione.
In realtà il CTU ha ben spiegato le fonti del proprio convincimento (da pag. 13 e ss. della relazione, cui si rimanda) ed ha evidenziato, a fronte delle note critiche depositate dal difensore secondo cui la consulenza non avrebbe preso in considerazione la documentazione successivamente prodotta, che tutti i documenti versati in atti sono stati esaminati ma che gli stessi non incidono nella valutazione complessiva delle condizioni del periziando.
3 Sulla base di tale quadro diagnostico, l'ausiliario del Giudice ha risposto motivando le sue determinazioni ed ha argomentato in ordine alle patologie riscontrate ritenendo che il ricorrente “non presenta minorazioni tali da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, come previsto dall'art.3 comma 3 della Legge 104/92, pertanto rientra nei parametri previsti dall' art.3 comma 1 della suddetta Legge
104/92.”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In mancanza di documentazione successiva alla fase di ATP depositata dalla parte, non vi è prova di alcun aggravio della situazione clinica già esaminata che imponga il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Spese del giudizio secondo soccombenza a carico di parte ricorrente, tenuto conto della decurtazione del 20% di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. in virtù della difesa a mezzo funzionario della precedente fase;
le spese di CTU di fase ATP a carico di parte ricorrente, come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 1.700,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 05/02/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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