Articolo 127 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 156Articolo 158
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7 febbraio 2014
Art. 127-bis.

((I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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