TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4675/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 4675
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: finita locazione – uso abitativo – diniego rinnovo alla prima sca-
denza
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) e residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parmentola (C.F.
) – PEC ed elettiva- C.F._2 Email_1
mente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA) in via
Pioppaino n. 95,
1 -ricorrente-
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] e resi- CP_1 C.F._3
dente in Castellammare di Stabia (NA) in via Tavernola n. 19, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruocco (C.F. ) – PEC C.F._4 [...]
e NO De SA (C.F. Email_2
) - PEC ed elett.te do- C.F._5 Email_3
miciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia (NA) in via P. Carrese n.
3,
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentir dichiarare cessata la locazione inter partes per la prima sca- CP_1
denza contrattuale del 30.04.2025.
Il ricorrente rappresentava:
- di essere proprietario/locatore dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia
(NA) in via Ponte Persica n.57, piano secondo, interno n. 3, censito al N.C.E.U. al foglio 1, particella 616, sub 9 e di averlo concesso in locazione, ad uso abitativo, a con contratto registrato il 27.04.2021 al n. 2758/3T dell'Agenzia CP_1
delle Entrate, ufficio territoriale di Castellammare di Stabia;
2 - che la durata del contratto era di quattro anni con decorrenza dal 01.05.2021 e scadenza al 30.04.2025, rinnovabile per ulteriori anni quattro, in mancanza di di-
sdetta motivata da recapitarsi a mezzo raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza;
- che con lettera raccomandata A.R. n. 15034674401-8 del 05.04.2024, ricevuta dalla resistente il 09.04.2024, inviava la disdetta del contratto di locazione per la prima scadenza del 30.04.2025 motivandola con la necessità di destinare l'immo-
bile locato ad abitazione principale del figlio nato il [...] a Persona_1
Pompei (NA).
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la finita locazione per la data del 30.04.2025 con fissazione del termine per il rilascio dell'immobile, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la resistente chiedendo di accertare la veridicità dell'ef-
fettiva esigenza di abitazione, nell'immobile de quo, da parte del figlio del ricor-
rente ed in subordine concedersi il massimo termine per il rilascio in virtù sia della difficoltà di reperire una nuova abitazione, che per le patologie da cui la stessa ed il figlio, con lei convivente, erano affetti.
Il giudizio, dopo un infruttuoso tentativo di bonario componimento, veniva rin-
viato per la discussione, con concessione alle parti di termine per note di discus-
sione, essendo maturo per la decisione.
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Parte ricorrente ha regolarmente e tempestivamente disdettato il rapporto locativo in essere fra le parti per la prima scadenza quadriennale del 30.04.2025.
Parte resistente, costituendosi, ha addotto motivi relativi alla richiesta di accerta-
mento, da parte del Tribunale, dell'effettiva esistenza dell'esigenza abitativa del figlio dell'istante, tale da giustificare il diniego di rinnovo alla prima scadenza.
3 Tale richiesto accertamento non risulta previsto dalla normativa in vigore in virtù
della quale é stabilito che la parte istante debba dichiarare espressamente, nella disdetta, uno dei motivi di legge previsti, al fine di denegare il rinnovo alla prima scadenza, proprio come la parte istante ha regolarmente fatto rappresentando l'esi-
genza abitativa del figlio . Per_1
L'eventuale accertamento del rispetto dei motivi indicati nella disdetta, riguarde-
rebbe una fase successiva al rilascio dell'immobile ma non quella cognitiva del pre-
sente giudizio, tendente solo ad accertare la scadenza del rapporto locativo.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza e la normativa vigente, il locatore non è tenuto a dimostrare l'effettiva necessità di destinare l'immobile ad un uso proprio o di un familiare. È sufficiente che il locatore manifesti la volontà di non rinnovare il con-
tratto, specificando i motivi tra quelli tassativamente indicati dalla legge, come pre-
visto dall'art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda con dichiarazione di finita loca-
zione per la scadenza del 30.04.2025 e con fissazione della data di esecuzione al
02.02.2026 data per la quale la conduttrice dovrà rilasciare l'immobile libero da persone e/o vuoto da cose.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ma in virtù della circostanza che la conduttrice non ha formalizzato una vera e propria opposizione, si ritiene condan-
narla al pagamento di un terzo delle stesse, compensando fra le parti i residui 2/3.
Le stesse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
4 a) dichiara risolto per finita locazione il contratto per cui è causa per la data del
30.04.2025;
b) fissa per l'esecuzione il 02.02.2026, data per la quale l'immobile dovrà essere rilasciato dalla conduttrice, libero da persone e/o vuoto da cose, in favore del loca-
tore;
c) condanna la resistente al pagamento di 1/3 delle spese di giudizio che liquida in euro 1.300,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 1.200,00 per compensi profes-
sionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Parmentola dichiaratosi anticipatario;
d) compensa fra le parti i residui 2/3 di spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 26.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 4675
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: finita locazione – uso abitativo – diniego rinnovo alla prima sca-
denza
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
mare di Stabia (NA) e residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parmentola (C.F.
) – PEC ed elettiva- C.F._2 Email_1
mente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA) in via
Pioppaino n. 95,
1 -ricorrente-
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] e resi- CP_1 C.F._3
dente in Castellammare di Stabia (NA) in via Tavernola n. 19, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruocco (C.F. ) – PEC C.F._4 [...]
e NO De SA (C.F. Email_2
) - PEC ed elett.te do- C.F._5 Email_3
miciliata presso il loro studio in Castellammare di Stabia (NA) in via P. Carrese n.
3,
-resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentir dichiarare cessata la locazione inter partes per la prima sca- CP_1
denza contrattuale del 30.04.2025.
Il ricorrente rappresentava:
- di essere proprietario/locatore dell'appartamento sito in Castellammare di Stabia
(NA) in via Ponte Persica n.57, piano secondo, interno n. 3, censito al N.C.E.U. al foglio 1, particella 616, sub 9 e di averlo concesso in locazione, ad uso abitativo, a con contratto registrato il 27.04.2021 al n. 2758/3T dell'Agenzia CP_1
delle Entrate, ufficio territoriale di Castellammare di Stabia;
2 - che la durata del contratto era di quattro anni con decorrenza dal 01.05.2021 e scadenza al 30.04.2025, rinnovabile per ulteriori anni quattro, in mancanza di di-
sdetta motivata da recapitarsi a mezzo raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza;
- che con lettera raccomandata A.R. n. 15034674401-8 del 05.04.2024, ricevuta dalla resistente il 09.04.2024, inviava la disdetta del contratto di locazione per la prima scadenza del 30.04.2025 motivandola con la necessità di destinare l'immo-
bile locato ad abitazione principale del figlio nato il [...] a Persona_1
Pompei (NA).
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la finita locazione per la data del 30.04.2025 con fissazione del termine per il rilascio dell'immobile, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, la resistente chiedendo di accertare la veridicità dell'ef-
fettiva esigenza di abitazione, nell'immobile de quo, da parte del figlio del ricor-
rente ed in subordine concedersi il massimo termine per il rilascio in virtù sia della difficoltà di reperire una nuova abitazione, che per le patologie da cui la stessa ed il figlio, con lei convivente, erano affetti.
Il giudizio, dopo un infruttuoso tentativo di bonario componimento, veniva rin-
viato per la discussione, con concessione alle parti di termine per note di discus-
sione, essendo maturo per la decisione.
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Parte ricorrente ha regolarmente e tempestivamente disdettato il rapporto locativo in essere fra le parti per la prima scadenza quadriennale del 30.04.2025.
Parte resistente, costituendosi, ha addotto motivi relativi alla richiesta di accerta-
mento, da parte del Tribunale, dell'effettiva esistenza dell'esigenza abitativa del figlio dell'istante, tale da giustificare il diniego di rinnovo alla prima scadenza.
3 Tale richiesto accertamento non risulta previsto dalla normativa in vigore in virtù
della quale é stabilito che la parte istante debba dichiarare espressamente, nella disdetta, uno dei motivi di legge previsti, al fine di denegare il rinnovo alla prima scadenza, proprio come la parte istante ha regolarmente fatto rappresentando l'esi-
genza abitativa del figlio . Per_1
L'eventuale accertamento del rispetto dei motivi indicati nella disdetta, riguarde-
rebbe una fase successiva al rilascio dell'immobile ma non quella cognitiva del pre-
sente giudizio, tendente solo ad accertare la scadenza del rapporto locativo.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza e la normativa vigente, il locatore non è tenuto a dimostrare l'effettiva necessità di destinare l'immobile ad un uso proprio o di un familiare. È sufficiente che il locatore manifesti la volontà di non rinnovare il con-
tratto, specificando i motivi tra quelli tassativamente indicati dalla legge, come pre-
visto dall'art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda con dichiarazione di finita loca-
zione per la scadenza del 30.04.2025 e con fissazione della data di esecuzione al
02.02.2026 data per la quale la conduttrice dovrà rilasciare l'immobile libero da persone e/o vuoto da cose.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza ma in virtù della circostanza che la conduttrice non ha formalizzato una vera e propria opposizione, si ritiene condan-
narla al pagamento di un terzo delle stesse, compensando fra le parti i residui 2/3.
Le stesse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
4 a) dichiara risolto per finita locazione il contratto per cui è causa per la data del
30.04.2025;
b) fissa per l'esecuzione il 02.02.2026, data per la quale l'immobile dovrà essere rilasciato dalla conduttrice, libero da persone e/o vuoto da cose, in favore del loca-
tore;
c) condanna la resistente al pagamento di 1/3 delle spese di giudizio che liquida in euro 1.300,00 di cui euro 100,00 per spese ed euro 1.200,00 per compensi profes-
sionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Parmentola dichiaratosi anticipatario;
d) compensa fra le parti i residui 2/3 di spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 26.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
5