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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 10369/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.09.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l' Avv. Maria Valastro del foro di Milano, con studio in Milano, Via Mosè Bianchi n. 24, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l' Avv. Antonio Guariglia del foro di Roma, con studio in Roma, via Archimede n. 67 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma, in data 9.12.2018 (anno 2018 atto n. 00886 parte 1 serie 03) in comunione dei beni
1 senza figli
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale tra il signor e la signora Parte_1 Parte_2
, ordinando al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto
[...] di matrimonio, iscritto al Comune di Roma, anno 2018, al n. 00886, parte 1, serie 03;
2. darsi atto che ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento e che gli stessi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, così da non avere nulla reciprocamente a pretendere;
3. i coniugi dichiarano, sin da ora, di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza di separazione.
4. spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
2 la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Roma il 9.12.2018, iscritto al relativo Registro dello Stato Civile per l'anno 2018, al n. 00886, parte 1, serie 03;
1) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) spese di lite differite alla definizione del giudizio;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Nicola Latour
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.09.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l' Avv. Maria Valastro del foro di Milano, con studio in Milano, Via Mosè Bianchi n. 24, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l' Avv. Antonio Guariglia del foro di Roma, con studio in Roma, via Archimede n. 67 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma, in data 9.12.2018 (anno 2018 atto n. 00886 parte 1 serie 03) in comunione dei beni
1 senza figli
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale tra il signor e la signora Parte_1 Parte_2
, ordinando al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto
[...] di matrimonio, iscritto al Comune di Roma, anno 2018, al n. 00886, parte 1, serie 03;
2. darsi atto che ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento e che gli stessi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, così da non avere nulla reciprocamente a pretendere;
3. i coniugi dichiarano, sin da ora, di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza di separazione.
4. spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte,
2 la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Roma il 9.12.2018, iscritto al relativo Registro dello Stato Civile per l'anno 2018, al n. 00886, parte 1, serie 03;
1) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) spese di lite differite alla definizione del giudizio;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Nicola Latour
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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