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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US CH
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 385/2024 vertente tra:
Avv. Achille Iroso opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2024 R.G., vertente tra
Avv. Achille Iroso, rappresentato e difeso da sé medesimo, con studio in Afragola, Via L. Settembrini
n. 6; opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. spiegata dal difensore odierno istante avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., resa nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi distinto con Rg n.
6746/2021.
Tale procedura veniva intentata dall'Avv. Iroso - sulla base della sentenza n. 2677/2020 resa dal GdP di Afragola in data 1-4.12.2020, munita della formula esecutiva in data 2.4.2021 - quale distrattario
2 dei compensi ivi liquidati, in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato
Controparte_1
In data 27.2.2023 il G.E. titolare emetteva ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. avente il seguente tenore: “… ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, Iroso avv.
Achille, la somma di € 708,65 a totale soddisfo del credito azionato con la presente procedura esecutiva, nonchè la misura di € 520,00 a titolo di spese di procedura, con rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovuta …”.
Avverso tale provvedimento spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. l'Avv. Iroso, dolendosi della errata liquidazione delle spese di procedura esecutiva;
in particolare, deduceva: “… La suddetta ordinanza è errata poiché liquida spese e competenze della procedura, comprensive di quelle del precetto, nella somma di € 520,00 (di cui € 120,00 per spese), in assenza di motivazione, nonché inferiore ai valori medi e minimi dettati dal D.M. n. 55/2014, in violazione dei valori minimi e medi del D.M. n. 55/2014 e della tabella ad esso allegata. …” (cfr. pag. 2 ricorso in opposizione – Rg n.
6746/2021).
Con ordinanza del 19.10.2023, il G.E. – definendo il sub procedimento di opposizione - così provvedeva: “… rilevato che parte istante non ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva di detto provvedimento, onde al g.e., accertata la propria competenza, residua soltanto il compito di fissare i termini per introdurre il giudizio di merito, a norma dell' art. 618 c.p.c.;
P.Q.M.
fissa il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. …”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante provvedeva ad instaurare la fase di merito della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c., devolvendo nella presente sede le medesime argomentazioni svolte in fase sommaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “… I. in via principale: accertare e dichiarare la erronea liquidazione delle spese e competenze dell'esecuzione per violazione dei valori minimi e medi così come disciplinati dal D.M. 55/2014 e, per l'effetto II. condannare le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 855,00 oltre spese generali, IVA e CPA oltre le spese vive documentate ammontanti ad €
104,95, nonché i compensi del precetto pari ad € 135,00 immotivatamente decurtati ovvero di quella minore somma che riterrà giusta ed equa;
in via subordinata: III. accertare e dichiarare la erronea liquidazione delle spese e competenze dell'esecuzione per violazione dei valori minimi e medi così come disciplinati dal D.M. 55/2014 e, per l'effetto IV. condannare le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 428,00 oltre spese generali, IVA e
CPA oltre le spese vive documentate ammontanti ad € 104,95, nonché i compensi del precetto pari
3 ad € 135,00 immotivatamente decurtati, per un totale di € 667,95, ovvero di quella minore somma che riterrà giusta ed equa;
V. condannare in ogni caso le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento delle spese anche forfettarie e competenze di causa da attribuirsi al difensore che se ne dichiara antistatario, oltre IVA e CPA come per legge. …”
Le parti convenute/opposte, sebbene ritualmente convenute in giudizio non si costituivano, dacché in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 26.3.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il procedimento, stante la natura documentale, veniva rinviato per la decisione alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia fondata, sebbene per quanto di ragione, e vada accolta nei limiti di cui si dirà subito infra.
Come accennato, la censura devoluta investe la determinazione dei compensi e delle spese per la intrapresa esecuzione, effettuata dal G.E. in sede di ordinanza ex art. 553 c.p.c..
Dalla disamina degli atti di causa rileva che l'atto di precetto fondato sulla sentenza n. 2677/2020 resa dal GdP di Afragola in data 1-4.12.2020 reca l'intimazione di pagamento per complessivi €
1.103,01, di cui € 135,00 per compensi dell'atto di precetto.
La procedura di espropriazione mobiliare presso terzi veniva, dunque, intrapresa per il recupero della anzidetta somma.
Dalla motivazione della ordinanza di assegnazione si ricava che i compensi per precetto ed esecuzione venivano liquidati in € 400,00 (tenuto conto del fatto che dei 520,00 euro riconosciuti, € 120,00 erano indicati per spese) oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Come noto, i compensi per la esecuzione vanno determinati in base ai parametri medi di cui al D.M. applicabile ratione temporis, avuto riguardo del fatto che gli importi liquidati nel titolo esecutivo ammontano ad € 125,00 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre IVA CPA e 15% per spese generali; al contempo, il giudice dell'esecuzione in sede di assegnazione dispone del potere- dovere di verificare l'idoneità del titolo esecutivo del creditore pignorante, nonché la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto (cfr. cfr. Cass. civ. Sez. III, 08/04/2003,
n. 5510, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 16/02/2000, n. 1728 e Cass. civ. Sez. III,
10/09/1996, n. 8215).
Quanto ai compensi per l'atto di precetto, l'importo in esso richiesto (€ 135,00) si pone in linea con il valore medio di cui allo scaglione di riferimento del D.M. applicabile ratione temporis.
Quanto ai compensi per la espropriazione mobiliare i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, da individuarsi nello scaglione di riferimento fino ad € 1.100,00, ammontano ad € 346,00.
4 Si reputa, nondimeno, che in applicazione del disposto di cui all'art. 4 del D.M. 55/14 e ss.mm., - in considerazione del valore dell'affare e della attività effettivamente prestata - debba essere praticata una decurtazione pari al 15% sui valori medi.
Alla luce di quanto innanzi detto, all'istante vanno riconosciuti – a titolo di spese e compensi per l'esecuzione - i seguenti importi:
- € 104,95 (cfr. conclusioni sul punto rassegnate dall'istante);
- € 625,96 per compensi della esecuzione (ovvero € 196,98 [135,00 compenso per atto di precetto, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA] ed € 428,98 [294,00 per compensi della esecuzione, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA]) per un totale di € 730,91.
Se ne inferisce, pur in difetto di una specifica argomentazione sul punto, che il giudice di prime cure si discostava - sebbene per minima parte - dai criteri di liquidazione per come innanzi enunciati, dal momento che i compensi per precetto ed esecuzione venivano liquidati in € 520,00 a titolo di spese di procedura, con rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge (da calcolarsi sulla somma di € 400,00, considerato che le spese venivano indicate in € 120,00).
L'opposizione va, dunque, accolta sebbene per quanto di ragione, con conseguente riconoscimento del diritto dell'Avv. Iroso Achille ad ottenere il pagamento delle spese e dei compensi della esecuzione per complessivi € 730,91 (in luogo della somma a tale titolo assegnata dal G.E.).
Per ciò che concerne le spese di lite, l'accoglimento della opposizione per quanto di ragione induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiarale integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 385/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto dell'Avv. Iroso Achille ad ottenere il pagamento delle spese e dei compensi della esecuzione per complessivi € 730,91;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa US CH
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US CH
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 385/2024 vertente tra:
Avv. Achille Iroso opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2024 R.G., vertente tra
Avv. Achille Iroso, rappresentato e difeso da sé medesimo, con studio in Afragola, Via L. Settembrini
n. 6; opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. spiegata dal difensore odierno istante avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., resa nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi distinto con Rg n.
6746/2021.
Tale procedura veniva intentata dall'Avv. Iroso - sulla base della sentenza n. 2677/2020 resa dal GdP di Afragola in data 1-4.12.2020, munita della formula esecutiva in data 2.4.2021 - quale distrattario
2 dei compensi ivi liquidati, in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato
Controparte_1
In data 27.2.2023 il G.E. titolare emetteva ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. avente il seguente tenore: “… ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, Iroso avv.
Achille, la somma di € 708,65 a totale soddisfo del credito azionato con la presente procedura esecutiva, nonchè la misura di € 520,00 a titolo di spese di procedura, con rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovuta …”.
Avverso tale provvedimento spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. l'Avv. Iroso, dolendosi della errata liquidazione delle spese di procedura esecutiva;
in particolare, deduceva: “… La suddetta ordinanza è errata poiché liquida spese e competenze della procedura, comprensive di quelle del precetto, nella somma di € 520,00 (di cui € 120,00 per spese), in assenza di motivazione, nonché inferiore ai valori medi e minimi dettati dal D.M. n. 55/2014, in violazione dei valori minimi e medi del D.M. n. 55/2014 e della tabella ad esso allegata. …” (cfr. pag. 2 ricorso in opposizione – Rg n.
6746/2021).
Con ordinanza del 19.10.2023, il G.E. – definendo il sub procedimento di opposizione - così provvedeva: “… rilevato che parte istante non ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva di detto provvedimento, onde al g.e., accertata la propria competenza, residua soltanto il compito di fissare i termini per introdurre il giudizio di merito, a norma dell' art. 618 c.p.c.;
P.Q.M.
fissa il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. …”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante provvedeva ad instaurare la fase di merito della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c., devolvendo nella presente sede le medesime argomentazioni svolte in fase sommaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “… I. in via principale: accertare e dichiarare la erronea liquidazione delle spese e competenze dell'esecuzione per violazione dei valori minimi e medi così come disciplinati dal D.M. 55/2014 e, per l'effetto II. condannare le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 855,00 oltre spese generali, IVA e CPA oltre le spese vive documentate ammontanti ad €
104,95, nonché i compensi del precetto pari ad € 135,00 immotivatamente decurtati ovvero di quella minore somma che riterrà giusta ed equa;
in via subordinata: III. accertare e dichiarare la erronea liquidazione delle spese e competenze dell'esecuzione per violazione dei valori minimi e medi così come disciplinati dal D.M. 55/2014 e, per l'effetto IV. condannare le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 428,00 oltre spese generali, IVA e
CPA oltre le spese vive documentate ammontanti ad € 104,95, nonché i compensi del precetto pari
3 ad € 135,00 immotivatamente decurtati, per un totale di € 667,95, ovvero di quella minore somma che riterrà giusta ed equa;
V. condannare in ogni caso le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento delle spese anche forfettarie e competenze di causa da attribuirsi al difensore che se ne dichiara antistatario, oltre IVA e CPA come per legge. …”
Le parti convenute/opposte, sebbene ritualmente convenute in giudizio non si costituivano, dacché in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 26.3.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il procedimento, stante la natura documentale, veniva rinviato per la decisione alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia fondata, sebbene per quanto di ragione, e vada accolta nei limiti di cui si dirà subito infra.
Come accennato, la censura devoluta investe la determinazione dei compensi e delle spese per la intrapresa esecuzione, effettuata dal G.E. in sede di ordinanza ex art. 553 c.p.c..
Dalla disamina degli atti di causa rileva che l'atto di precetto fondato sulla sentenza n. 2677/2020 resa dal GdP di Afragola in data 1-4.12.2020 reca l'intimazione di pagamento per complessivi €
1.103,01, di cui € 135,00 per compensi dell'atto di precetto.
La procedura di espropriazione mobiliare presso terzi veniva, dunque, intrapresa per il recupero della anzidetta somma.
Dalla motivazione della ordinanza di assegnazione si ricava che i compensi per precetto ed esecuzione venivano liquidati in € 400,00 (tenuto conto del fatto che dei 520,00 euro riconosciuti, € 120,00 erano indicati per spese) oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Come noto, i compensi per la esecuzione vanno determinati in base ai parametri medi di cui al D.M. applicabile ratione temporis, avuto riguardo del fatto che gli importi liquidati nel titolo esecutivo ammontano ad € 125,00 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre IVA CPA e 15% per spese generali; al contempo, il giudice dell'esecuzione in sede di assegnazione dispone del potere- dovere di verificare l'idoneità del titolo esecutivo del creditore pignorante, nonché la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto (cfr. cfr. Cass. civ. Sez. III, 08/04/2003,
n. 5510, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 16/02/2000, n. 1728 e Cass. civ. Sez. III,
10/09/1996, n. 8215).
Quanto ai compensi per l'atto di precetto, l'importo in esso richiesto (€ 135,00) si pone in linea con il valore medio di cui allo scaglione di riferimento del D.M. applicabile ratione temporis.
Quanto ai compensi per la espropriazione mobiliare i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, da individuarsi nello scaglione di riferimento fino ad € 1.100,00, ammontano ad € 346,00.
4 Si reputa, nondimeno, che in applicazione del disposto di cui all'art. 4 del D.M. 55/14 e ss.mm., - in considerazione del valore dell'affare e della attività effettivamente prestata - debba essere praticata una decurtazione pari al 15% sui valori medi.
Alla luce di quanto innanzi detto, all'istante vanno riconosciuti – a titolo di spese e compensi per l'esecuzione - i seguenti importi:
- € 104,95 (cfr. conclusioni sul punto rassegnate dall'istante);
- € 625,96 per compensi della esecuzione (ovvero € 196,98 [135,00 compenso per atto di precetto, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA] ed € 428,98 [294,00 per compensi della esecuzione, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA]) per un totale di € 730,91.
Se ne inferisce, pur in difetto di una specifica argomentazione sul punto, che il giudice di prime cure si discostava - sebbene per minima parte - dai criteri di liquidazione per come innanzi enunciati, dal momento che i compensi per precetto ed esecuzione venivano liquidati in € 520,00 a titolo di spese di procedura, con rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge (da calcolarsi sulla somma di € 400,00, considerato che le spese venivano indicate in € 120,00).
L'opposizione va, dunque, accolta sebbene per quanto di ragione, con conseguente riconoscimento del diritto dell'Avv. Iroso Achille ad ottenere il pagamento delle spese e dei compensi della esecuzione per complessivi € 730,91 (in luogo della somma a tale titolo assegnata dal G.E.).
Per ciò che concerne le spese di lite, l'accoglimento della opposizione per quanto di ragione induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiarale integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 385/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto dell'Avv. Iroso Achille ad ottenere il pagamento delle spese e dei compensi della esecuzione per complessivi € 730,91;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa US CH
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