Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/07/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01779/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01760/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1760 del 2024, proposto da RI IZ RU, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 401/2023, del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Nessun difensore presente nella camera di consiglio del 11 giugno 2025, così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con sentenza n. 401/2023, il Tribunale di Agrigento ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente in epigrafe ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all’accredito di € 1.000,00 sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
La ricorrente ha chiesto all’Amministrazione intimata l’esecuzione della sentenza con PEC del 30 giugno 2024, senza ricevere riscontro.
Con atto notificato il 18 dicembre 2024 e depositato il giorno 19 seguente, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della sentenza n. 401/2023 della quale ha chiesto l’ottemperanza al fine corresponsione delle somme dovute e liquidate.
L’Amministrazione intimata, seppure regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio al fine di contestare le pretese avverse o rappresentare un eventuale avvenuto pagamento.
Alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, va rilevato che la pretesa fatta valere si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: consta agli atti di causa, infatti, che la sentenza reca l’esposta condanna pecuniaria, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
C) Il ricorso pertanto va accolto e, per l’effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito va obbligato a dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
D) Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta , il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso lo stesso Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-s exies , comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
E) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione debitrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del difensore antistatario.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO