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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6274/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6274/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRILLO Parte_1 C.F._1
BE e dell'avv. FREDDI SERENA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AL OB
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Lariano il 2.8.1986 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Lariano al n. 14, parte 2, Serie A, Anno 1986).
Dal matrimonio sono nati tre figli, (n. 8.11.1987), (n. 4.1.1990) e (n. 18.6.1991). Per_1 Per_2 Per_3 Con ricorso depositato il 18.12.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi avanzando altresì ulteriori domande (addebito della separazione, assegno di mantenimento). Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso introduttivo.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Il Presidente delegato adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ponendo un assegno di mantenimento di €
1.200,00 per la coniuge a carico del resistente;
disponeva quindi il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano e integravano le rispettive difese e venivano loro concessi i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I. ammetteva parzialmente le istanze probatorie di parte ricorrente, rigettando le restanti istanze.
A seguito dell'escussione dei testi ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
3. Venendo alle altre questioni, si rileva innanzitutto che parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione.
Al riguardo, giova rammentare che ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è pur sempre onerato di provare che una simile condotta
è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: deve cioè provare la sussistenza del rapporto di causalità tra l'inadempimento dei suddetti doveri ed una rottura della comunione di intenti e di sentimenti tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza (v., ex multis, Cass. civ., 25843/2013; Cass. civ., 18074/2014), dovendosi pertanto escludere tale nesso qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. civ., 2059/2012; Cass. civ., e 9074/2011).
Ciò posto, si deve preliminarmente rilevare come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
“le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., Sez. VI-1
Ord., 19.02.2018, n. 3925; v. anche Cass. civ., Sez. I, 15.09.2011, n. 18853).
Tali condotte, tuttavia, devono essere supportate da idonei elementi probatori;
nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad allegare la relazione del Centro Antiviolenza a cui la stessa si è rivolta nel
2021. È stata poi svolta prova testimoniale, all'esito della quale tuttavia la teste non ha Tes_1 confermato l'episodio che sarebbe accaduto nel mese di settembre dell'anno 2018, riferendo genericamente di un litigio fra i coniugi. È stata inoltre escussa l'avv. Falcone, operatrice del Centro
Antiviolenza, la quale ha confermato che la ricorrente si è rivolta al Centro e ha seguito un percorso con loro, rendendole “edotte di condotte violente sia nei confronti di lei stessa, sia nei confronti della figlia ...” - è appena il caso di notare, tuttavia, che le circostanze riferite dalla operatrice sono Per_3 state conosciute de relato nell'ambito del percorso svolto.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che le condotte violente allegate non siano state sufficientemente corroborate nel corso del presente giudizio, per cui, in assenza di ulteriori elementi a supporto, la richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla signora non Parte_1 può trovare accoglimento.
4. Con riguardo alla casa coniugale, la ricorrente si è da tempo trasferita, come emerge dagli atti e dai documenti di causa.
La stessa inoltre ha affermato, nei propri scritti difensivi, che tutti i figli, compresa la figlia , Per_3 sono maggiorenni ed economicamente indipendenti (“…acquisendo, medio tempore, anche la figlia più piccola la propria autonomia. In particolare quest'ultima, in data 11.05.2021, ha Per_3 conseguito la specializzazione in Odontoiatria Pediatrica ed in data 02.08.2021 si è trasferita all'estero, in Svizzera, dove lavora e vive stabilmente”), per cui non dev'essere posto alcun contributo per il loro mantenimento.
Risulta accoglibile la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
La signora è supplente di scuola media e percepisce uno stipendio pari a circa € 1.600,00 Parte_1 mensili;
all'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire inoltre circa € 2.400,00 al mese a titolo di canoni di locazione da immobili di sua proprietà. La stessa risulta infatti essere proprietaria di numerosi immobili in Lariano, dei quali alcuni sono in comproprietà con il (cfr. le visure in CP_1 atti nonché la perizia di parte depositata dalla stessa ). Dagli estratti di c/c in atti risulta, a Parte_1 mero titolo esemplificativo, che nel mese di settembre 2022 ha percepito complessivi € 2.275,00. La
è titolare di altro conto corrente presso la nel quale al mese di marzo Parte_1 Controparte_2
2022 risultava un saldo di € 130.000,00 circa. Ha inoltre prodotto le dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2020; da quelle relative agli anni 2019 e 2020 emerge rispettivamente un reddito complessivo lordo di circa € 35.000 ed € 37.000.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso inoltre che la durante il matrimonio accudiva la prole Parte_1
e aiutava il marito come segretaria presso lo studio odontotecnico di quest'ultimo (cfr. quanto dichiarato dalla madre mentre la teste ha dichiarato di non conoscere la Testimone_2 Tes_3 circostanza).
Quanto al , lo stesso è odontotecnico e allega di essere socio al 99% della società Dental CP_1
FCM per cui percepisce uno stipendio di € 1.100,00 (mentre nel 2020 sarebbe stato in cassa integrazione). Lo stesso percepisce canoni di locazione da numerosi immobili, come emerge anche dalle dichiarazioni dei redditi in atti, dei quali è sia proprietario esclusivo, sia comproprietario unitamente alla . Ha dichiarato in particolare di percepire mensilmente € 6.500 dai 4 Parte_1 immobili di sua titolarità e dai due immobili in comproprietà con la ex coniuge, nonché circa €
6.000/7.000 mensili dai 12 immobili locati dalla società Lugiva Immobiliare S.r.l., di cui è socio al
99 %. È altresì socio al 99% della società Lugiva Costruzioni S.r.l.. Si veda infine la dichiarazione dei redditi 2019 da cui emerge un reddito complessivo di € 103.700,00 circa.
Occorre rilevare che la situazione patrimoniale e reddituale del non appare attendibile, atteso CP_1 che dai c/c prodotti emergono numerosissimi versamenti in contanti e in assegni (a titolo esemplificativo, nel solo mese di novembre 2020 risultano versamenti in contanti e con assegni per €
7.717,00; si veda sul punto anche l'ordinanza presidenziale).
Alla luce di quanto sopra, va pertanto disposta la comunicazione della sentenza alla Guardia Di
Finanza, ai sensi dell'art. 36 d.p.r. 600/1973.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per porre a carico del un CP_1 assegno mensile di € 1.500,00 per il mantenimento della moglie, attesa la rilevante sperequazione fra le parti e l'indubbio tenore di vita goduto durante la convivenza
Si ricorda, infatti, che per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge in sede di separazione occorre accertare il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. ex multis la recente Cassazione civile sez. I, 03/05/2025,
n.11611, secondo cui “… il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi…”).
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lariano di provvedere alle incombenze di legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione;
4) pone a carico del resistente un assegno mensile di € 1.500,00 per il mantenimento della ricorrente da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
5) spese di lite compensate.
Manda la cancelleria per la comunicazione alla Guardia di Finanza competente.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA RU RI AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6274/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRILLO Parte_1 C.F._1
BE e dell'avv. FREDDI SERENA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AL OB
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Lariano il 2.8.1986 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Lariano al n. 14, parte 2, Serie A, Anno 1986).
Dal matrimonio sono nati tre figli, (n. 8.11.1987), (n. 4.1.1990) e (n. 18.6.1991). Per_1 Per_2 Per_3 Con ricorso depositato il 18.12.2020 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi avanzando altresì ulteriori domande (addebito della separazione, assegno di mantenimento). Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso introduttivo.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Il Presidente delegato adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ponendo un assegno di mantenimento di €
1.200,00 per la coniuge a carico del resistente;
disponeva quindi il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano e integravano le rispettive difese e venivano loro concessi i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I. ammetteva parzialmente le istanze probatorie di parte ricorrente, rigettando le restanti istanze.
A seguito dell'escussione dei testi ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
3. Venendo alle altre questioni, si rileva innanzitutto che parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione.
Al riguardo, giova rammentare che ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è pur sempre onerato di provare che una simile condotta
è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: deve cioè provare la sussistenza del rapporto di causalità tra l'inadempimento dei suddetti doveri ed una rottura della comunione di intenti e di sentimenti tale da rendere impossibile la continuazione della convivenza (v., ex multis, Cass. civ., 25843/2013; Cass. civ., 18074/2014), dovendosi pertanto escludere tale nesso qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. civ., 2059/2012; Cass. civ., e 9074/2011).
Ciò posto, si deve preliminarmente rilevare come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
“le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., Sez. VI-1
Ord., 19.02.2018, n. 3925; v. anche Cass. civ., Sez. I, 15.09.2011, n. 18853).
Tali condotte, tuttavia, devono essere supportate da idonei elementi probatori;
nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad allegare la relazione del Centro Antiviolenza a cui la stessa si è rivolta nel
2021. È stata poi svolta prova testimoniale, all'esito della quale tuttavia la teste non ha Tes_1 confermato l'episodio che sarebbe accaduto nel mese di settembre dell'anno 2018, riferendo genericamente di un litigio fra i coniugi. È stata inoltre escussa l'avv. Falcone, operatrice del Centro
Antiviolenza, la quale ha confermato che la ricorrente si è rivolta al Centro e ha seguito un percorso con loro, rendendole “edotte di condotte violente sia nei confronti di lei stessa, sia nei confronti della figlia ...” - è appena il caso di notare, tuttavia, che le circostanze riferite dalla operatrice sono Per_3 state conosciute de relato nell'ambito del percorso svolto.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che le condotte violente allegate non siano state sufficientemente corroborate nel corso del presente giudizio, per cui, in assenza di ulteriori elementi a supporto, la richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla signora non Parte_1 può trovare accoglimento.
4. Con riguardo alla casa coniugale, la ricorrente si è da tempo trasferita, come emerge dagli atti e dai documenti di causa.
La stessa inoltre ha affermato, nei propri scritti difensivi, che tutti i figli, compresa la figlia , Per_3 sono maggiorenni ed economicamente indipendenti (“…acquisendo, medio tempore, anche la figlia più piccola la propria autonomia. In particolare quest'ultima, in data 11.05.2021, ha Per_3 conseguito la specializzazione in Odontoiatria Pediatrica ed in data 02.08.2021 si è trasferita all'estero, in Svizzera, dove lavora e vive stabilmente”), per cui non dev'essere posto alcun contributo per il loro mantenimento.
Risulta accoglibile la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
La signora è supplente di scuola media e percepisce uno stipendio pari a circa € 1.600,00 Parte_1 mensili;
all'udienza presidenziale ha dichiarato di percepire inoltre circa € 2.400,00 al mese a titolo di canoni di locazione da immobili di sua proprietà. La stessa risulta infatti essere proprietaria di numerosi immobili in Lariano, dei quali alcuni sono in comproprietà con il (cfr. le visure in CP_1 atti nonché la perizia di parte depositata dalla stessa ). Dagli estratti di c/c in atti risulta, a Parte_1 mero titolo esemplificativo, che nel mese di settembre 2022 ha percepito complessivi € 2.275,00. La
è titolare di altro conto corrente presso la nel quale al mese di marzo Parte_1 Controparte_2
2022 risultava un saldo di € 130.000,00 circa. Ha inoltre prodotto le dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2020; da quelle relative agli anni 2019 e 2020 emerge rispettivamente un reddito complessivo lordo di circa € 35.000 ed € 37.000.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso inoltre che la durante il matrimonio accudiva la prole Parte_1
e aiutava il marito come segretaria presso lo studio odontotecnico di quest'ultimo (cfr. quanto dichiarato dalla madre mentre la teste ha dichiarato di non conoscere la Testimone_2 Tes_3 circostanza).
Quanto al , lo stesso è odontotecnico e allega di essere socio al 99% della società Dental CP_1
FCM per cui percepisce uno stipendio di € 1.100,00 (mentre nel 2020 sarebbe stato in cassa integrazione). Lo stesso percepisce canoni di locazione da numerosi immobili, come emerge anche dalle dichiarazioni dei redditi in atti, dei quali è sia proprietario esclusivo, sia comproprietario unitamente alla . Ha dichiarato in particolare di percepire mensilmente € 6.500 dai 4 Parte_1 immobili di sua titolarità e dai due immobili in comproprietà con la ex coniuge, nonché circa €
6.000/7.000 mensili dai 12 immobili locati dalla società Lugiva Immobiliare S.r.l., di cui è socio al
99 %. È altresì socio al 99% della società Lugiva Costruzioni S.r.l.. Si veda infine la dichiarazione dei redditi 2019 da cui emerge un reddito complessivo di € 103.700,00 circa.
Occorre rilevare che la situazione patrimoniale e reddituale del non appare attendibile, atteso CP_1 che dai c/c prodotti emergono numerosissimi versamenti in contanti e in assegni (a titolo esemplificativo, nel solo mese di novembre 2020 risultano versamenti in contanti e con assegni per €
7.717,00; si veda sul punto anche l'ordinanza presidenziale).
Alla luce di quanto sopra, va pertanto disposta la comunicazione della sentenza alla Guardia Di
Finanza, ai sensi dell'art. 36 d.p.r. 600/1973.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per porre a carico del un CP_1 assegno mensile di € 1.500,00 per il mantenimento della moglie, attesa la rilevante sperequazione fra le parti e l'indubbio tenore di vita goduto durante la convivenza
Si ricorda, infatti, che per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge in sede di separazione occorre accertare il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (cfr. ex multis la recente Cassazione civile sez. I, 03/05/2025,
n.11611, secondo cui “… il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi…”).
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lariano di provvedere alle incombenze di legge;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione;
4) pone a carico del resistente un assegno mensile di € 1.500,00 per il mantenimento della ricorrente da corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
5) spese di lite compensate.
Manda la cancelleria per la comunicazione alla Guardia di Finanza competente.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA RU RI AS