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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 7473/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al n. 7473/2018 e al n. 5897/2019, aventi ad oggetto “Altri istituti del diritto delle successioni” e vertenti tra
( ), elettivamente domiciliato in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania al Vico S. Antonio Abate n. 12, presso lo studio degli avv.ti TAGLIALATELA
DI e TAGLIALATELA AN ( ), dai quali è C.F._2
rappresentato e difeso come da procure in atti;
ATTRICE
E
( ) e CP_1 C.F._3 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in Napoli al Centro Direzionale, via C.F._4
G.Porzio, Isola A/3, presso lo studio dell'avv. D'ISA RENATO, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) e (C.F. ); C.F._6 Controparte_5 C.F._7
1 RG 7473/2018
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_6 C.F._8
Carinola alla via Rio Persico n. 58, presso lo studio dell'avv. DE SPIRITO RENATO
LUIGI, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 dicembre 2025, tenuta nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante note scritta a cui si fa espresso rinvio, hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi..
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2018 e iscritto al n. 7473/2018 del Reg. Gen. Aff. Con., il sig. conveniva in giudizio la sorella Parte_1 [...]
e il di lei figlio, , per sentir dichiarare l'invalidità, l'inefficacia o CP_1 CP_2
comunque, in subordine, la natura simulatoria dell'atto per notaio di Nardo dell'8 Per_1
luglio 2015, racc. n. 860, trascritto in data 20 luglio 2018 ai nn. 27011 e 21443, con il quale la prima, dichiaratasi proprietaria esclusiva per usucapione dell'immobile sito in
Marano di Napoli alla Via Svizzera n. 1 (riportato in catasto urbano di detto Comune al foglio 8, p.lla 318, sub. 16) aveva trasferito al secondo la piena proprietà di tale bene, pattuendo il prezzo di vendita di euro 30.000,00.
In particolare, l'attore chiedeva accertarsi la propria qualità di comproprietario iure hereditatis del cespite de quo, appartenuto in vita al comune genitore , Persona_2
nonché condannarsi, per l'effetto, parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione del mancato godimento del bene protrattosi nel tempo, quantificato in
1.200,00 euro annui (pari dunque sino al 2018, anno di instaurazione del presente giudizio,
2 RG 7473/2018
a complessivi euro 19.200,00) o ad altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa.
Ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, quindi, parte attrice deduceva in fatto, anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., per quanto qui d'interesse:
a) che, in data 26 febbraio 1985, veniva aperta la successione legittima del sig.
[...]
in favore della consorte, e dei loro cinque figli Per_2 Parte_2 CP_3
, , e;
CP_4 CP_5 CP_1 Parte_1
b) che il defunto genitore aveva lasciato ai propri eredi un unico cespite immobiliare, costituito dall'immobile per cui v'è causa;
c) che, in data 22 febbraio 1986 (rectius 22 marzo 1986, come evincibile dalla produzione documentale di parte), era stato trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2, il certificato di denunciata successione rilasciato dall'Ufficio del Registro di Aversa;
d) che, pertanto, il richiamato appartamento era stato devoluto ex lege per 1/3 alla comune madre e per 2/3 ai germani, in quote uguali tra loro;
e) che, a seguito della dipartita della comune madre la proprietà Parte_2
dell'appartamento in parola era stata devoluta integralmente in comunione ai germani, per quote pari a 1/5 ciascuno;
f) che tale appartamento era stato sì sempre abitato dalla sorella dapprima con CP_1
il consenso dei comuni genitori e in seguito con quello dei coeredi, ma che tale circostanza, configurando una mera “detenzione”, giammai avrebbe potuto integrare, in favore dell'odierna convenuta, un atto avente “natura donativa” (in assenza peraltro della forma a tal fine prescritta dalla legge), né tantomeno avrebbe potuto consentire a quest'ultima di ritenerne usucapita la proprietà esclusiva in danno dei genitori e, successivamente, degli altri coeredi, permettendole così di alienarne autonomamente la proprietà esclusiva e per l'intero in favore del figlio
3 RG 7473/2018
, atteso peraltro che, in quell'appartamento, aveva anche coabitato, sino alla CP_2
sua dipartita, la madre Parte_2
g) che tale ultima alienazione, inoltre, era stata simulata all'evidente scopo di consentire al sig. di usufruire dei più ridotti tempi di usucapione CP_2
previsti per l'ipotesi dell'acquisto a non domino;
h) che, infine, la propria qualità di coerede – e quindi di comproprietario del bene conteso – doveva desumersi dall'accettazione tacita dell'eredità dei defunti genitori, concretizzatasi nell'apprensione materiale di una parte dei beni mobili appartenuti in vita a quest'ultimi, all'esito di una divisione bonariamente intervenuta tra tutti i germani (e, segnatamente, di alcune attrezzature agricole come tubature in ferro zincato per l'irrigazione, struttura atomizzatore e motozappa, nonché di gioielli, pezzi di mobilia, coperte in lana, corredi e utensili per l'attività agricola e per la casa).
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 ottobre 2018, si costituivano quindi i sig.ri e , i quali chiedevano innanzitutto il rigetto nel CP_1 CP_2
merito delle pretese attoree, allegando in particolare, anche nelle successive memorie istruttorie:
a) che l'immobile per cui v'è causa fu acquistato dal sig. al solo scopo Persona_2
di farne dono alla figlia in vista delle sue nozze e che tale intento non ebbe CP_1
a realizzarsi, determinando così la permanenza del bene nel relictum ereditario, in ragione soltanto della minor età di quest'ultima all'epoca dell'acquisto;
b) che, per “circa mezzo secolo”, la sig.ra aveva abitato e gestito CP_1
l'appartamento in parola, avendone ricevuto in via esclusiva le chiavi sin dal 1969, ivi stabilendo, peraltro, anche la residenza del proprio nucleo familiare, senza che alcuno dei propri fratelli avesse mai avanzato pretese sullo stesso o ne avesse rivendicato la comproprietà;
c) che, essendo la sig.ra la sola ad essere stata nel possesso dell'unico CP_1
bene ereditario alla morte dei comuni genitori, la stessa era anche l'unica, tra i
4 RG 7473/2018 chiamati all'eredità, rispetto alla quale poteva dirsi concretizzata l'ipotesi di accettazione dell'eredità ope legis prevista dall'art. 485 c.c., non avendo provveduto alla redazione di alcun inventario;
d) che, diversamente, l'odierno attore doveva ritenersi privo della qualità di erede, non avendo questi mai esercitato in maniera espressa o tacita il diritto di accettare la delazione ereditaria rivoltagli ed essendosi per l'effetto tale diritto estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c.;
e) che, invero, nessuna divisione bonaria di beni mobili ereditari era mai stata realizzata tra i germani , non essendo residuati alla morte dei comuni CP_1
genitori beni diversi e ulteriori all'appartamento rivendicato in questo giudizio;
f) che, ad ogni modo, in virtù dell'animus liberandi manifestato dai genitori, la sig.
aveva goduto e posseduto uti dominus, in modo pacifico, manifesto CP_1
e continuo, l'immobile per cui v'è causa per oltre trent'anni, sin dal novembre del
1969 e, a partire dall'apertura della successione del 1985, sulla totalità delle quote devolute ai chiamati, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unica e sola proprietaria, in particolare, assumendo da sola tutte le spese di gestione e manutenzione, anche straordinaria, di detto appartamento;
g) che giammai la comune madre, aveva abitato l'appartamento Parte_2
destinato alla figlia avendo la stessa sempre vissuto nel comune di PA, CP_1
dapprima con il marito e poi, successivamente alla dipartita di Persona_2
quest'ultimo, con la figlia , spostando la propria residenza nel Persona_3
comune di Falciano del Massico, presso il figlio , solo nel 2000, Parte_1
ove vi permaneva sino alla dipartita, avutasi nel 2002.
In via riconvenzionale, inoltre, alla luce di quanto dedotto, parte convenuta domandava accertarsi anche l'avvenuto acquisto da parte della sig.ra , ai CP_1
sensi dell'art. 485 c.c., della qualità di unico erede dei genitori e Persona_2 Pt_2
con conseguenziale accrescimento della quota ereditaria posseduta per l'intero
[...]
valore dell'immobile caduto in successione.
5 RG 7473/2018
In subordine e per l'ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di una comunione ereditaria tra i germani sull'immobile oggetto del presente giudizio, i convenuti CP_1
istavano per l'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte della sig.ra CP_1
della proprietà esclusiva in danno degli altri compossessori, chiedendo altresì la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari e la condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con altro e successivo atto di citazione notificato in data 9 maggio 2019 e iscritto al n. 5897/2019 del Reg. Gen. Aff. Con., il sig. conveniva nuovamente Parte_1
in giudizio i sig.ri e , per sentir accertare, quale presupposto CP_1 CP_2
della declaratoria di invalidità o inefficacia dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti, la propria qualità di erede dei sig.ri e e ottenere Persona_2 Parte_2
così, oltre al già richiesto risarcimento del danno, anche la restituzione dell'immobile conteso.
A sostegno di tali ulteriori domande, quindi, parte attrice deduceva le medesime circostanze di fatto già allegate nel giudizio pendente con R.G. n. 7473/2018, a ciò, tuttavia, aggiungendo:
a) che il diritto all'accettazione dell'eredità paterna era stato tempestivamente esercitato da tutti i chiamati all'eredità con la denuncia di successione registrata e poi trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari, oltre che con l'apprensione materiale e la divisione bonaria tra i coeredi dei beni mobili appartenuti al de cuius;
b) che l'eredità materna era stata dallo stesso accettata nonostante l'avvenuta istituzione da parte della defunta, con atto per notaio in Sessa Aurunca Per_4
re. N. 251, di un legato avente ad oggetto la cappella funeraria ubicata nel cimitero del comune di PA;
c) che, in ragione dell'avvenuta costituzione tra tutti i germani di una CP_1
comunione ereditaria sull'immobile sito nel comune di Marano di Napoli, aveva chiesto alla convenuta di procedere alla bonaria divisione di tale cespite ereditario,
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anche tramite la liquidazione in denaro della propria quota di spettanza, registrando sul punto, tuttavia, l'adozione da parte di quest'ultima di una condotta dilatoria.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 settembre 2019, si costituiva quindi, anche in tale secondo giudizio, parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto nel merito delle pretese attoree e l'accoglimento delle stesse domande riconvenzionali già formulate nel giudizio contraddistinto da RG n. 7473/2018, sulla scorta delle medesime circostanze di fatto dedotte in precedenza, ma reclamando tuttavia, questa volta in maniera inequivoca, che l'accertamento della qualità di unica erede in capo alla sig.ra ovvero, in subordine, l'intervenuta usucapione della proprietà CP_1
esclusiva sul bene immobile conteso fossero dichiarati nei confronti di tutti i chiamati all'eredità dei genitori e Persona_5 Parte_2
Di conseguenza, rappresentava la volontà di chiamare in causa i sig.ri CP_3
e , chiedendo a tal uopo il differimento ai sensi dell'art. 269 CP_4 Controparte_5
c.p.c. della prima udienza di comparizione.
In aggiunta, parte convenuta istava espressamente anche per l'accertamento nei confronti di tutte le parti della validità dell'atto di compravendita per notaio Per_6
dell'8 luglio 2015, rep. n. 1173, trascritto il 20 luglio dello stesso anno, e con il
[...]
quale la sig.ra aveva alienato la proprietà dell'immobile per cui v'è causa CP_1
al figlio . CP_2
5. All'udienza del 29 settembre 2019, celebrata con modalità cartolare in forza delle disposizioni emergenziali previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, questo Tribunale, in persona del giudice Monica Marrazzo, disponeva riunirsi il procedimento recante R.G. n. 5897/2019 a quello contraddistinto da R.G. n. 7473/2018, di più risalente iscrizione.
All'udienza cartolare del 29 settembre 2020, il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “titolari dell'immobile de quo” entro la data del 31 dicembre 2020, intendendo chiaramente riferirsi ai soggetti indicati nella dichiarazione di successione trascritta contro il sig. con riguardo Persona_2
7 RG 7473/2018 all'immobile oggetto di causa: adempimento, cui i convenuti provvedevano nei confronti di ciascuno dei predetti soggetti, da ultimo in data 23 dicembre 2020.
Decorsi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., concessi all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2021, alle successive udienze del 4 gennaio 2022 (definita con ordinanza del 13 luglio 2022) e del 13 giugno 2023 (con integrazione dell'ordinanza istruttoria precedentemente emessa), le parti erano ammesse alla prova orale richiesta.
Mutato il G.I. con il subentro dello scrivente per l'udienza del 4-2-2025 ed esaurita l'istruttoria all'udienza del 30 settembre 2025 con l'assunzione della prova testimoniale articolata dalle parti e dell'interrogatorio formale reso dalla convenuta , CP_1
nonché con la constatazione dell'assenza ingiustificata degli interrogandi , CP_5
e , con ordinanza del 7 ottobre 2024, la causa era rinviata per CP_4 Controparte_3
la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 dicembre 2025, nelle forme della trattazione orale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al termine della quale veniva trattenuta per la decisione.
6. Nelle more, con comparsa di costituzione per intervento volontario depositata in data 29 settembre 2025, si costituiva infine la sig.ra , figlia della Controparte_7
convenuta chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni da CP_1
quest'ultima formulate.
7. Orbene, così riassunti le difese delle parti e lo svolgimento del giudizio, il Tribunale, in via preliminare, dichiara la contumacia dei convenuti (C.F. Controparte_3
, (C.F. ) e C.F._5 Controparte_5 C.F._7 CP_4
(C.F. ) nonché l'inammissibilità dell'intervento volontario
[...] C.F._6
spiegato dalla sig.ra (C.F. ). Controparte_6 C.F._9
In ordine a tale ultima disposizione, infatti, occorre precisare che, a mente dell'art. 105 c.p.c., è data facoltà a chiunque di intervenire in un processo pendente tra altre parti per far valere, nei confronti di tutte o di una sola di esse, un diritto relativo allo stesso oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio ovvero, ancora, anche solo per sostenere le ragioni di alcuna di esse, a condizione però che, in tale seconda ipotesi, l'intervento
8 RG 7473/2018 medesimo sia pur sempre finalizzato al soddisfacimento di un interesse dell'interventore: interesse, che non deve essere di mero fatto ma giuridico, nel senso che tra l'interventore adiuvante e la parte costituita adiuvata deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, in cui la posizione del primo possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che la seconda sostiene contro il suo avversario in causa (ex multis Cass. civ., sez. II, sentenza n. 25145/2014).
Orbene, dall'esame della comparsa di costituzione per intervento volontario depositata in data 29 settembre 2025, non è dato evincere il perseguimento da parte della sig.ra di alcun interesse diverso da quello – di mero fatto – proteso a escludere la CP_2
propria partecipazione, per conto della madre, alle trattative di divisione bonaria tra gli eredi dei beni mobili relitti dei sig.ri e nonché a dar ingresso Persona_2 Parte_2
in giudizio ad allegazioni di fatto nuove, ormai precluse alle parti costituite (quali, a esempio, quelle relative alle donazioni indirette eseguite in vita dal sig. in Persona_2
favore degli altri figli, realizzate attraverso l'acquisto e l'intestazione diretta a quest'ultimi di altri immobili).
Nessun diritto dipendente dall'oggetto o dal titolo dedotto in giudizio né rapporto giuridico intercorrente tra ella e la madre, potenzialmente pregiudicabile dalle statuizioni richieste a questo giudice, è stato dunque allegato dalla sig.ra a fondamento del CP_2
proprio intervento volontario, con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per carenza delle condizioni di cui al richiamato art. 105 c.p.c.
8. Nel merito, il Tribunale ritiene innanzitutto che le domande attoree siano infondate.
8.1. Invero, l'esame dell'istruttoria assunta nel presente giudizio non consente di ritenere in primo luogo dimostrata l'intervenuta accettazione, da parte dell'attore, delle delazioni ereditarie relative ai patrimoni relitti dei defunti genitori e Persona_2 Pt_2
[...]
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, infatti, un'accettazione di tali eredità non può essere desunta dalle dichiarazioni di successione rese e trascritte alla morte dei
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genitori presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2, trattandosi di meri adempimenti fiscali prescritti dalla legge, aventi natura di atti meramente conservativi del patrimonio ereditario, in quanto tali, esercitabili anche dal chiamato all'eredità e, quindi, inidonei a dimostrare, per conforme e costante giurisprudenza di legittimità, l'intervenuta acquisizione della qualità di erede in capo a colui che ne abbia curato la redazione (ex
multis, Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 1438/2020).
Come noto, del resto, a differenza della voltura catastale (atto idoneo, per la sua duplice natura sia fiscale che civile, a deporre per l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità), la dichiarazione di successione è atto esclusivamente fiscale, la cui trascrizione – peraltro operata ex officio dall'Ufficio del registro con valenza di mera pubblicità notizia – non costituisce per espressa previsione di legge (oggi, contemplata dall'art. 5 D.Lgs. n. 347/1990) “trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili
e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.
Né tanto meno può dirsi raggiunta agli atti la prova dell'esistenza, alla morte dei sig.ri e di quei beni mobili la cui materiale apprensione – all'esito Persona_2 Parte_2
di una divisione bonaria asseritamente intervenuta tra i germani , con la sola CP_1
esclusione della convenuta – è stata invocata da parte attrice a comprova CP_1
dell'accettazione tacita della chiamata ereditaria allo stesso rivolta o comunque dell'intervenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'art. 485 c.c.
I beni de quibus, infatti, oltre ad essere stati nella maggior parte dei casi descritti in maniera generica e inidonea a una loro precisa individuazione (come “gioielli, alcuni pezzi di mobilia, n. 2 coperte in lana, corredi e utensili per l'attività agricola e per la casa”), non risultano innanzitutto indicati nella dichiarazione di successione presentata in occasione della morte della dipartita del sig. ( a conclusioni diverse, non Persona_2
può pervenirsi rispetto alla dichiarazione di successione presentata in occasione invece della morte della sig.ra avendo parte attrice omesso di depositarne in atti la Parte_2
copia, pur avendo dato indicazione di tale documento al n. 6 dell'elenco contenuto nella seconda memoria istruttoria).
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L'appartenenza in vita di tali beni ai de cuius e la successiva apprensione di alcuni di essi da parte dell'attore, inoltre, troverebbero conferma soltanto nella deposizione testimoniale rilasciata dalla moglie di quest'ultimo, , la cui Testimone_1
attendibilità dev'essere tuttavia esclusa: non solo e tanto per l'esistenza in sé di un rapporto di coniugio fra i predetti (la cui ricorrenza, ancorché possa ritenersi nei fatti attenuata dal regime di separazione di fatto riferita dalla testimone e tutt'altro che dimostrato, vale comunque a sottoporre il dichiarato testimoniale a un più severo scrutinio di affidabilità); quanto piuttosto per la genericità con la quale la teste ha riferito di almeno due divisioni informali dei cespiti intervenute tra i germani nel corso del tempo, senza alcuna indicazione precisa però delle circostanze di luogo e di tempo in cui le stesse si sarebbero verificate, continuando peraltro a far riferimento ai beni assegnati al marito in maniera tutt'altro che precisa (come “attrezzature agricole”, “sedie”, “panca”, “trapunta”,
“coperta di lana”, “corredi da letto”), omettendo quindi di fornire elementi utili a una loro più puntuale individuazione.
Sul piano della coerenza intrinseca, inoltre, è opportuno rilevare come risulti francamente inverosimile, perché non corrispondente allo id quod plerumque accidit, oltre che contraddittoria, la circostanza riferita dalla teste secondo la quale l'odierna convenuta venne dai fratelli, dapprima, tenuta in disparte dagli incontri finalizzati alla divisione di beni mobili dal modestissimo valore economico (quali coperte e mobili), proprio perché
ritenuta già assegnataria del godimento esclusivo di un bene di valore pari – secondo la stessa prospettazione attorea – a euro 300.000,00, per poi divenire comunque destinataria anni dopo, anche relativamente a tale bene, delle pretese divisorie dei fratelli.
Mentre, sotto il profilo della coerenza estrinseca, basti evidenziare che il dichiarato testimoniale – nella parte in cui ha affermato lo svolgimento soltanto tre anni fa di un incontro tra tutti i fratelli per la divisione anche dell'immobile in uso all'odierna convenuta
– non trova riscontro nella condotta processuale tenuta proprio da quest'ultimi: la cui contumacia depone infatti, a contrario, per un sostanziale disinteresse per le vicende ereditarie relative all'immobile oggetto di causa, che mal si concilia quindi con la volontà
– affermata dalla testimone - , di ottenerne addirittura la divisione fino a pochi anni prima.
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E ciò, peraltro, non senza rilevare come, nella diversa parte in cui hanno riferito della convivenza intercorsa – dopo la morte del sig. – tra la suocera Persona_2 Parte_2
e l'odierna convenuta presso l'appartamento in uso a quest'ultima, le CP_1
dichiarazioni rese dalla teste risultano categoricamente smentite Testimone_1
dalla più attendibile deposizione di altro testimone, , che ha invece escluso Testimone_2
la veridicità di tale ultima circostanza.
Della maggior attendibilità del teste , del resto, non è dato dubitare, non Testimone_2
solo perché, sebbene avvinta da rapporto di coniugio con una delle parti rimaste contumaci, ella ha serenamente dichiarato di non ricordare circostanza potenzialmente favorevoli al proprio congiunto, pur avendo al contrario la possibilità di deporre in senso favorevole a quest'ultimo; ma anche e soprattutto poiché la circostanza della assenza della presso l'appartamento di Marano, da quest'ultima riferita nel corso della propria Pt_2
escussione, è aliunde confermata anche da altro testimone: , dotato Controparte_8
anch'egli di elevato grado di attendibilità, trattandosi di soggetto terzo estraneo alle vicende ereditarie dedotte in giudizio, il quale ha sin dall'infanzia frequentato l'appartamento dei convenuti, abitando nel medesimo complesso residenziale.
Né a conclusioni difformi può pervenirsi valorizzando l'assenza ingiustificata dei terzi chiamati contumaci all'interrogatorio loro riferito dalla stessa parte attrice in quanto i capi non sono tali da rendere una confessione giudiziale rispetto ai fatti costitutivi della pretesa attore.
Si ritiene, quindi, che, in assenza di ulteriori argomenti di prova, l'assenza dei contumaci non può essere interpretata come un sostanziale riconoscimento della veridicità delle circostanze riportate nei capi di domanda ai medesimi rivolti, quanto piuttosto –
come già anticipato sopra – nel senso di un sostanziale disinteresse per le vicende ereditarie relative ai beni relitti dei sig.ri e Persona_2 Parte_2
Deve dunque conclusivamente ritenersi che l'attore non abbia mai accettato, in via formale o per atti concludenti oggetto di prova, l'eredità dei sig.ri e Persona_2 Pt_2
e non si sia mai trovato nel possesso dei relativi beni relitti, con la conseguenza
[...]
12 RG 7473/2018 che, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata da parte convenuta, il diritto di accettare le delazioni ereditarie allo stesso rivolte deve ritenersi ormai prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c..
A tale ultimo riguardo, la proposizione del presente giudizio – pur costituendo atto potenzialmente idoneo a manifestare la volontà di accettare la delazione ereditaria – è
intervenuta ben oltre la decorrenza del termine decennale di prescrizione previsto da tale disposizione normativa.
8.2.Alla luce di tali considerazioni, non può che essere quindi integralmente rigettata la domanda di accertamento della qualità di erede legittimo dei sig.ri e Persona_2 Pt_2
promossa dall'attore nel giudizio riunito contraddistinto da RG n. 5897/2019 e,
[...]
con essa, anche le ulteriori domande di accertamento dell'invalidità, dell'inefficacia o comunque della natura simulatoria dell'atto per notaio di Nardo dell'8 luglio 2015 Per_1
(con il quale la convenuta ha trasferito – come detto – la proprietà CP_1
dell'immobile in parola al figlio ) nonché di condanna dei convenuti alla CP_2
restituzione del bene rivendicato e al risarcimento del danno patito, presupponendo l'accoglimento di quest'ultime l'acquisto iure hereditatis, da parte dell'attore, di un diritto alla comproprietà del bene de quo, tuttavia da escludersi per quanto sin qui argomentato.
9. Fondata nel merito, invece, è la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di unica erede del sig. e, conseguenzialmente, dell'intervenuto Persona_2
acquisto iure hereditatis dell'esclusiva proprieta in via di accrescimento dell'immobile sito in Marano alla via Svizzera n. 1, poi trasferita al figlio;
domanda, CP_2
questa, tempestivamente proposta dalla convenuta , in entrambi i giudizi CP_1
riuniti, nei confronti di tutti i germani . CP_1
9.1. Deve innanzitutto ritenersi acquisita agli atti del giudizio l'appartenenza in origine al relictum del solo defunto dell'appartamento oggetto di causa. Persona_2
Invero, risulta documentalmente dimostrato che l'immobile de quo fu acquistato dal predetto in data 16 ottobre 1969 (cfr. doc. 3 della produzione di parte attrice), in un periodo storico in cui il suo regime matrimoniale, in assenza di indicazioni di segno diverso
13 RG 7473/2018 emergenti dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio del Comune di
PA (cfr.doc. 13 produzione di parte attrice), doveva necessariamente ricondursi – per il regime transitorio dettato dall'art. 228 della Legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia – a quello proprio della separazione dei beni.
L'immobile in parola, dunque, non venne mai a transitare, neppure pro quota, nel patrimonio della sig.ra moglie di quest'ultimo, che non ne acquistò mai la Pt_2
proprietà, né iure proprio (in ragione, come detto, del regime matrimoniale esistente alla data dell'acquisto da parte del coniuge dell'appartamento de quo) né iure Persona_5
hereditatis, dal momento che nessuna prova è stata fornita in atti circa l'accettazione da parte di quest'ultima dell'eredità alla stessa devoluta ex lege dal marito.
Tutte le testimonianze escusse e ritenute attendibili per le ragioni sopra già illustrate, del resto, hanno anche escluso che la medesima abbia mai abitato l'appartamento conteso nel presente giudizio, con la conseguenza che neppure può ritenersi inverata nei suoi confronti l'ipotesi di acquisto ope legis della qualità di erede disciplinata dall'art. 485 c.c.
9.2. Risulta inoltre incontestato tra le parti che la convenuta ebbe a CP_1
godere in via esclusiva dell'immobile in parola sin dal suo acquisto ad opera del padre, protraendone il possesso esclusivo, pacifico e continuato anche in epoca successiva alla dipartita di quest'ultimo, dapprima con il consenso dei comuni genitori, e in prosieguo con quello degli altri fratelli.
Orbene, tali elementi cognitivi sono di per loro stessi sufficienti a far ravvisare in capo alla convenuta l'acquisto della qualità di erede puro e semplice del sig. , ai Persona_2
sensi del richiamato art. 485 c.c.: e ciò a prescindere dal fatto che tale disponibilità materiale abbia inverato o meno la ricorrenza di un possesso utile all'usucapione della proprietà e che la stessa si sia potuta intanto protrarre grazie al consenso degli altri chiamati all'eredità.
Ai sensi della citata disposizione normativa, infatti, è sufficiente, ai fini dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice, che il chiamato all'eredità si trovi nella disponibilità materiale di un bene che egli sappia appartenere al compendio ereditario, omettendo di
14 RG 7473/2018 redigere l'inventario o di avvalersi della facoltà di rifiutare l'eredità nei quaranta giorni successivi il suo compimento, senza che alcuna rilevanza sia quindi attribuita alla tipologia di poteri concretamente esercitati sulla cosa, all'animus del possessore o alla volontà degli altri chiamati all'eredità.
Come noto, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede ex art. 485 c.c. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio, sui beni ereditari, di facoltà corrispondenti al diritto proprietario, esaurendosi piuttosto in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità (ex multis Cass. civ., sez. II, n. 4456 del 2019).
Inoltre, il riferimento letterale fatto da tale disposizione normativa al momento
“dell'apertura della successione" finisce con il dare rilievo soltanto alla sussistenza ma non anche alla durata del possesso, sicché l'effetto acquisitivo della qualità di erede si produce anche nel caso in cui il possesso stesso si sia protratto per un solo giorno, avendone il chiamato perso immediatamente la disponibilità (ex multis Cass. civ., sentenza n. 15530/2017).
9.3. L'affermazione della unicità della qualità di erede posseduta dalla convenuta e, quindi, dell'esclusività della proprietà di conseguenza acquisita iure hereditatis sul bene immobile per cui v'è causa, poi, è resa possibile dall'assenza in atti della prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità del genitore, , da parte anche degli Persona_2
altri chiamati all'eredità, oltre che dell'attore per quanto già detto sopra.
Sul punto, infatti, al fine di fugare ogni potenziale dubbio in merito, deve precisarsi che la mancata accettazione dell'eredità in argomento da parte degli altri chiamati (ossia da parte della comune madre, e degli altri germani ) non costituisce Parte_2 CP_1
fatto costitutivo della pretesa azionata in questa sede dalla convenuta/attrice in via riconvenzionale, alla luce dei requisiti a quest'ultima espressamente prescritti – come visto sopra – dal richiamato art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede del sig.
[...]
. Per_2
15 RG 7473/2018
Semmai, il corrispondente fatto positivo dell'intervenuta accettazione dell'eredità de quo costituisce elemento impeditivo di quella “esclusività” della qualità di erede del sig.
invocata dalla convenuta a sostegno delle proprie ragioni. Persona_2
Ne consegue che l'onere di provare siffatta circostanza – così come di sopportare le conseguenze negative derivanti dall'omesso adempimento della relativa prescrizione – non può che gravare, in via principale, sui terzi chiamati rimasti contumaci, nonché, sia pure in via limitata, sull'attore, con riguardo al solo profilo dell'intervenuta accettazione dell'eredità del sig. da parte della coniuge, sig.ra nella misura Persona_2 Parte_2
in cui tale circostanza, ove risultasse dimostrata unitamente all'accettazione da parte dell'attore dell'eredità materna, consentirebbe all'istante di vantare Parte_1
diritti di proprietà sul bene oggetto del presente giudizio.
9.4. Conclusivamente, la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di unica erede e, conseguenzialmente, dell'intervenuto acquisto iure hereditatis da parte della convenuta dell'esclusiva proprietaria esistente sull'immobile sito in Marano alla via
Svizzera n. 1, poi trasferita al sig. , deve essere integralmente accolta, con CP_2
assorbimento della domanda subordinata di accertamento dell'intervenuto acquisito per usucapione della proprietà sul medesimo bene.
10. Ciò nondimeno, deve ritenersi invece inammissibile, per carenza di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere l'accertamento, nei confronti di tutti i germani , della validità del Per_5
contratto di compravendita per notaio Nardo dell'8 luglio 2015 stipulato col figlio Per_6
e avente a oggetto, come detto, il trasferimento della piena ed esclusiva CP_2
proprietà dell'immobile per cui v'è causa.
Dall'esame complessivo degli atti di causa non emerge che la convenuta persegua alcuna utilità concreta, ulteriore e diversa dal mero rigetto della domanda attorea di declaratoria di inefficacia del contratto per asserita violazione del principio nemo plus iuris
transferre potest quam ipse habet, tale da giustificare – e sorreggere in diritto – una pronuncia di validità ed efficacia generalizzata del contratto de quo anche nei confronti
16 RG 7473/2018
degli altri chiamati in causa rimasti contumaci, i quali, peraltro, non hanno mai sollevato alcuna contestazione, neppure in sede extragiudiziale, in ordine all'alienazione in oggetto.
11. Le spese seguono la reciproca soccombenza delle parti, così come determinatasi per effetto della declaratoria di inammissibilità di una delle domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta nel giudizio riunito contraddistinto da n. 5897/2019
Reg. Gen. Aff. Con., e sono pertanto compensate nella misura di 1/5 ciascuna, attesa la scarsa rilevanza assunta dalla domanda dichiarata inammissibile rispetto agli interessi azionati in giudizio dalle parti, comunque definiti con il riconoscimento della titolarità del bene conteso in capo ai convenuti.
In considerazione, inoltre, dell'intervenuta riunione del giudizio recante n. 5897/2019 del Reg. Gen. Aff. Con., sono liquidate separatamente le spese legali relative a tale procedimento, con riferimento alle fasi di studio e introduzione, non avendo le parti depositato memorie integrative in quel giudizio.
Infine, attesa la perfetta sovrapponibilità delle difese articolate dai convenuti, non si ritengono ricorrenti le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per il riconoscimento della maggiorazione ivi prevista, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del D.M. 55/2014 e 15 c.p.c., in complessivi euro
102.258,00, corrispondenti al prodotto della moltiplicazione per valore duecento della rendita catastale dell'immobile conteso, così come attestata dal notaio rogante nell'atto di compravendita dell'8 luglio 2015 (cfr. produzione di parte convenuta).
Nulla per le spese nei rapporto con la interveniente volontaria a fronte della dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli nord, Sezione II, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa eccezione e pretesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'intervento volontario esperito dalla sig.ra ; Controparte_6
• rigetta le domande di parte attrice;
17 RG 7473/2018
• in accoglimento della domanda riconvenzionale principale di parte convenuta, dichiara la sig.ra unica erede universale del sig. nonché CP_1 Persona_2
l'intervenuto acquisito iure hereditatis da parte di quest'ultima della proprietà del bene immobile sito in Marano di Napoli alla Via Svizzera n. 1, così come riportato in catasto urbano di detto Comune al foglio 8, p.lla 318, sub. 16 e poi alienato in favore del sig. ; CP_2
• dichiara inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere l'accertamento, nei confronti di tutte le parti in causa, della validità del contratto di compravendita per notaio di Nardo dell'8 luglio 2015 Per_1
stipulato dai sig.ri e;
CP_1 CP_2
• condanna l'attore alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite relative al procedimento recante n. 5897/2019 di Reg. Gen. Aff. Con., che si liquidano – in considerazione della disposta compensazione e tenuto conto delle sole fasi di studio e introduzione – in euro=4.180,00= per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro=786,00= a titolo di spese vive, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna l'attore alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in considerazione della disposta compensazione, in euro=11.282,40= per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e
IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro 786,00 a titolo di spese vive,
con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
• Nulla per le spese nei confronti della parte interventrice volontaria.
Così deciso in Aversa il 18-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Antonio Caiazzo
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al n. 7473/2018 e al n. 5897/2019, aventi ad oggetto “Altri istituti del diritto delle successioni” e vertenti tra
( ), elettivamente domiciliato in Giugliano Parte_1 C.F._1 in Campania al Vico S. Antonio Abate n. 12, presso lo studio degli avv.ti TAGLIALATELA
DI e TAGLIALATELA AN ( ), dai quali è C.F._2
rappresentato e difeso come da procure in atti;
ATTRICE
E
( ) e CP_1 C.F._3 CP_2
( ), elettivamente domiciliati in Napoli al Centro Direzionale, via C.F._4
G.Porzio, Isola A/3, presso lo studio dell'avv. D'ISA RENATO, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
) e (C.F. ); C.F._6 Controparte_5 C.F._7
1 RG 7473/2018
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_6 C.F._8
Carinola alla via Rio Persico n. 58, presso lo studio dell'avv. DE SPIRITO RENATO
LUIGI, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 dicembre 2025, tenuta nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante note scritta a cui si fa espresso rinvio, hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi..
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 15 giugno 2018 e iscritto al n. 7473/2018 del Reg. Gen. Aff. Con., il sig. conveniva in giudizio la sorella Parte_1 [...]
e il di lei figlio, , per sentir dichiarare l'invalidità, l'inefficacia o CP_1 CP_2
comunque, in subordine, la natura simulatoria dell'atto per notaio di Nardo dell'8 Per_1
luglio 2015, racc. n. 860, trascritto in data 20 luglio 2018 ai nn. 27011 e 21443, con il quale la prima, dichiaratasi proprietaria esclusiva per usucapione dell'immobile sito in
Marano di Napoli alla Via Svizzera n. 1 (riportato in catasto urbano di detto Comune al foglio 8, p.lla 318, sub. 16) aveva trasferito al secondo la piena proprietà di tale bene, pattuendo il prezzo di vendita di euro 30.000,00.
In particolare, l'attore chiedeva accertarsi la propria qualità di comproprietario iure hereditatis del cespite de quo, appartenuto in vita al comune genitore , Persona_2
nonché condannarsi, per l'effetto, parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione del mancato godimento del bene protrattosi nel tempo, quantificato in
1.200,00 euro annui (pari dunque sino al 2018, anno di instaurazione del presente giudizio,
2 RG 7473/2018
a complessivi euro 19.200,00) o ad altra somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria di causa.
Ai fini dell'accoglimento delle domande così promosse, quindi, parte attrice deduceva in fatto, anche nelle successive memorie istruttorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., per quanto qui d'interesse:
a) che, in data 26 febbraio 1985, veniva aperta la successione legittima del sig.
[...]
in favore della consorte, e dei loro cinque figli Per_2 Parte_2 CP_3
, , e;
CP_4 CP_5 CP_1 Parte_1
b) che il defunto genitore aveva lasciato ai propri eredi un unico cespite immobiliare, costituito dall'immobile per cui v'è causa;
c) che, in data 22 febbraio 1986 (rectius 22 marzo 1986, come evincibile dalla produzione documentale di parte), era stato trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2, il certificato di denunciata successione rilasciato dall'Ufficio del Registro di Aversa;
d) che, pertanto, il richiamato appartamento era stato devoluto ex lege per 1/3 alla comune madre e per 2/3 ai germani, in quote uguali tra loro;
e) che, a seguito della dipartita della comune madre la proprietà Parte_2
dell'appartamento in parola era stata devoluta integralmente in comunione ai germani, per quote pari a 1/5 ciascuno;
f) che tale appartamento era stato sì sempre abitato dalla sorella dapprima con CP_1
il consenso dei comuni genitori e in seguito con quello dei coeredi, ma che tale circostanza, configurando una mera “detenzione”, giammai avrebbe potuto integrare, in favore dell'odierna convenuta, un atto avente “natura donativa” (in assenza peraltro della forma a tal fine prescritta dalla legge), né tantomeno avrebbe potuto consentire a quest'ultima di ritenerne usucapita la proprietà esclusiva in danno dei genitori e, successivamente, degli altri coeredi, permettendole così di alienarne autonomamente la proprietà esclusiva e per l'intero in favore del figlio
3 RG 7473/2018
, atteso peraltro che, in quell'appartamento, aveva anche coabitato, sino alla CP_2
sua dipartita, la madre Parte_2
g) che tale ultima alienazione, inoltre, era stata simulata all'evidente scopo di consentire al sig. di usufruire dei più ridotti tempi di usucapione CP_2
previsti per l'ipotesi dell'acquisto a non domino;
h) che, infine, la propria qualità di coerede – e quindi di comproprietario del bene conteso – doveva desumersi dall'accettazione tacita dell'eredità dei defunti genitori, concretizzatasi nell'apprensione materiale di una parte dei beni mobili appartenuti in vita a quest'ultimi, all'esito di una divisione bonariamente intervenuta tra tutti i germani (e, segnatamente, di alcune attrezzature agricole come tubature in ferro zincato per l'irrigazione, struttura atomizzatore e motozappa, nonché di gioielli, pezzi di mobilia, coperte in lana, corredi e utensili per l'attività agricola e per la casa).
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 ottobre 2018, si costituivano quindi i sig.ri e , i quali chiedevano innanzitutto il rigetto nel CP_1 CP_2
merito delle pretese attoree, allegando in particolare, anche nelle successive memorie istruttorie:
a) che l'immobile per cui v'è causa fu acquistato dal sig. al solo scopo Persona_2
di farne dono alla figlia in vista delle sue nozze e che tale intento non ebbe CP_1
a realizzarsi, determinando così la permanenza del bene nel relictum ereditario, in ragione soltanto della minor età di quest'ultima all'epoca dell'acquisto;
b) che, per “circa mezzo secolo”, la sig.ra aveva abitato e gestito CP_1
l'appartamento in parola, avendone ricevuto in via esclusiva le chiavi sin dal 1969, ivi stabilendo, peraltro, anche la residenza del proprio nucleo familiare, senza che alcuno dei propri fratelli avesse mai avanzato pretese sullo stesso o ne avesse rivendicato la comproprietà;
c) che, essendo la sig.ra la sola ad essere stata nel possesso dell'unico CP_1
bene ereditario alla morte dei comuni genitori, la stessa era anche l'unica, tra i
4 RG 7473/2018 chiamati all'eredità, rispetto alla quale poteva dirsi concretizzata l'ipotesi di accettazione dell'eredità ope legis prevista dall'art. 485 c.c., non avendo provveduto alla redazione di alcun inventario;
d) che, diversamente, l'odierno attore doveva ritenersi privo della qualità di erede, non avendo questi mai esercitato in maniera espressa o tacita il diritto di accettare la delazione ereditaria rivoltagli ed essendosi per l'effetto tale diritto estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 480 c.c.;
e) che, invero, nessuna divisione bonaria di beni mobili ereditari era mai stata realizzata tra i germani , non essendo residuati alla morte dei comuni CP_1
genitori beni diversi e ulteriori all'appartamento rivendicato in questo giudizio;
f) che, ad ogni modo, in virtù dell'animus liberandi manifestato dai genitori, la sig.
aveva goduto e posseduto uti dominus, in modo pacifico, manifesto CP_1
e continuo, l'immobile per cui v'è causa per oltre trent'anni, sin dal novembre del
1969 e, a partire dall'apertura della successione del 1985, sulla totalità delle quote devolute ai chiamati, comportandosi nei confronti di chiunque come l'unica e sola proprietaria, in particolare, assumendo da sola tutte le spese di gestione e manutenzione, anche straordinaria, di detto appartamento;
g) che giammai la comune madre, aveva abitato l'appartamento Parte_2
destinato alla figlia avendo la stessa sempre vissuto nel comune di PA, CP_1
dapprima con il marito e poi, successivamente alla dipartita di Persona_2
quest'ultimo, con la figlia , spostando la propria residenza nel Persona_3
comune di Falciano del Massico, presso il figlio , solo nel 2000, Parte_1
ove vi permaneva sino alla dipartita, avutasi nel 2002.
In via riconvenzionale, inoltre, alla luce di quanto dedotto, parte convenuta domandava accertarsi anche l'avvenuto acquisto da parte della sig.ra , ai CP_1
sensi dell'art. 485 c.c., della qualità di unico erede dei genitori e Persona_2 Pt_2
con conseguenziale accrescimento della quota ereditaria posseduta per l'intero
[...]
valore dell'immobile caduto in successione.
5 RG 7473/2018
In subordine e per l'ipotesi in cui fosse accertata l'esistenza di una comunione ereditaria tra i germani sull'immobile oggetto del presente giudizio, i convenuti CP_1
istavano per l'accertamento dell'intervenuta usucapione da parte della sig.ra CP_1
della proprietà esclusiva in danno degli altri compossessori, chiedendo altresì la trascrizione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari e la condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Con altro e successivo atto di citazione notificato in data 9 maggio 2019 e iscritto al n. 5897/2019 del Reg. Gen. Aff. Con., il sig. conveniva nuovamente Parte_1
in giudizio i sig.ri e , per sentir accertare, quale presupposto CP_1 CP_2
della declaratoria di invalidità o inefficacia dell'atto di compravendita stipulato dai convenuti, la propria qualità di erede dei sig.ri e e ottenere Persona_2 Parte_2
così, oltre al già richiesto risarcimento del danno, anche la restituzione dell'immobile conteso.
A sostegno di tali ulteriori domande, quindi, parte attrice deduceva le medesime circostanze di fatto già allegate nel giudizio pendente con R.G. n. 7473/2018, a ciò, tuttavia, aggiungendo:
a) che il diritto all'accettazione dell'eredità paterna era stato tempestivamente esercitato da tutti i chiamati all'eredità con la denuncia di successione registrata e poi trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari, oltre che con l'apprensione materiale e la divisione bonaria tra i coeredi dei beni mobili appartenuti al de cuius;
b) che l'eredità materna era stata dallo stesso accettata nonostante l'avvenuta istituzione da parte della defunta, con atto per notaio in Sessa Aurunca Per_4
re. N. 251, di un legato avente ad oggetto la cappella funeraria ubicata nel cimitero del comune di PA;
c) che, in ragione dell'avvenuta costituzione tra tutti i germani di una CP_1
comunione ereditaria sull'immobile sito nel comune di Marano di Napoli, aveva chiesto alla convenuta di procedere alla bonaria divisione di tale cespite ereditario,
6 RG 7473/2018
anche tramite la liquidazione in denaro della propria quota di spettanza, registrando sul punto, tuttavia, l'adozione da parte di quest'ultima di una condotta dilatoria.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 settembre 2019, si costituiva quindi, anche in tale secondo giudizio, parte convenuta, la quale chiedeva il rigetto nel merito delle pretese attoree e l'accoglimento delle stesse domande riconvenzionali già formulate nel giudizio contraddistinto da RG n. 7473/2018, sulla scorta delle medesime circostanze di fatto dedotte in precedenza, ma reclamando tuttavia, questa volta in maniera inequivoca, che l'accertamento della qualità di unica erede in capo alla sig.ra ovvero, in subordine, l'intervenuta usucapione della proprietà CP_1
esclusiva sul bene immobile conteso fossero dichiarati nei confronti di tutti i chiamati all'eredità dei genitori e Persona_5 Parte_2
Di conseguenza, rappresentava la volontà di chiamare in causa i sig.ri CP_3
e , chiedendo a tal uopo il differimento ai sensi dell'art. 269 CP_4 Controparte_5
c.p.c. della prima udienza di comparizione.
In aggiunta, parte convenuta istava espressamente anche per l'accertamento nei confronti di tutte le parti della validità dell'atto di compravendita per notaio Per_6
dell'8 luglio 2015, rep. n. 1173, trascritto il 20 luglio dello stesso anno, e con il
[...]
quale la sig.ra aveva alienato la proprietà dell'immobile per cui v'è causa CP_1
al figlio . CP_2
5. All'udienza del 29 settembre 2019, celebrata con modalità cartolare in forza delle disposizioni emergenziali previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, questo Tribunale, in persona del giudice Monica Marrazzo, disponeva riunirsi il procedimento recante R.G. n. 5897/2019 a quello contraddistinto da R.G. n. 7473/2018, di più risalente iscrizione.
All'udienza cartolare del 29 settembre 2020, il giudice istruttore ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei “titolari dell'immobile de quo” entro la data del 31 dicembre 2020, intendendo chiaramente riferirsi ai soggetti indicati nella dichiarazione di successione trascritta contro il sig. con riguardo Persona_2
7 RG 7473/2018 all'immobile oggetto di causa: adempimento, cui i convenuti provvedevano nei confronti di ciascuno dei predetti soggetti, da ultimo in data 23 dicembre 2020.
Decorsi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., concessi all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2021, alle successive udienze del 4 gennaio 2022 (definita con ordinanza del 13 luglio 2022) e del 13 giugno 2023 (con integrazione dell'ordinanza istruttoria precedentemente emessa), le parti erano ammesse alla prova orale richiesta.
Mutato il G.I. con il subentro dello scrivente per l'udienza del 4-2-2025 ed esaurita l'istruttoria all'udienza del 30 settembre 2025 con l'assunzione della prova testimoniale articolata dalle parti e dell'interrogatorio formale reso dalla convenuta , CP_1
nonché con la constatazione dell'assenza ingiustificata degli interrogandi , CP_5
e , con ordinanza del 7 ottobre 2024, la causa era rinviata per CP_4 Controparte_3
la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 dicembre 2025, nelle forme della trattazione orale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al termine della quale veniva trattenuta per la decisione.
6. Nelle more, con comparsa di costituzione per intervento volontario depositata in data 29 settembre 2025, si costituiva infine la sig.ra , figlia della Controparte_7
convenuta chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni da CP_1
quest'ultima formulate.
7. Orbene, così riassunti le difese delle parti e lo svolgimento del giudizio, il Tribunale, in via preliminare, dichiara la contumacia dei convenuti (C.F. Controparte_3
, (C.F. ) e C.F._5 Controparte_5 C.F._7 CP_4
(C.F. ) nonché l'inammissibilità dell'intervento volontario
[...] C.F._6
spiegato dalla sig.ra (C.F. ). Controparte_6 C.F._9
In ordine a tale ultima disposizione, infatti, occorre precisare che, a mente dell'art. 105 c.p.c., è data facoltà a chiunque di intervenire in un processo pendente tra altre parti per far valere, nei confronti di tutte o di una sola di esse, un diritto relativo allo stesso oggetto o dipendente dal titolo dedotto in giudizio ovvero, ancora, anche solo per sostenere le ragioni di alcuna di esse, a condizione però che, in tale seconda ipotesi, l'intervento
8 RG 7473/2018 medesimo sia pur sempre finalizzato al soddisfacimento di un interesse dell'interventore: interesse, che non deve essere di mero fatto ma giuridico, nel senso che tra l'interventore adiuvante e la parte costituita adiuvata deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, in cui la posizione del primo possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che la seconda sostiene contro il suo avversario in causa (ex multis Cass. civ., sez. II, sentenza n. 25145/2014).
Orbene, dall'esame della comparsa di costituzione per intervento volontario depositata in data 29 settembre 2025, non è dato evincere il perseguimento da parte della sig.ra di alcun interesse diverso da quello – di mero fatto – proteso a escludere la CP_2
propria partecipazione, per conto della madre, alle trattative di divisione bonaria tra gli eredi dei beni mobili relitti dei sig.ri e nonché a dar ingresso Persona_2 Parte_2
in giudizio ad allegazioni di fatto nuove, ormai precluse alle parti costituite (quali, a esempio, quelle relative alle donazioni indirette eseguite in vita dal sig. in Persona_2
favore degli altri figli, realizzate attraverso l'acquisto e l'intestazione diretta a quest'ultimi di altri immobili).
Nessun diritto dipendente dall'oggetto o dal titolo dedotto in giudizio né rapporto giuridico intercorrente tra ella e la madre, potenzialmente pregiudicabile dalle statuizioni richieste a questo giudice, è stato dunque allegato dalla sig.ra a fondamento del CP_2
proprio intervento volontario, con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per carenza delle condizioni di cui al richiamato art. 105 c.p.c.
8. Nel merito, il Tribunale ritiene innanzitutto che le domande attoree siano infondate.
8.1. Invero, l'esame dell'istruttoria assunta nel presente giudizio non consente di ritenere in primo luogo dimostrata l'intervenuta accettazione, da parte dell'attore, delle delazioni ereditarie relative ai patrimoni relitti dei defunti genitori e Persona_2 Pt_2
[...]
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, infatti, un'accettazione di tali eredità non può essere desunta dalle dichiarazioni di successione rese e trascritte alla morte dei
9 RG 7473/2018
genitori presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 2, trattandosi di meri adempimenti fiscali prescritti dalla legge, aventi natura di atti meramente conservativi del patrimonio ereditario, in quanto tali, esercitabili anche dal chiamato all'eredità e, quindi, inidonei a dimostrare, per conforme e costante giurisprudenza di legittimità, l'intervenuta acquisizione della qualità di erede in capo a colui che ne abbia curato la redazione (ex
multis, Cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 1438/2020).
Come noto, del resto, a differenza della voltura catastale (atto idoneo, per la sua duplice natura sia fiscale che civile, a deporre per l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità), la dichiarazione di successione è atto esclusivamente fiscale, la cui trascrizione – peraltro operata ex officio dall'Ufficio del registro con valenza di mera pubblicità notizia – non costituisce per espressa previsione di legge (oggi, contemplata dall'art. 5 D.Lgs. n. 347/1990) “trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili
e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione”.
Né tanto meno può dirsi raggiunta agli atti la prova dell'esistenza, alla morte dei sig.ri e di quei beni mobili la cui materiale apprensione – all'esito Persona_2 Parte_2
di una divisione bonaria asseritamente intervenuta tra i germani , con la sola CP_1
esclusione della convenuta – è stata invocata da parte attrice a comprova CP_1
dell'accettazione tacita della chiamata ereditaria allo stesso rivolta o comunque dell'intervenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'art. 485 c.c.
I beni de quibus, infatti, oltre ad essere stati nella maggior parte dei casi descritti in maniera generica e inidonea a una loro precisa individuazione (come “gioielli, alcuni pezzi di mobilia, n. 2 coperte in lana, corredi e utensili per l'attività agricola e per la casa”), non risultano innanzitutto indicati nella dichiarazione di successione presentata in occasione della morte della dipartita del sig. ( a conclusioni diverse, non Persona_2
può pervenirsi rispetto alla dichiarazione di successione presentata in occasione invece della morte della sig.ra avendo parte attrice omesso di depositarne in atti la Parte_2
copia, pur avendo dato indicazione di tale documento al n. 6 dell'elenco contenuto nella seconda memoria istruttoria).
10 RG 7473/2018
L'appartenenza in vita di tali beni ai de cuius e la successiva apprensione di alcuni di essi da parte dell'attore, inoltre, troverebbero conferma soltanto nella deposizione testimoniale rilasciata dalla moglie di quest'ultimo, , la cui Testimone_1
attendibilità dev'essere tuttavia esclusa: non solo e tanto per l'esistenza in sé di un rapporto di coniugio fra i predetti (la cui ricorrenza, ancorché possa ritenersi nei fatti attenuata dal regime di separazione di fatto riferita dalla testimone e tutt'altro che dimostrato, vale comunque a sottoporre il dichiarato testimoniale a un più severo scrutinio di affidabilità); quanto piuttosto per la genericità con la quale la teste ha riferito di almeno due divisioni informali dei cespiti intervenute tra i germani nel corso del tempo, senza alcuna indicazione precisa però delle circostanze di luogo e di tempo in cui le stesse si sarebbero verificate, continuando peraltro a far riferimento ai beni assegnati al marito in maniera tutt'altro che precisa (come “attrezzature agricole”, “sedie”, “panca”, “trapunta”,
“coperta di lana”, “corredi da letto”), omettendo quindi di fornire elementi utili a una loro più puntuale individuazione.
Sul piano della coerenza intrinseca, inoltre, è opportuno rilevare come risulti francamente inverosimile, perché non corrispondente allo id quod plerumque accidit, oltre che contraddittoria, la circostanza riferita dalla teste secondo la quale l'odierna convenuta venne dai fratelli, dapprima, tenuta in disparte dagli incontri finalizzati alla divisione di beni mobili dal modestissimo valore economico (quali coperte e mobili), proprio perché
ritenuta già assegnataria del godimento esclusivo di un bene di valore pari – secondo la stessa prospettazione attorea – a euro 300.000,00, per poi divenire comunque destinataria anni dopo, anche relativamente a tale bene, delle pretese divisorie dei fratelli.
Mentre, sotto il profilo della coerenza estrinseca, basti evidenziare che il dichiarato testimoniale – nella parte in cui ha affermato lo svolgimento soltanto tre anni fa di un incontro tra tutti i fratelli per la divisione anche dell'immobile in uso all'odierna convenuta
– non trova riscontro nella condotta processuale tenuta proprio da quest'ultimi: la cui contumacia depone infatti, a contrario, per un sostanziale disinteresse per le vicende ereditarie relative all'immobile oggetto di causa, che mal si concilia quindi con la volontà
– affermata dalla testimone - , di ottenerne addirittura la divisione fino a pochi anni prima.
11 RG 7473/2018
E ciò, peraltro, non senza rilevare come, nella diversa parte in cui hanno riferito della convivenza intercorsa – dopo la morte del sig. – tra la suocera Persona_2 Parte_2
e l'odierna convenuta presso l'appartamento in uso a quest'ultima, le CP_1
dichiarazioni rese dalla teste risultano categoricamente smentite Testimone_1
dalla più attendibile deposizione di altro testimone, , che ha invece escluso Testimone_2
la veridicità di tale ultima circostanza.
Della maggior attendibilità del teste , del resto, non è dato dubitare, non Testimone_2
solo perché, sebbene avvinta da rapporto di coniugio con una delle parti rimaste contumaci, ella ha serenamente dichiarato di non ricordare circostanza potenzialmente favorevoli al proprio congiunto, pur avendo al contrario la possibilità di deporre in senso favorevole a quest'ultimo; ma anche e soprattutto poiché la circostanza della assenza della presso l'appartamento di Marano, da quest'ultima riferita nel corso della propria Pt_2
escussione, è aliunde confermata anche da altro testimone: , dotato Controparte_8
anch'egli di elevato grado di attendibilità, trattandosi di soggetto terzo estraneo alle vicende ereditarie dedotte in giudizio, il quale ha sin dall'infanzia frequentato l'appartamento dei convenuti, abitando nel medesimo complesso residenziale.
Né a conclusioni difformi può pervenirsi valorizzando l'assenza ingiustificata dei terzi chiamati contumaci all'interrogatorio loro riferito dalla stessa parte attrice in quanto i capi non sono tali da rendere una confessione giudiziale rispetto ai fatti costitutivi della pretesa attore.
Si ritiene, quindi, che, in assenza di ulteriori argomenti di prova, l'assenza dei contumaci non può essere interpretata come un sostanziale riconoscimento della veridicità delle circostanze riportate nei capi di domanda ai medesimi rivolti, quanto piuttosto –
come già anticipato sopra – nel senso di un sostanziale disinteresse per le vicende ereditarie relative ai beni relitti dei sig.ri e Persona_2 Parte_2
Deve dunque conclusivamente ritenersi che l'attore non abbia mai accettato, in via formale o per atti concludenti oggetto di prova, l'eredità dei sig.ri e Persona_2 Pt_2
e non si sia mai trovato nel possesso dei relativi beni relitti, con la conseguenza
[...]
12 RG 7473/2018 che, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente formulata da parte convenuta, il diritto di accettare le delazioni ereditarie allo stesso rivolte deve ritenersi ormai prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c..
A tale ultimo riguardo, la proposizione del presente giudizio – pur costituendo atto potenzialmente idoneo a manifestare la volontà di accettare la delazione ereditaria – è
intervenuta ben oltre la decorrenza del termine decennale di prescrizione previsto da tale disposizione normativa.
8.2.Alla luce di tali considerazioni, non può che essere quindi integralmente rigettata la domanda di accertamento della qualità di erede legittimo dei sig.ri e Persona_2 Pt_2
promossa dall'attore nel giudizio riunito contraddistinto da RG n. 5897/2019 e,
[...]
con essa, anche le ulteriori domande di accertamento dell'invalidità, dell'inefficacia o comunque della natura simulatoria dell'atto per notaio di Nardo dell'8 luglio 2015 Per_1
(con il quale la convenuta ha trasferito – come detto – la proprietà CP_1
dell'immobile in parola al figlio ) nonché di condanna dei convenuti alla CP_2
restituzione del bene rivendicato e al risarcimento del danno patito, presupponendo l'accoglimento di quest'ultime l'acquisto iure hereditatis, da parte dell'attore, di un diritto alla comproprietà del bene de quo, tuttavia da escludersi per quanto sin qui argomentato.
9. Fondata nel merito, invece, è la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di unica erede del sig. e, conseguenzialmente, dell'intervenuto Persona_2
acquisto iure hereditatis dell'esclusiva proprieta in via di accrescimento dell'immobile sito in Marano alla via Svizzera n. 1, poi trasferita al figlio;
domanda, CP_2
questa, tempestivamente proposta dalla convenuta , in entrambi i giudizi CP_1
riuniti, nei confronti di tutti i germani . CP_1
9.1. Deve innanzitutto ritenersi acquisita agli atti del giudizio l'appartenenza in origine al relictum del solo defunto dell'appartamento oggetto di causa. Persona_2
Invero, risulta documentalmente dimostrato che l'immobile de quo fu acquistato dal predetto in data 16 ottobre 1969 (cfr. doc. 3 della produzione di parte attrice), in un periodo storico in cui il suo regime matrimoniale, in assenza di indicazioni di segno diverso
13 RG 7473/2018 emergenti dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio del Comune di
PA (cfr.doc. 13 produzione di parte attrice), doveva necessariamente ricondursi – per il regime transitorio dettato dall'art. 228 della Legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia – a quello proprio della separazione dei beni.
L'immobile in parola, dunque, non venne mai a transitare, neppure pro quota, nel patrimonio della sig.ra moglie di quest'ultimo, che non ne acquistò mai la Pt_2
proprietà, né iure proprio (in ragione, come detto, del regime matrimoniale esistente alla data dell'acquisto da parte del coniuge dell'appartamento de quo) né iure Persona_5
hereditatis, dal momento che nessuna prova è stata fornita in atti circa l'accettazione da parte di quest'ultima dell'eredità alla stessa devoluta ex lege dal marito.
Tutte le testimonianze escusse e ritenute attendibili per le ragioni sopra già illustrate, del resto, hanno anche escluso che la medesima abbia mai abitato l'appartamento conteso nel presente giudizio, con la conseguenza che neppure può ritenersi inverata nei suoi confronti l'ipotesi di acquisto ope legis della qualità di erede disciplinata dall'art. 485 c.c.
9.2. Risulta inoltre incontestato tra le parti che la convenuta ebbe a CP_1
godere in via esclusiva dell'immobile in parola sin dal suo acquisto ad opera del padre, protraendone il possesso esclusivo, pacifico e continuato anche in epoca successiva alla dipartita di quest'ultimo, dapprima con il consenso dei comuni genitori, e in prosieguo con quello degli altri fratelli.
Orbene, tali elementi cognitivi sono di per loro stessi sufficienti a far ravvisare in capo alla convenuta l'acquisto della qualità di erede puro e semplice del sig. , ai Persona_2
sensi del richiamato art. 485 c.c.: e ciò a prescindere dal fatto che tale disponibilità materiale abbia inverato o meno la ricorrenza di un possesso utile all'usucapione della proprietà e che la stessa si sia potuta intanto protrarre grazie al consenso degli altri chiamati all'eredità.
Ai sensi della citata disposizione normativa, infatti, è sufficiente, ai fini dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice, che il chiamato all'eredità si trovi nella disponibilità materiale di un bene che egli sappia appartenere al compendio ereditario, omettendo di
14 RG 7473/2018 redigere l'inventario o di avvalersi della facoltà di rifiutare l'eredità nei quaranta giorni successivi il suo compimento, senza che alcuna rilevanza sia quindi attribuita alla tipologia di poteri concretamente esercitati sulla cosa, all'animus del possessore o alla volontà degli altri chiamati all'eredità.
Come noto, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il possesso utile all'acquisto della qualità di erede ex art. 485 c.c. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio, sui beni ereditari, di facoltà corrispondenti al diritto proprietario, esaurendosi piuttosto in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità (ex multis Cass. civ., sez. II, n. 4456 del 2019).
Inoltre, il riferimento letterale fatto da tale disposizione normativa al momento
“dell'apertura della successione" finisce con il dare rilievo soltanto alla sussistenza ma non anche alla durata del possesso, sicché l'effetto acquisitivo della qualità di erede si produce anche nel caso in cui il possesso stesso si sia protratto per un solo giorno, avendone il chiamato perso immediatamente la disponibilità (ex multis Cass. civ., sentenza n. 15530/2017).
9.3. L'affermazione della unicità della qualità di erede posseduta dalla convenuta e, quindi, dell'esclusività della proprietà di conseguenza acquisita iure hereditatis sul bene immobile per cui v'è causa, poi, è resa possibile dall'assenza in atti della prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità del genitore, , da parte anche degli Persona_2
altri chiamati all'eredità, oltre che dell'attore per quanto già detto sopra.
Sul punto, infatti, al fine di fugare ogni potenziale dubbio in merito, deve precisarsi che la mancata accettazione dell'eredità in argomento da parte degli altri chiamati (ossia da parte della comune madre, e degli altri germani ) non costituisce Parte_2 CP_1
fatto costitutivo della pretesa azionata in questa sede dalla convenuta/attrice in via riconvenzionale, alla luce dei requisiti a quest'ultima espressamente prescritti – come visto sopra – dal richiamato art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede del sig.
[...]
. Per_2
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Semmai, il corrispondente fatto positivo dell'intervenuta accettazione dell'eredità de quo costituisce elemento impeditivo di quella “esclusività” della qualità di erede del sig.
invocata dalla convenuta a sostegno delle proprie ragioni. Persona_2
Ne consegue che l'onere di provare siffatta circostanza – così come di sopportare le conseguenze negative derivanti dall'omesso adempimento della relativa prescrizione – non può che gravare, in via principale, sui terzi chiamati rimasti contumaci, nonché, sia pure in via limitata, sull'attore, con riguardo al solo profilo dell'intervenuta accettazione dell'eredità del sig. da parte della coniuge, sig.ra nella misura Persona_2 Parte_2
in cui tale circostanza, ove risultasse dimostrata unitamente all'accettazione da parte dell'attore dell'eredità materna, consentirebbe all'istante di vantare Parte_1
diritti di proprietà sul bene oggetto del presente giudizio.
9.4. Conclusivamente, la domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di unica erede e, conseguenzialmente, dell'intervenuto acquisto iure hereditatis da parte della convenuta dell'esclusiva proprietaria esistente sull'immobile sito in Marano alla via
Svizzera n. 1, poi trasferita al sig. , deve essere integralmente accolta, con CP_2
assorbimento della domanda subordinata di accertamento dell'intervenuto acquisito per usucapione della proprietà sul medesimo bene.
10. Ciò nondimeno, deve ritenersi invece inammissibile, per carenza di interesse all'azione ex art. 100 c.p.c., l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere l'accertamento, nei confronti di tutti i germani , della validità del Per_5
contratto di compravendita per notaio Nardo dell'8 luglio 2015 stipulato col figlio Per_6
e avente a oggetto, come detto, il trasferimento della piena ed esclusiva CP_2
proprietà dell'immobile per cui v'è causa.
Dall'esame complessivo degli atti di causa non emerge che la convenuta persegua alcuna utilità concreta, ulteriore e diversa dal mero rigetto della domanda attorea di declaratoria di inefficacia del contratto per asserita violazione del principio nemo plus iuris
transferre potest quam ipse habet, tale da giustificare – e sorreggere in diritto – una pronuncia di validità ed efficacia generalizzata del contratto de quo anche nei confronti
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degli altri chiamati in causa rimasti contumaci, i quali, peraltro, non hanno mai sollevato alcuna contestazione, neppure in sede extragiudiziale, in ordine all'alienazione in oggetto.
11. Le spese seguono la reciproca soccombenza delle parti, così come determinatasi per effetto della declaratoria di inammissibilità di una delle domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta nel giudizio riunito contraddistinto da n. 5897/2019
Reg. Gen. Aff. Con., e sono pertanto compensate nella misura di 1/5 ciascuna, attesa la scarsa rilevanza assunta dalla domanda dichiarata inammissibile rispetto agli interessi azionati in giudizio dalle parti, comunque definiti con il riconoscimento della titolarità del bene conteso in capo ai convenuti.
In considerazione, inoltre, dell'intervenuta riunione del giudizio recante n. 5897/2019 del Reg. Gen. Aff. Con., sono liquidate separatamente le spese legali relative a tale procedimento, con riferimento alle fasi di studio e introduzione, non avendo le parti depositato memorie integrative in quel giudizio.
Infine, attesa la perfetta sovrapponibilità delle difese articolate dai convenuti, non si ritengono ricorrenti le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per il riconoscimento della maggiorazione ivi prevista, precisando altresì che il valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve quantificarsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 del D.M. 55/2014 e 15 c.p.c., in complessivi euro
102.258,00, corrispondenti al prodotto della moltiplicazione per valore duecento della rendita catastale dell'immobile conteso, così come attestata dal notaio rogante nell'atto di compravendita dell'8 luglio 2015 (cfr. produzione di parte convenuta).
Nulla per le spese nei rapporto con la interveniente volontaria a fronte della dichiarazione di inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli nord, Sezione II, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa eccezione e pretesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'intervento volontario esperito dalla sig.ra ; Controparte_6
• rigetta le domande di parte attrice;
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• in accoglimento della domanda riconvenzionale principale di parte convenuta, dichiara la sig.ra unica erede universale del sig. nonché CP_1 Persona_2
l'intervenuto acquisito iure hereditatis da parte di quest'ultima della proprietà del bene immobile sito in Marano di Napoli alla Via Svizzera n. 1, così come riportato in catasto urbano di detto Comune al foglio 8, p.lla 318, sub. 16 e poi alienato in favore del sig. ; CP_2
• dichiara inammissibile l'ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta volta a ottenere l'accertamento, nei confronti di tutte le parti in causa, della validità del contratto di compravendita per notaio di Nardo dell'8 luglio 2015 Per_1
stipulato dai sig.ri e;
CP_1 CP_2
• condanna l'attore alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite relative al procedimento recante n. 5897/2019 di Reg. Gen. Aff. Con., che si liquidano – in considerazione della disposta compensazione e tenuto conto delle sole fasi di studio e introduzione – in euro=4.180,00= per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro=786,00= a titolo di spese vive, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna l'attore alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in considerazione della disposta compensazione, in euro=11.282,40= per compenso, oltre spese generali, C.P.A. e
IVA se dovuta, nonché al rimborso di ulteriori euro 786,00 a titolo di spese vive,
con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
• Nulla per le spese nei confronti della parte interventrice volontaria.
Così deciso in Aversa il 18-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Antonio Caiazzo
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