TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1237 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salerno Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla piazza Alario n.
1;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: iscrizione alla gestione commercianti . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 , amministratore Parte_1
della INSIDER S.r.l., impugnava la sua iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti sottolineando che all'interno della predetta società si sarebbe limitato a svolgere compiti gestori e che per parte del periodo in rilievo avrebbe oltretutto lavorato a tempo pieno e con mansioni di addetto al controllo amministrativo alle dipendenze di altra società, la Chiedeva, CP_2
quindi, che fosse dichiarata illegittima detta iscrizione e non dovuto alcun contributo a tale titolo.
Regolarmente instauratosi il contradittorio si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo di aver provveduto all'iscrizione del soltanto dopo la Pt_1
cessazione di precedente suo rapporto di lavoro e con sospensione per i periodi in cui non risulta aver intrattenuto altri rapporti di lavoro essenzialmente perché l'INSIDER S.r.l. da esso amministrata non avrebbe lavoratori dipendenti e l'altro socio, non sarebbe iscritto alla Gestione Persona_1
Commercianti. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. In via istruttoria venivano escussi testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal D'TO è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
Occorre prendere le mosse dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160/1975, così
come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996.
Alla stregua della norma menzionata l'obbligo d'iscrizione alla Gestione
Commercianti sussiste, com'è noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante Cass.
8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della S.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà
titolo all'altra iscrizione, alla Gestione Separata); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali)
dell'impresa.
Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di S.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di S.r.l., ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio
di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203
era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di S.r.l. e a evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già
osservato dalla Suprema Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che,
stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è attività
diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata.
Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro e attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. Invece, l'attività lavorativa
è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Orbene, nel caso di specie, dalla prova testimoniale è emerso che il Pt_1
si occupa soltanto della attività di stipulare i contratti, d'intrattenere rapporti con i clienti, strutture alberghiere, poi seguite di fatto da tre collaboratori esterni,
professionisti autonomi a partita IVA di cui l'INSIDER S.r.l. si avvale costantemente, di coordinare le riunioni periodiche (una volta al mese) con detti collaboratori. Le fatture agli atti confermano l'avvalimento di detti collaboratori esterni e portano ulteriormente ad escludere che l'attività sociale propria dell'INSIDER S.r.l. (supporto alle strutture ricettive per l'ottimizzazione dei lori ricavi) sia svolta di fatto in concreto dal D'TO. Quella da questi svolta costituisce la tipica attività di gestione di impresa compiuta con il lavoro prevalente e personale del socio attraverso le operazioni materiali e le attività
giuridiche proprio di chi provvede alla conduzione e gestione dell'impresa; in particolare occupandosi del coordinamento e direzione dei dipendenti o comunque dei collaboratori autonomi e della supervisione dell'attività
commerciale.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni non può dirsi quindi accertato in giudizio che il partecipi all'attività aziendale (con un'attività operativa) Pt_1
in presenza dei requisiti di continuità e prevalenza come richiesto dalla legge non potendo essere considerato rilevante a tal fine il fatto che questi svolga le attività tipiche di chi provvede alla conduzione ed alla gestione dell'impresa, dal momento che tali incombenze rientrano nei compiti degli amministratori ai sensi dell'art. 2380 c.c.; e non possono quindi fungere da presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti senza cadere in un errore di sussunzione della fattispecie.
L'iscrizione alla gestione separata dell' non esclude l'obbligo di CP_1
contemporanea iscrizione, in ipotesi, anche alla gestione commercianti
(trattandosi di due obblighi differenti che ben possono coesistere, posto che hanno riguardo ad attività ed a basi imponibili differenti) ma è anche vero che tale seconda iscrizione presuppone pur sempre che il socio amministratore lavori nella società con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore. La prova di tale circostanza grava sull'ente previdenziale e non può in alcun modo implicitamente desumersi dal fatto di essere socio amministratore, essendo questa attività diversa e ulteriore rispetto a quella eventualmente svolta come lavoratore: l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica (al limite di mandato ex 2260 c.c.) e comporta, a seconda della concreta delega,
la partecipazione ad una attività, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta a dare esecuzione al contratto di società
assicurando il funzionamento dell'organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza). L'altra attività è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società da lavoratori subordinati,
lavoratori autonomi, ecc.
Non avendo l provato mansioni del D'TO diverse e prevalenti rispetto CP_1
all'attività di amministratore, la sua iscrizione alla Gestione Commercianti e ogni pretesa contributiva a tale titolo devono, allora, ritenersi illegittime.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico dell' . È appena il caso di precisare che dette spese di lite vengono CP_1
liquidate tenendo conto dei parametri del d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso in esame indeterminabile quali sono tradizionalmente considerati i giudizi di impugnativa di iscrizione alla
Gestione Commercianti). Orbene, il predetto d.m. 55/2014 stabilisce, all'art. 5,
VI comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerate nel caso di specie la semplicità
delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nell'accertare l'attività in concreto svolta dal ricorrente in seno alla S.r.l. di cui è amministratore appare congruo aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e ai valori minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1237 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentate p.t. così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio da parte dell' del D'TO alla Gestione Commercianti;
CP_1
2) condanna l' al pagamento in favore del delle spese di lite che CP_1 Pt_1
liquida in complessivi € 4.638,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1237 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salerno Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla piazza Alario n.
1;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: iscrizione alla gestione commercianti . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.2.2024 , amministratore Parte_1
della INSIDER S.r.l., impugnava la sua iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti sottolineando che all'interno della predetta società si sarebbe limitato a svolgere compiti gestori e che per parte del periodo in rilievo avrebbe oltretutto lavorato a tempo pieno e con mansioni di addetto al controllo amministrativo alle dipendenze di altra società, la Chiedeva, CP_2
quindi, che fosse dichiarata illegittima detta iscrizione e non dovuto alcun contributo a tale titolo.
Regolarmente instauratosi il contradittorio si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo di aver provveduto all'iscrizione del soltanto dopo la Pt_1
cessazione di precedente suo rapporto di lavoro e con sospensione per i periodi in cui non risulta aver intrattenuto altri rapporti di lavoro essenzialmente perché l'INSIDER S.r.l. da esso amministrata non avrebbe lavoratori dipendenti e l'altro socio, non sarebbe iscritto alla Gestione Persona_1
Commercianti. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso. In via istruttoria venivano escussi testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal D'TO è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.
Occorre prendere le mosse dall'art. 29, comma 1, della l. n. 160/1975, così
come modificato all'art. 1, comma 203, della l. n. 662/1996.
Alla stregua della norma menzionata l'obbligo d'iscrizione alla Gestione
Commercianti sussiste, com'è noto, per coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
"a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero
dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i
rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e
prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o
autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (tra le tante Cass.
8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della S.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà
titolo all'altra iscrizione, alla Gestione Separata); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali)
dell'impresa.
Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010; ed aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di S.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di S.r.l., ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio
di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203
era finalizzata infatti ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di S.r.l. e a evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale;
e nel contempo a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già
osservato dalla Suprema Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che,
stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è attività
diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata.
Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro e attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata. Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione). Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. Invece, l'attività lavorativa
è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Orbene, nel caso di specie, dalla prova testimoniale è emerso che il Pt_1
si occupa soltanto della attività di stipulare i contratti, d'intrattenere rapporti con i clienti, strutture alberghiere, poi seguite di fatto da tre collaboratori esterni,
professionisti autonomi a partita IVA di cui l'INSIDER S.r.l. si avvale costantemente, di coordinare le riunioni periodiche (una volta al mese) con detti collaboratori. Le fatture agli atti confermano l'avvalimento di detti collaboratori esterni e portano ulteriormente ad escludere che l'attività sociale propria dell'INSIDER S.r.l. (supporto alle strutture ricettive per l'ottimizzazione dei lori ricavi) sia svolta di fatto in concreto dal D'TO. Quella da questi svolta costituisce la tipica attività di gestione di impresa compiuta con il lavoro prevalente e personale del socio attraverso le operazioni materiali e le attività
giuridiche proprio di chi provvede alla conduzione e gestione dell'impresa; in particolare occupandosi del coordinamento e direzione dei dipendenti o comunque dei collaboratori autonomi e della supervisione dell'attività
commerciale.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni non può dirsi quindi accertato in giudizio che il partecipi all'attività aziendale (con un'attività operativa) Pt_1
in presenza dei requisiti di continuità e prevalenza come richiesto dalla legge non potendo essere considerato rilevante a tal fine il fatto che questi svolga le attività tipiche di chi provvede alla conduzione ed alla gestione dell'impresa, dal momento che tali incombenze rientrano nei compiti degli amministratori ai sensi dell'art. 2380 c.c.; e non possono quindi fungere da presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti senza cadere in un errore di sussunzione della fattispecie.
L'iscrizione alla gestione separata dell' non esclude l'obbligo di CP_1
contemporanea iscrizione, in ipotesi, anche alla gestione commercianti
(trattandosi di due obblighi differenti che ben possono coesistere, posto che hanno riguardo ad attività ed a basi imponibili differenti) ma è anche vero che tale seconda iscrizione presuppone pur sempre che il socio amministratore lavori nella società con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore. La prova di tale circostanza grava sull'ente previdenziale e non può in alcun modo implicitamente desumersi dal fatto di essere socio amministratore, essendo questa attività diversa e ulteriore rispetto a quella eventualmente svolta come lavoratore: l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica (al limite di mandato ex 2260 c.c.) e comporta, a seconda della concreta delega,
la partecipazione ad una attività, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta a dare esecuzione al contratto di società
assicurando il funzionamento dell'organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza). L'altra attività è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società da lavoratori subordinati,
lavoratori autonomi, ecc.
Non avendo l provato mansioni del D'TO diverse e prevalenti rispetto CP_1
all'attività di amministratore, la sua iscrizione alla Gestione Commercianti e ogni pretesa contributiva a tale titolo devono, allora, ritenersi illegittime.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico dell' . È appena il caso di precisare che dette spese di lite vengono CP_1
liquidate tenendo conto dei parametri del d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di previdenza) e al valore della causa (nel caso in esame indeterminabile quali sono tradizionalmente considerati i giudizi di impugnativa di iscrizione alla
Gestione Commercianti). Orbene, il predetto d.m. 55/2014 stabilisce, all'art. 5,
VI comma, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia e, considerate nel caso di specie la semplicità
delle questioni affrontate risoltesi sostanzialmente nell'accertare l'attività in concreto svolta dal ricorrente in seno alla S.r.l. di cui è amministratore appare congruo aver riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 (non a quello superiore, tra € 52.001,00 ed € 260.000,00) e ai valori minimi (non a quelli medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1237 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentate p.t. così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio da parte dell' del D'TO alla Gestione Commercianti;
CP_1
2) condanna l' al pagamento in favore del delle spese di lite che CP_1 Pt_1
liquida in complessivi € 4.638,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 11.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro