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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 912/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CASILE FRANCESCO
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CASILE FRANCESCO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
- PRONUNCIARE CON SENTENZA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del matrimonio concordatario tra i signori e contratto in data 16.09.2000 in Messina Controparte_1 Parte_1
(ME) trascritto in data 18.09.2000 nei Registri dello stato civile del Comune di Messina al n. 768, Parte II Serie A mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, alle condizioni di cui in parte narrativa e che qui di seguito si trascrivono: PERSONALI
1. I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo a sé autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento;
PATRIMONIALI
2. i coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo a sé autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento;
3. i figli, ancorché maggiorenni continueranno ad abitare presso la casa della madre sita in Lecco – via Tito Speri n. 7;
4. il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli, entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario la somma mensile di € 400,00, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
5. lo stesso corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. L'assegno unico per le famiglie sarà percepito nella misura del 100% dalla signora;
Controparte_1
- ORDINARE al Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 16/09/2000 a Messina e dalla loro unione sono nati i figli (in data Persona_1
11/02/2004), e (in data 27/09/2006), maggiorenni ma non ancora economicamente Controparte_2 indipendenti.
I coniugi si sono separati consensualmente, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 12/06/2013 omologato dal Tribunale di Lecco in data 20/06/2013.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Messina il 16/09/2000 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero 768;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Lecco, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 912/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CASILE FRANCESCO
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CASILE FRANCESCO con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
- PRONUNCIARE CON SENTENZA LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del matrimonio concordatario tra i signori e contratto in data 16.09.2000 in Messina Controparte_1 Parte_1
(ME) trascritto in data 18.09.2000 nei Registri dello stato civile del Comune di Messina al n. 768, Parte II Serie A mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, alle condizioni di cui in parte narrativa e che qui di seguito si trascrivono: PERSONALI
1. I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo a sé autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento;
PATRIMONIALI
2. i coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo a sé autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento;
3. i figli, ancorché maggiorenni continueranno ad abitare presso la casa della madre sita in Lecco – via Tito Speri n. 7;
4. il padre corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei Controparte_1 figli, entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario la somma mensile di € 400,00, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
5. lo stesso corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. L'assegno unico per le famiglie sarà percepito nella misura del 100% dalla signora;
Controparte_1
- ORDINARE al Comune di Messina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 16/09/2000 a Messina e dalla loro unione sono nati i figli (in data Persona_1
11/02/2004), e (in data 27/09/2006), maggiorenni ma non ancora economicamente Controparte_2 indipendenti.
I coniugi si sono separati consensualmente, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 12/06/2013 omologato dal Tribunale di Lecco in data 20/06/2013.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 08/05/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Messina il 16/09/2000 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero 768;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Lecco, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada