TRIB
Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4091/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4091/2018 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. AGARO Parte_1 C.F._1
AGOSTINO
RICORRENTE Contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Controparte_2 C.F._3
Terracciano
RESISTENTI nonché
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
( ), CodiceFiscale_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc , premettendo di essere la proprietaria dei locali in Parte_1
Ladispoli, Via Parigi 37/A che aveva concesso in locazione ad uso commerciale, con contratto 10 ottobre 2003 al canone di Euro 1.000,00 mensili ad , deceduto il 5 maggio 2010, Persona_1
deduceva che, con contratto di affitto di azienda del 26.11.2009 Notaio aveva Per_2 Persona_1
pagina 1 di 6 ceduto il contratto di locazione a che si era resa morosa dell'importo totale di Euro Persona_3
2.710,47, non avendo provveduto a corrispondere gli aumenti Istat dal giugno 2009, poi riducendo il canone ad Euro 724,00 in luogo di Euro 1.101,47 mensili per poi omettere i pagamenti per i canoni di novembre e dicembre 2010 cosicchè le aveva intimato, unitamente agli eredi del sig. , Persona_1
mai liberato dalle obbligazioni, lo sfratto per morosità citandoli per la convalida, attraverso notifica eseguita loro impersonalmente, il 21.12.2010, presso l'ultimo domicilio del defunto, ottenendo il provvedimento di convalida che messo in esecuzione le consentiva di riacquisire la diponibilità dell'immobile il 14 novembre 2011.
sosteneva poi che la morosità si era ulteriormente incrementata di Euro 12.249,97 per le Parte_1
mensilità maturate fino al rilascio per cui aveva successivamente richiesto ed ottenuto nei confronti di e di decreto ingiuntivo 844/2011, emesso il 21.12.2011 al quale la Persona_3 Controparte_3
sola sig.ra aveva proposto opposizione sul presupposto che la cessione del contratto di CP_3
locazione fosse stata accompagnata dalla liberazione del cedente dalle obbligazioni e che, comunque, ai sensi dell'art. 36 L. 392/78, la locatrice avrebbe dovuto agire nei suoi confronti solo dopo il perfezionamento dell'inadempimento definitivo del cessionario;
deduceva che la sentenza 950/2013 emessa dal Tribunale di Civitavecchia - che aveva definito il giudizio accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo nei confronti della - era stata parzialmente riformata dalla CP_3
Corte D'Appello con sentenza 816/2015, che riaffermando l'applicazione alla fattispecie dell'art. 36 L.
392/78, aveva stabilito che il conduttore cedente non fosse stato liberato dalle obbligazioni verso la locatrice ed aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo condannando la CP_3
genericamente al pagamento “ nei limiti della quota ereditaria”.
La sosteneva di aver esperito con esito negativo la procedura di mediazione e che, stante il Pt_1
passato in giudicato della sentenza della Corte D'appello, agiva nei confronti di tutti gli eredi di
, ovvero e dei due figli ed per la Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
quota di 1/3 ciascuno, come da dichiarazione di successione che produceva o in relazione a diverse quote, e concludeva chiedendo che gli stessi, nei limiti della loro quota ereditaria, fossero condannati a corrisponderle la complessiva somma di Euro 14.960,38.
rimaneva contumace mentre si costituivano ed Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
sollevando l'eccezione di prescrizione del debito per il decorso di cinque anni dacchè il loro padre era deceduto il 5.10.2010 mentre l'intimazione di sfratto era stata notificata impersonalmente agli eredi nell'ultima sua residenza ma tale notifica doveva ritenersi nulla o inesistente in quanto consentita nel solo caso di riassunzione del giudizio e non anche per l'instaurazione di quello, mentre, la prima lettera pagina 2 di 6 di interruzione della prescrizione, doveva considerarsi quella ricevuta da il 27.12.2017 e Parte_1
da il 2.1.2018; in secondo luogo i resistenti sostenevano l'inesistenza del debito nei Controparte_1
confronti del loro padre il quale, nel cedere alla il contratto di locazione Persona_1 Per_3 assieme all'azienda, era stato liberato delle obbligazioni da parte della locatrice, come emergeva dall'atto 1.12.2009 sottoscritto tra la ceduta e la cessionaria , registrato il Parte_1 Persona_3
22.10.2003 al n. 2803, indicato come "voltura del conduttore nel contratto di locazione commerciale n.
2803”, sostenevano altresì che, con tale atto aveva concesso in locazione il bene a Parte_1
così da integrare il precedente contratto di locazione con effetti liberatori sul sig. Persona_3
il quale, avendo avuto difficoltà con un precedente cessionario la ed avendo Per_1 Parte_2
dovuto pagare per conto di quello la morosità per salvare l'azienda, aveva inteso con la cessione dell'azienda alla assicurarsi di essere sollevato da ogni onere. Per_3
I resistenti contestavano inoltre l'importo della morosità non sussistente in relazione agli aumenti Istat, in quanto mai sottoposti a richieste di aggiornamento da parte della locatrice e contestavano altresì la carenza di allegazione in merito alle quote ereditarie, laddove nella dichiarazione di successione quella della era pari al quarto della legittima e la aveva omesso di produrre il testamento CP_3 Pt_1
olografo pubblicato dal notaio ed allegato alla predetta dichiarazione, documenti idonei a poter ricavare le quote di ciascuno, concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea e, nel merito,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il rigetto della domanda della ricorrente ed in subordine la riduzione degli importi richiesti depurandolo dagli aumenti Istat e definendo le esatte quote dovute da ciascun erede.
La RA in data 3.7.2019 integrava la documentazione probatoria depositando lettera del 14 luglio
2015 indirizzata ai tre eredi di nonchè quella del 14 luglio 2016. Persona_1
All'udienza del 4.3.2020 venivano ammessi i mezzi istruttori ed in seguito veniva dato atto che i resistenti avevano provveduto al deposito del testamento e della denuncia di successione che gli era stata ordinata ex art. 210 cpc e poi, alle udienze 22 giugno 20213 del 11.2021 e del 13.6.2022 si procedeva all'interrogatorio formale della ricorrente e di quello di , all'interrogatorio Controparte_2
formale di nonché alla prova testimoniale di e di . Controparte_1 Testimone_1 Tes_2
Occorre esaminare preliminarmente il rapporto di garanzia rispetto alle obbligazioni del contratto di locazione che il cedente conserva nei confronti delle obbligazioni non soddisfatte dal cessionario;
orbene è di palmare evidenza che, con l'atto 1.12.2009, intestato quale “voltura del conduttore nel contratto di locazione commerciale n. 2803”, la abbia aderito alla cessione del contratto di Pt_1
locazione da a facendo subentrare quest'ultima nel medesimo Persona_1 Persona_3
pagina 3 di 6 rapporto, ma non abbia invece convenuto la liberazione del cedente dagli oneri previsti dalla seconda parte dell'art. 36 L. 392/78, né una diversa volontà può ritenersi implicitamente desumibile dal comportamento delle parti, che non risultano aver mai neppure adombrato l'ipotesi di escludere la responsabilità sussidiaria del cedente prevista dalla norma di legge ed anche la prova orale offerta al contraddittorio, segnatamente quella della teste commercialista di e Testimone_1 Persona_1
di e redattrice della scrittura privata 1.12.2009, finisce per confermare la mancanza di Persona_3
pattuizioni, orali o scritte, da cui si possa desumere la volontà della sig.ra di liberare il cedente Pt_1
dalle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione.
L'art. 36 L. 392/78, che disciplina l'ipotesi di cessione del contratto di locazione per immobili ad uso non abitativo, chiarisce che, nel caso di cessione, il locatore che non abbia liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempie alle obbligazioni assunte.
La Suprema Corte in linea con il significato letterale della disposizione, ha statuito che “in caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda
è esercitata, il locatore, nel caso di inadempimento del cessionario, può agire nei confronti del cedente per il pagamento del canone, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo” (Cass. Sent. N.
19531/2015).
Devesi evidenziare che , precedentemente alla presente azione, aveva promosso nei Parte_1
confronti della debitrice azione di sfratto per morosità ritenendo infondatamente di estenderla Per_3
anche al cedente e per lui agli eredi a cui aveva notificato l'intimazione Persona_1
collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto ma tale notifica è da considerarsi inesistente in quanto non si verte in una delle situazioni processuali in cui l'Ordinamento la consente, la predetta modalità di notifica è infatti una figura singolare e non asportabile ai casi in cui non è specificatamente accordata da norme di legge ed inoltre non era più il conduttore Persona_1
essendo subentrata nel contratto di locazione la con espresso avallo della locatrice. Per_3
Successivamente, sempre precedentemente al presente procedimento, la aveva richiesto ed Pt_1
ottenuto nei confronti di e di decreto ingiuntivo, in seguito revocato Persona_3 Controparte_3 nei confronti della seconda con la condanna generica di quest'ultima al pagamento limitatamente alla sua quota ereditaria.
Nei confronti dei due ulteriori eredi di , evocati nel presente giudizio dalla Persona_1 Pt_1
assieme alla madre la sentenza non fa stato nei loro confronti, siccome estranei al Controparte_3
giudizio in cui si è formato il giudicato, ma la loro pretesa appare comunque infondata.
pagina 4 di 6 Nella fattispecie in esame, difettando la liberazione del cedente, da interpretarsi in modo rigoroso,
l'erede del conduttore cedente deve essere considerato obbligato solidalmente, sia pure in via sussidiaria, nei confronti della locatrice delle obbligazioni assunte dal cessionario nei confronti della stessa secondo il principio del beneficium ordinis.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del debito sollevata dai resistenti ed infatti quella con il cessionario è un'obbligazione che si connota dal vincolo della solidarietà per la quale opera l'art. 1310 c.c. per il quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido oppure interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori e la diversità dei titolo della responsabilità ascrivibile a vari obbligati non incide sul termine di prescrizione che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali (Cass. 22524/2019 e 22164/2019).
Va invece accolta la domanda dei resistenti - sulla quale non osta il giudicato formatosi nel giudizio di cui non hanno fatto parte - di ridurre il debito al canone contrattuale con detrazione degli aumenti Istat dei quali la parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere, nulla ha dedotto o richiesto di provare.
In proposito l'art. 32 L 392/78 stabilisce che l'adeguamento del canone deve essere previsto nel contratto tramite apposita clausola e la giurisprudenza stabilisce che le clausole di adeguamento automatico sono nulle, poiché gli aumenti del canone devono essere richiesti di volta in volta annualmente dal locatore (Cass. N. 11675/2014) e quindi solo la richiesta di aggiornamento del canone si pone quale condizione per il sorgere del relativo diritto.
Nei confronti della che ha partecipato assieme alla in precedenti giudizi, il CP_3 Per_3
giudicato cristallizza l'ammontare in quota del suo debito nella misura di quello effettivamente richiesto da di complessive Euro 14.960,38, quanto agli altri due coeredi , essi Parte_1
conservano la facoltà di esercitare i propri diritti non essendovi alcun decisum che gli preclude farlo.
Venendo infine a stabilire le quote tra i coeredi del sig. , secondo il principio stabilito Persona_1 dall'art. 754 c.c,. gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del de cuius in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà (Cass. Sent. N. 4155/1989) e la concreta determinazione dell'obbligo di ciascuno resta demandata al giudice che procede alla determinazione del quantum (Cass sent. N. 1479/1977).
Essendo esclusa qualsiasi relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie, vagliate dal giudice rispetto agli oneri probatori previsti (Cass. sent. 18977/2022).
pagina 5 di 6 Nel caso in esame nella ripartizione del debito derivato dalla successione di , la quota Persona_1
di spettanza, secondo l'art. 581 C.C., deve considerarsi pari ad un terzo per ciascuno dei tre eredi, non avendo i resistenti dedotto né richiesto di provare una diversa ripartizione delle quote mentre è principio consolidato che il coerede convenuto in giudizio per un debito ereditario e che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha l'onere di provare l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti dell'eccepita divisione del debito in proporzione delle rispettive quote ereditarie) il titolo della successione e la sua qualifica di erede (Cass. Sent.
17122/2020).
In virtù delle osservazioni che precedono è tenuta a corrispondere a 1/3 Controparte_3 Parte_1
del debito di Euro 14.960,38, accertato con la sentenza passata in giudicato, e quindi l'importo Euro
4.986,79 con gli interessi legali decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo poi revocato, mentre e la somma di Euro 4.425,33, ciascuno con gli interessi Controparte_1 Controparte_2
legali dalla domanda.
La parziale reciproca soccombenza e la peculiarità della fattispecie esaminata costituiscono giusto motivo per la compensazione tra le parti della metà delle spese di causa e per porne l'altra metà - liquidata in dispositivo in relazione ai valori medi per i giudizi in materia locatizia e già comprensiva delle spese di mediazione - a carico dei tre convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_1
dell'importo di Euro 4.986,79 con gli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo
[...]
successivamente revocato nonchè e al pagamento, della somma di Controparte_1 Controparte_2
Euro 4.425,33 ciascuno, con gli interessi legali dalla domanda.
Condanna e a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano, per la metà disposta, in complessive Euro 1.855,00 di cui Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, ed euro 155,00 per spese vive distraendole in favore del procuratore antistatario Avv. Agostino Agaro.
Civitavecchia, 25 aprile 2025 dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4091/2018 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. AGARO Parte_1 C.F._1
AGOSTINO
RICORRENTE Contro
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Controparte_2 C.F._3
Terracciano
RESISTENTI nonché
( ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
( ), CodiceFiscale_4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis cpc , premettendo di essere la proprietaria dei locali in Parte_1
Ladispoli, Via Parigi 37/A che aveva concesso in locazione ad uso commerciale, con contratto 10 ottobre 2003 al canone di Euro 1.000,00 mensili ad , deceduto il 5 maggio 2010, Persona_1
deduceva che, con contratto di affitto di azienda del 26.11.2009 Notaio aveva Per_2 Persona_1
pagina 1 di 6 ceduto il contratto di locazione a che si era resa morosa dell'importo totale di Euro Persona_3
2.710,47, non avendo provveduto a corrispondere gli aumenti Istat dal giugno 2009, poi riducendo il canone ad Euro 724,00 in luogo di Euro 1.101,47 mensili per poi omettere i pagamenti per i canoni di novembre e dicembre 2010 cosicchè le aveva intimato, unitamente agli eredi del sig. , Persona_1
mai liberato dalle obbligazioni, lo sfratto per morosità citandoli per la convalida, attraverso notifica eseguita loro impersonalmente, il 21.12.2010, presso l'ultimo domicilio del defunto, ottenendo il provvedimento di convalida che messo in esecuzione le consentiva di riacquisire la diponibilità dell'immobile il 14 novembre 2011.
sosteneva poi che la morosità si era ulteriormente incrementata di Euro 12.249,97 per le Parte_1
mensilità maturate fino al rilascio per cui aveva successivamente richiesto ed ottenuto nei confronti di e di decreto ingiuntivo 844/2011, emesso il 21.12.2011 al quale la Persona_3 Controparte_3
sola sig.ra aveva proposto opposizione sul presupposto che la cessione del contratto di CP_3
locazione fosse stata accompagnata dalla liberazione del cedente dalle obbligazioni e che, comunque, ai sensi dell'art. 36 L. 392/78, la locatrice avrebbe dovuto agire nei suoi confronti solo dopo il perfezionamento dell'inadempimento definitivo del cessionario;
deduceva che la sentenza 950/2013 emessa dal Tribunale di Civitavecchia - che aveva definito il giudizio accogliendo l'opposizione e revocando il decreto ingiuntivo nei confronti della - era stata parzialmente riformata dalla CP_3
Corte D'Appello con sentenza 816/2015, che riaffermando l'applicazione alla fattispecie dell'art. 36 L.
392/78, aveva stabilito che il conduttore cedente non fosse stato liberato dalle obbligazioni verso la locatrice ed aveva confermato la revoca del decreto ingiuntivo condannando la CP_3
genericamente al pagamento “ nei limiti della quota ereditaria”.
La sosteneva di aver esperito con esito negativo la procedura di mediazione e che, stante il Pt_1
passato in giudicato della sentenza della Corte D'appello, agiva nei confronti di tutti gli eredi di
, ovvero e dei due figli ed per la Persona_1 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
quota di 1/3 ciascuno, come da dichiarazione di successione che produceva o in relazione a diverse quote, e concludeva chiedendo che gli stessi, nei limiti della loro quota ereditaria, fossero condannati a corrisponderle la complessiva somma di Euro 14.960,38.
rimaneva contumace mentre si costituivano ed Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
sollevando l'eccezione di prescrizione del debito per il decorso di cinque anni dacchè il loro padre era deceduto il 5.10.2010 mentre l'intimazione di sfratto era stata notificata impersonalmente agli eredi nell'ultima sua residenza ma tale notifica doveva ritenersi nulla o inesistente in quanto consentita nel solo caso di riassunzione del giudizio e non anche per l'instaurazione di quello, mentre, la prima lettera pagina 2 di 6 di interruzione della prescrizione, doveva considerarsi quella ricevuta da il 27.12.2017 e Parte_1
da il 2.1.2018; in secondo luogo i resistenti sostenevano l'inesistenza del debito nei Controparte_1
confronti del loro padre il quale, nel cedere alla il contratto di locazione Persona_1 Per_3 assieme all'azienda, era stato liberato delle obbligazioni da parte della locatrice, come emergeva dall'atto 1.12.2009 sottoscritto tra la ceduta e la cessionaria , registrato il Parte_1 Persona_3
22.10.2003 al n. 2803, indicato come "voltura del conduttore nel contratto di locazione commerciale n.
2803”, sostenevano altresì che, con tale atto aveva concesso in locazione il bene a Parte_1
così da integrare il precedente contratto di locazione con effetti liberatori sul sig. Persona_3
il quale, avendo avuto difficoltà con un precedente cessionario la ed avendo Per_1 Parte_2
dovuto pagare per conto di quello la morosità per salvare l'azienda, aveva inteso con la cessione dell'azienda alla assicurarsi di essere sollevato da ogni onere. Per_3
I resistenti contestavano inoltre l'importo della morosità non sussistente in relazione agli aumenti Istat, in quanto mai sottoposti a richieste di aggiornamento da parte della locatrice e contestavano altresì la carenza di allegazione in merito alle quote ereditarie, laddove nella dichiarazione di successione quella della era pari al quarto della legittima e la aveva omesso di produrre il testamento CP_3 Pt_1
olografo pubblicato dal notaio ed allegato alla predetta dichiarazione, documenti idonei a poter ricavare le quote di ciascuno, concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea e, nel merito,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, il rigetto della domanda della ricorrente ed in subordine la riduzione degli importi richiesti depurandolo dagli aumenti Istat e definendo le esatte quote dovute da ciascun erede.
La RA in data 3.7.2019 integrava la documentazione probatoria depositando lettera del 14 luglio
2015 indirizzata ai tre eredi di nonchè quella del 14 luglio 2016. Persona_1
All'udienza del 4.3.2020 venivano ammessi i mezzi istruttori ed in seguito veniva dato atto che i resistenti avevano provveduto al deposito del testamento e della denuncia di successione che gli era stata ordinata ex art. 210 cpc e poi, alle udienze 22 giugno 20213 del 11.2021 e del 13.6.2022 si procedeva all'interrogatorio formale della ricorrente e di quello di , all'interrogatorio Controparte_2
formale di nonché alla prova testimoniale di e di . Controparte_1 Testimone_1 Tes_2
Occorre esaminare preliminarmente il rapporto di garanzia rispetto alle obbligazioni del contratto di locazione che il cedente conserva nei confronti delle obbligazioni non soddisfatte dal cessionario;
orbene è di palmare evidenza che, con l'atto 1.12.2009, intestato quale “voltura del conduttore nel contratto di locazione commerciale n. 2803”, la abbia aderito alla cessione del contratto di Pt_1
locazione da a facendo subentrare quest'ultima nel medesimo Persona_1 Persona_3
pagina 3 di 6 rapporto, ma non abbia invece convenuto la liberazione del cedente dagli oneri previsti dalla seconda parte dell'art. 36 L. 392/78, né una diversa volontà può ritenersi implicitamente desumibile dal comportamento delle parti, che non risultano aver mai neppure adombrato l'ipotesi di escludere la responsabilità sussidiaria del cedente prevista dalla norma di legge ed anche la prova orale offerta al contraddittorio, segnatamente quella della teste commercialista di e Testimone_1 Persona_1
di e redattrice della scrittura privata 1.12.2009, finisce per confermare la mancanza di Persona_3
pattuizioni, orali o scritte, da cui si possa desumere la volontà della sig.ra di liberare il cedente Pt_1
dalle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione.
L'art. 36 L. 392/78, che disciplina l'ipotesi di cessione del contratto di locazione per immobili ad uso non abitativo, chiarisce che, nel caso di cessione, il locatore che non abbia liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempie alle obbligazioni assunte.
La Suprema Corte in linea con il significato letterale della disposizione, ha statuito che “in caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda
è esercitata, il locatore, nel caso di inadempimento del cessionario, può agire nei confronti del cedente per il pagamento del canone, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo” (Cass. Sent. N.
19531/2015).
Devesi evidenziare che , precedentemente alla presente azione, aveva promosso nei Parte_1
confronti della debitrice azione di sfratto per morosità ritenendo infondatamente di estenderla Per_3
anche al cedente e per lui agli eredi a cui aveva notificato l'intimazione Persona_1
collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto ma tale notifica è da considerarsi inesistente in quanto non si verte in una delle situazioni processuali in cui l'Ordinamento la consente, la predetta modalità di notifica è infatti una figura singolare e non asportabile ai casi in cui non è specificatamente accordata da norme di legge ed inoltre non era più il conduttore Persona_1
essendo subentrata nel contratto di locazione la con espresso avallo della locatrice. Per_3
Successivamente, sempre precedentemente al presente procedimento, la aveva richiesto ed Pt_1
ottenuto nei confronti di e di decreto ingiuntivo, in seguito revocato Persona_3 Controparte_3 nei confronti della seconda con la condanna generica di quest'ultima al pagamento limitatamente alla sua quota ereditaria.
Nei confronti dei due ulteriori eredi di , evocati nel presente giudizio dalla Persona_1 Pt_1
assieme alla madre la sentenza non fa stato nei loro confronti, siccome estranei al Controparte_3
giudizio in cui si è formato il giudicato, ma la loro pretesa appare comunque infondata.
pagina 4 di 6 Nella fattispecie in esame, difettando la liberazione del cedente, da interpretarsi in modo rigoroso,
l'erede del conduttore cedente deve essere considerato obbligato solidalmente, sia pure in via sussidiaria, nei confronti della locatrice delle obbligazioni assunte dal cessionario nei confronti della stessa secondo il principio del beneficium ordinis.
Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del debito sollevata dai resistenti ed infatti quella con il cessionario è un'obbligazione che si connota dal vincolo della solidarietà per la quale opera l'art. 1310 c.c. per il quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido oppure interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori e la diversità dei titolo della responsabilità ascrivibile a vari obbligati non incide sul termine di prescrizione che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali (Cass. 22524/2019 e 22164/2019).
Va invece accolta la domanda dei resistenti - sulla quale non osta il giudicato formatosi nel giudizio di cui non hanno fatto parte - di ridurre il debito al canone contrattuale con detrazione degli aumenti Istat dei quali la parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere, nulla ha dedotto o richiesto di provare.
In proposito l'art. 32 L 392/78 stabilisce che l'adeguamento del canone deve essere previsto nel contratto tramite apposita clausola e la giurisprudenza stabilisce che le clausole di adeguamento automatico sono nulle, poiché gli aumenti del canone devono essere richiesti di volta in volta annualmente dal locatore (Cass. N. 11675/2014) e quindi solo la richiesta di aggiornamento del canone si pone quale condizione per il sorgere del relativo diritto.
Nei confronti della che ha partecipato assieme alla in precedenti giudizi, il CP_3 Per_3
giudicato cristallizza l'ammontare in quota del suo debito nella misura di quello effettivamente richiesto da di complessive Euro 14.960,38, quanto agli altri due coeredi , essi Parte_1
conservano la facoltà di esercitare i propri diritti non essendovi alcun decisum che gli preclude farlo.
Venendo infine a stabilire le quote tra i coeredi del sig. , secondo il principio stabilito Persona_1 dall'art. 754 c.c,. gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del de cuius in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà (Cass. Sent. N. 4155/1989) e la concreta determinazione dell'obbligo di ciascuno resta demandata al giudice che procede alla determinazione del quantum (Cass sent. N. 1479/1977).
Essendo esclusa qualsiasi relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie, vagliate dal giudice rispetto agli oneri probatori previsti (Cass. sent. 18977/2022).
pagina 5 di 6 Nel caso in esame nella ripartizione del debito derivato dalla successione di , la quota Persona_1
di spettanza, secondo l'art. 581 C.C., deve considerarsi pari ad un terzo per ciascuno dei tre eredi, non avendo i resistenti dedotto né richiesto di provare una diversa ripartizione delle quote mentre è principio consolidato che il coerede convenuto in giudizio per un debito ereditario e che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha l'onere di provare l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti dell'eccepita divisione del debito in proporzione delle rispettive quote ereditarie) il titolo della successione e la sua qualifica di erede (Cass. Sent.
17122/2020).
In virtù delle osservazioni che precedono è tenuta a corrispondere a 1/3 Controparte_3 Parte_1
del debito di Euro 14.960,38, accertato con la sentenza passata in giudicato, e quindi l'importo Euro
4.986,79 con gli interessi legali decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo poi revocato, mentre e la somma di Euro 4.425,33, ciascuno con gli interessi Controparte_1 Controparte_2
legali dalla domanda.
La parziale reciproca soccombenza e la peculiarità della fattispecie esaminata costituiscono giusto motivo per la compensazione tra le parti della metà delle spese di causa e per porne l'altra metà - liquidata in dispositivo in relazione ai valori medi per i giudizi in materia locatizia e già comprensiva delle spese di mediazione - a carico dei tre convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Pt_1
dell'importo di Euro 4.986,79 con gli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo
[...]
successivamente revocato nonchè e al pagamento, della somma di Controparte_1 Controparte_2
Euro 4.425,33 ciascuno, con gli interessi legali dalla domanda.
Condanna e a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
spese di lite che si liquidano, per la metà disposta, in complessive Euro 1.855,00 di cui Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, ed euro 155,00 per spese vive distraendole in favore del procuratore antistatario Avv. Agostino Agaro.
Civitavecchia, 25 aprile 2025 dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 6 di 6