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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/10/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Trento e Daniela Boccuti;
Parte_1
e
Controparte_1
, in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Giovanni Arcidiacono;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/07/2025, ha impugnato il provvedimento Parte_1 dell' del 26 giugno 2025, con cui l' ha disposto la cessazione della rendita per CP_1 CP_1 malattia professionale già riconosciuta in favore del ricorrente con sentenza passata in giudicato.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, in quanto contrastante con le sentenze n. 2075/2019 del Tribunale di Castrovillari, n. 1377/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro e n. 1588/2024 dello stesso Tribunale, tutte passate in giudicato, che avevano accertato la natura professionale della patologia (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e riconosciuto il diritto alla rendita.
Nel corso del giudizio, l ha provveduto alla ricostituzione della rendita, determinando CP_1 la cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere, intervenuta per effetto del ripristino della rendita da parte dell' , comporta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse CP_1 ad agire.
3. Tuttavia, la condotta dell' resistente merita un approfondimento ai fini della richiesta CP_1 di condanna per lite temeraria formulata dal ricorrente.
1 Dagli atti emerge che il provvedimento impugnato è stato adottato in aperto contrasto con pronunce giudiziali passate in giudicato, che avevano definitivamente accertato la natura professionale della patologia e il diritto alla rendita. Nonostante ciò, l' ha reiterato CP_1 provvedimento di revoca fondati su motivazioni già ritenute illegittime in precedente giudizio, determinando la necessità per il ricorrente di adire nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere il ripristino di un diritto già riconosciuto.
Tale condotta appare connotata da colpa grave, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto ha costretto il ricorrente a sostenere un nuovo giudizio per la tutela di un diritto già accertato, con aggravio economico e personale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità aggravata può essere riconosciuta anche in presenza di condotte processuali o amministrative che, pur non essendo dolose, si pongano in evidente contrasto con il principio di buona fede e correttezza (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/10/2020, n. 23492).
In considerazione di ciò, si ritiene equo liquidare in via equitativa un importo a titolo di risarcimento danni per lite temeraria, tenuto conto della reiterazione del comportamento, della sua incidenza sul piano economico e personale del ricorrente, e della necessità di disincentivare condotte analoghe.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento per lite temeraria;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.200,00, oltre CP_1 accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Castrovillari, 17/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Leonardo Trento e Daniela Boccuti;
Parte_1
e
Controparte_1
, in persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Giovanni Arcidiacono;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/07/2025, ha impugnato il provvedimento Parte_1 dell' del 26 giugno 2025, con cui l' ha disposto la cessazione della rendita per CP_1 CP_1 malattia professionale già riconosciuta in favore del ricorrente con sentenza passata in giudicato.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, in quanto contrastante con le sentenze n. 2075/2019 del Tribunale di Castrovillari, n. 1377/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro e n. 1588/2024 dello stesso Tribunale, tutte passate in giudicato, che avevano accertato la natura professionale della patologia (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e riconosciuto il diritto alla rendita.
Nel corso del giudizio, l ha provveduto alla ricostituzione della rendita, determinando CP_1 la cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere, intervenuta per effetto del ripristino della rendita da parte dell' , comporta l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse CP_1 ad agire.
3. Tuttavia, la condotta dell' resistente merita un approfondimento ai fini della richiesta CP_1 di condanna per lite temeraria formulata dal ricorrente.
1 Dagli atti emerge che il provvedimento impugnato è stato adottato in aperto contrasto con pronunce giudiziali passate in giudicato, che avevano definitivamente accertato la natura professionale della patologia e il diritto alla rendita. Nonostante ciò, l' ha reiterato CP_1 provvedimento di revoca fondati su motivazioni già ritenute illegittime in precedente giudizio, determinando la necessità per il ricorrente di adire nuovamente l'autorità giudiziaria per ottenere il ripristino di un diritto già riconosciuto.
Tale condotta appare connotata da colpa grave, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto ha costretto il ricorrente a sostenere un nuovo giudizio per la tutela di un diritto già accertato, con aggravio economico e personale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità aggravata può essere riconosciuta anche in presenza di condotte processuali o amministrative che, pur non essendo dolose, si pongano in evidente contrasto con il principio di buona fede e correttezza (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/10/2020, n. 23492).
In considerazione di ciò, si ritiene equo liquidare in via equitativa un importo a titolo di risarcimento danni per lite temeraria, tenuto conto della reiterazione del comportamento, della sua incidenza sul piano economico e personale del ricorrente, e della necessità di disincentivare condotte analoghe.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento per lite temeraria;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.200,00, oltre CP_1 accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Castrovillari, 17/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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