Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5388/21 di R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto
ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Vito Passarelli, in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, come da procura allegata al ricorso monitorio)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 3.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti difensivi.
1
La controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla per il pagamento Controparte_1
di euro 8.691,42 oltre accessori che assume dovuto da per il mancato rimborso del Parte_1
finanziamento e della linea di credito revolving concessigli da (poi incorporata nella Parte_2 [...]
dante causa della odierna cessionaria e dall'opposizione alla Controparte_2 CP_1
relativa ingiunzione (la n.1057/21 del 18.5.2021) formulata dall'intimato, il quale chiede la revoca del decreto per inammissibilità della domanda, viziata a monte dalla nullità della procura conferita da CP_1
ai propri difensori, o per infondatezza della stessa poichè non ha provato il subentro nel credito CP_1
ora sub iudice e, quindi, è priva di legittimazione sostanziale né tantomeno ha offerto puntuali riscontri probatori sulla pretesa azionata.
La Società opposta deduce l'assoluta infondatezza delle avverse doglianze, smentita dall'univoco riscontro documentale, che attesta la sua legittimazione sostanziale e l'incontestato inadempimento del sovvenuto.
* * * * * *
L'opposizione è destituita di fondamento.
I) E' allegata agli atti la procura ad lites per Notar del 28.5.2020 conferita da agli Per_1 CP_1
avvocati Zurlo ed Ornati, che abilita loro a rappresentare e difendere la società nelle procedure monitorie per crediti non superiori a euro 30.000,00 e nelle fasi di opposizione, in ogni stato e grado. Rientra,
pertanto, nell'oggetto del mandato (art.83/2 cpc) anche l'odierna azione giudiziaria.
II) E' comprovata la legittimazione ad causam della società cessionaria.
Dai documenti prodotti si evince come la titolarità attiva del rapporto obbligatorio sia mutata per via dell'atto di cessione “in blocco” ex artt.
1-4 legge n.130/99 e 58 t.u.b. - di crediti in sofferenza derivanti da finanziamenti qualificati come crediti al consumo, anche nella forma della concessione di carte di credito -
stipulato il 23.6.16 tra (succeduta nelle posizioni attive Controparte_2
2 dell'incorporata e società di cartolarizzazione, pubblicato sulla G.U. n.108 Parte_2 Controparte_1
del 10.9.16.
La cessionaria è succeduta anche nei diritti derivanti dai finanziamenti sub iudice, come si evince dagli elementi identificativi del pacchetto trasferito, menzionati nel contratto traslativo (art.2.3) e nell'avviso di cessione.
Vi è poi che il è stato personalmente notiziato della cessione su iniziativa della la Parte_1 CP_1
quale, in possesso della documentazione contrattuale, ha diffidato il debitore ad adempiere la prestazione di rimborso (v. missiva del 22-20.9.16), non reclamata medio tempore da terzi soggetti. Il che è sintomatico dell'avvenuto subentro nel credito ad opera di (cfr. Cass.21/10200). CP_1
Il quadro complessivo offre, dunque, risultanze oggettive idonee a comprovare l'avvenuto subingresso nel credito (Cass. 24/28790; Cass.23/17944; Cass.23/4277; Cass.20/20739).
III) Il credito ingiunto dalla riviene dai contratti di prestito personale e credito revolving del 3.6.10 CP_1
e dalle relative movimentazioni contabili (non oggetto di contestazioni specifiche), che riassumono l'esposizione del finanziato.
La Società ha assolto il suo onere probatorio, che nel caso del mutuo o del finanziamento non necessita peraltro della certificazione ex art.50 d.lgs n.385/93 (cfr. Cass.23/21).
L'opponente, di contro, non ha dedotto né provato di aver ripianato l'esposizione debitoria.
* * * * * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e si liquidano come da dispositivo, secondo criteri e parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
3 - rigetta l'opposizione del e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo Parte_1
n.1057/21 del 18.5.2021;
- condanna l'opponente a rifondere alla le competenze di lite, che liquida in euro 3.277,00 Controparte_1
oltre rsg, iva e cap.
Taranto, 14.3.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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