Decreto cautelare 23 dicembre 2021
Decreto cautelare 27 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 7 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01445/2025REG.PROV.COLL.
N. 08676/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8676 del 2023, proposto da:
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ER Bartolo, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00441/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Raffaella Ferrando e l’avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AG e AD hanno appellato la sentenza n. 441/2023, con la quale il T.A.R. per il Veneto ha accolto il ricorso proposto dal sig. ER avverso: i ) l’intimazione di pagamento 077 2021 90007055 63/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma pari a euro 39.290,31, in riferimento alla cartella AGEA n. 07720080009884611000, relativa ai prelievi quote latte per il periodo 2002/2003; ii ) l’atto di iscrizione a ruolo e il ruolo posto a base della cartella AGEA n. 07720080010472733000; iii ) il residuo ruolo emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019; iv ) l’atto di pignoramento di crediti relativo a tale pretesa.
2. Il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo all’omessa comunicazione della cartella di pagamento presupposta, osservando come AG – nonostante l’ordine istruttorio impartito con l’ordinanza n. 15/2022 – non avesse provveduto a produrre in giudizio la prova di tale comunicazione; di conseguenza, non era stata fornita in giudizio l’evidenza di un presupposto per procedere all’esazione coattiva.
3. Le Agenzie in epigrafe hanno proposto ricorso in appello affidato a due motivi, di seguito esaminati. Si è costituito in giudizio il sig. ER deducendo l’inammissibilità dei motivi e, comunque, la loro infondatezza, e riproponendo le censure rimaste assorbite dalla decisione di primo grado. All’udienza del 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo AG e AD hanno dedotto l’erroneità della sentenza in quanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile atteso che il merito della pretesa era già stato esaminato da altre pronunce del Giudice amministrativo (sentenza n. 130/2016 del T.A.R. per il Lazio, relativa all’imputazione di prelievo per l’annata 2002/2003; sentenza n. 6333/2022 del Consiglio di Stato, relativa ad una precedente intimazione di pagamento inerente la medesima pretesa), con conseguente impossibilità di rimettere in discussione tali giudicati. Secondo le appellanti, i presupposti provvedimenti impositivi erano stati ritenuti legittimi dal Giudice amministrativo e, pertanto, non era possibile rimettere in discussione tali accertamenti, neppure evocando la contrarietà al diritto unionale, che è ragione di annullabilità e non di nullità del provvedimento.
4.1. Il sig. ER ha dedotto l’inammissibilità del motivo in quanto non calibrato sulla pronuncia di primo grado, e, comunque, l’infondatezza dello stesso.
4.2. La censura è infondata. Deve, infatti, osservarsi come il Giudice di primo grado abbia colto un vizio degli atti esecutivi e, in particolare, la mancanza di prova dell’avvenuta notificazione della cartella presupposta, che era stata richiesta all’Amministrazione con l’ordinanza cautelare n. 15/2022, ma non era stata versata agli atti del giudizio. Il motivo accolto si è, quindi, incentrato su un vizio dell’intimazione e dei successivi atti esecutivi e non ha investito il merito della pretesa, che resta regolata dalle sentenze amministrative intervenute sul merito del rapporto controverso. Come si evince dalla stessa ricostruzione in fatto del ricorso in appello (nonché dalla disamina degli atti processuali di primo grado) il ricorso dell’azienda agricola è stato sorretto anche da motivi relativi a vizi degli atti di esecuzione impugnati, tra cui il motivo accolto dal T.A.R., ritenuto assorbente e decisivo dal Giudice di primo grado. Tale motivo non poteva, quindi, ritenersi inammissibile, proprio perché calibrato su un dedotto vizio dell’intimazione e non sul merito della pretesa.
5. Omologhe considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo, con il quale le Agenzie hanno dedotto l’erroneità della sentenza per non aver considerato l’implicita acquiescenza alla pretesa derivante dalla presentazione di istanza di rateizzazione, chiedendo di acquisire ex art. 104 c.p.a. la relativa documentazione. Anche in relazione a tale motivo la parte appellata ne ha eccepito l’inammissibilità in quanto estraneo al contenuto della decisione, e, comunque, l’infondatezza.
5.1. Ribadisce il Collegio come il motivo accolto dal Giudice di primo grado non abbia investito il merito della pretesa essendosi il Giudice limitato a riscontrare un vizio dell’esecuzione (non contestato dall’appellante), effettuata anche a seguito del mancato perfezionamento della rateizzazione richiesta dal produttore che ha, quindi, consentito ad AG di provvedere nuovamente alle procedure di esazione coattiva. Il vizio accolto non ha, quindi, interessato il merito della pretesa, e ben avrebbe potuto AG – dopo la sentenza di primo grado - limitarsi a rinnovare la procedura esecutiva, come evidenziato dalla stessa parte appellata nel corso dell’udienza di discussione. Le considerazioni esposte rendono, quindi, non indispensabile la documentazione che AG ha chiesto di acquisire ex art. 104 c.p.a., relativa anch’essa al merito della pretesa che, come esposto, non è risultata inciso dalla pronuncia di primo grado.
6. In considerazione di quanto esposto il ricorso in appello deve respingersi in quanto infondato. La reiezione del ricorso in appello consente di assorbire la disamina dei motivi riproposti dall’azienda agricola, considerato che, come emerge espressamente dalle conclusioni rassegnate ( f . 35 della memoria di costituzione), l’appellata ha chiesto di respingere l’appello e solo, “ in subordine ”, di “ dichiarare nulli o comunque annullare tutti gli atti impugnati in primo grado ” in forza dei motivi di ricorso riproposti.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna le appellanti in solido a rifondere al sig. ER le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO