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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 567/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 567/2017, avente ad oggetto Altri contratti atipici, promossa da: in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.i. elettivamente domiciliata presso gli P.IVA_1 indirizzi per dei nominati difensori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Bombaci e Sergio
Patrone, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO on sede in Milano, Via Tolstoi Leone, n. 64, elettivamente domiciliata in San Controparte_1
Pier Niceto, Via Sen. Pitrone, n. 137, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Scibilia, giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22/03/2017 Parte_2 interponeva appello avverso la sentenza n. 52/2016 del 16-23/9/2016 con la quale il Giudice di Pace di Novara di Sicilia aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1 revocando il decreto ingiuntivo n. 12/2014 del 20/6/2014 con la condanna al pagamento delle spese legali. L'appellante contestava la decisione di prime cure deducendo la violazione da parte del primo Giudice delle norme in materia di interpretazione dei contratti di cui all'art. 1362 c.c., per avere non ritenuto che la clausola di invarianza fosse applicabile esclusivamente ai servizi di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio afferenti l'ordinaria manutenzione/amministrazione e il diritto dell'appellante a variare in aumento le tariffe per tutti i servizi di cui all'art. 2 diversi da quelli ordinari, oltre che la violazione dei principi di equilibrio e proporzione nei contratti a prestazioni corrispettive. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e la condanna della CP_1 al pagamento della somma di € 4.648,54 per i servizi forniti nel periodo 28.10.2012 –
[...]
27/10/2013 e 28/10/2013 – 27/10/2014, giusta fattura n. 115/2014 del 9/4/2014, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri stabiliti nel contratto di ormeggio dalle singole scadenze al soddisfo e le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/6/2017 si costituiva in giudizio la la Controparte_1 quale chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'appello è infondato e pertanto meritevole di rigetto per i motivi cui infra.
in particolare, ha lamentato l'indebita Parte_2 estensione della clausola di invarianza convenuta con il contratto di ormeggio del 22/2/1991 a tutti i servizi portuali in aggiunta alla manutenzione ordinaria, sostenendo di contro che “[…] in nessun caso la presenza della clausola di invarianza nel contratto di ormeggio determina la non applicabilità di tariffe diverse dall'importo stabilito nel contratto pari a Lire 1.200.000, rivalutato secondo l'indice Istat per tutti i servizi di cui all'art.
2. Ciò atteso che la clausola di invarianza, come meglio infra precisato, afferisce esclusivamente ai servizi di ordinaria manutenzione/amministrazione di cui all'art. 2, pattuiti al tempo della sottoscrizione del contatto di ormeggio risalente al 22.02.1991. Per tutti i servizi diversi da questi ultimi, invece, le tariffe possono essere modificate annualmente da PMY”, posto che “ai sensi di quanto prescritto all'art. 3 del contratto di ormeggio, nella determinazione del corrispettivo per i servizi di cui all'art. 2 del contratto, le parti hanno pattuito, tra l'altro, il pagamento di una somma determinabile sulla base di tariffe modificabili in aumento annualmente, tenendo conto delle varie categorie dei posti barca.
Detta somma, esclusivamente con riferimento all'esercizio corrente dal 22.02.1991 al 31.12.1991, è stata stabilita in Lire 1.200.000” (pag. 11 citazione).
Più precisamente il corrispettivo dei servizi di ormeggio è così composto: una parte fissa relativa ai servizi portuali elencati nell'art. 2 e una parte ulteriore ed eventuale, convenuta “a scadenze stabilite dalla Società, per le somme dovute a fronte degli altri eventuali servizi portuali non compresi nell'elencazione di cui all'art. 2 del presente atto, ovvero di altri consumi attribuiti all'Utente” (art. 3, lett. c). Quanto, poi, alla tariffa di cui alla lettera a) dell'art. 3, è espressamente convenuta la non variabilità della quota parte relativa alla manutenzione ordinaria, salvo l'aggiornamento secondo indici ISTAT, mentre le “le voci relative alle spese per lavori ed opere straordinarie di manutenzione questi dovranno essere preventivamente riconosciuti necessari o imposti dalla competente Autorità Marittima” (art. 3, lett. b). Dalla lettura delle citate disposizioni contrattuali, dunque, si ricava che l'accordo contempla un importo unitario relativo alla varietà dei servizi resi nella gestione del porto, variabile per gli anni successivi con esclusione del costo riferibile alla manutenzione ordinaria e ferma la necessità di un previo intervento dell'autorità marittima competente per quanto riguarda le opere straordinarie (art. 3 lett. b), oltre che un ulteriore importo quale corrispettivo di servizi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nell'art. 2 (art. 3 lett. c). La clausola di invarianza risulta, dunque, convenuta con riferimento ai servizi di ordinaria amministrazione, con esclusione degli interventi di straordinaria amministrazione (soggetti a previa autorizzazione) e dei servizi ulteriori non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio.
A fronte di ciò, deve nondimeno evidenziarsi che l'odierna appellante non ha fornito adeguato riscontro della pretesa creditoria azionata e, più precisamente, delle sue specifiche componenti, quindi della relativa riferibilità ai diversi servizi portuali disciplinati dal contratto di ormeggio per i quali è astrattamente prevista la possibilità dell'aumento della tariffa, con la conseguenza che il credito azionato è rimasto generico e privo di uno specifico supporto probatorio quanto alla prestazione della quale costituisce il corrispettivo.
Decisiva, al riguardo, l'analisi della fattura azionata nella specie, la n. 114/2014 (cfr. doc. 7 atto di citazione in appello), in cui il corrispettivo indicato è genericamente descritto come costo del
“servizio di gestione ormeggio” per gli anni di riferimento, senza dunque la specifica indicazione dei servizi effettivamente erogati e riferibili al credito preteso. A ciò si aggiunga che il contratto di affidamento stipulato tra l'odierna appellante e il Fallimento della società Controparte_2 sancisce un limite al diritto di modifica unilaterale delle tariffe convenute nei contratti di ormeggio pendenti, segnatamente pari al 20% delle tariffe medie praticate per la stessa tipologia di posto barca e di servizi nel medesimo porto negli ultimi tre anni, confermando al contempo l'impossibilità dell'affidataria di intervenire unilateralmente nella nuova definizione della parte delle tariffe coperta dalla clausola di invarianza (cfr. art. 5 contratto di affidamento del 28/10/2010 e del
6/12/2011). Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, la genericità della pretesa azionata anche sotto tale profilo, posto che la mancata specificazione dei servizi non onorati dal diportista ed oggetto dell'azione monitoria intentata impedisce di verificare l'eventuale variazione (e la relativa misura) apportata alla tariffa originaria. Anche la descrizione contenuta nel ricorso monitorio appare, invero, generica, ivi leggendosi un non meglio specificato riferimento ai servizi “[…] ulteriori e necessari espressamente contemplati nell'art. 3, lettera c, (es. unità mobile per aspirazione, stoccaggio e scarico acque nere, oneri economici, relativi al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, recte , etc)”, così come insufficiente appare altresì l'elenco dei servizi Per_1 aggiuntivi fornito dall'odierna appellante (cfr. doc. 6), dal momento che talune delle voci ivi indicate appaiono già ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio (in cui è contemplato il servizio di pulizia delle specchio acqueo, il mantenimento dei fondali, la manutenzione dei pontili, il servizio di assistenza all'ormeggio e l'ormeggio protetto); né
l'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio ha colmato la ridetta lacuna (assertiva), consentendo cioè di verificare gli specifici servizi non ricompresi (alla luce degli accordi contrattuali come sopra richiamati) oggetto della pretesa azionata e la specifica variazione apportata alle tariffe originarie, rimanendo pertanto insufficienti allo scopo le dichiarazioni testimoniali ivi assunte, tanto più ove si consideri che l'elenco di cui al citato art. 2 risulta “aperto”, in quanto comprensivo in ogni caso di “ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità o l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico”.
Anche con riferimento al costo aggiuntivo preteso a titolo di , invero, occorre evidenziare Per_1
l'infondatezza della pretesa azionata in ragione della genericità della relativa allegazione, in mancanza del costo specificamente sostenuto e riferibile al diportista (rimanendo, pertanto, sotto tale profilo insufficiente l'avviso di pagamento allegato quale doc. R dell'atto di citazione in appello, posta l'unitarietà dell'imposta ivi quantificata, dunque non specificamente riferibile al rapporto contrattuale controverso).
Si aggiunga ancora, avuto riguardo ai lavori di straordinaria amministrazione, che tali costi sono subordinati alla previa autorizzazione dell'Autorità Marittima (cfr. art. 3, lett. c, contratto di ormeggio) o degli organi fallimentari (cfr. art. 10 contratto di affidamento del 28/10/2010) e, a fronte di ciò, non è stata documentata l'autorizzazione suddetta, donde l'insussistenza del presupposto legittimante la pretesa creditoria azionata (ove e nella parte in cui sia riferibile a servizi di manutenzione straordinaria: si legge, al riguardo, a pag. 15 dell'atto di citazione in appello che
“Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il diritto di PMY di variazione delle tariffe sussiste oltre che per i servizi non compresi nell'art. 2 del contratto di ormeggio, anche per tutti quelli di cui all'art. 2 non interessati dalla clausola di invarianza”;cfr., inoltre, pag. 5 del ricorso monitorio, ove l'odierna appellante ha dato atto della composizione mista della tariffa di € 2.800,00 oltre iva, comprensiva cioè sia del corrispettivo ex art. 3, lett. b, sia di quello ex art. 3, lett. c, del contratto di ormeggio).
Le superiori considerazioni, infine, evidenziano l'irrilevanza ai presenti fini della consulenza tecnica d'ufficio depositata da parte appellante con la nota del 20/1/2020, sia perché resa in altro giudizio sia perché in ogni caso non idonea a superare le ragioni della presente statuizione di rigetto. È del pari infondato il secondo motivo di gravame, con cui parte appellante ha lamentato la violazione dei principi di equilibrio e proporzione nei contratti a prestazione corrispettive. Al netto, invero, di ogni ulteriore considerazione in ordine alla fondatezza della censura formulata con riferimento ai principi in questione e ai limiti del sindacato dell'autorità giudiziaria in ordine alla convenienza dell'operazione economica contrattualizzata (tenuto peraltro conto dei rimedi già ex lege previsti in favore della parte che si assuma pregiudicata dalla sopravvenienza idonea ad alterare l'equilibrio contrattuale), è sufficiente al riguardo evidenziare che il rigetto della domanda (e dell'appello) si fondano sulla mancata dimostrazione degli specifici servizi per i quali è stata azionata la pretesa in via monitoria e, più precisamente, della mancata dimostrazione delle voci delle tariffe ricomprese nel credito unitariamente ed indistintamente ingiunto, nei termini dianzi esposti.
Il rigetto dell'appello assorbe ogni ulteriore censura sollevata dall'odierna convenuta.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014
e, in particolare, della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente giudizio, al netto della fase istruttoria non espletata, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 567/2017, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento in favore della Parte_2 controparte delle spese di lite che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Barcellona Pozzo di Gotto, 11/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 567/2017, avente ad oggetto Altri contratti atipici, promossa da: in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.i. elettivamente domiciliata presso gli P.IVA_1 indirizzi per dei nominati difensori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Bombaci e Sergio
Patrone, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO on sede in Milano, Via Tolstoi Leone, n. 64, elettivamente domiciliata in San Controparte_1
Pier Niceto, Via Sen. Pitrone, n. 137, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Scibilia, giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22/03/2017 Parte_2 interponeva appello avverso la sentenza n. 52/2016 del 16-23/9/2016 con la quale il Giudice di Pace di Novara di Sicilia aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Controparte_1 revocando il decreto ingiuntivo n. 12/2014 del 20/6/2014 con la condanna al pagamento delle spese legali. L'appellante contestava la decisione di prime cure deducendo la violazione da parte del primo Giudice delle norme in materia di interpretazione dei contratti di cui all'art. 1362 c.c., per avere non ritenuto che la clausola di invarianza fosse applicabile esclusivamente ai servizi di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio afferenti l'ordinaria manutenzione/amministrazione e il diritto dell'appellante a variare in aumento le tariffe per tutti i servizi di cui all'art. 2 diversi da quelli ordinari, oltre che la violazione dei principi di equilibrio e proporzione nei contratti a prestazioni corrispettive. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e la condanna della CP_1 al pagamento della somma di € 4.648,54 per i servizi forniti nel periodo 28.10.2012 –
[...]
27/10/2013 e 28/10/2013 – 27/10/2014, giusta fattura n. 115/2014 del 9/4/2014, o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri stabiliti nel contratto di ormeggio dalle singole scadenze al soddisfo e le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/6/2017 si costituiva in giudizio la la Controparte_1 quale chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'appello è infondato e pertanto meritevole di rigetto per i motivi cui infra.
in particolare, ha lamentato l'indebita Parte_2 estensione della clausola di invarianza convenuta con il contratto di ormeggio del 22/2/1991 a tutti i servizi portuali in aggiunta alla manutenzione ordinaria, sostenendo di contro che “[…] in nessun caso la presenza della clausola di invarianza nel contratto di ormeggio determina la non applicabilità di tariffe diverse dall'importo stabilito nel contratto pari a Lire 1.200.000, rivalutato secondo l'indice Istat per tutti i servizi di cui all'art.
2. Ciò atteso che la clausola di invarianza, come meglio infra precisato, afferisce esclusivamente ai servizi di ordinaria manutenzione/amministrazione di cui all'art. 2, pattuiti al tempo della sottoscrizione del contatto di ormeggio risalente al 22.02.1991. Per tutti i servizi diversi da questi ultimi, invece, le tariffe possono essere modificate annualmente da PMY”, posto che “ai sensi di quanto prescritto all'art. 3 del contratto di ormeggio, nella determinazione del corrispettivo per i servizi di cui all'art. 2 del contratto, le parti hanno pattuito, tra l'altro, il pagamento di una somma determinabile sulla base di tariffe modificabili in aumento annualmente, tenendo conto delle varie categorie dei posti barca.
Detta somma, esclusivamente con riferimento all'esercizio corrente dal 22.02.1991 al 31.12.1991, è stata stabilita in Lire 1.200.000” (pag. 11 citazione).
Più precisamente il corrispettivo dei servizi di ormeggio è così composto: una parte fissa relativa ai servizi portuali elencati nell'art. 2 e una parte ulteriore ed eventuale, convenuta “a scadenze stabilite dalla Società, per le somme dovute a fronte degli altri eventuali servizi portuali non compresi nell'elencazione di cui all'art. 2 del presente atto, ovvero di altri consumi attribuiti all'Utente” (art. 3, lett. c). Quanto, poi, alla tariffa di cui alla lettera a) dell'art. 3, è espressamente convenuta la non variabilità della quota parte relativa alla manutenzione ordinaria, salvo l'aggiornamento secondo indici ISTAT, mentre le “le voci relative alle spese per lavori ed opere straordinarie di manutenzione questi dovranno essere preventivamente riconosciuti necessari o imposti dalla competente Autorità Marittima” (art. 3, lett. b). Dalla lettura delle citate disposizioni contrattuali, dunque, si ricava che l'accordo contempla un importo unitario relativo alla varietà dei servizi resi nella gestione del porto, variabile per gli anni successivi con esclusione del costo riferibile alla manutenzione ordinaria e ferma la necessità di un previo intervento dell'autorità marittima competente per quanto riguarda le opere straordinarie (art. 3 lett. b), oltre che un ulteriore importo quale corrispettivo di servizi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nell'art. 2 (art. 3 lett. c). La clausola di invarianza risulta, dunque, convenuta con riferimento ai servizi di ordinaria amministrazione, con esclusione degli interventi di straordinaria amministrazione (soggetti a previa autorizzazione) e dei servizi ulteriori non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio.
A fronte di ciò, deve nondimeno evidenziarsi che l'odierna appellante non ha fornito adeguato riscontro della pretesa creditoria azionata e, più precisamente, delle sue specifiche componenti, quindi della relativa riferibilità ai diversi servizi portuali disciplinati dal contratto di ormeggio per i quali è astrattamente prevista la possibilità dell'aumento della tariffa, con la conseguenza che il credito azionato è rimasto generico e privo di uno specifico supporto probatorio quanto alla prestazione della quale costituisce il corrispettivo.
Decisiva, al riguardo, l'analisi della fattura azionata nella specie, la n. 114/2014 (cfr. doc. 7 atto di citazione in appello), in cui il corrispettivo indicato è genericamente descritto come costo del
“servizio di gestione ormeggio” per gli anni di riferimento, senza dunque la specifica indicazione dei servizi effettivamente erogati e riferibili al credito preteso. A ciò si aggiunga che il contratto di affidamento stipulato tra l'odierna appellante e il Fallimento della società Controparte_2 sancisce un limite al diritto di modifica unilaterale delle tariffe convenute nei contratti di ormeggio pendenti, segnatamente pari al 20% delle tariffe medie praticate per la stessa tipologia di posto barca e di servizi nel medesimo porto negli ultimi tre anni, confermando al contempo l'impossibilità dell'affidataria di intervenire unilateralmente nella nuova definizione della parte delle tariffe coperta dalla clausola di invarianza (cfr. art. 5 contratto di affidamento del 28/10/2010 e del
6/12/2011). Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, la genericità della pretesa azionata anche sotto tale profilo, posto che la mancata specificazione dei servizi non onorati dal diportista ed oggetto dell'azione monitoria intentata impedisce di verificare l'eventuale variazione (e la relativa misura) apportata alla tariffa originaria. Anche la descrizione contenuta nel ricorso monitorio appare, invero, generica, ivi leggendosi un non meglio specificato riferimento ai servizi “[…] ulteriori e necessari espressamente contemplati nell'art. 3, lettera c, (es. unità mobile per aspirazione, stoccaggio e scarico acque nere, oneri economici, relativi al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, recte , etc)”, così come insufficiente appare altresì l'elenco dei servizi Per_1 aggiuntivi fornito dall'odierna appellante (cfr. doc. 6), dal momento che talune delle voci ivi indicate appaiono già ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2 del contratto di ormeggio (in cui è contemplato il servizio di pulizia delle specchio acqueo, il mantenimento dei fondali, la manutenzione dei pontili, il servizio di assistenza all'ormeggio e l'ormeggio protetto); né
l'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio ha colmato la ridetta lacuna (assertiva), consentendo cioè di verificare gli specifici servizi non ricompresi (alla luce degli accordi contrattuali come sopra richiamati) oggetto della pretesa azionata e la specifica variazione apportata alle tariffe originarie, rimanendo pertanto insufficienti allo scopo le dichiarazioni testimoniali ivi assunte, tanto più ove si consideri che l'elenco di cui al citato art. 2 risulta “aperto”, in quanto comprensivo in ogni caso di “ogni altro servizio collettivo del quale dovesse essere riconosciuta la necessità o l'opportunità di istituzione, in prosieguo di tempo, per il migliore funzionamento dell'approdo sotto il profilo sia turistico che tecnico”.
Anche con riferimento al costo aggiuntivo preteso a titolo di , invero, occorre evidenziare Per_1
l'infondatezza della pretesa azionata in ragione della genericità della relativa allegazione, in mancanza del costo specificamente sostenuto e riferibile al diportista (rimanendo, pertanto, sotto tale profilo insufficiente l'avviso di pagamento allegato quale doc. R dell'atto di citazione in appello, posta l'unitarietà dell'imposta ivi quantificata, dunque non specificamente riferibile al rapporto contrattuale controverso).
Si aggiunga ancora, avuto riguardo ai lavori di straordinaria amministrazione, che tali costi sono subordinati alla previa autorizzazione dell'Autorità Marittima (cfr. art. 3, lett. c, contratto di ormeggio) o degli organi fallimentari (cfr. art. 10 contratto di affidamento del 28/10/2010) e, a fronte di ciò, non è stata documentata l'autorizzazione suddetta, donde l'insussistenza del presupposto legittimante la pretesa creditoria azionata (ove e nella parte in cui sia riferibile a servizi di manutenzione straordinaria: si legge, al riguardo, a pag. 15 dell'atto di citazione in appello che
“Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, il diritto di PMY di variazione delle tariffe sussiste oltre che per i servizi non compresi nell'art. 2 del contratto di ormeggio, anche per tutti quelli di cui all'art. 2 non interessati dalla clausola di invarianza”;cfr., inoltre, pag. 5 del ricorso monitorio, ove l'odierna appellante ha dato atto della composizione mista della tariffa di € 2.800,00 oltre iva, comprensiva cioè sia del corrispettivo ex art. 3, lett. b, sia di quello ex art. 3, lett. c, del contratto di ormeggio).
Le superiori considerazioni, infine, evidenziano l'irrilevanza ai presenti fini della consulenza tecnica d'ufficio depositata da parte appellante con la nota del 20/1/2020, sia perché resa in altro giudizio sia perché in ogni caso non idonea a superare le ragioni della presente statuizione di rigetto. È del pari infondato il secondo motivo di gravame, con cui parte appellante ha lamentato la violazione dei principi di equilibrio e proporzione nei contratti a prestazione corrispettive. Al netto, invero, di ogni ulteriore considerazione in ordine alla fondatezza della censura formulata con riferimento ai principi in questione e ai limiti del sindacato dell'autorità giudiziaria in ordine alla convenienza dell'operazione economica contrattualizzata (tenuto peraltro conto dei rimedi già ex lege previsti in favore della parte che si assuma pregiudicata dalla sopravvenienza idonea ad alterare l'equilibrio contrattuale), è sufficiente al riguardo evidenziare che il rigetto della domanda (e dell'appello) si fondano sulla mancata dimostrazione degli specifici servizi per i quali è stata azionata la pretesa in via monitoria e, più precisamente, della mancata dimostrazione delle voci delle tariffe ricomprese nel credito unitariamente ed indistintamente ingiunto, nei termini dianzi esposti.
Il rigetto dell'appello assorbe ogni ulteriore censura sollevata dall'odierna convenuta.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura minima tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014
e, in particolare, della non complessità della lite e delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente giudizio, al netto della fase istruttoria non espletata, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 567/2017, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento in favore della Parte_2 controparte delle spese di lite che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Barcellona Pozzo di Gotto, 11/12/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano