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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7335/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Sant'Agata Li Battiati, via A. Di San Giuliano n.2, rappresentato e difeso dall' Avv. Mariarosaria
Finocchiaro, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
:
c.f. ), ente Controparte_1 P.IVA_1
successore in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso , rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza dell'1 ottobre 2025 sulle conclusioni precisate come da verbale.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 30.06.2024, conveniva in Parte_1
giudizio, avanti questo Tribunale, l' per sentire dichiarata la nullità dell'atto di precetto, CP_1
notificato in data 18.06.2024 in uno all'atto di mutuo n. 81750 repertorio, n. 20774 raccolta del
30.01.2007 al rogito del notar con il quale l'Istituto intimava e ingiungeva Persona_1
all'opponente di pagare € 338.030,55 oltre a compenso professionale, redazione atto precetto e spese forfettarie del 15%.
A fondamento delle proprie pretese, parte opponente deduceva che:
- otteneva dall' la erogazione di un mutuo ipotecario fruttifero n. 81750 repertorio, n. 20774 CP_2
raccolta del 30.01.2007 al rogito del notar per € 206.000,00 da restituirsi in 30 anni Persona_1
con n. 60 rate semestrali a decorrere dal 31.12.2007 secondo la disciplina prevista per 'Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali'.
- a garanzia dell'operazione de qua veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado sul cespite immobiliare sito in Sant'Agata li Battiati via di San Giuliano 2, censito al NCEU del predetto Comune
al foglio 3, p.lla 245, sub 5.
- che aveva pagato le rate del mutuo, ma tuttavia non venivano determinate né nell'an né nel quantum,
nella qualità di assuntore del concordato fallimentare e personale di Parte_2
, fallimento dichiarato in data 16.09.1997 dal Tribunale di Parte_3 Parte_4
Catania, e concordato omologato in data 27.02.2009, e rilevava nei confronti della odierna creditrice
CP_ che in data 23.07.2009 venivano pagati all' € 821.371,29 mediante 18 assegni circolari emessi dal
Banco di Sicilia in data 16 e 20 luglio 2009 in luogo della minor somma di € 578.482,92 con un esubero pertanto pari ad € 242.887,37, di cui pertanto l'odierno attore chiedeva restituzione.
pagina 2 di 9 - che, fatta richiesta stragiudiziale per la restituzione delle suddette somme, di fatto corrispondenti a quelle mutuate ed anzi in esubero rispetto alle stesse, la odierna opposta nulla restituiva e,
conseguentemente, si instaurava tra le parti giudizio avente ad oggetto la ripetizione del suddetto indebito.
Eccepiva, anzitutto, la prescrizione del credito, calcolata a decorrere dal 7/11/2007 -data di deliberazione delle determina di risoluzione ovvero al più tardi dal 13/12/2011 -data di comunicazione della determina stessa.
Eccepiva, poi, la nullità della notificazione di titolo e precetto per mancata attestazione di conformità
del titolo allegato.
Contestava, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 T.U.B. per inidoneità del conteggio allegato al precetto e per mancata attestazione di conformità alle scritture contabili interne e, in generale, la carenza di prova del credito azionato.
Disconosceva, inoltre, la documentazione prodotta in sede di notifica in copia fotostatica, a norma dell'art. 2719 c.c., ovvero a norma dell'art. 2712 c.c.
Eccepiva, inoltre, l'erronea determinazione ed incertezza delle somme precettate, la mancata o insufficiente prova del debito fatto valere e l'usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo, per superamento del tasso di soglia vigente al tempo della convenzione e per sproporzione rispetto alla prestazione ricevuta – avuto riguardo alle modalità dell'operazione – attese le condizioni di difficoltà
economica/finanziaria in cui versata il mutuatario.
Eccepiva, infine, la compensazione del proprio debito con il credito asseritamente vantato nei confronti dell' per la restituzione parziale delle somme pagate all'ente nella qualità di assuntore del CP_1
concordato fallimentare e personale di e Parte_2 Parte_3 Parte_2
pagina 3 di 9 . Parte_4
Chiedeva, da ultimo, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto, per i motivi meglio esposti in citazione.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito di: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più
utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in
via istruttoria ed incidentale, con qualsiasi statuizione ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in
narrativa, accertare e dichiarare L'Intervenuta Prescrizione Del Credito Per Cui Si Procede E Degli
Interessi La Mancata attestazione di conformità con conseguente inesistenza, nullità e/o annullabilità
dell'atto opposto;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del TUB E conseguentemente disporre
che nulla è dovuto dall'opponente; Nel merito Si compiaccia Accertare, Dichiarare E Disporre non
dovute le somme precettate, erroneamente conteggiate e/o conteggiate in violazione di legge da
accertarsi in corso di giudizio, e dichiarare: l' assenza di prova della entita' del credito azionato
Erronea Determinazione Delle Somme Ingiunte Insufficienza probatoria in sede di opposizione
Mancata prova del debito fatto valere Usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo In ogni caso
volere rideterminare le somme fatte valere dal creditore procedente sulla scorta dei pagamenti
effettuati dal ricorrente;
accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel
contratto di mutuo ipotecario e di ogni altro contratto siglato fra le parti per cui è alla presente
opposizione e meglio indicato in narrativa per i motivi meglio esposti;
Sempre Nel merito: accertare e
dichiarare la violazione delle norme sulla usura, anche in concreto, trasparenza, buona fede e
correttezza contrattuale per i motivi meglio esposti in narrativa;
In ogni caso: spese e compensi di
avvocato interamente refusi da distrarsi al procuratore antistatario ex art 93 cpc.”.
Con comparsa responsiva del 29.10.2024 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto nel CP_1
merito della stessa e della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, non ricorrendone pagina 4 di 9 i presupposti.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 31.10.2024 il Giudice fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti al 12.02.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 19.02.2025, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, stante il rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'opponente, rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'1.10.2025, disponendo la discussione orale della stessa.
Indi all'udienza dell'1.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il Giudice si riservava di decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Giova premettere che l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ha la primaria funzione di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata. Si
tratta di un procedimento di cognizione che si può esperire immediatamente prima dell'inizio dell'esecuzione, opponendo il precetto quale atto pre-esecutivo, allo scopo di scongiurare l'esecuzione stessa, in via provvisoria attraverso la domanda di sospensiva, ed in via definitiva attraverso la domanda di merito.
Tale opposizione consente al debitore esecutato di opporsi all'esecuzione forzata qualora egli voglia contestare il diritto della parte istante di procedere in via esecutiva. Il diritto contestato si identifica con una situazione giuridica schiettamente processuale (l'agire in executivis), che si fonda sul titolo esecutivo e sull'accertamento in esso insito del diritto di credito.
Come è noto, con il rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è possibile sollevare contestazioni inerenti all'an dell'esecuzione, ossia al diritto del creditore istante di procedere ad pagina 5 di 9 esecuzione forzata.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. può, pertanto, avere ad oggetto vizi inerenti alla inefficacia del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta;
alla nullità dell'atto contenente il titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale o alla inesistenza del titolo esecutivo.
Diversamente, com'è noto, le contestazioni attinenti al quomodo dell'esecuzione (regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi) possono essere sollevate con atto di opposizione all'esecuzione, disciplinato dall'art. 617 c.p.c.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione stragiudiziale,
l'intimato poi potrà far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto nonché quelli successivi alla formazione del detto titolo.
L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo stragiudiziale, in definitiva, coincide con quello di un giudizio sul rapporto sottostante al titolo. La contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può, quindi, riguardare non solo la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, ma anche quelli intervenuti anteriormente alla formazione del medesimo titolo.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle difese dell'opponente risulta essere fondata e di natura assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione.
Precisamente, fermo restando l'invio della determina di risoluzione notificata dall' in data CP_1
13.12.2011, termine a quo per il decorso del termine di prescrizione decennale, va rilevato che,
diversamente da quanto affermato nella citata ordinanza del 18 febbraio 2025, non vi è piena prova dell'interruzione del detto termine mediante la diffida allegata dall' e asseritamente notificata in CP_1
pagina 6 di 9 data 14.5.2021 (v. doc. 5 prod. opposta).
Invero dalla lettura del prefato atto in esso viene fatto espresso riferimento alla raccomandata informativa n. 66040350525-4 del 12.05.21, le cui ricevute allegate in calce non riportano tuttavia alcun riferimento a detto codice (mentre le ricevute di notifica dell'atto di precetto oggetto di impugnazione, contenute nel documento prodotto dall' denominato “2 titolo e precetto notificati CP_1
11.6.2024”, riportano in ogni sua parte i codici di riferimento), rendendo di fatto impossibile ricollegare detti avvisi, o cartoline, alla notifica di quel preciso atto;
pertanto nella mancanza in atti della prova della avvenuta spedizione raccomandata informativa, nessuna notifica risulta essersi perfezionata nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore conseguenza che nel dicembre 2021 risulta essere maturato il termine prescrizionale ordinario.
Il documento prodotto dalla opposta, infatti, come rilevato financo in sede di memoria ex art. 171 ter n.
2 c.p.c. depositata dall'opponente, non è ricevuta di spedizione dell'atto a mezzo posta, bensì una comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale, e nella raccomandata de qua non vengono riportati numeri o ulteriori indicazioni che possano ricondurre la stessa alla notifica a quella presente nell'atto.
La mancata corrispondenza tra il numero della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. e l'omessa inclusione di tale numero o di altri elementi essenziali nell'avviso di ricevimento allegato agli atti, difatti, comporta la nullità della notificazione.
Ciò è dovuto al fatto che l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, unitamente al deposito dell'atto presso la Casa Comunale e all'affissione dell'avviso di deposito, costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., volto a garantire la possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. pagina 7 di 9 sia strettamente legata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma.
La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della prova del perfezionamento della notifica, non è
sufficiente che il soggetto notificatore attesti nella relata di aver spedito la raccomandata informativa,
ma è necessario produrre l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza). Questo documento è
essenziale per consentire la verifica che l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità
del destinatario (cfr. ex multis Cass., Sez. Un. civ., n. 10021/2021).
Di recente, la Cassazione ha ulteriormente ribadito che, per completare la notificazione, deve essere prodotta la raccomandata da cui si possa individuare, oltre al numero della raccomandata, anche le verifiche poste in essere "sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione", "l'indirizzo al
quale la raccomandata è stata spedita" e "il destinatario della medesima": la mancata produzione o la produzione di un A.R. incompleto o non corrispondente può precludere questa verifica (cfr. Cass. ord.
n. 15782 del 17 maggio 2022).
Pertanto, se l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non include il numero di riferimento della raccomandata stessa, rendendo impossibile o estremamente difficile la correlazione con la spedizione attestata nella relata di notifica;
ovvero risulta "vuoto" o privo di annotazioni essenziali da parte dell'agente postale (come l'annotazione dell'accesso presso il domicilio, il motivo della mancata consegna, ecc.), si configura un vizio grave che può portare alla nullità della notifica.
Tali carenze impediscono infatti di raggiungere lo scopo essenziale dell'adempimento, che è quello di garantire al destinatario una prova certa (o perlomeno una presunzione legale) dell'avvenuta comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto.
Pertanto, la spiegata opposizione deve trovare accoglimento e per l'effetto va dichiarato che il creditore opposto non ha titolo per agire esecutivamente, stante l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto pagina 8 di 9 riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7335/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
che il creditore opposto non ha titolo per procedere all'esecuzione forzata.
- DA parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 7.850,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 13 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7335/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Sant'Agata Li Battiati, via A. Di San Giuliano n.2, rappresentato e difeso dall' Avv. Mariarosaria
Finocchiaro, giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
:
c.f. ), ente Controparte_1 P.IVA_1
successore in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso , rappresentato e CP_2
difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza dell'1 ottobre 2025 sulle conclusioni precisate come da verbale.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 30.06.2024, conveniva in Parte_1
giudizio, avanti questo Tribunale, l' per sentire dichiarata la nullità dell'atto di precetto, CP_1
notificato in data 18.06.2024 in uno all'atto di mutuo n. 81750 repertorio, n. 20774 raccolta del
30.01.2007 al rogito del notar con il quale l'Istituto intimava e ingiungeva Persona_1
all'opponente di pagare € 338.030,55 oltre a compenso professionale, redazione atto precetto e spese forfettarie del 15%.
A fondamento delle proprie pretese, parte opponente deduceva che:
- otteneva dall' la erogazione di un mutuo ipotecario fruttifero n. 81750 repertorio, n. 20774 CP_2
raccolta del 30.01.2007 al rogito del notar per € 206.000,00 da restituirsi in 30 anni Persona_1
con n. 60 rate semestrali a decorrere dal 31.12.2007 secondo la disciplina prevista per 'Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali'.
- a garanzia dell'operazione de qua veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado sul cespite immobiliare sito in Sant'Agata li Battiati via di San Giuliano 2, censito al NCEU del predetto Comune
al foglio 3, p.lla 245, sub 5.
- che aveva pagato le rate del mutuo, ma tuttavia non venivano determinate né nell'an né nel quantum,
nella qualità di assuntore del concordato fallimentare e personale di Parte_2
, fallimento dichiarato in data 16.09.1997 dal Tribunale di Parte_3 Parte_4
Catania, e concordato omologato in data 27.02.2009, e rilevava nei confronti della odierna creditrice
CP_ che in data 23.07.2009 venivano pagati all' € 821.371,29 mediante 18 assegni circolari emessi dal
Banco di Sicilia in data 16 e 20 luglio 2009 in luogo della minor somma di € 578.482,92 con un esubero pertanto pari ad € 242.887,37, di cui pertanto l'odierno attore chiedeva restituzione.
pagina 2 di 9 - che, fatta richiesta stragiudiziale per la restituzione delle suddette somme, di fatto corrispondenti a quelle mutuate ed anzi in esubero rispetto alle stesse, la odierna opposta nulla restituiva e,
conseguentemente, si instaurava tra le parti giudizio avente ad oggetto la ripetizione del suddetto indebito.
Eccepiva, anzitutto, la prescrizione del credito, calcolata a decorrere dal 7/11/2007 -data di deliberazione delle determina di risoluzione ovvero al più tardi dal 13/12/2011 -data di comunicazione della determina stessa.
Eccepiva, poi, la nullità della notificazione di titolo e precetto per mancata attestazione di conformità
del titolo allegato.
Contestava, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 T.U.B. per inidoneità del conteggio allegato al precetto e per mancata attestazione di conformità alle scritture contabili interne e, in generale, la carenza di prova del credito azionato.
Disconosceva, inoltre, la documentazione prodotta in sede di notifica in copia fotostatica, a norma dell'art. 2719 c.c., ovvero a norma dell'art. 2712 c.c.
Eccepiva, inoltre, l'erronea determinazione ed incertezza delle somme precettate, la mancata o insufficiente prova del debito fatto valere e l'usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo, per superamento del tasso di soglia vigente al tempo della convenzione e per sproporzione rispetto alla prestazione ricevuta – avuto riguardo alle modalità dell'operazione – attese le condizioni di difficoltà
economica/finanziaria in cui versata il mutuatario.
Eccepiva, infine, la compensazione del proprio debito con il credito asseritamente vantato nei confronti dell' per la restituzione parziale delle somme pagate all'ente nella qualità di assuntore del CP_1
concordato fallimentare e personale di e Parte_2 Parte_3 Parte_2
pagina 3 di 9 . Parte_4
Chiedeva, da ultimo, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto, per i motivi meglio esposti in citazione.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito di: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più
utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in
via istruttoria ed incidentale, con qualsiasi statuizione ritenuta di giustizia, per i motivi di cui in
narrativa, accertare e dichiarare L'Intervenuta Prescrizione Del Credito Per Cui Si Procede E Degli
Interessi La Mancata attestazione di conformità con conseguente inesistenza, nullità e/o annullabilità
dell'atto opposto;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del TUB E conseguentemente disporre
che nulla è dovuto dall'opponente; Nel merito Si compiaccia Accertare, Dichiarare E Disporre non
dovute le somme precettate, erroneamente conteggiate e/o conteggiate in violazione di legge da
accertarsi in corso di giudizio, e dichiarare: l' assenza di prova della entita' del credito azionato
Erronea Determinazione Delle Somme Ingiunte Insufficienza probatoria in sede di opposizione
Mancata prova del debito fatto valere Usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo In ogni caso
volere rideterminare le somme fatte valere dal creditore procedente sulla scorta dei pagamenti
effettuati dal ricorrente;
accertare e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel
contratto di mutuo ipotecario e di ogni altro contratto siglato fra le parti per cui è alla presente
opposizione e meglio indicato in narrativa per i motivi meglio esposti;
Sempre Nel merito: accertare e
dichiarare la violazione delle norme sulla usura, anche in concreto, trasparenza, buona fede e
correttezza contrattuale per i motivi meglio esposti in narrativa;
In ogni caso: spese e compensi di
avvocato interamente refusi da distrarsi al procuratore antistatario ex art 93 cpc.”.
Con comparsa responsiva del 29.10.2024 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto nel CP_1
merito della stessa e della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, non ricorrendone pagina 4 di 9 i presupposti.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 31.10.2024 il Giudice fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti al 12.02.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 19.02.2025, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, stante il rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'opponente, rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'1.10.2025, disponendo la discussione orale della stessa.
Indi all'udienza dell'1.10.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il Giudice si riservava di decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Giova premettere che l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ha la primaria funzione di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata. Si
tratta di un procedimento di cognizione che si può esperire immediatamente prima dell'inizio dell'esecuzione, opponendo il precetto quale atto pre-esecutivo, allo scopo di scongiurare l'esecuzione stessa, in via provvisoria attraverso la domanda di sospensiva, ed in via definitiva attraverso la domanda di merito.
Tale opposizione consente al debitore esecutato di opporsi all'esecuzione forzata qualora egli voglia contestare il diritto della parte istante di procedere in via esecutiva. Il diritto contestato si identifica con una situazione giuridica schiettamente processuale (l'agire in executivis), che si fonda sul titolo esecutivo e sull'accertamento in esso insito del diritto di credito.
Come è noto, con il rimedio dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. è possibile sollevare contestazioni inerenti all'an dell'esecuzione, ossia al diritto del creditore istante di procedere ad pagina 5 di 9 esecuzione forzata.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c. può, pertanto, avere ad oggetto vizi inerenti alla inefficacia del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta;
alla nullità dell'atto contenente il titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale o alla inesistenza del titolo esecutivo.
Diversamente, com'è noto, le contestazioni attinenti al quomodo dell'esecuzione (regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi) possono essere sollevate con atto di opposizione all'esecuzione, disciplinato dall'art. 617 c.p.c.
In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione stragiudiziale,
l'intimato poi potrà far valere, quanto al credito vantato dal creditore opposto, tutte le pretese derivanti da fatti coevi alla formazione del titolo predetto nonché quelli successivi alla formazione del detto titolo.
L'oggetto dell'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo stragiudiziale, in definitiva, coincide con quello di un giudizio sul rapporto sottostante al titolo. La contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può, quindi, riguardare non solo la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, ma anche quelli intervenuti anteriormente alla formazione del medesimo titolo.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle difese dell'opponente risulta essere fondata e di natura assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione.
Precisamente, fermo restando l'invio della determina di risoluzione notificata dall' in data CP_1
13.12.2011, termine a quo per il decorso del termine di prescrizione decennale, va rilevato che,
diversamente da quanto affermato nella citata ordinanza del 18 febbraio 2025, non vi è piena prova dell'interruzione del detto termine mediante la diffida allegata dall' e asseritamente notificata in CP_1
pagina 6 di 9 data 14.5.2021 (v. doc. 5 prod. opposta).
Invero dalla lettura del prefato atto in esso viene fatto espresso riferimento alla raccomandata informativa n. 66040350525-4 del 12.05.21, le cui ricevute allegate in calce non riportano tuttavia alcun riferimento a detto codice (mentre le ricevute di notifica dell'atto di precetto oggetto di impugnazione, contenute nel documento prodotto dall' denominato “2 titolo e precetto notificati CP_1
11.6.2024”, riportano in ogni sua parte i codici di riferimento), rendendo di fatto impossibile ricollegare detti avvisi, o cartoline, alla notifica di quel preciso atto;
pertanto nella mancanza in atti della prova della avvenuta spedizione raccomandata informativa, nessuna notifica risulta essersi perfezionata nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore conseguenza che nel dicembre 2021 risulta essere maturato il termine prescrizionale ordinario.
Il documento prodotto dalla opposta, infatti, come rilevato financo in sede di memoria ex art. 171 ter n.
2 c.p.c. depositata dall'opponente, non è ricevuta di spedizione dell'atto a mezzo posta, bensì una comunicazione di avvenuto deposito presso la Casa Comunale, e nella raccomandata de qua non vengono riportati numeri o ulteriori indicazioni che possano ricondurre la stessa alla notifica a quella presente nell'atto.
La mancata corrispondenza tra il numero della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. e l'omessa inclusione di tale numero o di altri elementi essenziali nell'avviso di ricevimento allegato agli atti, difatti, comporta la nullità della notificazione.
Ciò è dovuto al fatto che l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, unitamente al deposito dell'atto presso la Casa Comunale e all'affissione dell'avviso di deposito, costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., volto a garantire la possibilità di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. pagina 7 di 9 sia strettamente legata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma.
La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della prova del perfezionamento della notifica, non è
sufficiente che il soggetto notificatore attesti nella relata di aver spedito la raccomandata informativa,
ma è necessario produrre l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza). Questo documento è
essenziale per consentire la verifica che l'atto sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità
del destinatario (cfr. ex multis Cass., Sez. Un. civ., n. 10021/2021).
Di recente, la Cassazione ha ulteriormente ribadito che, per completare la notificazione, deve essere prodotta la raccomandata da cui si possa individuare, oltre al numero della raccomandata, anche le verifiche poste in essere "sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione", "l'indirizzo al
quale la raccomandata è stata spedita" e "il destinatario della medesima": la mancata produzione o la produzione di un A.R. incompleto o non corrispondente può precludere questa verifica (cfr. Cass. ord.
n. 15782 del 17 maggio 2022).
Pertanto, se l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non include il numero di riferimento della raccomandata stessa, rendendo impossibile o estremamente difficile la correlazione con la spedizione attestata nella relata di notifica;
ovvero risulta "vuoto" o privo di annotazioni essenziali da parte dell'agente postale (come l'annotazione dell'accesso presso il domicilio, il motivo della mancata consegna, ecc.), si configura un vizio grave che può portare alla nullità della notifica.
Tali carenze impediscono infatti di raggiungere lo scopo essenziale dell'adempimento, che è quello di garantire al destinatario una prova certa (o perlomeno una presunzione legale) dell'avvenuta comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto.
Pertanto, la spiegata opposizione deve trovare accoglimento e per l'effetto va dichiarato che il creditore opposto non ha titolo per agire esecutivamente, stante l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, avuto pagina 8 di 9 riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7335/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione ex art. 615 1° co cpc proposta da e per l'effetto dichiara Parte_1
che il creditore opposto non ha titolo per procedere all'esecuzione forzata.
- DA parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in complessivi € 7.850,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Catania, 13 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
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