Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SARONNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Maccoppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
VODAFONE ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sica e Paolo Giovanni Borghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE s.p.a. - INWIT s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Codice delle Comunicazioni Elettroniche concessa dal Comune di Saronno e ARPA Lombardia per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile di Vodafone Italia s.p.a. sito in Saronno in via -OMISSIS-,
di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'ARPA, il parere del Nucleo ambiente ed energia del comune di Saronno prot.-OMISSIS- del 15 novembre 2024, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l’analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all’impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
ove occorra e per quanto di ragione, della delibera n. 26 del 29 settembre 2022 del Comune di Saronno e dei relativi allegati, ivi incluse le tavole di individuazione delle aree per l’installazione di impianti per le telecomunicazioni - piano di localizzazione, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
ove occorra e per quanto di ragione, e ove esistenti, della delibera del Comune di Saronno e/o del parere di ARPA, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato l’installazione;
nonché per la condanna in forma specifica
all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e riduzione in pristino;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vodafone Italia s.p.a.
per l’annullamento
della nota del Comune di Ceriano Laghetto -OMISSIS- del 5 novembre 2024 a firma della Responsabile del Servizio al Territorio, avente ad oggetto “Procedimento di autorizzazione per SRB Vodafone in via -OMISSIS- – riscontro vostra nota prot. 7210/2024 dell’8.10.2024”;
della DGR n. 7/7351 dell’11 dicembre 2001, se e nella denegata ipotesi in cui, sotto qualsivoglia profilo, ritenuta ostativa alla realizzazione dell’impianto;
dell’art. 62 del Regolamento edilizio del Comune di Saronno, ancorché abrogato, il quale prevedeva che “per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili non è ammessa l’installazione di nuovi impianti per la rete di telefonia cellulare e similari sopra ospedali, case di cura o di riposo, scuole, asili nido, oratori, o nelle loro prossimità a distanza inferiore di 100 metri dal perimetro esterno delle strutture adibite a tale attività”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Saronno, di Vodafone Italia s.p.a. e di Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a.-INWIT s.p.a.;
Visto il ricorso incidentale di Vodafone Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. ST CE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, viene principalmente impugnato il provvedimento in data 28 novembre 2024, con il quale il Comune di Saronno ha autorizzato, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, la società Vodafone Italia s.p.a. ad installare nuovi apparati di teleradiocomunicazione su un impianto di proprietà di Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a.-INWIT s.p.a. situato in un’area posta in prossimità delle abitazioni dei ricorrenti, catastalmente identificata foglio 5, mappale 170.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Saronno, la società Vodafone Italia s.p.a. e la società Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a.-INWIT s.p.a. La società Vodafone Italia s.p.a. ha proposto ricorso incidentale con il quale ha, a sua volta, impugnato la nota del Comune di Ceriano Laghetto del 5 novembre 2024 e l’art. 62 del regolamento edilizio del Comune di Saronno, ove ritenuti ostativi all’installazione dei suddetti apparati.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, i ricorrenti hanno depositato in giudizio copia del provvedimento del Comune di Saronno in data 26 gennaio 2026, con il quale è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione impugnata in questo giudizio, stante il mancato inizio dei lavori nel termine di dodici mesi previsto dall’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259 del 2003. Gli stessi ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Non resta dunque che dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. L’improcedibilità del ricorso introduttivo determina poi l’improcedibilità del ricorso incidentale.
La complessità delle questioni dedotte in giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
ST CE ZZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST CE ZZ | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.