Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 948
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e della giurisprudenza della Cassazione, la legittimazione processuale per le controversie relative agli atti emessi dai concessionari per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali spetta esclusivamente al concessionario stesso. La costituzione in giudizio del Comune non sana il vizio del contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 948
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 948
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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