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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NO SO, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2232/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12030/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 0188373 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6773/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: fino alle ore 9.40 nonostante il collegamento operativo il contribuente non risulta collegato
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12030/2024, depositata il 29-7-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato ingiunzione di pagamento n.188373/2023 del
28/09/2023, notificata il 24/10/2023, per il mancato pagamento dei tributi TARI-TARES annualità̀ 2014, eccependo: - illegittimità per mancata notifica regolare deli atti presupposti;
- assenza di indicazione negli atti inviati dall'ente, l'immobile o il fabbricato, soggetto legittimato passivo del tributo;
- l'illegittimità per intervenuta prescrizione, violazione dell'art.2948 IV comma c.c.;
- la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente; - l'inesistenza dell'atto esattoriale notificato il
24/10/2023 e dell'attività del concessionario SO.G.E.T. SPA, atteso che il mandato del concessionario è cessato il 21/05/2021; - l'assenza del calcolo degli interessi;
- l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
- l'illegittimità e carenza di legittimazione della ricorrente.
Il giudicante di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando l'infondatezza di tutte le doglianze: gli atti prodromici erano stati ritualmente notificati;
l'atto era adeguamenti motivato;
non era decorso il termine di prescrizione stante la notifica di atti interruttivi;
che non era maturata la decadenza per l'iscrizione a ruolo;
che la concessionaria era legittimata a emettere l'atto impugnato;
che il calcolo degli interessi discendeva dalla legge;
che era infondata la doglianza circa la mancanza di esecutività del ruoli;
che la Ricorrente_1 era tenuta la pagamento del tributo. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1 formulando i se-guenti motivi di gravame: 1) illegittimità per mancata notifica regolare degli atti presupposti;
2) prescrizione delle somme ex art. 2948 IV co. CC;
3) difetto di legittimazione della SOGET a emettere l'atto impugnato;
4) comunque, assenza di indicazione nella proroga del credito vantato nei confronti dell'istante; 5) illegittimità e carenza di legittimazione della ricorrente-appellante, la quale, non era debitrice;
6) mancata cristallizzazione del debito per mancata impugnazione di atti non previsti;
7) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
8) decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da liquidare al difensore anticipatario.
Si era costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, siccome in-fondato; con vittoria di spese e onorari.
Parte appellata aveva depositato memorie illustrative
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellata che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso introduttivo proposto dalla Ricorrente_1 era inammissibile essendo stata l'azione proposta nei confronti di un soggetto (Comune di Castellammare di Stabia) estraneo al rapporto controverso.
L'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 156, nell'identificare i legittimati passivi del ri-corso, individua, tra gli altri, "i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decre-to legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato".
L'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 riconosce alle Province e ai
Comuni il potere di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, e consente loro di affidarne a terzi l'accertamento e la riscossione. La concessione del ser-vizio di accertamento e di riscossione effettuata ai sensi di tale disposizione (e già in precedenza dagli artt. 25 e 52 D.Lgs. 15.11.93, n.507) comporta il trasferimento, in capo al concessionario, dei relativi diritti ed obblighi verso il contribuente (Cass. 13.8.2004,
n.15864). Già prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.156 del 2015 all'art.10 del codice del processo tributario, si riteneva, perciò, che il concessionario assumesse la legittimazione ad agire nei giudizi promossi in impugnazione dei provvedimenti emanati nell'esercizio di tali funzioni (Cass. 21.1.2008, n. 1138; Cass.
28.11.2003, n. 18250). La modifica legislativa di cui sopra ha, quindi, sancito testualmente la legittimazione passiva dei concessionari degli enti locali per gli atti emessi nell'esercizio di tali poteri. In questi sensi è del resto la successiva giurisprudenza della Cassazione, la quale ha evidenziato che l'attività affidata in concessione resta interdetta al Comune, sicché "qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà generale regolamentare delle Pro-vince e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è attribuita anche la legittimazione processuale nelle relative controversie". Conclusivamente "non può dunque dirsi che, in materia d'imposizione locale, all'affidamento del servizio integrato al gestore nei casi consentiti dalla legge siano tout court applicabili i principi propri della con-cessione di riscossione nel sistema centralizzato d'imposizione statuale. Dal momento che in tale materia il potere attribuito al gestore può estendersi ben ol-tre i limiti di ruolo del mero adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., anche all'accertamento", sicché proprio al concessionario compete la legittima-zione processuale nelle relative controversie (vedi Cass. Civ. sez. V, ordinanza 14/7/2017, n.
17491, che richiama giurisprudenza già sopra indicata ed ancora altra).
Orbene, poiché l'atto impugnato proviene dalla SO.G.E.T. S.p.A., "iscritta al n. 152 dell'albo dei gestori dei tributi locali ex art. 53 D.Lgs. n. 446 del 1997", incaricata dall'Ente, come risulta dallo stesso provvedimento, della "gestione, accertamento e riscossione dell'entrate", non vi è dubbio che, come affermato dalla indicata giurisprudenza, e come formalmente sancito nell'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proprio il concessionario avrebbe dovuto essere convenuto nel giudizio di impugnazione dell'atto da essa emesso, sicché la pretermissione di quest'unico legittimato determina l'inammissibilità del ricorso.
La SO.GE.T., agendo quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del Comune di
Castellammare di Stabia, aveva emesso tanto gli atti di accertamento (avviso di accertamento propedeutici all'atto impugnato), sia quelli di riscossione (fino a quello impugnato), risultando l'unico soggetto legittimato a contraddire in giudizio.
Né può farsi riferimento alla giurisprudenza che -a partire da Sezioni Unite, n.16412 del 25/07/2007- ha affermato che l'azione può essere svolta dal con-tribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (o viceversa), palesemente inconferente, in quanto riferita alla situazione -diversa da quella oggetto del presente giudizio- nella quale gli atti di accertamento sono emessi dall'ente impositore e quelli di riscossione dal concessionario.
In una recente pronuncia (Sez. 5, Ordinanza n. 25305 del 25/10/2017; Rv. 645986 - 01), la Suprema Corte affrontando in caso analogo a quello oggetto del presente giudizio ha formulato il seguente principio di diritto: in tema di ICI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ex art. 52 d. lgs. n. 446 del 1997 la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario - non avendo altrimenti significato l'op-zione dell'ente locale per la gestione esterna - ed il relativo vizio del contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua costituzione in giudizio e non da quella del Comune.
In quella vicenda la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso siccome proposto contro l'Ente e non contro la concessionaria per l'accertamento e la riscossione.
La Corte di legittimità aveva cassato senza rinvio la sentenza della Commis-sione Regionale che, in difformità dalla decisione di I grado, aveva statuito nel merito, osservando:
“… qualora il Comune affidi a terzi liquidazione, accertamento e riscossione dell'ICI ex art. 52 d.lgs. 446/1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario, non avendo altrimenti significato l'opzione comunale per la gestione esterna (Cass. 21 gennaio 2008, n. 1138, Rv. 601469; Cass.
19 marzo 2010, n. 6772, Rv.612195); l'argomento del giudice d'appello per cui la costituzione in giudizio del
Comune avrebbe sanato il vizio del contraddittorio è logicamente incongruo, poiché un effetto sanante del di-fetto di legittimazione avrebbe potuto derivare unicamente dalla costituzione del soggetto legittimato (id est, l'Azienda outsourcer) …”
L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di esaminare le questioni di merito prospettate dal ricorrente (appellante in questa sede).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liqui-date come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 300,00, oltre accessori
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NO SO, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2232/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12030/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 0188373 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6773/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: fino alle ore 9.40 nonostante il collegamento operativo il contribuente non risulta collegato
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.12030/2024, depositata il 29-7-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato ingiunzione di pagamento n.188373/2023 del
28/09/2023, notificata il 24/10/2023, per il mancato pagamento dei tributi TARI-TARES annualità̀ 2014, eccependo: - illegittimità per mancata notifica regolare deli atti presupposti;
- assenza di indicazione negli atti inviati dall'ente, l'immobile o il fabbricato, soggetto legittimato passivo del tributo;
- l'illegittimità per intervenuta prescrizione, violazione dell'art.2948 IV comma c.c.;
- la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente; - l'inesistenza dell'atto esattoriale notificato il
24/10/2023 e dell'attività del concessionario SO.G.E.T. SPA, atteso che il mandato del concessionario è cessato il 21/05/2021; - l'assenza del calcolo degli interessi;
- l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
- l'illegittimità e carenza di legittimazione della ricorrente.
Il giudicante di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando l'infondatezza di tutte le doglianze: gli atti prodromici erano stati ritualmente notificati;
l'atto era adeguamenti motivato;
non era decorso il termine di prescrizione stante la notifica di atti interruttivi;
che non era maturata la decadenza per l'iscrizione a ruolo;
che la concessionaria era legittimata a emettere l'atto impugnato;
che il calcolo degli interessi discendeva dalla legge;
che era infondata la doglianza circa la mancanza di esecutività del ruoli;
che la Ricorrente_1 era tenuta la pagamento del tributo. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1 formulando i se-guenti motivi di gravame: 1) illegittimità per mancata notifica regolare degli atti presupposti;
2) prescrizione delle somme ex art. 2948 IV co. CC;
3) difetto di legittimazione della SOGET a emettere l'atto impugnato;
4) comunque, assenza di indicazione nella proroga del credito vantato nei confronti dell'istante; 5) illegittimità e carenza di legittimazione della ricorrente-appellante, la quale, non era debitrice;
6) mancata cristallizzazione del debito per mancata impugnazione di atti non previsti;
7) difetto di motivazione dell'atto impugnato;
8) decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da liquidare al difensore anticipatario.
Si era costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, siccome in-fondato; con vittoria di spese e onorari.
Parte appellata aveva depositato memorie illustrative
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellata che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso introduttivo proposto dalla Ricorrente_1 era inammissibile essendo stata l'azione proposta nei confronti di un soggetto (Comune di Castellammare di Stabia) estraneo al rapporto controverso.
L'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 156, nell'identificare i legittimati passivi del ri-corso, individua, tra gli altri, "i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decre-to legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato".
L'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 riconosce alle Province e ai
Comuni il potere di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, e consente loro di affidarne a terzi l'accertamento e la riscossione. La concessione del ser-vizio di accertamento e di riscossione effettuata ai sensi di tale disposizione (e già in precedenza dagli artt. 25 e 52 D.Lgs. 15.11.93, n.507) comporta il trasferimento, in capo al concessionario, dei relativi diritti ed obblighi verso il contribuente (Cass. 13.8.2004,
n.15864). Già prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.156 del 2015 all'art.10 del codice del processo tributario, si riteneva, perciò, che il concessionario assumesse la legittimazione ad agire nei giudizi promossi in impugnazione dei provvedimenti emanati nell'esercizio di tali funzioni (Cass. 21.1.2008, n. 1138; Cass.
28.11.2003, n. 18250). La modifica legislativa di cui sopra ha, quindi, sancito testualmente la legittimazione passiva dei concessionari degli enti locali per gli atti emessi nell'esercizio di tali poteri. In questi sensi è del resto la successiva giurisprudenza della Cassazione, la quale ha evidenziato che l'attività affidata in concessione resta interdetta al Comune, sicché "qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà generale regolamentare delle Pro-vince e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è attribuita anche la legittimazione processuale nelle relative controversie". Conclusivamente "non può dunque dirsi che, in materia d'imposizione locale, all'affidamento del servizio integrato al gestore nei casi consentiti dalla legge siano tout court applicabili i principi propri della con-cessione di riscossione nel sistema centralizzato d'imposizione statuale. Dal momento che in tale materia il potere attribuito al gestore può estendersi ben ol-tre i limiti di ruolo del mero adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., anche all'accertamento", sicché proprio al concessionario compete la legittima-zione processuale nelle relative controversie (vedi Cass. Civ. sez. V, ordinanza 14/7/2017, n.
17491, che richiama giurisprudenza già sopra indicata ed ancora altra).
Orbene, poiché l'atto impugnato proviene dalla SO.G.E.T. S.p.A., "iscritta al n. 152 dell'albo dei gestori dei tributi locali ex art. 53 D.Lgs. n. 446 del 1997", incaricata dall'Ente, come risulta dallo stesso provvedimento, della "gestione, accertamento e riscossione dell'entrate", non vi è dubbio che, come affermato dalla indicata giurisprudenza, e come formalmente sancito nell'art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992, proprio il concessionario avrebbe dovuto essere convenuto nel giudizio di impugnazione dell'atto da essa emesso, sicché la pretermissione di quest'unico legittimato determina l'inammissibilità del ricorso.
La SO.GE.T., agendo quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi del Comune di
Castellammare di Stabia, aveva emesso tanto gli atti di accertamento (avviso di accertamento propedeutici all'atto impugnato), sia quelli di riscossione (fino a quello impugnato), risultando l'unico soggetto legittimato a contraddire in giudizio.
Né può farsi riferimento alla giurisprudenza che -a partire da Sezioni Unite, n.16412 del 25/07/2007- ha affermato che l'azione può essere svolta dal con-tribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore (o viceversa), palesemente inconferente, in quanto riferita alla situazione -diversa da quella oggetto del presente giudizio- nella quale gli atti di accertamento sono emessi dall'ente impositore e quelli di riscossione dal concessionario.
In una recente pronuncia (Sez. 5, Ordinanza n. 25305 del 25/10/2017; Rv. 645986 - 01), la Suprema Corte affrontando in caso analogo a quello oggetto del presente giudizio ha formulato il seguente principio di diritto: in tema di ICI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ex art. 52 d. lgs. n. 446 del 1997 la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario - non avendo altrimenti significato l'op-zione dell'ente locale per la gestione esterna - ed il relativo vizio del contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua costituzione in giudizio e non da quella del Comune.
In quella vicenda la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso siccome proposto contro l'Ente e non contro la concessionaria per l'accertamento e la riscossione.
La Corte di legittimità aveva cassato senza rinvio la sentenza della Commis-sione Regionale che, in difformità dalla decisione di I grado, aveva statuito nel merito, osservando:
“… qualora il Comune affidi a terzi liquidazione, accertamento e riscossione dell'ICI ex art. 52 d.lgs. 446/1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario, non avendo altrimenti significato l'opzione comunale per la gestione esterna (Cass. 21 gennaio 2008, n. 1138, Rv. 601469; Cass.
19 marzo 2010, n. 6772, Rv.612195); l'argomento del giudice d'appello per cui la costituzione in giudizio del
Comune avrebbe sanato il vizio del contraddittorio è logicamente incongruo, poiché un effetto sanante del di-fetto di legittimazione avrebbe potuto derivare unicamente dalla costituzione del soggetto legittimato (id est, l'Azienda outsourcer) …”
L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di esaminare le questioni di merito prospettate dal ricorrente (appellante in questa sede).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liqui-date come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 300,00, oltre accessori