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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7321 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^ Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 43954 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
( Avv.to M. D'Aponte) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
( funzionari ex art 417 bis c.p.c)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2024 il ricorrente in epigrafe premetteva : in data 30 maggio 2024 aveva presentato domanda di aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi per il profilo di Collaboratore Scolastico relativa all'ambito di OM;
aveva inserito, come da bando,il servizio prestato,valido ai fini dell'aggiornamento,presso scuole paritarie, tutti successivi alla data di scadenza del precedente aggiornamento e, pertanto,avendo diritto al riconoscimento di un punteggio pari a 33,00 ;in data 24 agosto 2024 l' Controparte_2 aveva pubblicato la graduatoria permanente provinciale provvisoria riconoscendogli
[...]
o il punteggio di 16,00, risultando pertanto non computati i periodi dallo stesso svolti presso scuole paritarie, peraltro già riconosciuti da Ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Velletri Sez. Lavoro nel giudizio recante n. R.G. 4431/2021; con lettera di diffida a mezzo pec del 4 settembre 2024, richiedeva all' di provvedere Controparte_2 alla rettifica del punteggio attribuito allo stesso evidenziando l'arbitrarietà del comportamento dell' e la correttezza dei titoli di servizio indicati in Controparte_3 domanda e non computati in sede di convalida, senza ottenere alcun riscontro.
Argomentato in diritto concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “ accertare, dichiarare e/o ritenere nullo e illegittimo il provvedimento prot. n. 0031990.22.-08-2024 del
Controparte_1 Controparte_2
del 22.08.2024 di pubblicazione della graduatoria permanente
[...] per il personale A.T.A. e per l'effetto ordinare la Controparte_4 rettifica del punteggio attribuito al Sig. di 33,00 punti anziché 16,50 nel Parte_1 profilo di CS oltre l'incremento di quello che il ricorrente ha conseguito con la conclusione di successivi contratti ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia, per tutti i fatti evidenziati in narrativa;
2) ordinare all' l'immediato inserimento a pieno titolo del sig. nella graduatoria CP_5 Pt_1 permanente del personale A.T.A. con il punteggio corretto 33,00 per CS,inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità come da domanda;
3) adottare, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente;
4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Si costituiva Il evidenziando che :“ Tenuto conto di quanto sancito dall'art. 7, CP_6 comma 8, del D.D.G. menzionato ( DDG 9/5/2024 n. 774) , in virtù del quale l'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, lo Scrivente invitava, via mail, il Sig. a trasmettere, stesso mezzo, copia della sentenza indicata Pt_1 all'interno della sezione relativa ai titoli di servizi giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato In riscontro alla suddetta richiesta, l'aspirante forniva copia dell'ordinanza n. 1295/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., iscritto al R.G. n. 4431/2021 – sub 1, da lui promosso avverso i provvedimenti di rettifica dei punteggi conseguiti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A., vigenti nella provincia di OM per il triennio 2021/2024, adottati nei suoi confronti dal Dirigente Scolastico del di Pomezia (RM) - Controparte_7
, una volta preso atto del mancato assolvimento della prestazione C.F._1 contributiva da parte del gestore della scuola paritaria nominata. ” ; il ricorrente aveva prodotto la detta ordinanza ma non anche la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito;
il “ dettato giudiziale “ era relativo solo alle graduatorie di circolo e di istituto valevoli per il triennio scolastico 2021 – 2024 e , pertanto l'Amministrazione , in vista dell'inclusione del ricorrente nelle graduatorie di sua competenza si era trovata a rivalutare ex novo il servizio prestato nelle scuole paritarie e , stante il chiaro ed evidente inadempimento all'obbligo contributivo , attenendosi al quadro normativo di riferimento , aveva valutato il solo servizio prestato in scuole statali . Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese . Disposto rinvio per discussione con la modalità della trattazione scritta la causa veniva decisa .
Il ricorso merita accoglimento . In primis deve rilevarsi che l'argomento circa il mancato invio da parte del ricorrente della sentenza definitiva in esito al giudizio proposto innanzi al Tribunale di Velletri ( RG4431/2021 ) è palesemente infondata essendo il parte CP_6 costituita in quel giudizio che si è concluso con sentenza definitiva n° 399/2023 pubblicata il 18/4/2023 est Dott. Falcione . Il decisum di tale sentenza ( che non risulta impugnata ) incide su tutti i titoli richiamati in domanda dal ricorrente fino al triennio scolastico 2021 - 2024 e comunque deve rilevarsi che l'Amministrazione convenuta nulla ha specificamente contestato in ordine alla effettività del servizio di ruolo presso scuole paritarie compiuto dal ricorrente , limitandosi apoditticamente a sostenere che alla stregua di “ quadro normativo di riferimento “ , non affatto indicato in comparsa non si era tenuto conto di tale servizio stante il mancato adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro . Sul punto non può che richiamarsi , anche ai fini dell'art 118 disp att c.p.c.,la condivisibile motivazione di cui alla citata sentenza n° 399/2023 secondo la quale : “ Nel merito va stabilito se la regolarità contributiva costituisce un elemento necessario per attribuire efficacia giuridica al rapporto di lavoro, e se quindi, in assenza, come è nel caso di specie, è giustificata l'integrale esclusione dalla valutazione del servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente presso l'Istituto paritario San Tommaso D'Aquino di Napoli, ovvero se la mancata regolarizzazione contributiva del dipendete costituisce un comportamento del datore di lavoro che, pur essendo sicuramente inadempiente ad un preciso obbligo di legge, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore e, quindi, a precludergli il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza. E', invece sicuramente presupposto indefettibile l'effettività del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria, per cui, in caso di specifica contestazione mossa sul punto dall'Amministrazione scolastica, ex art. 115 c.p.c., il relativo onere della prova grava sul ricorrente, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c.. L'assenza della prova dell'effettivo svolgimento del servizio giustifica, pertanto, sia la rettifica del punteggio sia la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato. Nel caso in esame il ricorrente afferma di avere prestato servizio in qualità di CP_ Collaboratore Scolastico dall' all 2003/2004 part-time presso l'Istituto CP_8
San Tommaso D'Aquino di Napoli, gestito dalla omonima società dichiarata fallita dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli con sentenza n. 219/2016. La circostanza non è stata specificamente contestata dall'Amministrazione scolastica resistente, e in ogni caso risulta documentata dal Certificato di servizio rilasciato dal Dirigente Scolastico della predetta scuola paritaria e dai contratti di lavoro prodotti in atti dal lavoratore (doc 8 e 9). Va, peraltro, evidenziato che il Dirigente dell'Istituto paritario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, per cui la certificazione prodotta dal ricorrente ha valore di atto pubblico e, in quanto tale, fa' prova piena dell'esistenza del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.. E' tuttavia altrettanto pacifico che, in relazione al predetto servizio pre-ruolo, non risultano versamenti contributivi in favore del , come è ulteriormente confermato dalla Pt_1 circostanza che il ricorrente, in data 30.09.2021 (e non il 12.07.2019 come erroneamente indicato in ricorso), ha presentato domanda all per ottenere il riscatto dei relativi CP_9 periodi contributivi. A parere del giudicante va al riguardo condiviso l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito richiamata dalla difesa del ricorrente secondo cui, l'inottemperanza dell'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro, in difetto di una specifica previsione normativa, non può, di per sé solo, né privare di efficacia il rapporto tra le parti (in specie non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore), né costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa, ciò soprattutto nei casi in cui, come quello in oggetto, l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata ed è, altresì, supportata da prova documentale. Vale poi la pena di evidenziare che la normativa vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di II Fascia del personale ATA (D.M. n. 647/2017) non fa' riferimento alcuno all'assolvimento degli obblighi contributivi, limitandosi a prevedere che il punteggio relativo al servizio svolto presso scuole non statali paritarie è ridotto della metà, nonché a precisare che è valutabile solo il servizio effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta. La normativa di riferimento pone, quindi, quale unica circostanza decisiva ai fini del riconoscimento del servizio l'effettivo svolgimento dell'attività presso la scuola paritaria per cui, se da un lato il versamento contributivo può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento, dall'altro, esso non può considerarsi elemento indefettibile in assenza del quale il servizio debba considerarsi come non svolto. Inoltre, in relazione all'inadempimento della parte datoriale, ritiene questo giudicante che, in assenza della prova contraria, manca l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del lavoratore che, infatti, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione. Conseguentemente, non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro. Si ritengono pertanto, illegittime le determinazioni assunte dal Scolastico del CP_10 in punto di rideterminazione del punteggio assegnato ai fini CP_11 dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di III Fascia, cui è conseguita la risoluzione, in via di autotutela, del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 3018 stipulato dal CP_ ricorrente in data 16.09.2021 con il Dirigente Scolastico dell Giovanni Falcone di Anzio. Conclusivamente, la non imputabilità dell'inadempimento in questione e l'inconsapevolezza del lavoratore costituiscono elementi sufficienti per annullare i provvedimenti impugnati (con particolare riferimento al ripristino del punteggio precedente, salvi ulteriori e diversi provvedimenti dell'amministrazione motivati con riferimento ad altri presupposti). ” Alla stregua di tali motivi in accoglimento del ricorso deve accertarsi l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0031990.22.-08-2024 del Controparte_1
del Controparte_2
22.08.2024 di pubblicazione della graduatoria permanente per il personale A.T.A.
[...]
e per l'effetto ordinare all' l'immediato Controparte_4 CP_5 inserimento a pieno titolo del ricorrente nella graduatoria permanente del Parte_1 personale A.T.A. con il punteggio corretto 33,00 per CS,inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità come da domanda. Le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede : accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0031990.22.-08-2024 del Controparte_1 Controparte_2
del 22.08.2024 di pubblicazione della graduatoria permanente
[...] per il personale;
Controparte_13
ordina all' l'immediato inserimento a pieno titolo del ricorrente CP_5 Pt_1
nella graduatoria permanente del personale A.T.A. con il punteggio corretto 33,00
[...] per CS,inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità come da domanda;
condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario di CP_1 parte ricorrente di € 2800,00 oltre accessori di legge . OM 23/6/2025 Il G.L.
Dott.E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^ Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 23/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 43954 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
( Avv.to M. D'Aponte) Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
( funzionari ex art 417 bis c.p.c)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2024 il ricorrente in epigrafe premetteva : in data 30 maggio 2024 aveva presentato domanda di aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi per il profilo di Collaboratore Scolastico relativa all'ambito di OM;
aveva inserito, come da bando,il servizio prestato,valido ai fini dell'aggiornamento,presso scuole paritarie, tutti successivi alla data di scadenza del precedente aggiornamento e, pertanto,avendo diritto al riconoscimento di un punteggio pari a 33,00 ;in data 24 agosto 2024 l' Controparte_2 aveva pubblicato la graduatoria permanente provinciale provvisoria riconoscendogli
[...]
o il punteggio di 16,00, risultando pertanto non computati i periodi dallo stesso svolti presso scuole paritarie, peraltro già riconosciuti da Ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Velletri Sez. Lavoro nel giudizio recante n. R.G. 4431/2021; con lettera di diffida a mezzo pec del 4 settembre 2024, richiedeva all' di provvedere Controparte_2 alla rettifica del punteggio attribuito allo stesso evidenziando l'arbitrarietà del comportamento dell' e la correttezza dei titoli di servizio indicati in Controparte_3 domanda e non computati in sede di convalida, senza ottenere alcun riscontro.
Argomentato in diritto concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “ accertare, dichiarare e/o ritenere nullo e illegittimo il provvedimento prot. n. 0031990.22.-08-2024 del
Controparte_1 Controparte_2
del 22.08.2024 di pubblicazione della graduatoria permanente
[...] per il personale A.T.A. e per l'effetto ordinare la Controparte_4 rettifica del punteggio attribuito al Sig. di 33,00 punti anziché 16,50 nel Parte_1 profilo di CS oltre l'incremento di quello che il ricorrente ha conseguito con la conclusione di successivi contratti ovvero il diritto del ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia, per tutti i fatti evidenziati in narrativa;
2) ordinare all' l'immediato inserimento a pieno titolo del sig. nella graduatoria CP_5 Pt_1 permanente del personale A.T.A. con il punteggio corretto 33,00 per CS,inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità come da domanda;
3) adottare, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente;
4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Si costituiva Il evidenziando che :“ Tenuto conto di quanto sancito dall'art. 7, CP_6 comma 8, del D.D.G. menzionato ( DDG 9/5/2024 n. 774) , in virtù del quale l'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, lo Scrivente invitava, via mail, il Sig. a trasmettere, stesso mezzo, copia della sentenza indicata Pt_1 all'interno della sezione relativa ai titoli di servizi giuridici riconosciuti con pronuncia definitiva favorevole al candidato In riscontro alla suddetta richiesta, l'aspirante forniva copia dell'ordinanza n. 1295/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., iscritto al R.G. n. 4431/2021 – sub 1, da lui promosso avverso i provvedimenti di rettifica dei punteggi conseguiti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A., vigenti nella provincia di OM per il triennio 2021/2024, adottati nei suoi confronti dal Dirigente Scolastico del di Pomezia (RM) - Controparte_7
, una volta preso atto del mancato assolvimento della prestazione C.F._1 contributiva da parte del gestore della scuola paritaria nominata. ” ; il ricorrente aveva prodotto la detta ordinanza ma non anche la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito;
il “ dettato giudiziale “ era relativo solo alle graduatorie di circolo e di istituto valevoli per il triennio scolastico 2021 – 2024 e , pertanto l'Amministrazione , in vista dell'inclusione del ricorrente nelle graduatorie di sua competenza si era trovata a rivalutare ex novo il servizio prestato nelle scuole paritarie e , stante il chiaro ed evidente inadempimento all'obbligo contributivo , attenendosi al quadro normativo di riferimento , aveva valutato il solo servizio prestato in scuole statali . Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese . Disposto rinvio per discussione con la modalità della trattazione scritta la causa veniva decisa .
Il ricorso merita accoglimento . In primis deve rilevarsi che l'argomento circa il mancato invio da parte del ricorrente della sentenza definitiva in esito al giudizio proposto innanzi al Tribunale di Velletri ( RG4431/2021 ) è palesemente infondata essendo il parte CP_6 costituita in quel giudizio che si è concluso con sentenza definitiva n° 399/2023 pubblicata il 18/4/2023 est Dott. Falcione . Il decisum di tale sentenza ( che non risulta impugnata ) incide su tutti i titoli richiamati in domanda dal ricorrente fino al triennio scolastico 2021 - 2024 e comunque deve rilevarsi che l'Amministrazione convenuta nulla ha specificamente contestato in ordine alla effettività del servizio di ruolo presso scuole paritarie compiuto dal ricorrente , limitandosi apoditticamente a sostenere che alla stregua di “ quadro normativo di riferimento “ , non affatto indicato in comparsa non si era tenuto conto di tale servizio stante il mancato adempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro . Sul punto non può che richiamarsi , anche ai fini dell'art 118 disp att c.p.c.,la condivisibile motivazione di cui alla citata sentenza n° 399/2023 secondo la quale : “ Nel merito va stabilito se la regolarità contributiva costituisce un elemento necessario per attribuire efficacia giuridica al rapporto di lavoro, e se quindi, in assenza, come è nel caso di specie, è giustificata l'integrale esclusione dalla valutazione del servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente presso l'Istituto paritario San Tommaso D'Aquino di Napoli, ovvero se la mancata regolarizzazione contributiva del dipendete costituisce un comportamento del datore di lavoro che, pur essendo sicuramente inadempiente ad un preciso obbligo di legge, non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore e, quindi, a precludergli il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza. E', invece sicuramente presupposto indefettibile l'effettività del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria, per cui, in caso di specifica contestazione mossa sul punto dall'Amministrazione scolastica, ex art. 115 c.p.c., il relativo onere della prova grava sul ricorrente, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c.. L'assenza della prova dell'effettivo svolgimento del servizio giustifica, pertanto, sia la rettifica del punteggio sia la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato. Nel caso in esame il ricorrente afferma di avere prestato servizio in qualità di CP_ Collaboratore Scolastico dall' all 2003/2004 part-time presso l'Istituto CP_8
San Tommaso D'Aquino di Napoli, gestito dalla omonima società dichiarata fallita dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli con sentenza n. 219/2016. La circostanza non è stata specificamente contestata dall'Amministrazione scolastica resistente, e in ogni caso risulta documentata dal Certificato di servizio rilasciato dal Dirigente Scolastico della predetta scuola paritaria e dai contratti di lavoro prodotti in atti dal lavoratore (doc 8 e 9). Va, peraltro, evidenziato che il Dirigente dell'Istituto paritario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, per cui la certificazione prodotta dal ricorrente ha valore di atto pubblico e, in quanto tale, fa' prova piena dell'esistenza del rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.. E' tuttavia altrettanto pacifico che, in relazione al predetto servizio pre-ruolo, non risultano versamenti contributivi in favore del , come è ulteriormente confermato dalla Pt_1 circostanza che il ricorrente, in data 30.09.2021 (e non il 12.07.2019 come erroneamente indicato in ricorso), ha presentato domanda all per ottenere il riscatto dei relativi CP_9 periodi contributivi. A parere del giudicante va al riguardo condiviso l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito richiamata dalla difesa del ricorrente secondo cui, l'inottemperanza dell'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro, in difetto di una specifica previsione normativa, non può, di per sé solo, né privare di efficacia il rapporto tra le parti (in specie non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore), né costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa, ciò soprattutto nei casi in cui, come quello in oggetto, l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata ed è, altresì, supportata da prova documentale. Vale poi la pena di evidenziare che la normativa vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di II Fascia del personale ATA (D.M. n. 647/2017) non fa' riferimento alcuno all'assolvimento degli obblighi contributivi, limitandosi a prevedere che il punteggio relativo al servizio svolto presso scuole non statali paritarie è ridotto della metà, nonché a precisare che è valutabile solo il servizio effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta. La normativa di riferimento pone, quindi, quale unica circostanza decisiva ai fini del riconoscimento del servizio l'effettivo svolgimento dell'attività presso la scuola paritaria per cui, se da un lato il versamento contributivo può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento, dall'altro, esso non può considerarsi elemento indefettibile in assenza del quale il servizio debba considerarsi come non svolto. Inoltre, in relazione all'inadempimento della parte datoriale, ritiene questo giudicante che, in assenza della prova contraria, manca l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del lavoratore che, infatti, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione. Conseguentemente, non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro. Si ritengono pertanto, illegittime le determinazioni assunte dal Scolastico del CP_10 in punto di rideterminazione del punteggio assegnato ai fini CP_11 dell'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di III Fascia, cui è conseguita la risoluzione, in via di autotutela, del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 3018 stipulato dal CP_ ricorrente in data 16.09.2021 con il Dirigente Scolastico dell Giovanni Falcone di Anzio. Conclusivamente, la non imputabilità dell'inadempimento in questione e l'inconsapevolezza del lavoratore costituiscono elementi sufficienti per annullare i provvedimenti impugnati (con particolare riferimento al ripristino del punteggio precedente, salvi ulteriori e diversi provvedimenti dell'amministrazione motivati con riferimento ad altri presupposti). ” Alla stregua di tali motivi in accoglimento del ricorso deve accertarsi l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0031990.22.-08-2024 del Controparte_1
del Controparte_2
22.08.2024 di pubblicazione della graduatoria permanente per il personale A.T.A.
[...]
e per l'effetto ordinare all' l'immediato Controparte_4 CP_5 inserimento a pieno titolo del ricorrente nella graduatoria permanente del Parte_1 personale A.T.A. con il punteggio corretto 33,00 per CS,inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità come da domanda. Le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede : accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento prot. n. 0031990.22.-08-2024 del Controparte_1 Controparte_2
del 22.08.2024 di pubblicazione della graduatoria permanente
[...] per il personale;
Controparte_13
ordina all' l'immediato inserimento a pieno titolo del ricorrente CP_5 Pt_1
nella graduatoria permanente del personale A.T.A. con il punteggio corretto 33,00
[...] per CS,inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante per il periodo di validità come da domanda;
condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore antistatario di CP_1 parte ricorrente di € 2800,00 oltre accessori di legge . OM 23/6/2025 Il G.L.
Dott.E. Capaccioli