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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Il Giudice
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26/3/2025
Osserva
Essendosi il conduttore opposto, lo sfratto non può, ovviamente, essere convalidato.
Occorre, pertanto, verificare se sussistano i presupposti per emettere l'ordinanza di cui all'art. 665 c.p.c.
In primis va puntualizzato che non ricorre alcuna simulazione dello scopo locatizio poiché, come evidenziato dalla convenuta stessa, nelle premesse del contratto di locazione ad uso foresteria concluso dalle parti in data 1/1/2024 si fa espresso riferimento alla necessità della di locare alloggi da CP_1
destinare ad abitazione per gli scopi statuiti nel 2018 nella Convenzione sottoscritta tra le parti unitamente al Comune di Ventimiglia.
Questa (all. 4 parte convenuta) rispondeva alla necessità di porre in essere 'interventi di sostegno alla “domiciliarità e all'azione dell'abitare” da parte del suddetto ente locale in favore di soggetti svantaggiati (anche) dal punto di vista abitativo nonché in carico ai servizi sociali.
Nella Convenzione si pattuiva poi che s'impegnava, tra l'altro, a CP_1
stipulare i necessari contratti di locazione con la Fondazione e che questa avrebbe messo a disposizione i 3 immobili per cui è causa per un canone di €
430,00 al mese, importo che è il medesimo di quello concordato nel contratto in esame.
Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie, sebbene con un contratto ad “uso foresteria” e dalla durata d'un solo anno. Orbene, a parere dello scrivente s'è, con ogni evidenza, in presenza d'un contratto di locazione in favore di terzi, (su d'un caso simile in tema di contratto alberghiero: Cassazione civile sez. I, 22/10/2008), i quali sono costituiti dai soggetti “deboli” - beneficiari dell'accordo trilaterale e dei conseguenti contratti di locazione stipulati dalle odierne parti - che sono stati individuati dal Comune di Ventimiglia, soggetto che, sulla base di quanto stabilito nella Convenzione, s'è accollato l'obbligo di pagamento del canone.
Non essendo poi stato fissato nella Convenzione de qua un termine di durata degli stipulandi contratti di locazione da parte di e considerata la natura CP_1
delle esigenze abitative descritte nella Convenzione, deve ragionevolmente dedursi che l'utilizzo degli immobili rispondesse alle stabili esigenze abitative degli occupanti.
Tuttavia, essendo il terzo il destinatario d'un diritto derivante da un'altrui pattuizione, va da sé che sia il contenuto che la durata di tale diritto dipenda dalle condizioni concordate dalle parti, il che sta a significare che nel caso di specie gli effetti del contratto de quo sono effettivamente spirati dopo un anno dalla stipula.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale (tra le varie Cass. civ.
3115/1995 nonché la succitata pronuncia) nel contratto a favore di terzo gli effetti si producono a favore sia dello stipulante che del terzo, il quale, però, non acquista mai la veste di parte contrattuale, nè in senso formale nè in senso sostanziale.
Riguardo poi al contratto alberghiero e, pertanto, al contratto di locazione, stante l'analogica applicabilità di tale disciplina al primo, la Suprema Corte ha puntualizzato che «nel caso di contratto di locazione (o di albergo) a favore di un terzo è sempre lo stipulante il contratto a essere obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data dalla consegna salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell'art. 1591 c.c.”.
Alla luce di ciò, non essendo parte del contratto, ovvero conduttori, gli occupanti dell'immobile che necessitano stabilmente d'un luogo in cui vivere, bensì - la quale per ovvi motivi, ossia essendo essa un ente giuridico, CP_1
non è soggetto necessitante d'una abitazione nell'accezione giuridica e comune del termine – non sussistono i presupposti per ritenere che il rapporto oggetto di controversia possa essere convertito in una locazione ad uso abitativo.
Al più potrebbe configurarsi un'eventuale responsabilità della convenuta nei confronti del Comune di Imperia per non aver la convenuta concluso un contratto di locazione abitativa 4+4 oppure 3+2, ipotesi, peraltro, improbabile poiché, come già detto, nella Convenzione non risulta stabilita la durata dei contratti di locazione abitativa che impegnata a concludere. CP_2
In sintesi, essendo l'opposizione fondata su documentazione che non suffraga la tesi della convenuta e non ostando gravi motivi – i quali devono inerire alla posizione del conduttore e non di terzi – ricorrono i presupposti per ordinare il rilascio provvisorio degli immobili.
Considerato poi che le persone che abitano gli appartamenti per cui è causa sono soggetti economicamente svantaggiati si ritiene equo fissare un ampio termine entro il quale le abitazioni dovranno essere liberare
P.Q.M.
Non convalida l'intimato sfratto. Visto l'art. 665 comma 1 c.p.c, ordina a Controparte_3
di rilasciare l'immobile per cui è causa entro il 10/11/2025, con riserva
[...]
sulle eccezioni da lei proposte.
Dispone ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il mutamento del rito, fissando udienza di comparizione in data 29-11-2025, h. 10.00, assegnando alle parti termine perentorio sino al 30-9-2025, entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
Imperia 28-3-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 26/3/2025
Osserva
Essendosi il conduttore opposto, lo sfratto non può, ovviamente, essere convalidato.
Occorre, pertanto, verificare se sussistano i presupposti per emettere l'ordinanza di cui all'art. 665 c.p.c.
In primis va puntualizzato che non ricorre alcuna simulazione dello scopo locatizio poiché, come evidenziato dalla convenuta stessa, nelle premesse del contratto di locazione ad uso foresteria concluso dalle parti in data 1/1/2024 si fa espresso riferimento alla necessità della di locare alloggi da CP_1
destinare ad abitazione per gli scopi statuiti nel 2018 nella Convenzione sottoscritta tra le parti unitamente al Comune di Ventimiglia.
Questa (all. 4 parte convenuta) rispondeva alla necessità di porre in essere 'interventi di sostegno alla “domiciliarità e all'azione dell'abitare” da parte del suddetto ente locale in favore di soggetti svantaggiati (anche) dal punto di vista abitativo nonché in carico ai servizi sociali.
Nella Convenzione si pattuiva poi che s'impegnava, tra l'altro, a CP_1
stipulare i necessari contratti di locazione con la Fondazione e che questa avrebbe messo a disposizione i 3 immobili per cui è causa per un canone di €
430,00 al mese, importo che è il medesimo di quello concordato nel contratto in esame.
Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie, sebbene con un contratto ad “uso foresteria” e dalla durata d'un solo anno. Orbene, a parere dello scrivente s'è, con ogni evidenza, in presenza d'un contratto di locazione in favore di terzi, (su d'un caso simile in tema di contratto alberghiero: Cassazione civile sez. I, 22/10/2008), i quali sono costituiti dai soggetti “deboli” - beneficiari dell'accordo trilaterale e dei conseguenti contratti di locazione stipulati dalle odierne parti - che sono stati individuati dal Comune di Ventimiglia, soggetto che, sulla base di quanto stabilito nella Convenzione, s'è accollato l'obbligo di pagamento del canone.
Non essendo poi stato fissato nella Convenzione de qua un termine di durata degli stipulandi contratti di locazione da parte di e considerata la natura CP_1
delle esigenze abitative descritte nella Convenzione, deve ragionevolmente dedursi che l'utilizzo degli immobili rispondesse alle stabili esigenze abitative degli occupanti.
Tuttavia, essendo il terzo il destinatario d'un diritto derivante da un'altrui pattuizione, va da sé che sia il contenuto che la durata di tale diritto dipenda dalle condizioni concordate dalle parti, il che sta a significare che nel caso di specie gli effetti del contratto de quo sono effettivamente spirati dopo un anno dalla stipula.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale (tra le varie Cass. civ.
3115/1995 nonché la succitata pronuncia) nel contratto a favore di terzo gli effetti si producono a favore sia dello stipulante che del terzo, il quale, però, non acquista mai la veste di parte contrattuale, nè in senso formale nè in senso sostanziale.
Riguardo poi al contratto alberghiero e, pertanto, al contratto di locazione, stante l'analogica applicabilità di tale disciplina al primo, la Suprema Corte ha puntualizzato che «nel caso di contratto di locazione (o di albergo) a favore di un terzo è sempre lo stipulante il contratto a essere obbligato nei confronti del locatore alla restituzione della cosa locata e alla corresponsione della somma dovuta come corrispettivo fino alla data dalla consegna salvo il maggior danno, in caso di ritardo, a norma dell'art. 1591 c.c.”.
Alla luce di ciò, non essendo parte del contratto, ovvero conduttori, gli occupanti dell'immobile che necessitano stabilmente d'un luogo in cui vivere, bensì - la quale per ovvi motivi, ossia essendo essa un ente giuridico, CP_1
non è soggetto necessitante d'una abitazione nell'accezione giuridica e comune del termine – non sussistono i presupposti per ritenere che il rapporto oggetto di controversia possa essere convertito in una locazione ad uso abitativo.
Al più potrebbe configurarsi un'eventuale responsabilità della convenuta nei confronti del Comune di Imperia per non aver la convenuta concluso un contratto di locazione abitativa 4+4 oppure 3+2, ipotesi, peraltro, improbabile poiché, come già detto, nella Convenzione non risulta stabilita la durata dei contratti di locazione abitativa che impegnata a concludere. CP_2
In sintesi, essendo l'opposizione fondata su documentazione che non suffraga la tesi della convenuta e non ostando gravi motivi – i quali devono inerire alla posizione del conduttore e non di terzi – ricorrono i presupposti per ordinare il rilascio provvisorio degli immobili.
Considerato poi che le persone che abitano gli appartamenti per cui è causa sono soggetti economicamente svantaggiati si ritiene equo fissare un ampio termine entro il quale le abitazioni dovranno essere liberare
P.Q.M.
Non convalida l'intimato sfratto. Visto l'art. 665 comma 1 c.p.c, ordina a Controparte_3
di rilasciare l'immobile per cui è causa entro il 10/11/2025, con riserva
[...]
sulle eccezioni da lei proposte.
Dispone ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il mutamento del rito, fissando udienza di comparizione in data 29-11-2025, h. 10.00, assegnando alle parti termine perentorio sino al 30-9-2025, entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
Imperia 28-3-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli