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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5104/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5104 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Momoni, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Passerini, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 9.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.07.2019 adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Roma il 3.07.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1999, al n. 00649, parte 2, serie A05. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che:
- dall'unione matrimoniale erano nati i figli (10.03.2000), maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente, e (2.09.2010); Per_2
- la famiglia aveva stabilito la propria residenza in un immobile sito in Ardea, Via Garda n.
63;
- l'unione coniugale si era progressivamente deteriorata a causa di reciproche incomprensioni e litigi, tanto da rendere la convivenza intollerabile;
- sotto il profilo economico, il resistente, meccanico dipendente della BMW Roma S.r.l., percepisce un reddito pari a circa € 2.000,00 mensili ed è proprietario, nella misura del 50% della casa coniugale, oltre che comproprietario nella misura dell'11% di altri immobili ricevuti in eredità dal padre, di cui uno locato, da quale percepisce un regolare canone di affitto;
- per contro, la ricorrente, pur avendo costituito in passato, insieme al marito, un'associazione cultrale senza scopo di lucro denominata “Neverland”, è attualmente priva di un'occupazione lavorativa, svolgendo saltuariamente lavori di pulizie e percependo la complessiva somma di €
200,00 mensili.
Sulla base di dette allegazioni, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali trasferimenti di residenza;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la Per_2 madre e con diritto dovere del padre di tenerlo con sé secondo il regime di frequentazione che il giudice ritenesse più idoneo;
- assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Ardea (Roma) Via Garda 63 con quanto in essa contenuto, disponendo che il sig. se ne allontani entro 15 giorni CP_1 dall'udienza Presidenziale, portando con sé gli effetti personali;
- disporre che il sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 corrispondendo alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_2 Parte_1 somma di euro 400,00 ovvero qual'altra ritenuta di giustizia. da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
- disporre che il sig. sia tenuto al mantenimento della moglie, corrispondendo CP_1 alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
- disporre che venga fissato, a carico del marito, un contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne non ancora autosufficiente, nella misura non inferiore ad euro 400,00 Per_1 mensili, entro il 5 di ogni mese, o quell'altra che si riterrà equa e di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinari.;
- Con vittoria di spese (anche generali), competenze ed onorari da liquidarsi sulla base del
Decreto 10 marzo 2014 n. 55, olte I.v.a., C.p.a. come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.03.2020 si costituiva in giudizio il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, formulava le seguenti CP_1 conclusioni:
“In via principale
- assegnare la casa coniugale sita in Ardea (Rm) Via Garda, 63, al marito che la abiterà con
i figli e disponendo che la IG se ne allontani Per_1 Per_2 Parte_1 asportando tutti i suoi effetti personali entro 30 giorni;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Per_2 presso il padre nella casa familiare prevedendo il più ampio regime di frequentazione madre- figlio;
- disporre che la IG sia tenuta a contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 corrispondendo al sig. la somma pari ad € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da CP_1 rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Velletri e l'Ordine degli Avvocati di Velletri;
- rigettare la avversa richiesta di mantenimento in favore della IG Parte_1 poiché carente dei presupposti in fatto ed in diritto.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse richieste :
- ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio minore ad € 150,00 mensili in Per_2 considerazione del mantenimento diretto del figlio maggiore , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, che si allontanerà dalla casa familiare insieme al padre;
- rigettare la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della IG per tutti i motivi esposti ed in ragione delle ulteriori spese di cui si Parte_1 dovrebbe far carico il sig. per reperire una ulteriore abitazione per lui e per il figlio CP_1 maggiore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. pronunciava, con ordinanza del 22.10.2020, i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c. Depositate le rispettive memorie integrative e le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente prodotta dalle parti e all'udienza del 9.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini:
- per la ricorrente:
“1)dichiarare con sentenza la separazione tra i coniugi, disponendo l'assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore della coniuge più debole, la sig.ra CP_1 [...]
, nella misura di € 350,00 ovvero quell'altra somma che si riterrà equa e di giustizia, Parte_1 anche a seguito della ricostruzione della situazione patrimoniale del sig. come CP_1 parzialmente emersa in corso di causa;
2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso la Per_2 madre, disponendo la più idonea frequentazione nei modi e nei tempi da parte del padre;
3) assegnare la casa coniugale e quanto in essa contenuto alla Sig.ra , Parte_1 confermando l'ordinanza presidenziale;
4) stabilire a carico del padre un versamento di un assegno di mantenimento per ciascun figlio di € 250,00 mensili o quell'altra somma che si riterrà equa e di giustizia anche all'esito di quanto è emerso in istruttoria relativamente alla situazione patrimoniale del sig. CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e sportive come da Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri, ovvero nell'altra percentuale che verrà ritenuta equa e di giustizia;
5) disporre che il medesimo contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne, Per_1 ove non autosufficiente, dovrà essere versato dal padre alla madre a condizione che il ragazzo rimanga a vivere nella casa coniugale, mentre nulla dovrà il sig. se il ragazzo deciderà CP_1 di abitare con lui, operando in questo caso il mantenimento diretto del ragazzo, confermando
l'ordinanza presidenziale sul punto;
6) con vittoria d spese ed onorari di giudizio oltre oneri accessori .”;
- per il resistente:
“- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Ardea (Rm) Via Garda, 63, alla IG;
Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore confermando il collocamento Per_2 prevalente dello stesso presso la casa familiare prevedendo il più ampio regime di frequentazione padre- figlio, che preveda quantomeno, weekend lunghi alternati presso la casa paterna dal venerdì alla domenica sera, due pomeriggi infrasettimanali e, durante il periodo estivo e per tutte le festività, prevedere dei tempi di permanenza paritetici tra i genitori nel rispetto delle abitudini ormai radicate del minore;
- ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio minore ad € 150,00 mensili in Per_2 considerazione degli ampi tempi di permanenza presso il padre, del mantenimento diretto del figlio maggiore , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, delle spese Per_1 sostenute dal padre per l'abitazione ove attualmente risiede con il figlio maggiore che si è allontanato dalla casa familiare insieme al padre;
- revocare il contributo al mantenimento in favore della IG così come Parte_1 disposto in sede presidenziale, per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Non vi è, infatti, alcun elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro alla luce delle deduzioni poste alla base della domanda di separazione personale, che individuano le ragioni della fine dell'affectio coniugalis.
In ragione di ciò, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e – per l'effetto – deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, sussistendo in modo pacifico i presupposti per l'emissione della relativa pronuncia.
2.2 Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole e sull'assegnazione della casa coniugale
In ordine all'affidamento del figlio non essendovi alcuna contestazione sul punto, Per_2 deve essere disposto l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti circa il collocamento del minore presso la madre, alla quale deve essere assegnata la casa coniugale, giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.p.c.
Con riguardo al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore (di quasi 15 anni) e dei suoi presumibili impegni scolastisci ed extrascolastici, il Collegio ritiene conforme all'interesse dello stesso che, salvi più ampi e diversi accordi tra i genitori, tenendo in debito conto le esigenze e la volontà del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_2
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì fino alle ore 21.30 della domenica;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.30;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo, il mercoledì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.30;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 30 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
2.3 Sulle domande di contribuzione al mantenimento della prole e della moglie
Avuto riguardo alle domande di natura economica attinenti al mantenimento dei figli e della moglie, occorre esaminare la situazione economico-patrimoniale afferente a ciascun coniuge.
In particolare, avuto riguardo al resistente, dall'esame della documentazione depositata agli atti di causa emerge che il predetto:
- nel corso degli anni di imposta 2019 – 2022 ha percepito redditi complessivi lordi compresi tra € 38.000,00 e € 42.000,00;
- è comproprietario, nella misura del 50%, della casa coniugale e, nella misura di 1/9, di ulteriori immobili ricevuti in eredità a seguito della morte del padre;
- è gravato da una rata di mutuo di importo pari a € 265,00 mensili, da due finanziamenti di importo pari, rispettivamente, a € 115,92 e € 277,67, da una trattenuta sulla busta paga, pari in media, a € 240,00 mensili dovuti a titolo di utilizzo della vettura aziendale e da una cessione del quinto gravante sullo stipendio pari a € 256,00 mensili.
Avuto riguardo, invece, alla situazione economica della ricorrente, la stessa ha allegato di aver svolto, quanto meno in un primo momento, lavori occasionali di pulizia (percependo redditi in nero e, dunque, non verificabili), di essere comproprietaria, nella misura del 50%, della casa coniugale e di provvedere al pagamento della quota parte di mutuo pari a € 265,00 mensili. Dalla documentazione depositata nel corso del giudizio è emerso, altresì, che la stessa ha successivamente svolto svariati lavori con contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali cessato, nel mese di settembre 2024, che le ha garantito una retribuzione pari a circa € 300,00 mensili.
Orbene, tenuto conto della circostanza che il figlio , maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente, convive con il padre, e che il figlio è collocato presso la Per_2 madre, l'analisi economico-reddituale appena svolta consente di confermare, avuto riguardo alle domande di mantenimento in favore della prole, quanto già statuito all'esito dell'udienza presidenziale, disponendo che ciascuno dei genitori provveda in via diretta al mantenimento del figlio con il quale convive, fatto salvo l'obbligo da parte del padre – al fine di garantire un eguale tenore di vita ad entrambi i fratelli – di versare in favore della madre, a titolo di mantenimento del minore l'importo di € 250,00 mensili, somma ritenuta congrua in ragione dell'età Per_2 del minore, delle sue presumibili esigenze di vita e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per entrambi i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri.
Per quanto concerne, poi, l'eventuale assegno mensile da porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della moglie, si osserva, in punto di diritto, che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I,
25.08.2006, n. 18547; Cass. civ., sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ., sez. I, 07.12.2007, n.
25618; Cass. civ., sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Sempre in punto di diritto, si osserva quindi che, secondo la Suprema Corte, diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'art. 143 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I,
10.05.2017, n. 11504; Cass. civ., sez. I, 16.05.2017, n. 12196; Cass. civ., sez. VI-I, ord.
24.06.2019, n. 16809). Non è quindi necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno;
la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio.
Ciò premesso in linea di principio, in punto di fatto va osservato che la condizione economico patrimoniale dei coniugi è sì diversa, ma non consente comunque di accogliere la domanda della ricorrente.
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non può certamente dirsi che questo sia stato tale da determinare, in questa sede, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
La stessa ricorrente ha affermato, infatti, di aver svolto attività di lavoro subordinato come parrucchiera fino alla nascita del primo figlio , per poi continuare ad esercitare detta Per_1 attività in casa, in maniera del tutto occasionale, con la sola finalità di “avere un minimo importo per coprire almeno in parte le spese quotidiane familiari”.
Queste stesse allegazioni consentono di ritenere, quindi, che il tenore di vita della coppia non fosse particolarmente agiato, tenuto conto, peraltro, della circostanza – non smentita – che l'odierno resistente abbia dovuto ricorrere a forme di indebitamento per dare vita all'associazione ludico-ricreativa “Neverland”, la cui costituzione ha certamente inciso sull'assetto economico della famiglia.
Ad escludere la pretesa avanzata dalla ricorrente sovviene, poi, l'ulteriore considerazione per cui quest'ultima nulla più ha dedotto e documentato in ordine all'attualità della propria condizione lavorativa, sicchè nulla è dato sapere in ordine alla sua effettiva condizione economico-reddituale, che non può essere ricostruita neanche mediante l'esame degli estratti di conto corrente, essendosi la parte limitata a depositare esclusivamente la “lista movimenti” del conto corrente cointestato con il marito relativa al periodo gennaio 2019 – maggio 2019 e la
“lista movimenti” del conto corrente personale relativa al periodo novembre 2020 – aprile 2021.
Non va poi trascurata la circostanza che la ricorrente continui ad abitare nella ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, il cui mutuo cointestato continua ad essere pagato, per la quota parte, anche dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere, pertanto, revocato con effetto a decorrere dall'emissione della presente pronuncia e fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali vigenti, l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie, come disposto con ordinanza del 22.10.2020.
3. Tenuto conto della reciproca soccombenza, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5104/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.07.1969 (C.F. ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 3.07.1999; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma (Anno 1999, n. 00649, parte 2, serie A05);
c) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per il minore - afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
d) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso la madre;
Per_2
e) assegna a la casa coniugale sita in Ardea, Via Garda n. 63; Parte_1
f) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio salvi più ampi e diversi Per_2 accordi tra i genitori, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 21.30 della domenica;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.30; - nelle settimane in cui il week end è di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo, il mercoledì, dalle ore 15.00 o dal dierso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.30;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 30 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
g) dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento del figlio Per_2
l'importo di € 250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
h) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli e secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Per_1 Per_2
Velletri;
i) rigetta la domanda di mantenimento proposta da;
Parte_1
l) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5104 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2019, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Momoni, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Passerini, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.12.2024
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 9.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31.07.2019 adiva l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Roma il 3.07.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1999, al n. 00649, parte 2, serie A05. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che:
- dall'unione matrimoniale erano nati i figli (10.03.2000), maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente, e (2.09.2010); Per_2
- la famiglia aveva stabilito la propria residenza in un immobile sito in Ardea, Via Garda n.
63;
- l'unione coniugale si era progressivamente deteriorata a causa di reciproche incomprensioni e litigi, tanto da rendere la convivenza intollerabile;
- sotto il profilo economico, il resistente, meccanico dipendente della BMW Roma S.r.l., percepisce un reddito pari a circa € 2.000,00 mensili ed è proprietario, nella misura del 50% della casa coniugale, oltre che comproprietario nella misura dell'11% di altri immobili ricevuti in eredità dal padre, di cui uno locato, da quale percepisce un regolare canone di affitto;
- per contro, la ricorrente, pur avendo costituito in passato, insieme al marito, un'associazione cultrale senza scopo di lucro denominata “Neverland”, è attualmente priva di un'occupazione lavorativa, svolgendo saltuariamente lavori di pulizie e percependo la complessiva somma di €
200,00 mensili.
Sulla base di dette allegazioni, la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali trasferimenti di residenza;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la Per_2 madre e con diritto dovere del padre di tenerlo con sé secondo il regime di frequentazione che il giudice ritenesse più idoneo;
- assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Ardea (Roma) Via Garda 63 con quanto in essa contenuto, disponendo che il sig. se ne allontani entro 15 giorni CP_1 dall'udienza Presidenziale, portando con sé gli effetti personali;
- disporre che il sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 corrispondendo alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_2 Parte_1 somma di euro 400,00 ovvero qual'altra ritenuta di giustizia. da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo;
- disporre che il sig. sia tenuto al mantenimento della moglie, corrispondendo CP_1 alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
- disporre che venga fissato, a carico del marito, un contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne non ancora autosufficiente, nella misura non inferiore ad euro 400,00 Per_1 mensili, entro il 5 di ogni mese, o quell'altra che si riterrà equa e di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinari.;
- Con vittoria di spese (anche generali), competenze ed onorari da liquidarsi sulla base del
Decreto 10 marzo 2014 n. 55, olte I.v.a., C.p.a. come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.03.2020 si costituiva in giudizio il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, formulava le seguenti CP_1 conclusioni:
“In via principale
- assegnare la casa coniugale sita in Ardea (Rm) Via Garda, 63, al marito che la abiterà con
i figli e disponendo che la IG se ne allontani Per_1 Per_2 Parte_1 asportando tutti i suoi effetti personali entro 30 giorni;
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente Per_2 presso il padre nella casa familiare prevedendo il più ampio regime di frequentazione madre- figlio;
- disporre che la IG sia tenuta a contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 corrispondendo al sig. la somma pari ad € 150,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da CP_1 rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Velletri e l'Ordine degli Avvocati di Velletri;
- rigettare la avversa richiesta di mantenimento in favore della IG Parte_1 poiché carente dei presupposti in fatto ed in diritto.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse richieste :
- ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio minore ad € 150,00 mensili in Per_2 considerazione del mantenimento diretto del figlio maggiore , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, che si allontanerà dalla casa familiare insieme al padre;
- rigettare la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della IG per tutti i motivi esposti ed in ragione delle ulteriori spese di cui si Parte_1 dovrebbe far carico il sig. per reperire una ulteriore abitazione per lui e per il figlio CP_1 maggiore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. pronunciava, con ordinanza del 22.10.2020, i provvedimenti provvisori ed urgenti e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c. Depositate le rispettive memorie integrative e le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente prodotta dalle parti e all'udienza del 9.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini:
- per la ricorrente:
“1)dichiarare con sentenza la separazione tra i coniugi, disponendo l'assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore della coniuge più debole, la sig.ra CP_1 [...]
, nella misura di € 350,00 ovvero quell'altra somma che si riterrà equa e di giustizia, Parte_1 anche a seguito della ricostruzione della situazione patrimoniale del sig. come CP_1 parzialmente emersa in corso di causa;
2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso la Per_2 madre, disponendo la più idonea frequentazione nei modi e nei tempi da parte del padre;
3) assegnare la casa coniugale e quanto in essa contenuto alla Sig.ra , Parte_1 confermando l'ordinanza presidenziale;
4) stabilire a carico del padre un versamento di un assegno di mantenimento per ciascun figlio di € 250,00 mensili o quell'altra somma che si riterrà equa e di giustizia anche all'esito di quanto è emerso in istruttoria relativamente alla situazione patrimoniale del sig. CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e sportive come da Protocollo adottato dal Tribunale di Velletri, ovvero nell'altra percentuale che verrà ritenuta equa e di giustizia;
5) disporre che il medesimo contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne, Per_1 ove non autosufficiente, dovrà essere versato dal padre alla madre a condizione che il ragazzo rimanga a vivere nella casa coniugale, mentre nulla dovrà il sig. se il ragazzo deciderà CP_1 di abitare con lui, operando in questo caso il mantenimento diretto del ragazzo, confermando
l'ordinanza presidenziale sul punto;
6) con vittoria d spese ed onorari di giudizio oltre oneri accessori .”;
- per il resistente:
“- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Ardea (Rm) Via Garda, 63, alla IG;
Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore confermando il collocamento Per_2 prevalente dello stesso presso la casa familiare prevedendo il più ampio regime di frequentazione padre- figlio, che preveda quantomeno, weekend lunghi alternati presso la casa paterna dal venerdì alla domenica sera, due pomeriggi infrasettimanali e, durante il periodo estivo e per tutte le festività, prevedere dei tempi di permanenza paritetici tra i genitori nel rispetto delle abitudini ormai radicate del minore;
- ridurre l'assegno di mantenimento per il figlio minore ad € 150,00 mensili in Per_2 considerazione degli ampi tempi di permanenza presso il padre, del mantenimento diretto del figlio maggiore , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, delle spese Per_1 sostenute dal padre per l'abitazione ove attualmente risiede con il figlio maggiore che si è allontanato dalla casa familiare insieme al padre;
- revocare il contributo al mantenimento in favore della IG così come Parte_1 disposto in sede presidenziale, per tutti i motivi esposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Non vi è, infatti, alcun elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro alla luce delle deduzioni poste alla base della domanda di separazione personale, che individuano le ragioni della fine dell'affectio coniugalis.
In ragione di ciò, deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e – per l'effetto – deve essere dichiarata la separazione personale tra le parti in causa, sussistendo in modo pacifico i presupposti per l'emissione della relativa pronuncia.
2.2 Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazione della prole e sull'assegnazione della casa coniugale
In ordine all'affidamento del figlio non essendovi alcuna contestazione sul punto, Per_2 deve essere disposto l'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, con conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti circa il collocamento del minore presso la madre, alla quale deve essere assegnata la casa coniugale, giusto il disposto di cui all'art. 337 sexies c.p.c.
Con riguardo al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del minore (di quasi 15 anni) e dei suoi presumibili impegni scolastisci ed extrascolastici, il Collegio ritiene conforme all'interesse dello stesso che, salvi più ampi e diversi accordi tra i genitori, tenendo in debito conto le esigenze e la volontà del minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_2
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì fino alle ore 21.30 della domenica;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.30;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo, il mercoledì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.30;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 30 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
2.3 Sulle domande di contribuzione al mantenimento della prole e della moglie
Avuto riguardo alle domande di natura economica attinenti al mantenimento dei figli e della moglie, occorre esaminare la situazione economico-patrimoniale afferente a ciascun coniuge.
In particolare, avuto riguardo al resistente, dall'esame della documentazione depositata agli atti di causa emerge che il predetto:
- nel corso degli anni di imposta 2019 – 2022 ha percepito redditi complessivi lordi compresi tra € 38.000,00 e € 42.000,00;
- è comproprietario, nella misura del 50%, della casa coniugale e, nella misura di 1/9, di ulteriori immobili ricevuti in eredità a seguito della morte del padre;
- è gravato da una rata di mutuo di importo pari a € 265,00 mensili, da due finanziamenti di importo pari, rispettivamente, a € 115,92 e € 277,67, da una trattenuta sulla busta paga, pari in media, a € 240,00 mensili dovuti a titolo di utilizzo della vettura aziendale e da una cessione del quinto gravante sullo stipendio pari a € 256,00 mensili.
Avuto riguardo, invece, alla situazione economica della ricorrente, la stessa ha allegato di aver svolto, quanto meno in un primo momento, lavori occasionali di pulizia (percependo redditi in nero e, dunque, non verificabili), di essere comproprietaria, nella misura del 50%, della casa coniugale e di provvedere al pagamento della quota parte di mutuo pari a € 265,00 mensili. Dalla documentazione depositata nel corso del giudizio è emerso, altresì, che la stessa ha successivamente svolto svariati lavori con contratti a tempo determinato, l'ultimo dei quali cessato, nel mese di settembre 2024, che le ha garantito una retribuzione pari a circa € 300,00 mensili.
Orbene, tenuto conto della circostanza che il figlio , maggiorenne e non Per_1 economicamente indipendente, convive con il padre, e che il figlio è collocato presso la Per_2 madre, l'analisi economico-reddituale appena svolta consente di confermare, avuto riguardo alle domande di mantenimento in favore della prole, quanto già statuito all'esito dell'udienza presidenziale, disponendo che ciascuno dei genitori provveda in via diretta al mantenimento del figlio con il quale convive, fatto salvo l'obbligo da parte del padre – al fine di garantire un eguale tenore di vita ad entrambi i fratelli – di versare in favore della madre, a titolo di mantenimento del minore l'importo di € 250,00 mensili, somma ritenuta congrua in ragione dell'età Per_2 del minore, delle sue presumibili esigenze di vita e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Entrambi i genitori dovranno, inoltre, contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per entrambi i figli, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri.
Per quanto concerne, poi, l'eventuale assegno mensile da porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della moglie, si osserva, in punto di diritto, che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I,
25.08.2006, n. 18547; Cass. civ., sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ., sez. I, 07.12.2007, n.
25618; Cass. civ., sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Sempre in punto di diritto, si osserva quindi che, secondo la Suprema Corte, diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'art. 143 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I,
10.05.2017, n. 11504; Cass. civ., sez. I, 16.05.2017, n. 12196; Cass. civ., sez. VI-I, ord.
24.06.2019, n. 16809). Non è quindi necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno;
la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio.
Ciò premesso in linea di principio, in punto di fatto va osservato che la condizione economico patrimoniale dei coniugi è sì diversa, ma non consente comunque di accogliere la domanda della ricorrente.
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, non può certamente dirsi che questo sia stato tale da determinare, in questa sede, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
La stessa ricorrente ha affermato, infatti, di aver svolto attività di lavoro subordinato come parrucchiera fino alla nascita del primo figlio , per poi continuare ad esercitare detta Per_1 attività in casa, in maniera del tutto occasionale, con la sola finalità di “avere un minimo importo per coprire almeno in parte le spese quotidiane familiari”.
Queste stesse allegazioni consentono di ritenere, quindi, che il tenore di vita della coppia non fosse particolarmente agiato, tenuto conto, peraltro, della circostanza – non smentita – che l'odierno resistente abbia dovuto ricorrere a forme di indebitamento per dare vita all'associazione ludico-ricreativa “Neverland”, la cui costituzione ha certamente inciso sull'assetto economico della famiglia.
Ad escludere la pretesa avanzata dalla ricorrente sovviene, poi, l'ulteriore considerazione per cui quest'ultima nulla più ha dedotto e documentato in ordine all'attualità della propria condizione lavorativa, sicchè nulla è dato sapere in ordine alla sua effettiva condizione economico-reddituale, che non può essere ricostruita neanche mediante l'esame degli estratti di conto corrente, essendosi la parte limitata a depositare esclusivamente la “lista movimenti” del conto corrente cointestato con il marito relativa al periodo gennaio 2019 – maggio 2019 e la
“lista movimenti” del conto corrente personale relativa al periodo novembre 2020 – aprile 2021.
Non va poi trascurata la circostanza che la ricorrente continui ad abitare nella ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, il cui mutuo cointestato continua ad essere pagato, per la quota parte, anche dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere, pertanto, revocato con effetto a decorrere dall'emissione della presente pronuncia e fermi restando per il pregresso i provvedimenti presidenziali vigenti, l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie, come disposto con ordinanza del 22.10.2020.
3. Tenuto conto della reciproca soccombenza, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5104/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
29.07.1969 (C.F. ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
(C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 3.07.1999; C.F._2
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma (Anno 1999, n. 00649, parte 2, serie A05);
c) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale con le seguenti modalità: le decisioni di maggior interesse per il minore - afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
d) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso la madre;
Per_2
e) assegna a la casa coniugale sita in Ardea, Via Garda n. 63; Parte_1
f) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio salvi più ampi e diversi Per_2 accordi tra i genitori, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 21.30 della domenica;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.30; - nelle settimane in cui il week end è di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo, il mercoledì, dalle ore 15.00 o dal dierso orario di uscita da scuola sino alle ore 21.30;
- durante le festività natalizie alternando di anno in anno le giornate del 24 dicembre, 25 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio;
- durante le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì in
Albis;
- durante le vacanze estive fino a 30 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre.
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre al termine del periodo.
g) dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento del figlio Per_2
l'importo di € 250,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dalla domanda, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
h) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli e secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Per_1 Per_2
Velletri;
i) rigetta la domanda di mantenimento proposta da;
Parte_1
l) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera