Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/10/2025, n. 16993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16993 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16993/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08740/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8740 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Guarneri e Maria Letizia Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Maria Letizia Ferretti in Pisa, via G.B. Cottolengo, n. 8;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’interno, del 29 marzo 2022, notificato in data 29 aprile 2022, a mani della ricorrente, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 27 giugno 2017; di ogni altro atto, parere e documento relativo al procedimento amministrativo cui il decreto fa riferimento e comunque presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ), attesa la sussistenza di segnalazioni all’autorità giudiziaria penale, rispettivamente per « produzione e traffico di stupefacenti » e per « furto aggravato ».
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando documenti.
3. All’udienza del 19 settembre 2025 il Collegio ha trattenuto il ricorso per la decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare ad illustrare le varie censure formulate.
5. Con il primo motivo si rappresenta l’erroneità dell’istruttoria, atteso che il primo illecito contestato (il traffico di droga) sarebbe in realtà stato poi riqualificato nel possesso per uso personale di sostanza stupefacente (ai sensi dell’art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 – nella specie uno spinello), come confermato anche dal colloquio intrattenuto in Prefettura dalla ricorrente.
6. Tramite la seconda doglianza, invece, si evidenzia come il « furto aggravato » menzionato nel decreto di rigetto afferisca in realtà ad un procedimento penale conclusosi con archiviazione per mancanza delle condizioni di procedibilità.
7. A mezzo della terza doglianza si evidenzia la superficialità dell’istruttoria: infatti, sebbene nella decisione gravata non si menzioni la mendacità della dichiarazione circa la sussistenza di precedenti penali (circostanza contestata con la comunicazione ex art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241), si riprendono le medesime argomentazioni esposte con l’atto di preavviso di rigetto; ciò dimostrerebbe l’omesso esame della memoria infraprocedimentale.
8. Con la successiva, quarta, ragione di gravame si evidenzia, nuovamente, un vizio d’istruttoria: difatti, l’amministrazione sostiene di aver accolto le osservazioni di parte ricorrente circa il possesso dei requisiti reddituali per l’ottenimento della cittadinanza; tuttavia, la ricorrente ha prodotto la relativa documentazione già al momento della domanda originaria, non anche in sede di memoria procedimentale, anche perché con il preavviso ex art. 10- bis l. 241/1990, l’amministrazione non avrebbe contestato tale mancanza alla parte. Il (verosimile) refuso dimostrerebbe, secondo l’esponente, il mancato corretto espletamento dell’istruttoria.
9. Infine, con l’ultimo motivo si evidenzia in ogni caso l’illogicità delle argomentazioni impiegate dal dicastero per negare la cittadinanza, atteso che le condotte accertate non hanno creato allarme sociale né offeso in alcun modo la convivenza civile.
10. Il ricorso è fondato, nei termini appresso esposti.
11. In primo luogo vanno esaminati il terzo e il quarto motivo: essi, sebbene non denuncino autenticamente dei vizî di legittimità del provvedimento, rendono evidente una scarsa attenzione dell’amministrazione nell’adozione dell’atto. Invero, la presenza di una motivazione standard totalmente inconferente, nonché la ripresa di un passaggio argomentativo impiegato per altra ipotesi fattuale costituiscono indizî di un’attività amministrativa non pienamente focalizzata sulla singola vicenda: pertanto, essi costituiscono unicamente una spia di un possibile vizio istruttorio che però deve essere rinvenuto altrove.
12. Il menzionato «altrove» si riscontra nell’esame delle ulteriori doglianze spiegate: queste, essendo tutte tra loro connesse, possono essere affrontate congiuntamente.
13. In primo luogo, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
14. Nello specifico, in sede di concessione di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 l. 91/1992, tale ampia attività discrezionale si esplica in un potere valutativo con riguardo al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale sotto varî profili, tra i quali vi è anche quello della affidabilità del soggetto da intendersi come prognosi circa la possibilità di vivere pacificamente e proficuamente nella società. Sotto tale profilo, ovviamente, l’autorità amministrativa deve verificare i precedenti penali e di polizia, atteso che essi costituiscono la principale prova dell’avvenuta integrazione sociale.
15. A tal proposito si rammenta come non vi sia alcun automatismo (né in un senso, né nell’altro) nel rapporto tra accertamenti penali e valutazioni della condotta dello straniero che domanda la cittadinanza (Cons. Stato, sez. I, par., 5 dicembre 2023, n. 1494). Tuttavia, qualora un fatto segnalato (es. il possesso di sostanza stupefacente) sia in maniera chiara qualificato in un certo modo dalla successiva attività degli organi dell’autorità della pubblica sicurezza è evidente che l’amministrazione non possa riqualificare quel fatto in una maniera diversa, salvo argomentare sul punto: in altre parole, nel caso in esame, il possesso di stupefacente, reputato in un primo momento dagli operatori di polizia giudiziaria intervenuti sul posto come indicativo di un’attività di spaccio, ma successivamente ritenuto dalla Prefettura detenuto episodicamente solo ai fini di uso personale, deve essere qualificato penalmente neutro.
16. Difatti, la fattispecie concreta è stata reputata dall’autorità competente come ricadente nel perimetro di applicazione dell’art. 75 d.p.r. 309/1990: d’altronde, parte resistente non ha allegato elementi che possano superare tale qualificazione ovvero indurre a considerare maggiormente corretta la prima valutazione operata dalla polizia giudiziaria.
17. Analogamente è a dirsi per il contestato «furto aggravato»: anche in questo caso tale qualifica discende dalla comunicazione della notizia di reato effettuata dalla polizia giudiziaria. Nondimeno, la parte ha dimostrato, allegando l’idonea documentazione rilasciata dalla Procura della Repubblica, l’avvenuta archiviazione della notizia di reato per mancanza della condizione di procedibilità: orbene, considerato che il furto aggravato è delitto perseguibile d’ufficio, mentre quello semplice a querela di parte (v. art. 624 c.p.), appare evidente che l’autorità giudiziaria penale abbia derubricato il fatto nell’ipotesi non aggravata e, in assenza di querela della persona offesa, archiviato la notizia di reato. Anche in questo caso, dunque, l’autorità chiamata a decidere della concessione della cittadinanza non può immotivatamente preferire la qualificazione dei fatti operata dalla polizia giudiziaria, ignorando quella successiva dell’autorità giudiziaria.
18. Dunque, ricostruiti nei termini appena illustrati i fatti significativi che l’amministrazione doveva valutare ai fini della concessione della cittadinanza, emerge con evidenza come il percorso motivazionale della decisione risulti illogico ed incoerente. Difatti, esso si incentra unicamente sull’allarme sociale destato dai delitti in materia di stupefacenti: tuttavia, considerato che nel caso in esame non vi è alcuna ipotesi di siffatto traffico di stupefacenti appare chiaro che la motivazione si esaurisca in un’astratta ed inconferente enunciazione del pericolo sociale discendente dalle attività di spaccio. Ciò dimostra, dunque, il vizio del provvedimento che ha negato la cittadinanza in base ad una erronea qualificazione dei fatti.
19. Viepiú, è da rilevare come sia totalmente assente la valutazione del delitto di furto: il che implica, quindi, che l’amministrazione l’abbia reputato non ostativo, in ragione della minima offensività della condotta (considerata anche l’avvenuta archiviazione dopo l’esclusione dell’aggravante e la mancata proposizione della querela).
20. Pertanto, alla luce dei rilievi innanzi descritti, risultano evidenti il vizio di istruttoria (avendo l’amministrazione accertato in maniera carente i fatti posti a base della decisione), nonché quello di motivazione, essendo le ragioni posti a base del diniego incoerenti con le premesse.
21. L’illustrata fondatezza delle censure spiegate dall’esponente determina l’accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi in conformità del presente pronunciamento.
22. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvo le ulteriori determinazioni dell’amministrazione
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.