CASS
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/08/2025, n. 29538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29538 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE PU – 10/04/2025 SENTENZA sui ricorsi di D’OI IG, nato a [...] il [...]; BA CH, nato a [...], il [...], avverso la sentenza in data 16/05/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere BA MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PE Riccardi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
letta per l’imputato BA la memoria dell’avv. Marcellina De Pasquale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2022 del Tribunale di Benevento che aveva condannato IG D’OI e CH BA per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 81 cpv cod. pen., 256, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. IG D’OI, proprietario del terreno dove venivano sversati i rifiuti, lamenta il vizio di motivazione perché era stato lui stesso a denunciare CH BA quando si era avveduto dell’illecito utilizzo del fondo (primo motivo) e il travisamento della prova con riferimento all’attribuzione del fatto perché la sentenza era solo congetturale (secondo motivo). CH BA, esercente l’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni, eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi (primo motivo) e contesta l’attribuzione del fatto (secondo motivo). Penale Sent. Sez. 3 Num. 29538 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 10/04/2025 2 Nella memoria in cui ribadisce le sue difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I Giudici di merito hanno accertato che sul fondo di proprietà del D’OI veniva realizzata una discarica abusiva dove il BA sversava svariati rifiuti pericolosi e non – capi di abbigliamento, materassi, frigoriferi, registratori di cassa, scarti provenienti da demolizioni, piastrelle in fibrocemento e altro - , in assenza di autorizzazione. L’indagine era stata eseguita dai Carabinieri della forestale e dall’ARPAC. Il primo motivo di BA è relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del comandante della stazione dei Carabinieri della forestale di San Giorgio del Sannio e del coimputato. Il motivo è inammissibile sotto un triplice profilo: per difetto di specificità, essendo consolidato il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare gli atti, nel caso in esame i verbali delle dichiarazioni, e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); per difetto di decisività, perché non è superata la cosiddetta "prova di resistenza"; (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011); per difetto della denunciata relatio, in quanto, a ben vedere, non sono state considerate le dichiarazioni relative ai fatti appresi da altri, ma solo quelle relative ai fatti caduti sotto la diretta percezione dei dichiaranti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
3 Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA MA UC AM
udita la relazione svolta dal consigliere BA MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PE Riccardi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
letta per l’imputato BA la memoria dell’avv. Marcellina De Pasquale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2022 del Tribunale di Benevento che aveva condannato IG D’OI e CH BA per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 81 cpv cod. pen., 256, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. IG D’OI, proprietario del terreno dove venivano sversati i rifiuti, lamenta il vizio di motivazione perché era stato lui stesso a denunciare CH BA quando si era avveduto dell’illecito utilizzo del fondo (primo motivo) e il travisamento della prova con riferimento all’attribuzione del fatto perché la sentenza era solo congetturale (secondo motivo). CH BA, esercente l’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni, eccepisce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi (primo motivo) e contesta l’attribuzione del fatto (secondo motivo). Penale Sent. Sez. 3 Num. 29538 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 10/04/2025 2 Nella memoria in cui ribadisce le sue difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. I Giudici di merito hanno accertato che sul fondo di proprietà del D’OI veniva realizzata una discarica abusiva dove il BA sversava svariati rifiuti pericolosi e non – capi di abbigliamento, materassi, frigoriferi, registratori di cassa, scarti provenienti da demolizioni, piastrelle in fibrocemento e altro - , in assenza di autorizzazione. L’indagine era stata eseguita dai Carabinieri della forestale e dall’ARPAC. Il primo motivo di BA è relativo all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del comandante della stazione dei Carabinieri della forestale di San Giorgio del Sannio e del coimputato. Il motivo è inammissibile sotto un triplice profilo: per difetto di specificità, essendo consolidato il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare gli atti, nel caso in esame i verbali delle dichiarazioni, e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); per difetto di decisività, perché non è superata la cosiddetta "prova di resistenza"; (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011); per difetto della denunciata relatio, in quanto, a ben vedere, non sono state considerate le dichiarazioni relative ai fatti appresi da altri, ma solo quelle relative ai fatti caduti sotto la diretta percezione dei dichiaranti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
3 Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA MA UC AM