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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
Sezione CIVILE- GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa HE CO, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 132/2024, posta in deliberazione all'udienza del 16 dicembre 2025 tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT) Via Rio Fratta n.4 presso lo studio dell'avvocato Giorgio Sciarrini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-ricorrente-
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Marini ee dall' avvocato Alessandro Travaglini, unitamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via E. Duse n. 53
Convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 febbraio 2024 e ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio avanti al tribunale di Parte_1
Terni, la , in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t, e ha chiesto di accertare l'illegittimità delle trattenute applicate dal datore di lavoro e della sanzione disciplinare della multa, nonché accertare il suo diritto a percepire differenze retributive per lavoro straordinario e notturno e chiedeva la condanna della società resistente al pagamento dell'importo complessivo di euro 2149,49 o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento del ricorso deduceva di essere stato assunto dalla convenuta in data 14/092023 come autista livello 4; che il contratto prevedeva 40 ore settimanali dislocate su cinque giorni lavorativi per otto ore giornaliere;
che il 10 ottobre veniva comandato a fare un trasporto avente ad oggetto dei vetri;
che prelevava il collo imballato dalla mittente, il quale non presentava anomalie;
che all'arrivo a Pt_2 dopo circa 100 km di tragitto tortuoso, nonostante l' imballo esterno fosse intatto, i vetri risultavano rotti;
che dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in maniera palesemente tardiva, il datore contestava l'illecito disciplinare e il presunto danno relativo alla rottura dei vetri, verificatosi ventitrè giorni prima che veniva irrogata la sanzione disciplinare di due giorni di multa oltre alla trattenuta del l'importo di euro 922,00 a titolo di risarcimento danni per i presunti danni causati dal lavoratore;
che egli è rimasto creditore della somma di euro 922,00 oltre le tre ore di multa indebitamente trattenute dal datore di lavoro oltre differenze retributive per lavoro straordinario e lavoro notturno, avendo lavorato mediamente per 10 ore al giorno dal 14 settembre fino al 24 settembre dopodiché , iniziando alle 06:00 ed in più.
Lamentava, in diritto, che non spetta all'autista controllare l'adeguatezza dell'imballaggio, la tardività della contestazione disciplinare-
Si costituiva in giudizio la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva con articolata memoria chiedendo il rigetto del ricorso di cui deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Escusso un testimone per parte, sul deposito di note autorizzate, la causa viene decisa all'odierna udienza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato
L'istruttoria orale non ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa secondo un orario eccedente l'orario lavorativo di cu al la contratto. Si deve precisare che, secondo la giurisprudenza più recente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione differenze retributive per straordinario ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n.
12311).
Il teste escusso all'udienza del 26 novembre 2024, Testimone_1 ha dichiarato di essere dipendente della convenuta dal 2016/2017, con mansioni di autista, di non aver mai viaggiato con il ricorrente e di non essere a conoscenza dell'orario di lavoro di quest'ultimo.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal teste escusso Testimone_2 all'udienza del 26 novembre 2024, dop aver dichiarato che il proprio orario di lavoro era dalle 6.00 alle 17.0 circa, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente.
Di tal chè alcuna prova è stata fornita in ordine all'effettuazione del lavoro straordinario o notturno.
Quanto alla sanzione disciplinare irrogata va osservato che emerge dagli atti che in data 11 ottobre 2023 la resistente – in forza CP_2 del contratto di appalto di servizio (certificato presso l'ITL di Terni) sottoscritto con la società NI IZ LO SR (all. n. 2 alla memoria di costituzione) – dava disposizione al ricorrente (proprio dipendente) di provvedere – per conto della società NI IZ
LO SR (sub committente) al ritiro, presso la committente società
CE SP (via Ruderi di Torrenova 55 – 00133 Roma) di un imballo contenente tre parabrezza. Il ricorrente provvedeva al posizionamento del collo all'interno del cassone del camion e alla sua stabilizzazione e provvedeva al momento della consegna dell'imballo e, come detto, dopo le verifiche di idoneità dello stesso al trasporto – firmava “per ricevuta” la bolla di consegna del bene a lui affidato (cfr documentazione in atti).
Parte resistente ha poi dedotto, e nulla sul punto ha eccepito il ricorrente, che l'autista è tenuto a verificare l'idoneità dell'imballaggio ai fini del trasporto e può – in base ad una sua valutazione sull'imballaggio realizzato dal committente del servizio – rifiutare il trasporto per difetto di imballaggio ovvero firmare la bolla con riserva
(annotando sulla stessa la carenza di un adeguato imballaggio) ovvero firmare la bolla senza alcuna annotazione.
I testi escussi hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso. Il teste ha dichiarato“…so che il ricorrente il 10 ottobre 2023, doveva Tes_1 recarsi a Roma per ritirare dei vetri…” (circostanza – per altro – pacifica in causa); “…quando è arrivato il ricorrente con il camion io ed il sig. abbiamo aperto i portelloni del camion ed abbiamo visto che i Tes_2 vetri erano rotti…”; “…i vetri si trovavano all'interno di una cassa di legno, fatta a strisce e tra l'una e l'altra si poteva vedere che i vetri erano rotti…”; “…la cassa era posizionata verticalmente in fondo al camion a sinistra…”. Il teste ha dichiarato, in maniera ferma, che “…al rientro del camion abbiamo scattato delle foto che sono quelle che mi si mostrano all'allegato 3 della memoria…”; “…è l'autista che posiziona le marce all'interno del camion…”; “…io ho fatto trasporto di vetro.
Posso dire che va controllato l'involucro se è idoneo al trasporto del vetro e poi posso dire che non va posizionato, come nella specie, sulla ruota che è più soggetta a vibrazione ma andava posizionato secondo me tutto avanti e andava legato e soprattutto si deve controllare se i ventri dentro la cassa non si muovono…”; “…come posizionare il materiale all'interno del camion viene stabilito dall'autista…”. ha dichiarato: “…io ero presente quando il ricorrente in CP_3 data 10 ottobre 2023 è tornato da Roma…”; “…all'apertura delle porte del camion i vetri erano rotti…”; “…il vetro si mette più avanti possibile … …perché più avanti si sentono meno le vibrazioni…” precisando che “…il ricorrente, per buona norma, avrebbe dovuto posizionare l'imballo in adiacenza e in parallelo alla cabina del conducente, il ricorrente ha posizionato e assicurato l'imballo lungo la SPlla del cassone del camion nella parte posteriore dello stesso (lato conducente) e proprio sopra la ruota posteriore sinistra (lato conducente) del mezzo…”. Il teste ha chiarito che “…la merce all'interno del camion viene caricata dall'autista e se particolarmente pesante viene aiutato dal magazziniere…” precisando comunque che
“…l'autista dice al magazziniere come posizionare la merce…”.
Appare, dunque, evidente che il ricorrente avesse posizionato i parabrezza in maniera non idonea (sopra la ruota) e che, pertanto, è stato sanzionato.
Parte resistente ha dedotto e provato documentalmente che le foto dei parabrezza venivano trasmessa dalla cooperativa resistente
(commissionario), per il tramite dalla società NI IZ
LO SR (sub committente), alla soc. CE SP (committente) a dimostrazione dell'impossibilità, stante l'irreparabile danneggiamento del bene trasportato, di procedere utilmente alla consegna dei tre parabrezza al cliente finale (società . emerge dalla Controparte_4 produzione documentale che in data 27 ottobre 2023 la soc. CE SP
(committente) comunicava alla soc. NI IZ LO SR (sub committente) l'inoltro della “…nota di addebito e le foto del danneggiamento della merce da voi trasportata per effettuare l'apertura del sinistro presso il vostro intermediario…”.
La fattura di riferimento n.1282 del 27.11.2023 per un importo di €
922,00 (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione) trasmessa dalla soc.
CE SP (committente) alla società NI IZ LO SR
(sub committente) veniva saldata da quest'ultima a mezzo bonifico bancario datato 11.12.2023 (cfr. all 6 alla memoria di costituzione). E la soc. NI IZ LO SR (sub committente) “rifatturava”
(cfr. all. 7 alla memoria di costituzione) l'importo del danno già risarcito alla soc. CE SP direttamente alla società resistente
(commissionario) la quale – in data 26.02.2024 - con bonifico bancario provvedeva al relativo pagamento (cfr. all. 8 alla memoria di costituzione).
Ciò premesso la contestazione disciplinare appare tempestiva atteso che in data 02.11.2023 – subito dopo la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla soc. CE SP (in data 27.10.2023) – la cooperativa resistente inviava al ricorrente – con riferimento al danno cagionato– la lettera di contestazione di addebito disciplinare, trattenendo in busta paga, l'importo della sanzione conservativa adottata (tre ore di multa) e, sotto il profilo risarcitorio, alla trattenuta, sempre in busta paga, della somma (€ 922,00) pagata a titolo di risarcimento.
Come noto “in tema di sanzioni disciplinari, il giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, deve valutare la sussistenza o meno del rapporto di proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, tenendo a tal fine conto sui delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del lavoratore”. (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 736 del
23/01/2002).
Quanto alla sanzione comminata la stessa appare proporzionata ai fatti contestati, la valutazione operata da parte resistente nel comminare la sanzione della sospensione nella misura prevista dal CCNL può, dunque, essere ritenuta corretta.
La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, sulla domanda nella causa iscritta al Rg n. 132/2024 definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Terni, 16 dicembre 2026
Il giudice
HE CO